Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 5843/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Ferraro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5843 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, passata in decisione all'udienza del 10 aprile 2025, avente ad
OGGETTO: comodato immobiliare e restituzione bene
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Carbone Luigi, giusta procura in atti e con lui elettivamente domiciliato in
Terzigno, alla via Giordano 105
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Di Caprio Antonio, Controparte_1 giusta procura in calce alla memoria di costituzione e con questi elett.te dom.ta, presso lo studio del medesimo, in Napoli, al Viale Augusto 148;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note depositate.
Decisa all'udienza del 10.4.2025 con lettura del dispositivo in (virtuale) pubblica udienza all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
pagina 1 di 4
Va, preliminarmente, dichiarata la procedibilità della domanda, essendovi in atti prova del tempestivo espletamento della procedura di mediazione.
Con la proposizione dell'odierno giudizio, la ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la restituzione dell'immobile adibito a cabina elettrica, oggetto di comodato tra l'originario concedente e l' , attesa Controparte_1
l'avvenuta scadenza dello stesso il 31.8.2016.
La legittimazione attiva – mai contestata da parte convenuta - è dimostrata dalla documentazione in atti.
Orbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che parte attrice ha esperito un'azione contrattuale di rilascio del bene (di sua proprietà), concesso in comodato alla convenuta;
va, infatti, rilevato che
“il comodante può avvalersi, per conseguire il rilascio del bene dato in comodato, sia dell'azione di rivendica, che dell'azione contrattuale, ma, non essendo facoltà del giudice mutare ex officio il titolo della pretesa, la controversia va decisa con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato; in caso di azione contrattuale, l'attore ha
l'onere di provare non la proprietà del bene, ma l'esistenza del contratto di comodato”
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/04/2013, n. 8590).
Il rapporto intercorso tra le parti deve essere qualificato in termini di comodato modale, essendo su tale qualificazione sceso il giudicato di cui alla sentenza in atti, circostanza documentale e comunque incontestata tra le parti.
Sennonché, il contratto all'origine del rapporto dedotto in giudizio contiene una clausola, di cui all'art. 3 del predetto contratto, in base alla quale “la concessione
d'uso del locale……è fatta e convenuta per la durata di anni 29 con decorrenza dal 1° settembre 1958 e successivamente si intenderà tacitamente rinnovata agli stessi patti
e condizioni, almeno fino a quando la fornirà energia Controparte_2 elettrica al predetto stabilimento”. Da tanto discenderebbe, secondo la tesi della società resistente, la previsione di una condizione sospensiva della facoltà di risoluzione e recesso.
La tesi non può essere condivisa.
pagina 2 di 4 Ed, infatti, appare evidente che la clausola predetta più che vincolare in termini sospensivi la facoltà di recesso del concedente, condiziona piuttosto il tacito rinnovo del contratto, legandolo alla dedotta circostanza della fornitura di energia elettrica
(cfr, in ipotesi del tutto simile a quella odierna, Corte appello Napoli sez. IV,
20/09/2022, n.3750). Cionondimeno, se il tacito rinnovo è consentito fino a quando l' continuerà ad erogare energia in favore del comodante, tanto non esclude che CP_1 tale rinnovo possa essere comunque impedito dall'intervento di una disdetta, ciò che, nel caso di specie, si è avverato.
Pertanto la richiesta della ricorrente, non adempiuta dalla convenuta (cfr. atto di diffida del 13.4.2016) ha determinato l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento dell'immobile occupato, con la conseguenza che il vincolo contrattuale va dichiarato sciolto e la convenuta (che non ha dimostrato di poter disporre del bene in base ad altro rapporto diverso dal precario), è venuto ad assumere la posizione di detentore "sine titulo" e quindi abusivo del bene altrui (cfr. Cassazione civile sez. II, 10 maggio 2000, n. 5987;
Cassazione civile, sez. III, 9 novembre 1989 n. 4718).
Va, invece, rigettata la domanda tesa al pagamento dei canoni annuali, atteso che nulla sul punto è dedotto nel corpo del libello introduttivo, non avendo la ricorrente financo allegato la circostanza del mancato pagamento.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e per l'effetto dichiara cessato il contratto di comodato vigente tra le parti, fissando per la esecuzione la data del 22 luglio 2025;
• rigetta per il resto la domanda;
• condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle Controparte_1 spese di lite del presente giudizio liquidate in € 125 per spese, € 2.552,00 per compensi oltre IVA, CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, il 10 aprile 2025
pagina 3 di 4 IL GIUDICE Dr.ssa Valeria Ferraro
Tanto precisato, assume la E-Distribuzione che nella sentenza impugnata nel presente giudizio di appello il Giudice avrebbe errato nel pronunciare la risoluzione del rapporto di comodato per Part intervenuta scadenza del termine pattuito, nonostante la disdetta inviata dalla Pi. . In particolare, il
Tribunale di Torre Annunziata non avrebbe correttamente interpretato la clausola pattuita all'art. 6 del contratto, il cui contenuto è il seguente: “La locazione del locale di cui all'art. 2” (cabina elettrica prefabbricata insistente su parte del fondo di proprietà della concedente, meglio descritto in precedenza) “è fatta e convenuta per 9 … anni con decorrenza dalla data odierna e, successivamente, si intenderà tacitamente rinnovata di nove anni in nove anni agli stessi patti e condizioni ed, in ogni caso, fin tanto che l' erogherà energia elettrica nella località, se non disdetta da una delle parti, a CP_1 mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno due anni”. Infatti, secondo la prospettazione della comodataria, tale pattuizione avrebbe posto un evidente collegamento funzionale tra durata del rapporto contrattuale ed erogazione di energia elettrica in favore non solo della concedente ma anche degli altri utenti della zona, con conseguente ostacolo per la di porre termine al comodato fino a quando non fosse cessata l'attività di somministrazione di energia nel locale in questione.
Trattasi di assunto privo di fondamento giuridico.
Invero, dall'esame del contenuto della richiamata clausola non è dato in alcun modo pervenire alla conclusione secondo cui il diritto recesso del concedente dal rapporto di comodato sarebbe sospensivamente condizionato al venir meno dell'utilizzazione della cabina per la fornitura di energia elettrica. In proposito, deve ritenersi che il riferimento contenuto nella clausola all'erogazione R.G. nn. 4661/2019-36/2020 10 di energia elettrica da parte dell' per come inserito nel quadro nella CP_1 descrizione delle modalità formali e temporali della disdetta finalizzata a porre termine alla rapporto contrattuale, indichi che la persistenza dell'energizzazione sia il presupposto per l'eventuale tacita rinnovazione del comodato ed in ogni caso per l'ulteriore prosecuzione dello stesso. In altri termini, non
è la cessazione di ogni attività di erogazione di energia elettrica a condizionare il recesso del concedente dal rapporto di comodato, bensì è la continuazione di detta attività a condizionare la prosecuzione e/o la tacita rinnovazione dello stesso. Ne deriva che nella specie, essendo pacifico che nella cabina nel locale concesso in comodato la continui ad energizzare gli utenti della Controparte_1 zona, la Sa. Pi. era certamente legittimata ad attivarsi onde porre termine alla vicenda contrattuale de qua mediante invio di raccomandata entro i due anni dalla scadenza del 7/8/2014 (dopo il tacito rinnovo del primo novennio 7/8/1996-7/8/2005).
pagina 4 di 4