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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6539/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6539/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI MARIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FEDERICI MARIO
APPELLANTE contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. RIZZO MARCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RIZZO MARCO
APPELLATO
Nonché contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in modalità scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. Parte_1
1697/2021, depositata il 09.08.2021, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato la domanda di risarcimento per le lesioni riportate in seguito al sinistro occorsole in data 14.03.2015 alle ore 13,00 circa allorquando, mentre percorreva a piedi via Calata La Torretta (località Lido Azzurro, in Taranto), veniva investita dal veicolo Yamaha Tg BK60321 - di proprietà e condotto da . Controparte_2
A sostegno dell'appello, lamentava l'errata valutazione effettuata dal Giudice di prime cure di tutte le risultanze istruttorie, in particolare del modulo CAI e della prova testimoniale;
lamentava altresì l'errata valutazione del valore probatorio della certificazione medica. Con ulteriore motivo d'appello chiedeva di pagina 1 di 4 “ripristinare il patrocinio a Spese dello Stato a cui la sig.ra era stata ammessa per il Parte_1 giudizio di primo grado e di conseguenza provvedere alla liquidazione”.
Chiedeva, pertanto, di accertare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Yamaha e di condannare in solido e l'impresa assicuratrice al risarcimento del danno quantificato Controparte_2 nella misura (ridotta in questo grado) di euro 1.032,00.
Ritualmente costituita in giudizio, , ribadite le contraddizioni emerse in primo Controparte_3 grado, concludeva per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Seppur ritualmente citato, decideva di rimanere contumace anche in questo grado di Controparte_2 giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 20.03.2025 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente, ed il Tribunale si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appello non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
In particolare, l'appellante ha lamentato la erronea applicazione dell'art. 2054 co. 1 c.c. in quanto il
Giudice di Pace aveva ravvisato una responsabilità concorsuale nonostante la mancanza di prova da parte del conducente della moto di aver compiuto quanto possibile per evitare l'impatto; in particolare, la odierna istante ha dedotto che le risultanze probatorie, ove correttamente valutate, avrebbero dovuto fondare una pronuncia di responsabilità esclusiva nei confronti di in luogo di quella Controparte_2 concorsuale al 50% accertata in primo grado.
Orbene, valutando le risultanze processuali, emergono seri dubbi sulla effettiva verificazione del sinistro e sulla sua concreta dinamica;
ed invero, in primo luogo, la presenza dell'unico teste escusso nel corso del giudizio, , è stata espressamente esclusa da , il quale, nella Testimone_1 Controparte_2 dichiarazione spontanea del 26.06.2015 rilasciata alla compagnia (allegato 1 comparsa compagnia assicuratrice 1^ grado), ebbe a riferire: “non erano presenti testimoni”); del medesimo tenore la dichiarazione del 01.07.2015 rilasciata dalla terza trasportata (“non erano presenti Testimone_2 testimoni”). Lo stesso unico testimone, inoltre, ha offerto una ricostruzione del tutto generica in quanto così ha riferito: “non ricordo la presenza di strisce pedonali…non ricordo se pioveva”.
Inoltre, quanto affermato dall'attrice nell'atto di citazione in primo grado sulla presenza delle strisce pedonali non ha trovato riscontro nelle foto dalla stessa allegate che invece ritraggono un tratto di strada senza attraversamenti pedonali. Allo stesso modo, si rilevano ulteriori contraddizioni sulla condizione della strada in quanto l'attrice, nella dichiarazione del 02.07.20215 rilasciata alla compagnia, ebbe a riferire che la strada non era asfaltata mentre , sempre nella dichiarazione del Controparte_2
26.06.2015, ebbe ad affermare “la strada da me percorsa era asfaltata” e a sua volta, Testimone_3 ebbe a riferire che la strada non era asfaltata.
Risulta inoltre incerta la effettiva dinamica del sinistro in quanto, da un lato, e Controparte_2 hanno dichiarato che la signora proveniva a piedi in direzione opposta alla loro Testimone_3
pagina 2 di 4 traiettoria mentre il teste ha affermato che l'attrice era stata attinta dalla moto mentre attraversava la strada.
Tanto evidenziato, deve tuttavia rilevarsi che, non essendo stato proposto appello incidentale da parte della e vigendo in appello il divieto di reformatio in peius, la sentenza impugnata deve essere CP_4 confermata sul punto.
Parte appellante ha poi contestato la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui, previo riconoscimento della responsabilità concorsuale, ha rigettato la domanda ritenendo non provate le lesioni;
in particolare, l'appellante ha evidenziato che la prova del danno era basata sulla documentazione medica in atti e ne ha chiesto la liquidazione in via equitativa entro il limite di euro 1.032,00.
Sul punto, si ritiene di condividere le conclusioni del primo Giudice in quanto, in primo luogo, appare inverosimile che l'attrice/appellante, nonostante il dolore al braccio ed al fianco sinistro (cfr dichiarazione teste ), si sia recata al presidio ospedaliero 118 di Taranto solo in data 15.03.2015, ovvero il Testimone_1 giorno successivo all'investimento, rifiutando il trasporto;
inoltre, nella scheda del PS non è indicata alcuna prescrizione né sono riportati giorni di prognosi;
ancora, i certificati medici e le ecografie, come rilevato dal Giudice di Pace, sono dell'anno 2017 e, quindi, risulta improbabile che dette lesioni siano eziologicamente riconducibili al sinistro, avvenuto due anni prima, a maggior ragione ove si consideri la lieve entità delle conseguenze;
infine, il certificato medico a firma del dott. rilasciato dopo circa 30 Per_1 giorni per smarrimento della documentazione, non è idoneo a comprovare le conseguenze dannose in quanto, oltre al fatto di non essere stato rilasciato da una struttura pubblica, non è supportato da esami strumentali o da ulteriore documentazione da cui risulterebbero le “cure mediche” cui l'attrice sarebbe stata sottoposta.
Sulla base delle predette considerazioni, la sentenza va quindi confermata.
Risulta invece inammissibile il gravame del capo della decisione relativo alla richiesta di 'ripristinare' il patrocinio a spese dello Stato cui la era stata ammessa in via provvisoria dal CoA di Taranto in Pt_1 quanto l'opposizione alla revoca del beneficio può essere proposta unicamente nelle forme dell'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, non già con appello (cfr sent. Cassazione civile sez. III,
08/02/2018, n. 3028 “La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n.
115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l'ipotesi contemplata dall'art. 113 del d.P.R. citato”).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 (scaglione fino ad euro 1.100,00, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate, esclusa la fase istruttoria) con la precisazione che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma pagina 3 di 4 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Cassazione ordinanza n. 25653/2020).
Atteso l'integrale rigetto del gravame, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del presente grado CP_4 di giudizio, che liquida in euro 232,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimb. forf. al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Taranto, 27 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6539/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI MARIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FEDERICI MARIO
APPELLANTE contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. RIZZO MARCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RIZZO MARCO
APPELLATO
Nonché contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in modalità scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. Parte_1
1697/2021, depositata il 09.08.2021, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato la domanda di risarcimento per le lesioni riportate in seguito al sinistro occorsole in data 14.03.2015 alle ore 13,00 circa allorquando, mentre percorreva a piedi via Calata La Torretta (località Lido Azzurro, in Taranto), veniva investita dal veicolo Yamaha Tg BK60321 - di proprietà e condotto da . Controparte_2
A sostegno dell'appello, lamentava l'errata valutazione effettuata dal Giudice di prime cure di tutte le risultanze istruttorie, in particolare del modulo CAI e della prova testimoniale;
lamentava altresì l'errata valutazione del valore probatorio della certificazione medica. Con ulteriore motivo d'appello chiedeva di pagina 1 di 4 “ripristinare il patrocinio a Spese dello Stato a cui la sig.ra era stata ammessa per il Parte_1 giudizio di primo grado e di conseguenza provvedere alla liquidazione”.
Chiedeva, pertanto, di accertare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Yamaha e di condannare in solido e l'impresa assicuratrice al risarcimento del danno quantificato Controparte_2 nella misura (ridotta in questo grado) di euro 1.032,00.
Ritualmente costituita in giudizio, , ribadite le contraddizioni emerse in primo Controparte_3 grado, concludeva per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Seppur ritualmente citato, decideva di rimanere contumace anche in questo grado di Controparte_2 giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 20.03.2025 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente, ed il Tribunale si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appello non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
In particolare, l'appellante ha lamentato la erronea applicazione dell'art. 2054 co. 1 c.c. in quanto il
Giudice di Pace aveva ravvisato una responsabilità concorsuale nonostante la mancanza di prova da parte del conducente della moto di aver compiuto quanto possibile per evitare l'impatto; in particolare, la odierna istante ha dedotto che le risultanze probatorie, ove correttamente valutate, avrebbero dovuto fondare una pronuncia di responsabilità esclusiva nei confronti di in luogo di quella Controparte_2 concorsuale al 50% accertata in primo grado.
Orbene, valutando le risultanze processuali, emergono seri dubbi sulla effettiva verificazione del sinistro e sulla sua concreta dinamica;
ed invero, in primo luogo, la presenza dell'unico teste escusso nel corso del giudizio, , è stata espressamente esclusa da , il quale, nella Testimone_1 Controparte_2 dichiarazione spontanea del 26.06.2015 rilasciata alla compagnia (allegato 1 comparsa compagnia assicuratrice 1^ grado), ebbe a riferire: “non erano presenti testimoni”); del medesimo tenore la dichiarazione del 01.07.2015 rilasciata dalla terza trasportata (“non erano presenti Testimone_2 testimoni”). Lo stesso unico testimone, inoltre, ha offerto una ricostruzione del tutto generica in quanto così ha riferito: “non ricordo la presenza di strisce pedonali…non ricordo se pioveva”.
Inoltre, quanto affermato dall'attrice nell'atto di citazione in primo grado sulla presenza delle strisce pedonali non ha trovato riscontro nelle foto dalla stessa allegate che invece ritraggono un tratto di strada senza attraversamenti pedonali. Allo stesso modo, si rilevano ulteriori contraddizioni sulla condizione della strada in quanto l'attrice, nella dichiarazione del 02.07.20215 rilasciata alla compagnia, ebbe a riferire che la strada non era asfaltata mentre , sempre nella dichiarazione del Controparte_2
26.06.2015, ebbe ad affermare “la strada da me percorsa era asfaltata” e a sua volta, Testimone_3 ebbe a riferire che la strada non era asfaltata.
Risulta inoltre incerta la effettiva dinamica del sinistro in quanto, da un lato, e Controparte_2 hanno dichiarato che la signora proveniva a piedi in direzione opposta alla loro Testimone_3
pagina 2 di 4 traiettoria mentre il teste ha affermato che l'attrice era stata attinta dalla moto mentre attraversava la strada.
Tanto evidenziato, deve tuttavia rilevarsi che, non essendo stato proposto appello incidentale da parte della e vigendo in appello il divieto di reformatio in peius, la sentenza impugnata deve essere CP_4 confermata sul punto.
Parte appellante ha poi contestato la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui, previo riconoscimento della responsabilità concorsuale, ha rigettato la domanda ritenendo non provate le lesioni;
in particolare, l'appellante ha evidenziato che la prova del danno era basata sulla documentazione medica in atti e ne ha chiesto la liquidazione in via equitativa entro il limite di euro 1.032,00.
Sul punto, si ritiene di condividere le conclusioni del primo Giudice in quanto, in primo luogo, appare inverosimile che l'attrice/appellante, nonostante il dolore al braccio ed al fianco sinistro (cfr dichiarazione teste ), si sia recata al presidio ospedaliero 118 di Taranto solo in data 15.03.2015, ovvero il Testimone_1 giorno successivo all'investimento, rifiutando il trasporto;
inoltre, nella scheda del PS non è indicata alcuna prescrizione né sono riportati giorni di prognosi;
ancora, i certificati medici e le ecografie, come rilevato dal Giudice di Pace, sono dell'anno 2017 e, quindi, risulta improbabile che dette lesioni siano eziologicamente riconducibili al sinistro, avvenuto due anni prima, a maggior ragione ove si consideri la lieve entità delle conseguenze;
infine, il certificato medico a firma del dott. rilasciato dopo circa 30 Per_1 giorni per smarrimento della documentazione, non è idoneo a comprovare le conseguenze dannose in quanto, oltre al fatto di non essere stato rilasciato da una struttura pubblica, non è supportato da esami strumentali o da ulteriore documentazione da cui risulterebbero le “cure mediche” cui l'attrice sarebbe stata sottoposta.
Sulla base delle predette considerazioni, la sentenza va quindi confermata.
Risulta invece inammissibile il gravame del capo della decisione relativo alla richiesta di 'ripristinare' il patrocinio a spese dello Stato cui la era stata ammessa in via provvisoria dal CoA di Taranto in Pt_1 quanto l'opposizione alla revoca del beneficio può essere proposta unicamente nelle forme dell'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, non già con appello (cfr sent. Cassazione civile sez. III,
08/02/2018, n. 3028 “La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n.
115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l'ipotesi contemplata dall'art. 113 del d.P.R. citato”).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 (scaglione fino ad euro 1.100,00, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate, esclusa la fase istruttoria) con la precisazione che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma pagina 3 di 4 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Cassazione ordinanza n. 25653/2020).
Atteso l'integrale rigetto del gravame, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del presente grado CP_4 di giudizio, che liquida in euro 232,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimb. forf. al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Taranto, 27 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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