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Sentenza 12 giugno 2023
Sentenza 12 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2023, n. 25180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25180 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/04/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
sentite le conclusioni del PG, MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto il rigetto del ricorso) udito il difensore: t'avv. IARIA Giacomo conclude insistendo per raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25180 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, investito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza in preambolo ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, in data 10 marzo 2022, nei confronti di IO MO, unitamente al coimputato UD PA, in relazione al delitto di omicidio di GI TO. 2. Il Tribunale del riesame - decisa in senso sfavorevole alla difesa l'eccezione relativa all'inutilizzabilità dei frame estrapolati dai filmati ripresi da alcune telecamere di videosorveglianza - ha ritenuto il grave quadro indiziario a carico del ricorrente e del coindagato costituito da una pluralità di elementi e, segnatamente: i) la chiamata in reità da parte di SQ d'Angela, facente parte dei componenti del gruppo avverso, che aveva indicato sia UD PA, sia IO MO negli autori dell'agguato; ii) la spontanea presentazione del ricorrente e del correo, presso il comando dei Carabinieri di Lamezia Terme, nello stesso giorno del fatto, dove costoro si costituivano, riconoscendosi colpevoli del fatto criminoso;
iii) le dichiarazioni confessorie rese da entrambi in occasione dell'interrogatorio nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto; iv) gli esiti della visione dei frame estratti dai filmati dei sistemi di video sorveglianza, allocati in aree limitrofe al luogo dove si era verificata l'azione delittuosa, che cristallizzavano le condotte del ricorrente e del coindagato. 3. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale richiamava, con particolare riferimento all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., le allarmanti modalità del fatto (commesso in pieno giorno, attraverso l'esplosione di un considerevole numero di colpi di arma da fuoco, con l'obiettiva messa in pericolo dell'incolumità pubblica) e la personalità negativa del ricorrente. Non riteneva, inoltre, in alcun modo attenuato il pericolo di recidiva dalla spontanea presentazione dell'indagato presso la Stazione dei Carabinieri, siccome reputata unicamente funzionale all'accreditamento dell'ipotesi di legittima difesa e affermava che detto pericolo potesse essere scongiurato solo attraverso la misura di massimo rigore, ogni altra necessitando di un autocontrollo e disciplina che l'indagato aveva dimostrato di non possedere. 4. Ricorre MO per cassazione, per mezzo del proprio difensore di fiducia, affidandolo a sette motivi di ricorso. 2 4.1. Con il primo ed il secondo motivo lamenta violazione di legge in punto di utilizzabilità delle immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza e vizio di motivazione. Premette la difesa che i filmati dai quali sono stati estratti i frames posti a fondamento della misura cautelare, nonostante la tempestiva richiesta al pubblico ministero procedente, non sono mai stati depositati nel fascicolo del giudice per le indagini preliminari;
ciò che ha impedito - come già eccepito dinanzi al Tribunale del riesame - un adeguato esercizio del diritto di difesa, essendo evidente la necessità di ricostruire l'accaduto attraverso la visione dei filmati e non attraverso frames statici. Il Tribunale del riesame non ha fornito alcuna risposta sul punto, travisando l'eccezione difensiva e ritenendola una questione d'inefficacia dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per violazione del disposto di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., che, difatti, respingeva con motivazione incongrua, rappresentando come le videoriprese non costituissero materiale depositato dal pubblico ministero al momento della richiesta misura e, pertanto, non fosse necessaria la trasmissione al Tribunale stesso. Giusta la tesi difensiva, una volta reputati inutilizzabili le immagini in contestazione, l'ordinanza dev'essere annullata non sussistendo altri indizi a carico di MO. Ciò anche a fronte dell'ammissione, da parte di MO, dell'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, nell'immediatezza dell'aggressione subita, non essendovi elementi sulla scorta dei quali ritenere che taluno di detti colpi avesse attinto proprio GI TO. 4.2. Con il terzo motivo si censura la violazione degli artt. 110, 575 cod. pen. in punto concorso di persone nel reato. L'imputazione provvisoria, che rispecchia le risultanze dei filmati, cristallizza una mera condotta di reazione del ricorrente a un agguato, realizzato da altri soggetti che avevano tamponato, bloccato e accerchiato l'autovettura. MO, che aveva per primo esploso i colpi di arma da fuoco all'indirizzo degli autori dell'agguato ai loro danni a soli fini dissuasivi, non era a conoscenza del fatto che, a sua volta, PA fosse armato. In ogni caso, entrambi i coindagati hanno posto in essere quasi simultaneamente, ma in assenza di previo concerto, due azioni autonome e distinte, aventi mera finalità difensiva, nessuna delle quali può ritenersi rafforzativa dell'altrui azione delittuosa. Non sussistono, inoltre, in assenza di consulenza autoptica e balistica, elementi sulla scorta dei qual ritenere che i colpi, pur esplosi dal ricorrente, abbiano effettivamente attinto la vittima. Ciò che trova conferma nella circostanza che all'indagato sono contestate due distinte ipotesi di reato, 3 l'omicidio di TO e il tentato omicidio degli altri autori dell'agguato, ma solo la prima condotta è stata postPondamento dell'ordinanza cautelare. 4.3. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di carenza assoluta, illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla sussistenza di indizi di reità della condotta concorsuale omicidiaria. Il Tribunale del riesame ha trascurato di fornire una motivazione autonoma, essendosi limitato a un mero "copia e incolla" dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, replicandone l'errore di scambiare l'attribuzione al ricorrente del colpo che avrebbe attinto la vittima al volto, laddove invece risulta pacificamente dagli atti che detto colpo fu esploso dal coimputato. 4.4. Con il quinto motivo lamenta violazione dell'art. 52 cod. pen e vizio di motivazione in ordine alla negata sussistenza della legittima difesa. Anche con riferimento a tale doglianza il Tribunale ha omesso di fornire un'autonoma motivazione, escludendo la sussistenza della causa di giustificazione invocata sulla scorta di un dato errato o, comunque, meramente ipotetico, ossia che gli autori dell'agguato non fossero armati. Il giudice della cautela, peraltro, omette di considerare l'affermazione del ricorrente secondo il quale l'esplosione di colpi di arma da fuoco da parte sua aveva un mero fine dissuasivo. 4.5. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale per il riesame ha omesso di valutare l'argomento indicato nella memoria difensiva che il ricorrente non aveva preordinato alcuna condotta di natura violenta e si era trovato a reagire a un altrui agguato;
ciò che - giusta la tesi difensiva - riverberava sul ritenuto pericolo di recidivanza, escludendola. Immotivatamente si è fondato detto pericolo sulle modalità allarmanti della condotta, posta in essere in pieno centro cittadino con pericolo per la incolumità pubblica, trascurando l'obiezione difensiva che segnalava come il luogo difterffificazione dei fatti non fu scelto dal ricorrente e dal coimputato, bensì dgfrì coloro che gli tesero l'agguato. Si dimentica, inoltre, di fornire adeguata giustificazione alla circostanza che la condotta contestata al capo B) dell'imputazione provvisoria, ovverosia il tentato omicidio ai danni degli altri autori dell'agguato, non sia stata ritenuta idonea a fondare la richiesta di misura cautelare. 4.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di scelta della misura cautelare di massimo rigore. 4 Il collegio ha qualificato come unica misura adeguata quella della custodia in carcere, non ritenendo adeguata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sulla scorta di un'argomentazione illogica e, segnatamente, l'astratta possibilità che il ricorrente possa nuovamente armarsi ''t(r-eiterare la medesima allarmante condotta. Non sono state, di contro, individuate ragioni atte a ritenere non contenibile eventuali esigenze cautelari per mezzo di misure meno afflittive. 5. Il Sostituto Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deduce censure non consentite o, comunque, infondate e, come tale, dev'essere rigettato. 1. Sono infondati il primo e il secondo motivo, la cui trattazione congiunta è opportuna, stante la connessione logica tra gli stessi. Il Tribunale per il riesame, lungi dal fraintendere l'eccezione difensiva, ha fornito una risposta puntuale ricordando che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il pubblico ministero può selezionare gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare e, segnatamente, può trasmettere, in luogo della videoregistrazione, annotazioni di servizio in cui sono riportati i relativi dati;
ciò che è stato fatto nel caso che ci occupa. Si tratta di una motivazione rispettosa del principio consolidato in sede di legittimità, secondo cui, «In tema di riesame, non costituisce violazione dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. la circostanza che il pubblico ministero, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all'accusa compete la direzione dell'inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura» (Sez. 2, n. 8837 del 20/11/2012, dep. 2014, Chinzagulov, Rv.258788, Nella fattispecie la Corte ha rilevato che il Gip non aveva comunque mai preso visione della videoregistrazione ed aveva considerato per l'emissione della misura le annotazioni di servizio della P.G., regolarmente trasmesse al Tribunale del riesame). E' stato ulteriormente precisato come non si verifica alcuna inefficacia dell'ordinanza cautelare per mancato invio al tribunale degli atti trasmessi al Giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta «se non risulta che l'atto (nella specie, la videoregistrazione integrale delle riprese effettuate dalla polizia giudiziaria), asseritamente non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al Giudice per le indagini preliminari stesso» (Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885). 2. Sono altresì manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo. La censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari si appalesa aspecifica, a fronte delle sintetiche, ma puntuali, deduzioni con cui il Tribunale del riesame ha escluso la ricorrenza del vizio. Né essa adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto effettiva incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe stato concretamente diverso. E' appena il caso di richiamare, in proposito, il principio espresso da questa Corte secondo cui «In tema d'impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 - 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 - 01); la sanzione, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento, che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio. Del resto, ricorre l'autonoma valutazione anche quando venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 01; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648), come dal ricorrente non efficacemente contestato. 6 Ciò premesso, va altresì evidenziato come neppure sia fondata la doglianza secondo cui il Tribunale del riesame non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla specifica contestazione della condotta omicidiaria in forma concorsuale. Il Tribunale ha avversato la tesi della natura meramente difensiva della condotta posta in essere dai ricorrenti valorizzando, con motivazione priva d'illogicità e aporie, la sequenza delle loro condotte, evidenziando come MO esplose per primo i colpi d'arma da fuoco, a questi seguì l'azione di fuoco di PA, ma che entrambi si posero all'inseguimento dei fuggitivi, continuarono a esplodere al loro indirizzo ulteriori, numerosi colpi di arma da fuoco, addirittura PA preoccupandosi di guadagnare, salendo sul tetto di un'autovettura, una posizione funzionale a una migliore mira per il raggiungimento del bersaglio. Esclusa, per tale via, la natura meramente difensiva delle condotte di sparo poste in essere dal ricorrente e dal coindagato, che la stessa difesa ammette essere quasi simultanee, a nulla vale affermare - come si legge nel ricorso - che non vi fosse il previo concerto tra i due, poiché, «Ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso» (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820). Se, dunque, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, è corretta la conclusione cui è approdato il giudice della cautela nel ravvisare la piena compartecipazione di entrambi i coindagati, che agirono all'unisono, alla condotta di omicidio contestata. 3. In stretto collegamento con il motivo precedente, non coglie nel segno quello con il quale s'invoca la scriminante della legittima difesa. Il giudice della cautela - a fronte della descritta dinamica dei fatti, snodatasi attraverso l'inseguimento degli autori dell'agguato quando costoro si erano dati alla fuga e, dunque, quando non vi era alcun pericolo concreto e attuale per l'incolumità dell'indagato - unitamente all'assenza di elementi dei quali inferire che gli avversari fossero armati, ha correttamente escluso la configurabilità della suindicata scriminante. 7 4. Il sesto e il settimo motivo, riguardanti la sussistenzà delle esigenze cautelari e la scelta della misura sono del pari infondati. Essi trascurano di considerare che, in relazione al contestato reato di omicidio volontario, vige - a seguito dell'estensione del catalogo delle fattispecie di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operata con il d.l. n. 11 del 2009, conv. dalla I. n. 38 del 2009, e per le misure cautelari posteriormente applicate (Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250195), come quella in scrutinio - la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari;
e, in tal caso, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, e finanche sovrabbondante, a fronte dell'attenuato standard motivazionale legale, testè delineato e sul quale il ricorso non è affatto calibrato, gli indici (oggettivi e soggettivi) che qualificano l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, non superati da conducenti elementi di prova contraria, tant'è che il ricorso sul punto si limita, alla penultima pagina, ad affermare apoditticamente «che non sussistono ragioni (e non ne vengono enunciate) atte a ritenere non contenibili eventuali esigenze cautelari per mezzo di misure meno afflittive». 5. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentite le conclusioni del PG, MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto il rigetto del ricorso) udito il difensore: t'avv. IARIA Giacomo conclude insistendo per raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25180 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, investito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza in preambolo ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, in data 10 marzo 2022, nei confronti di IO MO, unitamente al coimputato UD PA, in relazione al delitto di omicidio di GI TO. 2. Il Tribunale del riesame - decisa in senso sfavorevole alla difesa l'eccezione relativa all'inutilizzabilità dei frame estrapolati dai filmati ripresi da alcune telecamere di videosorveglianza - ha ritenuto il grave quadro indiziario a carico del ricorrente e del coindagato costituito da una pluralità di elementi e, segnatamente: i) la chiamata in reità da parte di SQ d'Angela, facente parte dei componenti del gruppo avverso, che aveva indicato sia UD PA, sia IO MO negli autori dell'agguato; ii) la spontanea presentazione del ricorrente e del correo, presso il comando dei Carabinieri di Lamezia Terme, nello stesso giorno del fatto, dove costoro si costituivano, riconoscendosi colpevoli del fatto criminoso;
iii) le dichiarazioni confessorie rese da entrambi in occasione dell'interrogatorio nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto; iv) gli esiti della visione dei frame estratti dai filmati dei sistemi di video sorveglianza, allocati in aree limitrofe al luogo dove si era verificata l'azione delittuosa, che cristallizzavano le condotte del ricorrente e del coindagato. 3. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale richiamava, con particolare riferimento all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., le allarmanti modalità del fatto (commesso in pieno giorno, attraverso l'esplosione di un considerevole numero di colpi di arma da fuoco, con l'obiettiva messa in pericolo dell'incolumità pubblica) e la personalità negativa del ricorrente. Non riteneva, inoltre, in alcun modo attenuato il pericolo di recidiva dalla spontanea presentazione dell'indagato presso la Stazione dei Carabinieri, siccome reputata unicamente funzionale all'accreditamento dell'ipotesi di legittima difesa e affermava che detto pericolo potesse essere scongiurato solo attraverso la misura di massimo rigore, ogni altra necessitando di un autocontrollo e disciplina che l'indagato aveva dimostrato di non possedere. 4. Ricorre MO per cassazione, per mezzo del proprio difensore di fiducia, affidandolo a sette motivi di ricorso. 2 4.1. Con il primo ed il secondo motivo lamenta violazione di legge in punto di utilizzabilità delle immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza e vizio di motivazione. Premette la difesa che i filmati dai quali sono stati estratti i frames posti a fondamento della misura cautelare, nonostante la tempestiva richiesta al pubblico ministero procedente, non sono mai stati depositati nel fascicolo del giudice per le indagini preliminari;
ciò che ha impedito - come già eccepito dinanzi al Tribunale del riesame - un adeguato esercizio del diritto di difesa, essendo evidente la necessità di ricostruire l'accaduto attraverso la visione dei filmati e non attraverso frames statici. Il Tribunale del riesame non ha fornito alcuna risposta sul punto, travisando l'eccezione difensiva e ritenendola una questione d'inefficacia dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per violazione del disposto di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., che, difatti, respingeva con motivazione incongrua, rappresentando come le videoriprese non costituissero materiale depositato dal pubblico ministero al momento della richiesta misura e, pertanto, non fosse necessaria la trasmissione al Tribunale stesso. Giusta la tesi difensiva, una volta reputati inutilizzabili le immagini in contestazione, l'ordinanza dev'essere annullata non sussistendo altri indizi a carico di MO. Ciò anche a fronte dell'ammissione, da parte di MO, dell'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, nell'immediatezza dell'aggressione subita, non essendovi elementi sulla scorta dei quali ritenere che taluno di detti colpi avesse attinto proprio GI TO. 4.2. Con il terzo motivo si censura la violazione degli artt. 110, 575 cod. pen. in punto concorso di persone nel reato. L'imputazione provvisoria, che rispecchia le risultanze dei filmati, cristallizza una mera condotta di reazione del ricorrente a un agguato, realizzato da altri soggetti che avevano tamponato, bloccato e accerchiato l'autovettura. MO, che aveva per primo esploso i colpi di arma da fuoco all'indirizzo degli autori dell'agguato ai loro danni a soli fini dissuasivi, non era a conoscenza del fatto che, a sua volta, PA fosse armato. In ogni caso, entrambi i coindagati hanno posto in essere quasi simultaneamente, ma in assenza di previo concerto, due azioni autonome e distinte, aventi mera finalità difensiva, nessuna delle quali può ritenersi rafforzativa dell'altrui azione delittuosa. Non sussistono, inoltre, in assenza di consulenza autoptica e balistica, elementi sulla scorta dei qual ritenere che i colpi, pur esplosi dal ricorrente, abbiano effettivamente attinto la vittima. Ciò che trova conferma nella circostanza che all'indagato sono contestate due distinte ipotesi di reato, 3 l'omicidio di TO e il tentato omicidio degli altri autori dell'agguato, ma solo la prima condotta è stata postPondamento dell'ordinanza cautelare. 4.3. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di carenza assoluta, illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla sussistenza di indizi di reità della condotta concorsuale omicidiaria. Il Tribunale del riesame ha trascurato di fornire una motivazione autonoma, essendosi limitato a un mero "copia e incolla" dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, replicandone l'errore di scambiare l'attribuzione al ricorrente del colpo che avrebbe attinto la vittima al volto, laddove invece risulta pacificamente dagli atti che detto colpo fu esploso dal coimputato. 4.4. Con il quinto motivo lamenta violazione dell'art. 52 cod. pen e vizio di motivazione in ordine alla negata sussistenza della legittima difesa. Anche con riferimento a tale doglianza il Tribunale ha omesso di fornire un'autonoma motivazione, escludendo la sussistenza della causa di giustificazione invocata sulla scorta di un dato errato o, comunque, meramente ipotetico, ossia che gli autori dell'agguato non fossero armati. Il giudice della cautela, peraltro, omette di considerare l'affermazione del ricorrente secondo il quale l'esplosione di colpi di arma da fuoco da parte sua aveva un mero fine dissuasivo. 4.5. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale per il riesame ha omesso di valutare l'argomento indicato nella memoria difensiva che il ricorrente non aveva preordinato alcuna condotta di natura violenta e si era trovato a reagire a un altrui agguato;
ciò che - giusta la tesi difensiva - riverberava sul ritenuto pericolo di recidivanza, escludendola. Immotivatamente si è fondato detto pericolo sulle modalità allarmanti della condotta, posta in essere in pieno centro cittadino con pericolo per la incolumità pubblica, trascurando l'obiezione difensiva che segnalava come il luogo difterffificazione dei fatti non fu scelto dal ricorrente e dal coimputato, bensì dgfrì coloro che gli tesero l'agguato. Si dimentica, inoltre, di fornire adeguata giustificazione alla circostanza che la condotta contestata al capo B) dell'imputazione provvisoria, ovverosia il tentato omicidio ai danni degli altri autori dell'agguato, non sia stata ritenuta idonea a fondare la richiesta di misura cautelare. 4.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di scelta della misura cautelare di massimo rigore. 4 Il collegio ha qualificato come unica misura adeguata quella della custodia in carcere, non ritenendo adeguata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sulla scorta di un'argomentazione illogica e, segnatamente, l'astratta possibilità che il ricorrente possa nuovamente armarsi ''t(r-eiterare la medesima allarmante condotta. Non sono state, di contro, individuate ragioni atte a ritenere non contenibile eventuali esigenze cautelari per mezzo di misure meno afflittive. 5. Il Sostituto Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deduce censure non consentite o, comunque, infondate e, come tale, dev'essere rigettato. 1. Sono infondati il primo e il secondo motivo, la cui trattazione congiunta è opportuna, stante la connessione logica tra gli stessi. Il Tribunale per il riesame, lungi dal fraintendere l'eccezione difensiva, ha fornito una risposta puntuale ricordando che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il pubblico ministero può selezionare gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare e, segnatamente, può trasmettere, in luogo della videoregistrazione, annotazioni di servizio in cui sono riportati i relativi dati;
ciò che è stato fatto nel caso che ci occupa. Si tratta di una motivazione rispettosa del principio consolidato in sede di legittimità, secondo cui, «In tema di riesame, non costituisce violazione dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. la circostanza che il pubblico ministero, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all'accusa compete la direzione dell'inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura» (Sez. 2, n. 8837 del 20/11/2012, dep. 2014, Chinzagulov, Rv.258788, Nella fattispecie la Corte ha rilevato che il Gip non aveva comunque mai preso visione della videoregistrazione ed aveva considerato per l'emissione della misura le annotazioni di servizio della P.G., regolarmente trasmesse al Tribunale del riesame). E' stato ulteriormente precisato come non si verifica alcuna inefficacia dell'ordinanza cautelare per mancato invio al tribunale degli atti trasmessi al Giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta «se non risulta che l'atto (nella specie, la videoregistrazione integrale delle riprese effettuate dalla polizia giudiziaria), asseritamente non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al Giudice per le indagini preliminari stesso» (Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885). 2. Sono altresì manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo. La censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari si appalesa aspecifica, a fronte delle sintetiche, ma puntuali, deduzioni con cui il Tribunale del riesame ha escluso la ricorrenza del vizio. Né essa adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto effettiva incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe stato concretamente diverso. E' appena il caso di richiamare, in proposito, il principio espresso da questa Corte secondo cui «In tema d'impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 - 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 - 01); la sanzione, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento, che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio. Del resto, ricorre l'autonoma valutazione anche quando venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 01; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648), come dal ricorrente non efficacemente contestato. 6 Ciò premesso, va altresì evidenziato come neppure sia fondata la doglianza secondo cui il Tribunale del riesame non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla specifica contestazione della condotta omicidiaria in forma concorsuale. Il Tribunale ha avversato la tesi della natura meramente difensiva della condotta posta in essere dai ricorrenti valorizzando, con motivazione priva d'illogicità e aporie, la sequenza delle loro condotte, evidenziando come MO esplose per primo i colpi d'arma da fuoco, a questi seguì l'azione di fuoco di PA, ma che entrambi si posero all'inseguimento dei fuggitivi, continuarono a esplodere al loro indirizzo ulteriori, numerosi colpi di arma da fuoco, addirittura PA preoccupandosi di guadagnare, salendo sul tetto di un'autovettura, una posizione funzionale a una migliore mira per il raggiungimento del bersaglio. Esclusa, per tale via, la natura meramente difensiva delle condotte di sparo poste in essere dal ricorrente e dal coindagato, che la stessa difesa ammette essere quasi simultanee, a nulla vale affermare - come si legge nel ricorso - che non vi fosse il previo concerto tra i due, poiché, «Ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso» (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820). Se, dunque, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, è corretta la conclusione cui è approdato il giudice della cautela nel ravvisare la piena compartecipazione di entrambi i coindagati, che agirono all'unisono, alla condotta di omicidio contestata. 3. In stretto collegamento con il motivo precedente, non coglie nel segno quello con il quale s'invoca la scriminante della legittima difesa. Il giudice della cautela - a fronte della descritta dinamica dei fatti, snodatasi attraverso l'inseguimento degli autori dell'agguato quando costoro si erano dati alla fuga e, dunque, quando non vi era alcun pericolo concreto e attuale per l'incolumità dell'indagato - unitamente all'assenza di elementi dei quali inferire che gli avversari fossero armati, ha correttamente escluso la configurabilità della suindicata scriminante. 7 4. Il sesto e il settimo motivo, riguardanti la sussistenzà delle esigenze cautelari e la scelta della misura sono del pari infondati. Essi trascurano di considerare che, in relazione al contestato reato di omicidio volontario, vige - a seguito dell'estensione del catalogo delle fattispecie di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operata con il d.l. n. 11 del 2009, conv. dalla I. n. 38 del 2009, e per le misure cautelari posteriormente applicate (Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250195), come quella in scrutinio - la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari;
e, in tal caso, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, e finanche sovrabbondante, a fronte dell'attenuato standard motivazionale legale, testè delineato e sul quale il ricorso non è affatto calibrato, gli indici (oggettivi e soggettivi) che qualificano l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, non superati da conducenti elementi di prova contraria, tant'è che il ricorso sul punto si limita, alla penultima pagina, ad affermare apoditticamente «che non sussistono ragioni (e non ne vengono enunciate) atte a ritenere non contenibili eventuali esigenze cautelari per mezzo di misure meno afflittive». 5. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente