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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/02/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47830/2023 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 11/12/1984), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. ARTIBANI ALESSIA;
(ROMA (RM), 27/08/1990), con il patrocinio dell'avv. CP_1
ARTIBANI ALESSIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di aver contratto Parte_1 CP_1
matrimonio 04/06/2016, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 9441/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“i coniugi vivranno divisi con obbligo di mutua assistenza e reciproco
rispetto;
la casa coniugale in uso al sig. sita in Roma via Parte_1
Carezzano 96, oggi denominata via di Rivalta Bormida 85, viene assegnata
al marito presso cui il medesimo già vive e risiede, mentre la sig.ra CP_1
si è allontanata dalla casa familiare, da tempo, asportando tutti i suoi
[...]
beni ed effetti personali;
la figlia vivrà con la mamma presso l'abitazione sita Persona_1
in Roma via Locana 19 int. 3, con affidamento condiviso;
il Sig. attualmente disoccupato, svolge lavori saltuari Parte_1
di magazziniere logistica, ed ha presentato domanda per la pensione di
invalidità, essendo invalido riconosciuto al 100%;
la sig.ra risulta attualmente disoccupata e percepisce il CP_1
reddito di cittadinanza, comprensivo dell'assegno unico, per un totale pari
ad euro 1040,00 mensili;
il sig. corrisponderà alla Sig.ra un Parte_1 CP_1
assegno dell'importo di Euro 150,00 a titolo di mantenimento della figlia
oltre alle spese straordinarie relative a quest'ultima in Persona_1
misura del 50%; Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, i coniugi
concordano che il padre potrà tenere con sé la figlia ogni pomeriggio
infrasettimanale e nei weekend alternati, dall'uscita da scuola del venerdì
sino alla domenica sera con il rientro previsto entro le ore 21.30;
in ogni caso il padre potrà vedere la figlia ogni volta che lo desidera
previo accordo con la mamma;
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni
alterni il giorno di natale, il 26 dicembre, il 31 dicembre ed il 6 gennaio salvo
diverso accordo tra le parti;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il padre trascorrerà con
la minore il giorno di pasqua e la madre quello del lunedì dell'angelo e
viceversa, salvo diverso accordo tra le parti;
Nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei
due genitori almeno due settimane anche non consecutive da stabilirsi
concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia Per_1
si seguirà il criterio dell'alternanza annuale salvo diverso accordo tra le
parti;
per le restanti condizioni di vita quotidiana si rinvia al piano
genitoriale allegato;
i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del
passaporto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 04/06/2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47830/2023 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 04/06/2016 tra (ROMA (RM), Parte_1
11/12/1984) e (ROMA (RM), 27/08/1990) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00234, Parte II,
Serie A04, Anno 2023, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47830/2023 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 11/12/1984), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. ARTIBANI ALESSIA;
(ROMA (RM), 27/08/1990), con il patrocinio dell'avv. CP_1
ARTIBANI ALESSIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di aver contratto Parte_1 CP_1
matrimonio 04/06/2016, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 9441/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“i coniugi vivranno divisi con obbligo di mutua assistenza e reciproco
rispetto;
la casa coniugale in uso al sig. sita in Roma via Parte_1
Carezzano 96, oggi denominata via di Rivalta Bormida 85, viene assegnata
al marito presso cui il medesimo già vive e risiede, mentre la sig.ra CP_1
si è allontanata dalla casa familiare, da tempo, asportando tutti i suoi
[...]
beni ed effetti personali;
la figlia vivrà con la mamma presso l'abitazione sita Persona_1
in Roma via Locana 19 int. 3, con affidamento condiviso;
il Sig. attualmente disoccupato, svolge lavori saltuari Parte_1
di magazziniere logistica, ed ha presentato domanda per la pensione di
invalidità, essendo invalido riconosciuto al 100%;
la sig.ra risulta attualmente disoccupata e percepisce il CP_1
reddito di cittadinanza, comprensivo dell'assegno unico, per un totale pari
ad euro 1040,00 mensili;
il sig. corrisponderà alla Sig.ra un Parte_1 CP_1
assegno dell'importo di Euro 150,00 a titolo di mantenimento della figlia
oltre alle spese straordinarie relative a quest'ultima in Persona_1
misura del 50%; Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, i coniugi
concordano che il padre potrà tenere con sé la figlia ogni pomeriggio
infrasettimanale e nei weekend alternati, dall'uscita da scuola del venerdì
sino alla domenica sera con il rientro previsto entro le ore 21.30;
in ogni caso il padre potrà vedere la figlia ogni volta che lo desidera
previo accordo con la mamma;
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni
alterni il giorno di natale, il 26 dicembre, il 31 dicembre ed il 6 gennaio salvo
diverso accordo tra le parti;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il padre trascorrerà con
la minore il giorno di pasqua e la madre quello del lunedì dell'angelo e
viceversa, salvo diverso accordo tra le parti;
Nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei
due genitori almeno due settimane anche non consecutive da stabilirsi
concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia Per_1
si seguirà il criterio dell'alternanza annuale salvo diverso accordo tra le
parti;
per le restanti condizioni di vita quotidiana si rinvia al piano
genitoriale allegato;
i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del
passaporto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 04/06/2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47830/2023 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 04/06/2016 tra (ROMA (RM), Parte_1
11/12/1984) e (ROMA (RM), 27/08/1990) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00234, Parte II,
Serie A04, Anno 2023, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi