Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 21/03/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 186 2025 R.G.
Per l' è presente l'Avv. Silvia Leone in sostituzione dell'Avv. Marcedone che chiede CP_1
dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Anna Maria Montoneri in sostituzione dell'Avv.
MENNILLO LUCA che si associa alla chiesta declaratoria ma con condanna alle spese dell' in virtù della soccombenza virtuale CP_1
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 21/03/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 186/2025 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Mennillo Luca giusta procura in atti;
Parte_1
opponente contro
persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procure in atti
Con ricorso depositato il 16.01.2025 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000447921 notificata il 12.2.2024 con cui gli è stato ordinato ed ingiunto il versamento della complessiva somma di €. 1.729,80 fondata su un atto di accertamento per violazione CP_1 riguardante i mancati versamenti previdenziali relativi all'anno 2016; contestava “La violazione dell'art. 14 l. 689/81, la prescrizione ex art. 28 l. 689/81 ed illegittimità delle sanzioni. Pertanto chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che pur contestando la difesa CP_1 attorea e deducendo la legittimità dell'operato dell'Istituto rappresentava che “ricevuto il ricorso giudiziario, e verificato che la notifica dell'atto di accertamento, evidenzia che, a seguito di ulteriori verifiche relative alle singole posizioni, l' stava provvedendo ad CP_1 annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione notificata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma con condanna dell'Ente convenuto alla spese di lite.
Il procuratore dell' , insisteva nella chiesta declaratoria, atteso l'intervenuto annullamento CP_1 in autotutela dell'atto impugnato e chiedeva la compensazione delle spese processuali.
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
000447921 impugnata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l' resistente ha prodotto in atti provvedimento di CP_3 annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta con la seguente motivazione
“…Considerato che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa ma notificata il 12.2.2024 oltre il termine prescrizionale dalla data di notifica dell'atto di accertamento. L'atto di accertamento
è stato notificato il 16.11.2017(…). La notifica dell'OI è avvenuta il 12.2.2024 oltre il termine previsto”, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere e, tenuto conto che l' non ha spiegato alcuna difesa processuale, sussistono giustificati motivi per CP_3 compensare per metà le spese processuali ponendo l'altra metà in capo all' liquidate CP_1 come da dispositivo ex D.M 55/14, avuto riguardo all'attività processuale svolta dalle parti ( fase studio e fase introduttiva) ed al valore della causa, e ciò in ragione della intervenuta annullamento, (solo in data 10.03.2025 dopo il deposito del ricorso), e posto che la notifica dell'OI del 12.2.2024 è avvenuta oltre il termine prescrizionale.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa per ½ le spese processuali ponendo la restante metà a carico dell' -in persona CP_1 del legale rappresentante p.tempore- che liquida in €. 425,00 (importo già dimidiato) per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv.
Luca Mennillo
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 21.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna