TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14751 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43629/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43629/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GONELLA Parte_1 C.F._1
MA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GONELLA
MA
OPPONENTE ATTORE contro
CONDOMINIO VIA DELLE GONDOLE 25, 35,41 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
EN LU, elettivamente domiciliato in VIA VIRGILIO 8 ROMA presso il difensore avv.
EN LU
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L 2009/ 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
richiamati gli insegnamenti giurisprudenziali in materia di impugnativa di delibere assembleari sottese all'azione monitoria intentata dal condominio opposto, che vanta ai sensi degli artt. 66 e 67 disp di att al CC un credito sul presupposto del mancato pagamento degli oneri condominiali da parte del a ciò tenuto per legge;
Parte_2
richiamati gli insegnamenti giurisprudenziali che hanno sancito la non possibilità per il di Parte_2 avanzare doglianze in punto di legittimità / illegittimità delle delibere in questa fase di opposizione mentre avrebbe dovuto secondo l'onere tempestivamente (eventualmente ai sensi dell'art. 1137 CC) procedere ad un'autonoma impugnativa della delibera medesima che costituisce titolo per il riparto delle spese e per la richiesta di pagamento giudiziale da parte del , con la conseguenza che Parte_2 la delibera non più impugnabile è titolo per il recupero delle spese;
ciò anche se si lamenta l'erroneità del riparto delle spese;
in tal caso, poi, le delibere, titolo causale per l'azione de qua, sono state dichiarate legittime e respinte le impugnative proposte dal odierno opponente, anche sotto il profilo della dedotta nullità; Parte_2
deve inoltre convenirsi sulla deduzione difensiva del circa la omessa impugnativa delle Parte_2 delibere nel presente giudizio attraverso la necessaria proposizione di domanda di natura riconvenzionale;
ciò perché deve impedirsi che la generica impugnativa senza che ne segua una vera e propria domanda di annullamento delle delibere;
posto ciò, il giudice in esame deve limitarsi a valutare se la delibera contenente il riparto tra i condomini sia ancora efficace / vigente e conseguentemente vincolante, come in tal caso è stato provato, e, tenuto conto che il condomino opponente non ha dimostrato di non essere tenuto al pagamento / di non essere obbligato ovvero di aver già corrisposto (anche in parte qua) le somme dovute, la odierna pretesa monitoria deve essere confermata.
In ordine poi al merito del quantum debeatur, le parti del giudizio hanno dato reciproco atto di alcuni pagamenti effettuati sicchè la domanda monitoria deve corrispondentemente ridursi nella misura del minor dovuto, con relativa condanna al pagamento delle spese di lite tenuto conto del valore della domanda così ridimensionata.
Alla revoca del decreto ingiuntivo, la sentenza in esame costituisce titolo per il riconoscimento del pagina 2 di 3 diritto di credito vantato dal Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7415/ 2021, dichiarando che è tenuto a pagare la residua sorte dovuta di € 5.156,97, Parte_1 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) Condanna altresì Sig. a rimborsare al Parte_1 Parte_3
le spese di lite, che si liquidano 2.900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali
[...] come per legge.
ROMA, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43629/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GONELLA Parte_1 C.F._1
MA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GONELLA
MA
OPPONENTE ATTORE contro
CONDOMINIO VIA DELLE GONDOLE 25, 35,41 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
EN LU, elettivamente domiciliato in VIA VIRGILIO 8 ROMA presso il difensore avv.
EN LU
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L 2009/ 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
richiamati gli insegnamenti giurisprudenziali in materia di impugnativa di delibere assembleari sottese all'azione monitoria intentata dal condominio opposto, che vanta ai sensi degli artt. 66 e 67 disp di att al CC un credito sul presupposto del mancato pagamento degli oneri condominiali da parte del a ciò tenuto per legge;
Parte_2
richiamati gli insegnamenti giurisprudenziali che hanno sancito la non possibilità per il di Parte_2 avanzare doglianze in punto di legittimità / illegittimità delle delibere in questa fase di opposizione mentre avrebbe dovuto secondo l'onere tempestivamente (eventualmente ai sensi dell'art. 1137 CC) procedere ad un'autonoma impugnativa della delibera medesima che costituisce titolo per il riparto delle spese e per la richiesta di pagamento giudiziale da parte del , con la conseguenza che Parte_2 la delibera non più impugnabile è titolo per il recupero delle spese;
ciò anche se si lamenta l'erroneità del riparto delle spese;
in tal caso, poi, le delibere, titolo causale per l'azione de qua, sono state dichiarate legittime e respinte le impugnative proposte dal odierno opponente, anche sotto il profilo della dedotta nullità; Parte_2
deve inoltre convenirsi sulla deduzione difensiva del circa la omessa impugnativa delle Parte_2 delibere nel presente giudizio attraverso la necessaria proposizione di domanda di natura riconvenzionale;
ciò perché deve impedirsi che la generica impugnativa senza che ne segua una vera e propria domanda di annullamento delle delibere;
posto ciò, il giudice in esame deve limitarsi a valutare se la delibera contenente il riparto tra i condomini sia ancora efficace / vigente e conseguentemente vincolante, come in tal caso è stato provato, e, tenuto conto che il condomino opponente non ha dimostrato di non essere tenuto al pagamento / di non essere obbligato ovvero di aver già corrisposto (anche in parte qua) le somme dovute, la odierna pretesa monitoria deve essere confermata.
In ordine poi al merito del quantum debeatur, le parti del giudizio hanno dato reciproco atto di alcuni pagamenti effettuati sicchè la domanda monitoria deve corrispondentemente ridursi nella misura del minor dovuto, con relativa condanna al pagamento delle spese di lite tenuto conto del valore della domanda così ridimensionata.
Alla revoca del decreto ingiuntivo, la sentenza in esame costituisce titolo per il riconoscimento del pagina 2 di 3 diritto di credito vantato dal Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7415/ 2021, dichiarando che è tenuto a pagare la residua sorte dovuta di € 5.156,97, Parte_1 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) Condanna altresì Sig. a rimborsare al Parte_1 Parte_3
le spese di lite, che si liquidano 2.900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali
[...] come per legge.
ROMA, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3