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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 11572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11572 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 47474 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, alla via Flavio Domiziano, n. 10, presso lo studio degli avv.ti Roberto SARRA e Laurent BASILICO, che la rappresentano e difendo- no in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
– in perso- Controparte_1
na del legale rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso il cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12
CONVENUTO
N O N C H É
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e di- CP_2 feso dall'avv. Maria Francesca GRANATA in virtù di procura generale alle li- ti per atto a rogito notaio repertorio n. 37875 del 22.03.2024, Persona_1
1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma
CONVENUTO
OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro - riconoscimento an- zianità di servizio - differenze retributive e contributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli avv.ti R. Sarra e L. Basilico, per la ricorrente: “…accertare e dichiarare
l'identità e continuità delle mansioni svolte in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato (sino al 31.10.2014), con quelle successivamente eseguite,
a decorrere dal 01.11.2014, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato
e, per l'effetto, condannare l'Autorità Resistente a ricostituire la carriera del- la lavoratrice, con riconoscimento della pregressa anzianità giuridica ed eco- nomica maturata dal 14.03.2011 fino al 31.10.2014 con contratto a termine e conseguente adeguamento dell'attuale livello retributivo e giuridico – anche con riferimento alle voci retributive indirette e differite – con consequenziale diritto della Ricorrente a vedersi liquidate le differenze retributive, calcolate sino alla data del 15.12.2024, nella misura di €162.982,19, oltre alle differen- ze retributive e contributive maturate e maturande nelle more del giudizio, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, e/o ri- tenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione;
condannare l'Autorità Resi- stente alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale della
Ricorrente, con versamento della contribuzione dovuta tutta conseguente alle differenze retributive accertate, con condanna di pagamento a favore del terzo
. Con vittoria di spese, Controparte_3
competenze ed onorari, oltre spese generali e CPA da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c., che si dichiarano antistatari di causa”.
L'Avvocatura Generale dello Stato, per l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: “…in via preliminare, per le ragioni testé esposte, respin- gere il ricorso nei limiti della domanda contestata e, per l'effetto, attribuire
2 alla ricorrente il solo scatto (n. 1) rivendicato ed effettivamente ad essa spet- tante a titolo transattivo per il biennio 2011/2012 – con decorrenza dall'1.1.2015 – con riconoscimento in suo favore delle conseguenti differenze retributive, maggiorate dei soli interessi legali;
in via subordinata, nella de- negata ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, maggiorare le eventuali dif- ferenze retributive accertate nel presente giudizio dei soli interessi legali, at- teso il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria”.
L'avv. M. F. Granata, per l' : “ 1) In via preliminare nel merito, dichia- CP_2 rare il difetto di legittimazione passiva dell' 2) Tenere l' indenne CP_2 CP_2
dalle spese di giudizio”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 23 dicembre 2024, ha Parte_1 esposto che in data 15 marzo 2011 è stata assunta dall'Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali, in qualità di funzionario ed in virtù di contratto a tempo determinato scaduto il 14/03/2014; che l'8 aprile 2014 il contratto a termine è stato rinnovato per ulteriori dieci mesi;
che in data 1° novembre
2014 ha sottoscritto con l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Persona- li contratto a tempo indeterminato contestualmente recedendo dal contratto a termine;
che all'atto della stipula del contratto a termine le erano stati attribuiti n. 9 scatti retributivi mentre alla scadenza del rapporto aveva maturato il livel- lo giuridico 17 ma conservando il livello economico 9, con una divergenza tra tali livelli dovuta al blocco temporaneo delle progressioni economiche per gli anni 2011, 2012 e 2013 ex D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; che
l'Autorità Garante, all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto l'anzianità di servizio maturata nel corso del rapporto a termine, attribuendo il medesimo livello iniziale pari a 9, con esclusione delle voci re- tributive indirette quali ferie, festività, tredicesima e TFR;
che ella ha svolto le medesime funzioni con profilo di funzionario Area direttiva sia nel periodo in cui ha lavorato in virtù del contratto a termine sia in quello in cui ha lavorato
3 in virtù del contratto a tempo indeterminato;
che, in particolare, ha sempre prestato servizio presso il Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità; che
l'identità delle mansioni svolte è comprovata anche dall'essere stata redatta unica nota di valutazione per l'intero anno 2014 e quindi per il periodo sogget- to a contratto a termine così come per il successivo coperto dal nuovo contrat- to a tempo indeterminato;
che in forza del “Regolamento concernente il trat- tamento giuridico ed economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali” ella avrebbe diritto al riconoscimento di benefici giuridici ed economici del livello 43 su un massimo di 62; che ha maturato differenze retributive pari a complessivi €162.982,19 fino al 15 dicembre 2024; e che il termine di prescrizione è stato interrotto mediante l'invio di diffide del
31.10.2019 e del 08.10.2024 nei confronti del Garante.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto che il Garante, non riconoscen- do l'anzianità maturata prima dell'assunzione a tempo indeterminato, ha viola- to il principio di non discriminazione tra i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e coloro che sono invece assunti a tempo determinato, con riferimento al comma 4 della clausola 4 della Direttiva europea 1999/1970 nonché all'art. 6 del D.lgs. 368/2001; che devono essere applicate le medesime regole in relazione alle ferie, alla gratifica natalizia, alla tredicesima, al tratta- mento di fine rapporto e ad ogni altro trattamento in atto, salvo la sussistenza di ragioni obiettive tali da giustificare una deroga;
che nel caso concreto non sussistono tali “ragioni oggettive” idonee a giustificare una deroga al principio di parità di trattamento tra i lavoratori avendo ella svolto sempre le stesse mansioni in base al medesimo inquadramento;
che esistono precedenti pro- nunce emesse dal medesimo giudice adito con le quali sono stati accolti ricorsi aventi identico contenuto e facenti riferimento in particolare a quanto statuito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 22558/2016; che il mancato ricono- scimento della anzianità già maturata ha penalizzato essa ricorrente la quale non ha potuto beneficiare delle progressioni economiche, annuali e biennali,
4 erogate al restante personale;
e che la somma lorda spettante per minori retri- buzioni percepite nel periodo di novembre 2014 - dicembre 2024 è pari ad
€162.982.19 oltre interessi e rivalutazione.
Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Si è costituito il Garante per la Protezione dei Dati Personali il 28 feb- braio 2025 eccependo in primo luogo l'infondatezza della domanda per difetto di allegazione e prova circa la lamentata discriminazione in quanto la ricorren- te – la quale ha asserito che, venuto meno nel 2015 il blocco temporaneo delle progressioni economiche, l'Autorità avrebbe trasformato le progressioni giuri- diche maturate in progressioni economiche – non ha prodotto il provvedimen- to con cui si sarebbe proceduto alla conversione dell'anzianità giuridica in an- zianità economica, con la conseguenza che non vi è modo di accertare la com- parabilità tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indetermi- nato, presupposto logico del successivo accertamento della violazione del principio di parità di trattamento.
L'Autorità convenuta ha poi dedotto che la ricorrente è stata inquadrata in conformità alla previsione del bando di concorso il quale non è mai stato impugnato dalla lavoratrice ed a suo favore è stato riconosciuto il numero massimo di scatti consentito dal bando, ovvero nove, in relazione all'esperienza maturata, ai titoli professionali e di studio, alle eventuali pubbli- cazioni scientifiche, nonché al voto di laurea o diploma;
che, inoltre, la ricor- rente, avendo partecipato al bando di concorso ed alle condizioni ivi espresse, non può rivendicare, al momento del superamento della procedura concorsua- le, il diritto all'inquadramento in un diverso e superiore profilo professionale poiché in tal modo verrebbero mortificate le esigenze di efficienza, buon an- damento e contenimento della spesa pubblica che le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche mirano ad assicurare in attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97
5 Cost;
e che comunque tali principi costituiscono ragioni oggettive giustifica- trici della asserita violazione del principio di non discriminazione.
Infine, l'Autorità ha rilevato che sulle somme eventualmente spettanti dovrebbero computarsi soltanto gli interessi legali ovvero la rivalutazione se maggiore, senza possibilità di cumulo.
Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra riportate.
L' , costituitosi il 3 marzo 2025, ha evidenziato la propria estraneità CP_2
rispetto al rapporto di lavoro della ricorrente ed ha dedotto che, qualora sia ri- conosciuta la fondatezza della domanda, esso è disponibile a dare seguito alla decisione del giudice attemperando agli obblighi di sua spettanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Si osserva in primo luogo che, contrariamente a quanto obbiettato dal convenuto, la ricorrente ha allegato e provato l'avvenuta trasformazione delle progressioni giuridiche in progressioni economiche. Ella ha infatti depositato: il regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico del personale che reca, tra l'altro, le disposizioni sulle progressioni economi- che del personale direttivo (doc. 7); nota del 3 luglio 2015 con la quale si co- munica ai dipendenti che dal 1° gennaio 2015, cessati gli effetti del blocco re- tributivo ex lege, sarebbero stati riconosciuti gli effetti economici delle pro- gressioni maturate e maturande (sub all. 9); l'accordo negoziale n. 2/2018 concernente l'assegnazione delle progressioni relative ai bienni 2011-2012,
2013-2014 e 2015-2016, con cui è stato riconosciuto un livello di progressione a titolo transattivo per la mancata attribuzione di progressioni nel bien- nio2011-2012 ed il datore di lavoro si è impegnato a concludere le procedure di valutazione per i bienni 2013-2014 e 2015-2016 entro il 28 febbraio 2018 al fine di attribuire ai dipendenti, con esclusione di coloro che avessero ricevuto una valutazione insufficiente, per ciascuno dei detti bienni, tre livelli a chi avesse avuto una valutazione non inferiore a “ottimo”, due per chi avesse avu- to una valutazione non inferiore a “buono” ed uno a chi avesse avuto una valu-
6 tazione non inferiore a “sufficiente” (all. 9); le proprie schede di valutazione relative agli anni dal 2011 al 2023 da cui risulta, come affermato, che la valu- tazione è sempre stata “eccellente”.
Deve quindi ritenersi provato che il Garante ha trasformato le valutazioni giuridiche in valutazione economiche con effetto dal 1° gennaio 2011 e che la ricorrente si è trovata nella condizione per fruire anche delle progressioni ri- conosciute con speciale accordo per i bienni 2013-2014 e 2015-2016.
2. - Quanto all'eccezione secondo cui l'inquadramento riconosciuto alla ricorrente è conforme alla prescrizione del bando di concorso la cui applica- zione non potrebbe essere contestata dalla lavoratrice che ha partecipato alla procedura alle condizioni stabilite, poiché ciò pregiudicherebbe i principi co- stituzionali di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa com- plessiva (art. 97 Cost.), si osserva che “la parte ricorrente non lamenta
l'attribuzione del trattamento economico giuridico in difformità dalle previ- sioni del Bando di concorso quanto piuttosto che in virtù della clausola n° 11 del bando medesimo è stato determinato un trattamento economico e giuridico illegittimo per il mancato riconoscimento della anzianità maturata nello svol- gimento delle medesime funzioni sin dalla prima assunzione a termine in aper- to contrasto con la disciplina comunitaria che vieta ogni discriminazione tra lavoratori assunti a termine e lavoratori a tempo indeterminato” (così, nella motivazione della sentenza di questo Tribunale n. 8274/2019 pubblicata il
1.10.2019, pronunciata in un caso del tutto analogo al presente, poiché si trat- tava di altra dipendente del Garante che ha partecipato alla medesima procedu- ra, riportata nella sentenza della Corte d'appello di Roma del 15.2.2022, R.G.
n. 4058/2019, con cui la sentenza di primo grado è stata interamente confer- mata – v. all. 14 produzione ricorrente).
Dunque, essendo pacifico che la ricorrente, una volta assunta a tempo in- determinato, ha svolto le medesime mansioni che aveva disimpegnato in pre- cedenza in virtù di contratti a tempo determinato, non può non ricevere il me-
7 desimo trattamento retributivo che avrebbe percepito se fosse stata assunta fin dall'inizio con contratto a tempo indeterminato.
3. - Poiché il convenuto non ha formulato alcuna contestazione sulla cor- rettezza dei conteggi elaborati in ricorso, deve riconoscersi il credito di
€162.982,19 maturato nel periodo 01.01.2015-31.12.2024. Si precisa che il conteggio, sebbene nelle conclusioni del ricorso si indichi la data del 15 di- cembre 2024, è stato effettuato fino al 31 dicembre 2024 come appare eviden- te per il fatto che la differenza richiesta per il mese di dicembre è pari al dop- pio di quella richiesta per il mese precedente, includendo anche la tredicesima, laddove, se il computo fosse stato operato fino al 15 dicembre, l'importo sa- rebbe stato necessariamente minore.
Sono dovuti, poi, gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici giusta quanto pre- CP_4
vede l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94), dalla data di maturazione di ciascuna fra- zione di credito, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, fino alla data di emissione del titolo di pagamento (v. art. 3, D.M. n. 352/1998;
v., ex multis, sez. VIII, 07/12/2020, n. 5860). Controparte_5
4. - Giusta domanda, deve condannarsi il Garante alla c.d. regolarizza- zione contributiva, ovvero al versamento all' dei contributi dovuti sulle CP_2
differenze retributive accertate. Si precisa che, in virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 10-bis, della L. n. 335/1995, “i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previ- denza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025” (si veda, sul punto Messaggio n. 87 del 10-01-2025). CP_2
Per i contributi maturati dal mese di gennaio 2021 al mese di dicembre
2024 certamente non è maturato il termine di prescrizione (questione da veri-
8 ficare anche d'ufficio: v., ex multis, Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 04/12/2018, n.
31345), considerato che il diritto al pagamento dei contributi può reputarsi azionato al momento della costituzione in giudizio dell' (3 marzo 2025) CP_2 il quale ha affermato di essere creditore dei contributi obbligatori nel caso di accertamento dei crediti retributivi.
5. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore dei procurato- ri antistatari, possono essere compensate in ragione della metà. Deve, invero, considerarsi, che, avendo questo giudice invitato le parti a conciliare la con- troversia operando la ricostruzione della carriera nei termini indicati in ricorso ed applicando una non irrilevante riduzione degli accessori sulle somme ri- vendicate, il Garante, all'udienza del 10 luglio 2025, ha manifestato la dispo- nibilità di corrispondere, a titolo conciliativo, l'intera sorte capitale richiesta nonché una quota degli accessori calcolati sulla somma lorda anziché sugli importi netti ed altresì la somma di €8.174,81 a titolo di differenze maturate fino al mese di luglio 2025, non oggetto della presente controversia, non lon- tana da quanto indicato dalla ricorrente nelle note depositate il 10.10.2025 ov- vero €9.272,62 (€1.324,66 x 7). La lavoratrice, invece, a fronte di tale dispo- nibilità, si è limitata ad insistere nelle istanze già formulate, laddove, in so- stanza, la questione da esaminare era rimasta quella relativa alla regolazione delle spese di lite.
Si precisa che le stesse vengono qui determinate tenuto conto 1) delle ca- ratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni sogget- tive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabel- le allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 nel loro valore minimo (per controversie di lavoro di valore compreso tra €52.000,00 ed €260.000,00, quanto al rapporto tra la ricorrente ed il Garante, e per controversie previdenziali di valore com-
9 preso tra €26.000,00 ed €52.000,00 applicabile anche alle cause di valore in- determinato o indeterminabile quanto al rapporto tra l' ed il Garante, per CP_2
il quale, però, si esclude la fase di trattazione avendo l' svolto attività CP_3 difensiva limitata alla costituzione in giudizio), in considerazione della man- canza di complesse questioni di fatto e di diritto. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A.,
C.P.A. e contributo unificato versato, come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 23 dicembre 2024, respinta ogni Parte_1
altra richiesta, così provvede:
1. - condanna l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali al pa- gamento, in favore di , della somma di complessiva Parte_1 di €162.982,19#, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici , dalla CP_4 data di maturazione di ciascuna frazione di credito, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, fino alla data di emissione del tito- lo di pagamento;
2. - condanna l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali al ver- samento all , in favore della ricorrente, dei contributi previdenziali CP_2
sulle differenze retributive spettanti nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2024 ed ammontanti all'importo complessivo di €162.982,19;
3. - condanna l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali al pa- gamento, in favore degli avv.ti Roberto SARRA e Laurent BASILICO, procuratori antistatari, delle spese di giudizio, che liquida per l'intero in complessivi €7.202,00# di cui €1.005,00# per spese generali ed
€6.698,00# per compensi, oltre IVA, CPA e contributo unificato di
10 €381,00#, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra de- terminato;
4. - condanna l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali al pa- gamento, in favore dell' , delle spese di giudizio, che liquida in CP_2
complessivi €3.784,00# di cui €494,00# per spese generali ed €5.359,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
5. - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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