Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Francesca Coccoli – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 587/2022 R.G., assegnata in decisione seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024, promossa da
(Cod. Fisc. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore, (Cod. Parte_2
Fisc. ) (Cod. Fisc. ) CodiceFiscale_1 Parte_3 CodiceFiscale_2
(Cod. Fisc. ), Parte_4 CodiceFiscale_3 Parte_5
(Cod. Fisc. ) (Cod.
[...] CodiceFiscale_4 Parte_6
Fisc. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Mazzotta, CodiceFiscale_5 presso il medesimo elettivamente domiciliati in Fraz. Sassa, Via Duca Pt_1 degli Abruzzi n. 8, per procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellanti
Contro
(Cod. Fisc. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio
Verini e Valentina Di Prospero, presso i medesimi elettivamente domiciliata in
Via Giosuè Carducci n. 30, per procura in calce alla comparsa di Pt_1
costituzione e di risposta del giudizio di primo grado,
Appellata – appellante incidentale
E nei confronti di
1
(Cod. Fisc. ),
[...] CodiceFiscale_7 Controparte_4
(Cod. Fisc. ,
[...] CodiceFiscale_8 Parte_7
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. CodiceFiscale_9 Parte_8 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Panebianco, presso il C.F._10 medesimo elettivamente domiciliati in Viale Corrado IV n. 20, per Pt_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado,
Appellati
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 801/2021 del
9.12.2021.
Conclusioni degli appellanti “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, per tutti i motivi esposti in narrativa, contrariis reiectis: - nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto, riformare la predetta sentenza di primo grado del Tribunale di L'Aquila - Giudice Dott. Corbi n.801/2021 del 2.12.2021, depositata in data 9.12.2021, non notificata, accogliendo le domande proposte, dagli odierni appellanti, in primo grado e, pertanto, contrariis reiectis: A) In via principale 1) accertato che la , con sede legale Controparte_5 in - Via Bazzano, n. 2 e sede amm.va in Preturo-L'Aquila, Via S. Pt_1
Marinella, 18, P. IVA in persona del suo legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore, si è resa inadempiente all'obbligo di concludere il contratto definitivo per atto pubblico previsto nel contratto preliminare sottoscritto in data 23.7.2015 dinanzi al Notaio di , nonché all'obbligo di acquisto Parte_9 Pt_1 delle due unità immobiliari facenti parte dello stabile condominiale sito in Pt_1
– Via Amiternun n.2, distinte al NCEU del Comune di con i seguenti dati Pt_1 identificativi: fg.69 – part.2387 sub 6 – Zona Cens.2, Cat.A/2 classe 4, vani 6, superf.cat.Tot.108 mq. ed escluse aree scoperte mq.101, rendita 650,74, Via
Amiternum, piano 1 e fg.69 – part.2387 sub 7 – Zona Cens.2, Cat.A/2 classe 4, vani 6, superf.cat.Tot.109 mq. ed escluse aree scoperte mq.102, rendita 650,74, Via
Amiternum, piano 1, trasferire ai sensi dell'art.2932 Cod.Civ., con Sentenza costitutiva, in favore della convenuta Controparte_5
, con sede legale in - Via Bazzano, n. 2 e sede amm.va in
[...] Pt_1
Preturo-L'Aquila, Via S. Marinella, 18, P. Iva in persona del suo P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, la proprietà delle unità immobiliare oggetto del citato contratto preliminare di compravendita, come sopra specificate, con ogni loro annesso e connesso, usi diritti, azioni e ragioni, adiacenze e pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, nulla escluso o eccettuato, compresi diritti di comproprietà su tutte le entità riconosciute e individuate come comuni, per il prezzo di € 477.353,55, oltre oneri di legge, dichiarando che tale importo è imputato a titolo di parziale corrispettivo per l'appalto definitivo dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato denominato Parte_1 sito in – Via Amiternum n.2, danneggiato dal sisma del 06 Aprile 2009, Pt_1
2 identificato con aggregato n. CUP n. C17J12014370001 e, in particolare, P.IVA_3
a parziale compensazione degli importi extra finanziamento a carico dei condomini pari a complessivi € 516.671,67; 2) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di di trascrivere l'emananda Sentenza, esonerando lo stesso Pt_1 da qualsiasi responsabilità; 3) condannare la Controparte_5
, con sede legale in - Via Bazzano, n. 2 e sede amm.va in
[...] Pt_1
Preturo-L'Aquila, Via S. Marinella, 18, P. IVA , in persona del suo P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare al Parte_1
, in persona dell'amministratore pro-tempore, in forza dell'atto d'obbligo
[...] assunto in data 28.6.2013, la somma di € 23.256,24, relativa alle rata di premio scadute per il periodo luglio 2016-luglio 2021 dovute alla Controparte_6 in relazione alla garanzia fidejussoria costituita con polizza
[...]
n.000300.91.001365 del 15.7.2013, oltre interessi fino al saldo, salva la restituzione degli ulteriori importi eventualmente da corrispondersi in caso di perdurante inadempimento da parte della;
- con vittoria di spese Controparte_5 e competenze del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellata e appellante incidentale: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Nel merito:
1. in accoglimento dell'appello incidentale formulato nel paragrafo 2 della narrativa che precede, dichiarare che le parti hanno convenuto il trasferimento della proprietà delle unità immobiliari oggetto di causa a fronte del pagamento del corrispettivo convenuto da parte della OC esponente;
2. accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte nel punto 1 della narrati-va che precede, che si è formato il giudicato in merito alla interpreta-zione da offrirsi alla domanda proposta dagli attori volta ad ottenere il trasferimento coattivo delle unità immobiliari oggetto di causa in favore della OC esponente;
3. conseguentemente accertare e dichiarare che la domanda svolta dagli attori è diretta ad ottenere il trasferimento coattivo delle unità immobiliari oggetto di causa in favore della OC esponete a fronte della esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto;
4. anche per effetto di ciò, eventualmente modificando la motivazione posta a sostegno del capo della sentenza di primo grado con cui è stata rigettata la domanda degli attori volta ad ottenere il trasferimento coattivo delle unità immobiliari oggetto di causa in favore della OC esponente, respingere i relativi motivi dell'appello principale;
5. in via subordinata, in caso di pronuncia costitutiva di trasferimento della proprietà delle due unità immobiliari in favore della OC esponente, accertare e dichiarare la sussistenza degli inadempimenti del e/o dei singoli Parte_1 condomini e/o del solo condomino e, per l'effetto: - operare la riduzione Parte_3 del prezzo di trasferimento a complessivi euro 295.000,00; - altrimenti, condannare il Condominio e/o i condomini e/o il solo condomino a corrispondere Parte_3 alla la somma di euro 175.000,00 a titolo di Controparte_5 risarcimento del danno;
6. rigettare i motivi dell'appello principale con cui gli appellanti hanno chiesto la condanna della OC esponente al pagamento delle rate di premio della polizza fideiussoria n. 000300.91.001365, stipulata con la in data 15.7.2013, al fine di garantire il Controparte_6 pagamento della quota dei lavori di ricostruzione in accollo al scadute Parte_1 successivamente al mese di luglio 2017; 7. in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata disposta
3 la condanna della OC esponente al pagamento delle rate del premio della predetta polizza scadute nel periodo luglio 2016-gennaio 2017”. In via istruttoria l'appellata e appellante incidentale ha ribadito le richieste istruttorie di cui alla memoria ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., chiedendo l'ammissione della c.t.u. estimativa sul decremento del valore delle unità immobiliari per cui è causa. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni degli altri Condomini appellati: “Voglia la Corte di appello di L'Aquila, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 801/2021 del Tribunale di L'Aquila e per l'effetto: - in via principale, accogliere la domanda promossa in via principale dal e dagli appellanti, Sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, , nei confronti Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 della ”; - in via subordinata, in Controparte_5 caso di proposizione di appello incidentale da parte dalla
[...]
e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande Controparte_5 principali e subordinate da questa rassegnate, ammettere i mezzi istruttori richiesti dagli esponenti nella memoria ex art. 183, comma 6 n.2, c.p.c., riproposti in sede di appello incidentale condizionato, e all'esito condannare a titolo di regresso e/o di garanzia i sigg.ri , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e a pagare direttamente in favore della Parte_5 Parte_6
oppure a restituire ai sig.ri , Controparte_5 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Parte_7 Parte_8
la quota parte del prezzo di vendita che dovesse essere posta a loro carico.
[...]
Con vittoria degli esborsi e competenze di giudizio, oltre spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, C.A.P. ed I.V.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di L'Aquila, con la sentenza n. 801/2021 del 9.12.2021, ha rigettato la domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c. proposta dal sito in Parte_1
Via Amiternum n. 6, in persona dell'Amministratore, nei confronti della Pt_1
OC , in persona del legale rappresentante, Controparte_5
e dei comproprietari pro quota dei beni immobili oggetto del contratto preliminare del 23.7.2015.
Il predetto Tribunale ha condannato la OC convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.583,36, oltre interessi legali, rigettando le ulteriori domande dell'attore e della OC convenuta, disponendo l'integrale compensazione delle spese processuali.
Il , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e con le loro domande, hanno
[...] Parte_5 Parte_6 chiesto, nei confronti della OC e nei confronti Controparte_5
degli altri comproprietari pro quota dei beni immobili oggetto del contratto
4 preliminare del 23.7.2015 - Controparte_2 Controparte_3 CP_4
ed al fine di sentir –
[...] Parte_7 Parte_8
l'accertamento dell'inadempimento della predetta OC alle obbligazioni derivanti dal citato contratto preliminare. Gli attori hanno quindi chiesto il trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. in favore della OC convenuta, verso il pagamento del prezzo di € 477.353,55 e con imputazione di tale somma a titolo di parziale corrispettivo per l'appalto definitivo, del diritto di proprietà di due unità immobiliari comprese nello stabile condominiale sito a Via Amiternun n. Pt_1
2, distinte al Catasto Fabbricati al fg. 69, part. 2387, sub 6, zona cens. 2, cat. A/2, classe 4, vani 6, superf. cat. tot. mq.108 ed escluse aree scoperte mq. 101, rendita €
650,74, Via Amiternum, piano 1 e fg. 69, part. 2387, sub 7, zona cens. 2, cat. A/2, classe 4, vani 6, superf. cat. tot. mq.109 ed escluse aree scoperte mq. 102, rendita €
650,74, Via Amiternum, piano 1.
Gli attori hanno anche chiesto la condanna della OC convenuta al pagamento in loro favore della somma di € 2.583,36, a titolo di rata di premio scaduta per il periodo luglio 2016 - gennaio 2017 relativamente alla polizza fideiussoria - rispetto alla quale hanno poi chiesto anche il pagamento delle successive rate di premio - nonché l'ulteriore somma di € 2.761,59 per gli oneri condominiali maturati alla data del 12.4.2018.
La in persona del legale Controparte_1
rappresentante, si è costituita in giudizio, aderendo, seppure attraverso una, almeno in parte, diversa prospettazione dei fatti, alla domanda degli attori ai sensi dell'art. 2932 c.c. indicando il minore corrispettivo di € 295.000,00. La predetta OC, in via subordinata, ha chiesto la condanna degli attori al risarcimento del danno.
Anche Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
ed si sono costituiti in giudizio, aderendo alle Parte_7 Parte_8
domande degli attori.
Il Tribunale di L'Aquila, pur avendo ritenuto la sussistenza in questo caso dei presupposti della domanda di esecuzione in forma specifica – anche per l'adesione della OC convenuta seppure rispetto al minore prezzo di € 295.000,00 - ha rilevato che gli attori, chiedendo l'imputazione del prezzo della vendita a titolo di parziale corrispettivo per l'appalto definitivo, abbiano proposto l'eccezione di
5 compensazione giudiziale e non abbiano fornito la prova dell'esigibilità del loro debito € 516.671,67, rispetto al quale la stessa compensazione parziale è stata dedotta.
Pertanto, il primo Giudice ha escluso la condanna all'adempimento di un obbligo, anche se da adempiersi parzialmente tramite compensazione, la cui esigibilità non è provata, ritenendo invece fondata la domanda di condanna della OC convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di € 2.583,36, a titolo di rata di premio della polizza fideiussoria, scaduta per il periodo luglio 2016 - gennaio
2017.
Il Tribunale di L'Aquila ha poi ritenuto infondata la domanda degli attori di condanna della convenuta al pagamento in loro favore della somma di € 2.761,59 a titolo di oneri condominiali maturati alla data del 12.4.2018, poiché tale obbligazione sussiste solo nei confronti del proprietario del bene;
ugualmente, ha rigettato la domanda subordinata della convenuta di risarcimento del danno per la non imputabilità agli attori del ritardo nell'allaccio fognario.
Il in persona dell'amministratore, Parte_1 Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
hanno proposto l'appello alla sentenza in esame, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
La in persona del legale Controparte_1 rappresentante, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e ribadendo in subordine la richiesta il trasferimento della proprietà al minore prezzo di € 295.000,00 e in ulteriore subordine quella di risarcimento del danno.
Anche gli appellati Controparte_2 Controparte_3 CP_4
ed si sono costituiti in giudizio
[...] Parte_7 Parte_8 chiedendo l'accoglimento della domanda degli appellanti e, in subordine, la condanna a titolo di regresso ovvero di garanzia di , Parte_2
, e a pagare Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 direttamente in favore della oppure a restituire Controparte_5
ai sig.ri , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
6 , la quota parte del prezzo di vendita che Parte_7 Parte_8
dovesse essere posta a loro carico.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante la trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2024 e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Il appellante ha in primo luogo dedotto la violazione, da parte del Parte_1
Tribunale di L'Aquila, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2932 c.c., l'errata valutazione delle prove documentali nonché l'erroneità e insufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
Ad avviso del medesimo Condominio, il Giudice di primo grado, avendo ritenuto la sussistenza dei presupposti per il trasferimento della proprietà ai sensi dell'art. 2932 c.c., non avrebbe dovuto ritenere necessaria la domanda di compensazione avendo gli attori chiesto nelle proprie conclusioni, secondo le premesse del contratto preliminare in data 23.7.2015, di imputare il prezzo della vendita al parziale corrispettivo del contratto di appalto stipulato con la OC odierna appellata per la demolizione e ricostruzione del fabbricato denominato
[...]
Parte_1
In effetti, la modalità di pagamento convenuta anche nell'art. 9 del citato contratto preliminare – secondo cui il prezzo pagato deve essere riversato alla OC appaltatrice dal Condominio a dai Comproprietari degli immobili venduti – escluderebbe la necessità di proporre l'eccezione di compensazione poiché la provvista del pagamento del prezzo di € 477.353,55 deve provenire dalla citata
OC.
1.1. In ordine ai rilievi esposti occorre considerare che, come indicato nelle premesse del contratto preliminare, la OC Controparte_5 ha formulato l'offerta per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato, prevedendo l'acquisizione, da parte della medesima OC, di due unità immobiliari aggiunte a titolo di corrispettivo parziale dell'appalto definitivo, come pure indicato nella scrittura privata del 25.11.2013.
La stipulazione del successivo contratto preliminare dedotto in giudizio è avvenuta alla luce di tale premessa, come le parti hanno espressamente indicato;
le stesse,
7 poi, hanno indicato il prezzo della vendita in € 477.353,35 prevedendone il pagamento prima dell'ultimazione dei lavori, stabilendo inoltre, al citato art. 9 del contratto, che tale prezzo sia riversato all'Impresa a titolo di corrispettivo dei lavori dalla stessa eseguiti.
1.2. Dall'esame del contenuto complessivo del contratto preliminare del 23.7.2015, quale necessario criterio di interpretazione (Cass., 29 aprile 2024, n. 11475; Cass.,
4 maggio 2011, n. 9755) emerge dunque la concorde volontà delle parti per cui l'obbligazione del pagamento del corrispettivo dell'Appaltatore sia eseguito in parte mediante il trasferimento allo stesso della proprietà di n.2 unità immobiliari, come espressamente pattuito nei precedenti accordi richiamati nella premessa del suddetto contratto.
La previsione in tale contratto del pagamento del corrispettivo della vendita non contraddice la predetta volontà poiché all'obbligazione del pagamento del prezzo è correlata quella, prevista nell'art. 9, della sua restituzione integrale, confermandosi quindi che il corrispettivo del contratto di appalto è costituito esclusivamente dal trasferimento della proprietà dei predetti beni immobili.
1.3. Dalle considerazioni esposte deriva che l'accordo intercorso tra le parti in causa sottende, quanto all'obbligazione del nei confronti Parte_1 dell'Appaltatore per una parte del corrispettivo di quest'ultimo, una dazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1197 c.c., atteso appunto che le parti hanno previsto che la prestazione della citata obbligazione sia costituita dal trasferimento della proprietà.
Pertanto gli attori, odierni appellanti, nelle proprie conclusioni relative alla domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c. hanno chiesto correttamente l'imputazione dell'importo corrispondente al valore dei beni immobili oggetto del contratto preliminare “a titolo di parziale corrispettivo per l'appalto definitivo dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato denominato . Parte_1
Dunque, in questo caso, si devono escludere, in ragione della pattuizione stipulata dalle parti, la necessità della domanda di compensazione e la relativa indagine sull'esigibilità del credito dell'Appaltatore, affermate dal primo Giudice, essendo la citata domanda estranea alla fattispecie in esame ed essendo incontroversa la citata esigibilità.
8 2. Dalle considerazioni ora esposte derivano l'irrilevanza dell'eccezione di giudicato formulata dalla OC appellata in ordine alla qualificazione della domanda degli odierni appellanti e l'infondatezza dell'appello incidentale della stessa OC in ordine alla volontà delle parti espressa nel contratto preliminare relativamente al corrispettivo della vendita e a quello dell'Appaltatore.
Infatti, l'imputazione del prezzo della vendita al parziale pagamento del corrispettivo dell'appalto chiesta dagli odierni appellanti corrisponde alla dazione di pagamento che, come si è detto, emerge dagli accordi intercorsi tra le parti in ordine al contratto di appalto e al trasferimento delle n.2 unità immobiliari.
3. Pertanto, in accoglimento del primo motivo dell'appello principale, la sentenza ora impugnata deve essere riformata disponendo l'accoglimento della domanda degli odierni appellanti ai sensi dell'art. 2932 c.c.
4. Gli appellanti hanno poi criticato la sentenza di primo grado in ordine alla condanna della OC convenuta al pagamento delle somme relative alla rate scadute del premio della polizza fideiussoria stipulata con la
[...]
Ad avviso dei predetti il Tribunale ha erroneamente limitato la CP_6 condanna della predetta OC a € 2.583,36 per i premi del periodo da luglio 2016
a gennaio 2017, omettendo quindi di considerare gli importi degli ulteriori premi pagati in adempimento alle ulteriori richieste della Compagnia di Assicurazione, tempestivamente precisati e documentati.
4.1. In merito occorre tuttavia considerare che, come risulta dagli atti del giudizio e in particolare dalla relazione del Consulente Tecnico nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il certificato di agibilità è stato emesso il
27.12.2016 cosicché da tale data, essendo state eseguite le prestazioni oggetto della garanzia, la necessità di quest'ultima non sussisteva più. Pertanto, si deve ritenere giustificato il pagamento della scadenza relativo al periodo luglio 2016-gennaio
2017 in ragione del fatto che l'ultimazione dei lavori è stata immediatamente precedente a tale scadenza, per i periodi successivi sarebbe stato onere degli odierni appellanti chiedere la cessazione della copertura assicurativa e quindi evitare la maturazione delle relative rate del premio.
Pertanto il motivo dell'appello ora esaminato non è fondato, dovendosi pure ritenere infondato, per le ragioni esposte, il motivo dell'appello incidentale inerente
9 alla condanna dell'Appaltare al pagamento della somma di € 2.583,36 per il titolo sopra indicato per il periodo luglio 2016-gennaio 2017, attesi l'obbligo assunto al riguardo dal medesimo Appaltatore nella dichiarazione del 28.6.2013 e il periodo cui il predetto pagamento si riferisce.
5. L'appello incidentale della OC Controparte_5
concerne anche il rigetto, da parte del Tribunale di L'Aquila, della domanda di risarcimento del danno, che secondo la predetta è stata disposta senza il preventivo esame delle ragioni di fatto e di diritto nonché degli elementi di prova dedotti dalla medesima OC: il citato Tribunale ha rigettato la predetta domanda affermando la non imputabilità agli odierni appellanti del ritardo dell'allaccio fognario.
5.1. In ordine a quest'ultimo aspetto occorre in effetti considerare che dalla relazione del C.T.U. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, prodotta dall'Appaltatore, nonché dai verbali assembleari del 12.1.2016 e del
29.1.2016 emerge che la realizzazione dell'allaccio fognario è infine derivata da una definizione concorde e transattiva della relativa questione. Pertanto non è configurabile la responsabilità di alcuna delle parti in ordine alla realizzazione della predetta opera, con la conseguente infondatezza di ogni domanda di risarcimento del danno.
5.2. Poi, per quanto concerne specificamente la diminuzione del valore dell'immobile oggetto del contratto preliminare dedotta dall'Appaltatore occorre considerare, in maniera determinante, che il prezzo della vendita è stato concordemente determinato dalle parti in data 23.7.2015 e il predetto non ha fornito elementi obiettivi dai quali possa dedursi, secondo la comune esperienza, che già poco tempo dopo la predetta data si sia evidenziata una significativa riduzione del valore dei beni immobili.
Alla luce delle considerazioni esposte la domanda dell'Appaltatore di risarcimento del danno risulta effettivamente ed integralmente infondata, risultando quindi superflua l'ammissione delle prove orali e della c.t.u. chieste dal predetto.
6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata disponendo l'accoglimento della domanda degli appellanti ai sensi dell'art. 2932 c.c., cui la
OC appellata ha aderito fin dall'inizio del processo seppure per un diverso corrispettivo, le cui ragioni però sono esclude per le motivazioni esposte. La
10 predetta domanda deve essere accolta anche in ordine all'imputazione del prezzo del trasferimento al pagamento parziale del corrispettivo dell'appalto, disponendo il rigetto delle altre domande degli appellanti e il rigetto dell'appello incidentale.
Le spese processuali, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, sono dovute dall'appellata e appellante incidentale, in ragione della sua prevalente soccombenza, in favore degli appellanti e degli altri Condomini appellati – che hanno chiesto l'accoglimento dell'appello - nella misura di 2/3, essendo opportuno disporre la compensazione della residua quota di 1/3 in ragione del rigetto della domanda degli appellanti di pagamento degli ulteriori premi assicurativi.
Le predette spese si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'appellante incidentale è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto dal in Parte_1 persona dell'Amministratore, nonché da , Parte_2 Parte_3
e nei confronti della Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, in persona del legale rappresentante, e nei Controparte_1
confronti di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ed alla sentenza del Tribunale di L'Aquila n. Parte_7 Parte_8
801/2021 del 9.12.2021.
Pertanto, in parziale riforma di tale sentenza, dispone il trasferimento, in favore della OC , in persona del legale Controparte_5 rappresentante, con sede legale in Via Bazzano, n. 2, Cod. Fisc. Pt_1
, della piena proprietà n. 2 unità immobiliari comprese nell'edificio P.IVA_2
condominiale sito in , Via Amiternun n.2, distinte al Catasto Fabbricati del Pt_1
Comune di con i seguenti dati identificativi: fg.69, part.2387 sub 6, Zona Pt_1
Cens.2, Cat. A/2, classe 4, vani 6, superf.cat. tot. mq. 108 ed escluse aree scoperte
11 mq.101, rendita € 650,74, Via Amiternum, piano 1 e fg.69, part.2387 sub 7, Zona
Cens.2, Cat. A/2, classe 4, vani 6, superf. cat. tot. mq.109 ed escluse aree scoperte mq.102, rendita € 650,74, Via Amiternum, piano 1, con ogni adiacenza e pertinenza, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, compresi i diritti di comproprietà su tutte le entità riconosciute e individuate come comuni, per il prezzo di € 477.353,55, oltre oneri di legge.
Dichiara che tale importo è imputato a titolo di parziale corrispettivo dovuto alla
OC , in persona del legale rappresentante, Controparte_5
per l'appalto definitivo dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato denominato sito in , Via Amiternum n.2, in Parte_1 Pt_1 relazione all'evento sismico del 6.4.2009, identificato con aggregato n. 4907787
CUP n. C17J12014370001 e, in particolare, a parziale compensazione degli importi extra-finanziamento a carico dei Condomini, ammontanti a complessivi €
516.671,67.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di di trascrivere la Pt_1
presente sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità.
Rigetta le altre domande degli appellanti e rigetta l'appello incidentale proposto dalla OC , in persona del legale Controparte_5
rappresentante, alla sentenza sopra indicata, che dunque conferma per il resto.
2) Condanna la OC appellata e appellante incidentale, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore degli odierni appellanti e degli altri
Condomini appellati, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nella misura di
2/3, che liquida, già in tale misura, per il giudizio di primo grado in € 827,33 per spese non imponibili in favore degli attori ora appellanti e in € 11.500,00 ciascuno per compenso (fase istruttoria secondo il valore minimo) in favore degli appellanti e degli Altri Condomini convenuti in giudizio e per il presente grado del giudizio in
€ 1.232,00 per spese non imponibili in favore degli appellanti e in € 9.492,66 ciascuno per compenso in favore degli appellanti e degli altri Condomini appellati;
oltre al rimborso spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all'i.v.a. 22% come per legge.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellata e appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
12 quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 24 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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