Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/04/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del
4.3.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 4549/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa per mandato in atti dall' avv.to Parte_1
Francesco Manzo;
RICORRENTE
E
– Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.7.2023 la parte ricorrente, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere la pensione CP_ di vecchiaia per gli invalidi 80%, conveniva in giudizio l chiedendo la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta dalla CP_1
domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed inammissibilità della CP_1
domanda e ne chiede il rigetto .
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Ed invero, il consulente medico legale nominato dr. ha Persona_1
restituito gli atti senza potere espletare il mandato ricevuto poiché la parte ricorrente non è comparsa nel luogo ed all'ora fissati per lo svolgimento delle operazioni peritali.
1
Sez. lav. n. 12662 del 11.12.1995 ma anche ib. n. 3311 del 6.4.1999, n. 101 del 5.1.2001 e, da ultimo, ord. n. 29906 del 29.12.2011) nelle controversie previdenziali… il contegno processuale della parte, che costituisce elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice, è particolarmente significativo, configurandosi a carico dell'assicurato - appellante un onere di collaborazione , consistente nella sottoposizione alla visita medica;
con la conseguenza che la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla visita, ritenuta dal consulente necessaria ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno dello stato d'invalidità pensionabile, giustifica il rigetto della domanda per difetto di prova, correlandosi l'indicata condotta dell'interessato all'accertamento medico - legale negativo già effettuato in via amministrativa.
Pertanto il ricorso va rigettato.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art 152 disp,. Att. Cpc .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite;
Torre Annunziata, 4.4.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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