Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2001, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
X- I A F D S 0 S , 1 A O . 3 T L T , 3 L R A 5 O S A B ' . E REPUBBLICA ITALIANA I L P N L S D E I 3 A D N 7 T I SAZIONS.U. G - ITALIAIN NOME DEL POPOLO ITALIA S S 8 CORTE SUB EMA DIC.1 0 1 1 0 O O - N P E A 1 S 1 M D I I E E , A A Oggetto O G D O R G E T T E T S SEZIONI UNITE CIVILI T I I L N R G E I E S A D R E L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L O E D Dott. Andrea - Primo Presidente VELA - R.G.N. 15452/99 Cron. 7477 Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione- Rep. Dott. Rafaele CORONA Consigliere Ud. 17/11/00 Dott. Antonio VELLA Consigliere - Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI - Rel. Consigliere- Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere - Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente 3000 per diritti L. il12 MAR. 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: TA EU, elettivamente domiciliato in ROMA, CANCELLERIA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 6, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GALLENCA, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000
contro
Rilasolata copia legale al Big. MONFERRATO, in persona del Sindaco 1042 COMUNE DI CASALE per diritt L. # 26.3 0, -1- IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliato in ROMA, elettivamentepro-tempore, Rilasciata copia legale- CON/ALal Sig. Co 46, presso lo studio DI LUNGOTEVERE FLAMINIO per diritti ✓ dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso 28 MAG. 2001 IL CANCELLIERE dall'avvocato PAOLO SCAPARONE, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente - nonchè
contro
ET EN;
intimata di giurisdizione avversO il per regolamento MONFERRATO, provvedimento del Tribunale di CASALE depositato il 31/05/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
uditi gli Avvocati Giuseppe GALLENCA, Adriano CASELLATO, per delega dell'avvocato Paolo SCAPARONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
giurisdizione del giudice amministrativo, inammissibilità del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., in data 19 aprile 1999, il dottor EN AZ, quale segretario generale del comune di Casale Monferrato, adiva il locale Pretore del lavoro, lamentando - e chiedendo che fosse accertata, con il conseguente diritto all'espletamento delle funzioni di segretario e la reintegrazione nel -posto di lavoro la illegittimità del comportamento del sindaco di detta città, poiché questi;
1°) comunicatogli il 29 aprile 1998 l'avvio della procedura di sostituzione nella carica ai sensi della legge n. 127 del 1997 e del DPR n. 465 dello stesso anno, aveva nominato, con decreto in data 29 maggio 1998, il nuovo segretario comunale nella per- sona della dottoressa NC ET;
2°) con decreto del successivo 1° giugno, aveva preso atto dell'avvenuto suo collocamento in disponibilità, con decorrenza dal 29 maggio 1998; 3°) infine, con provvedimenti del marzo 1999, aveva nuovamente dispo- sto la cessazione dell'esercizio delle funzioni di segretario comunale e la ripresa del ser- vizio della dottoressa ET, con effetto sin dal 29 maggio 1998 in conseguenza della sopravvenuta disciplina di cui all'art. 2 del DL 26 gennaio 1999 n. 8 (convertito nella legge 25 marzo 1999 n. 75), e nonostante la sospensiva dell'efficacia del predetto de- creto sindacale del 29 maggio 1998 da parte del Consiglio di Stato, cui peraltro era stata data esecuzione con decreto 23 dicembre 1998. Il Pretore adito, con ordinanza del 28 aprile 1999, rigettava il ricorso, non rite- " nendo sussistente nel caso di specie il fumus boni iuris" per la concessione del provve- dimento cautelare nella controversia avente ad oggetto le stesse questioni o parte di que- ste già correttamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e condannava l'istante al pagamento delle spese giudiziali. Avverso tale ordinanza il dott. AZ proponeva reclamo davanti al Tribunale di Casale Monferrato, assumendo che nella specie fosse sussistente la giurisdizione del 3 giudice ordinario e lamentando che il primo giudice lo avesse condannato al pagamento delle spese giudiziali. Il giudice adito rigettava il reclamo, osservando quanto segue. In ordine alla questione concernente la giurisdizione, l'oggetto della controversia dedotta in giudizio attiene a periodo del rapporto di lavoro anteriore al primo luglio 1998 e, pertanto, avrebbe dovuto essere devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Invero, il rappresentante dell'amministrazione comunale ha ritenuto di aver so- stituito il segretario fin dal 28 aprile 1998; di non averlo confermato nella carica, stante il procedimento di nomina del nuovo segretario;
e di averlo riammesso in servizio il 24 dicembre 1998 soltanto a seguito della sospensiva disposta dal Consiglio di Stato il 15 dicembre 1998 e, quindi, indebitamente, alla luce della nuova disciplina di cui al citato DL del 1999. L'oggetto della controversia, pertanto, attiene ad un periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del primo luglio 1998, e, in quanto tale, spetta alla giurisdi- zione esclusiva dei giudici amministrativi. Il reclamo deve essere rigettato anche quanto alla doglianza relativa alle spese, rilevato che il rimedio processuale previsto dall'art. 669 septies, terzo comma, cod. proc. civ. non è il reclamo, ma l'opposizione modellata sul paradigma di cui agli artt. 645 e seguenti dello stesso codice, disciplinanti l'opposizione a decreto ingiuntivo. Con atto notificato il 20 luglio 1999 l'AZ ha proposto ricorso per regola- mento di giurisdizione con riferimento al procedimento d'urgenza instaurato davanti al Pretore, nonché per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale. Il Comune di Casale Monferrato resiste con controricorso. La dottoressa ET non ha svolto attività difensiva. Il dottor AZ ha presentato memoria il 15 novembre 2000. 4 Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso il dott. AZ, deducendo violazione degli artt. 45 D.Lgs n. 80 del 1998 e 68 D.Lgs n. 267 del 1993, assume, anzitutto, che il Tri- bunale non abbia tenuto conto del fondamentale fatto che il Consiglio di Stato ha sospe- so l'esecuzione dei provvedimenti di sostituzione del segretario comunale, i quali, per- tanto, non avrebbero potuto determinare alcuna conseguenza giuridica né essere invocati come presupposto di ulteriori provvedimenti dell'amministrazione comunale. Assume poi che la questione sottoposta al giudice ordinario non abbia ad oggetto la legittimità della sostituzione del dott. AZ, ma l'eventuale incidenza della sopravvenuta nor- mativa nel rapporto tra il segretario ed il Comune. Poiché, pertanto, quest'ultima que- stione è insorta successivamente al 30 giugno 1998, essendo posteriori a tale data l'ordinanza del Consiglio di Stato, la riammissione in servizio dell'AZ, la pre- detta normativa e i provvedimenti sindacali che si rifanno a tale "novella”, avrebbe do- vuto ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La nuova disciplina, d'altra parte, pur definita di interpretazione autentica, non avrebbe efficacia retroattiva, in quanto conterrebbe radicali modifiche al procedimento di nomina dei segretari comu- nali. Né, infine, sarebbe corretto e rilevante ritenere contestualmente pendenti davanti al giudice amministrativo le stesse o parte delle questioni sottoposte al giudice ordinario, essendo stata invero dedotta davanti al primo la legittimità o no dell'espletamento della procedura di sostituzione del segretario comunale, e davanti al secondo la legittimità o no dell'applicazione al caso della legge sopravvenuta. Con il secondo motivo del ricorso il dott. AZ, deducendo violazione degli artt. 96, 278 e 669 septies cod. proc. civ., lamenta, anzitutto, che il Tribunale di Casale Monferrato non abbia considerato che la pronuncia del Pretore sulla giurisdizione, equi- 5 лов valendo a sentenza, fosse impugnabile anche in ordine alle spese processuali. Denuncia, poi, che la resistenza in giudizio del Comune sarebbe stata irregolare, ai sensi dell'art. 16 lett. d) D.Lgs n. 29 del 1993, sostituito dall'art. 11 D.Lgs n. 80 del 1998, siccome di "competenza del dirigente", il quale, pertanto, avrebbe dovuto "adottare apposita deter- minazione dirigenziale" mentre l'affidamento dell'incarico a resistere sarebbe stato de- liberato dalla giunta comunale. Assume, infine, che le spese processuali non avrebbero dovuto essere compensate, in considerazione della novità delle questioni e dell'incertezza delle relative soluzioni giurisprudenziali. Esaminata anzitutto l'eccezione di invalidità del mandato del Comune a resiste- re, sollevata dal ricorrente nel secondo motivo del ricorso, peraltro non illustrata nella memoria, ed in ogni caso rilevabile d'ufficio per il suo carattere pregiudiziale, se ne de- ve rilevare l'infondatezza. Come si evince dalla normativa invocata dallo stesso ricorrente, l'individuazione nel dirigente dell'organo abilitato a promuovere o a resistere alle liti in cui sia parte un Comune è del tutto erronea, posto che il relativo potere spetta ai dirigenti di uffici diri- genziali generali (già dirigenti generali) nell'ambito degli atti e provvedimenti che im- pegnano verso l'esterno (art. 3 D.Lgs n. 80 del 1998, già art. 3 D.Lgs n. 29 del 1993; v. sul punto, altresì Cass. sez. lav. n 630 del 2000) lo Stato o le amministrazioni ad ordi- namento autonomo (art. 8 D.Lgs n. 80 del 1998, già art. 13 D.Lgs n. 29 del 1993), si- milmente a quanto contenuto nel D.Lgs da ultimo citato, all'art. 17, ora sostituito dall'art. 12 D.Lgs n. 80 del 1998, nel quale detto ambito era soggettivamente specificato negli uffici centrali o periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale. Per quanto attiene, pertanto, al potere di azione o di resistenza alle liti attribuito dalla nor- mativa indicata dal ricorrente ai "dirigenti generali”, ora "dirigenti di uffici dirigenziali generali", esso evidentemente non può ritenersi attribuito ai dirigenti degli enti comuna- li, per i quali la specifica disciplina contenuta nella legge n. 142 del 1990 (abrogata dal 6 D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, che, peraltro, contiene in materia una disciplina so- stanzialmente analoga) affida detto potere all'organo di indirizzo politico e amministra- tivo del Comune, rappresentato dal Sindaco, e non al "dirigente" (art. 32 legge n. 142 del 1990 e, ora, art. 42 D.Lgs n. 267 del 2000; v, altresì, Cass. n. 6298 del 2000; n. 5219 del 2000; n. 13137 del 1997; n. 5585 del 1997). Passando quindi all'esame del primo motivo del ricorso, se ne deve rilevare l'infondatezza per le considerazioni che seguono. Come queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di precisare in tema di di- ritto transitorio, in relazione alla data di discrimine per l'individuazione dell'organo dotato di giurisdizione in materia di pubblico impiego, l'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs n. 80 del 1998, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata, sicché, se la situazione denunciata come illegittima è prodotta da un provvedimento o un negozio, si deve fare riferimento all'epoca del conseguente avverarsi della predetta situazione (Cass. SU 24 febbraio 2000 n. 41). Si è ulteriormente precisato, al riguardo, che il citato art. 45 utilizza una locuzio- ne volutamente generica ed atecnica, parlando di “questioni attinenti al periodo del rap- porto di lavoro successivo al 30 giugno 1998” ovvero "anteriore a tale data", sicché ri- sulta inadeguata un'interpretazione della relativa disposizione di diritto transitorio che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato 7 l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione;
viceversa, come si è detto, l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (Cass. SU 20 novembre 1999 n. 808). Nella specie, la situazione allegata siccome illegittima, costituita dalla sostitu- zione del dott. AZ con la dottoressa ET nelle funzioni di segretario comuna- le, si è avverata in conseguenza non già dei provvedimenti del marzo 1999, bensì di quello del 29 maggio 1998, alla quale data, invero, il primo ha fatto riferimento con ef- fetto dichiaratamente retroattivo, in attuazione della sopravvenuta legge ritenuta retroat- tiva, siccome interpretativa, e con conseguente espresso convincimento del carattere in- debito della riammissione in servizio dell'AZ disposta esclusivamente in ottem- peranza della sospensiva del giudice amministrativo. Detta situazione, pertanto, alla stregua del contenuto della domanda giudiziale, non può non essere temporalmente collocata che in epoca anteriore al 1° luglio 1998 e, di conseguenza, avrebbe dovuto es- " sere devoluta al giudice amministrativo, cui spetta la giurisdizione ratione temporis." In considerazione dell'infondatezza del primo motivo del ricorso, per la quale deve dunque dichiararsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, resta as- sorbito l'esame del secondo motivo del medesimo, relativo alle spese giudiziali del giu- dizio cautelare sia nella fase pretorile, sia in sede di reclamo. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
dichiara assorbito il secondo e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. 8 Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000. Il consigliere estensoreconsigliere hmins Prevagnani luminio Il Primo Presidente Andreckle 1 Collaboratore di Capsellerie D elenie Д Depositato in Cancelleria Roma, i 12 MAR. 2001- IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I A 0 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R L , A N O ' A B S L E 3 L I P E 7 D - S D 8 I A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A , E O D O L T R E T I T T A S R I L I N E G L D S E E E R O D 9