Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1920/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Venezia-Chirignago, via Miranese, n. 241, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaetano Corsaro del
Foro di Venezia (pec: e Corrado Dal Pont del Foro di Email_1
Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Email_2
Piazza Ferretto, n. 53 – è elettivamente domiciliata;
-ricorrente- contro
, nato a [...], il [...], (C.F. ),residente in Controparte_1 C.F._2
Venezia-Mestre, via Galuppi, 48, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Bortoluzzi del Foro di
Venezia, (pec: , presso il cui studio – sito in Venezia Mestre, Email_3
via Fradeletto, 14, è elettivamente domiciliato;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note congiunte depositate in data 2.12.2024 (che richiamano quelle depositate in data 21.05.2024), in sostituzione dell'udienza del 3.12.2024 che di seguito si riproducono:
“1) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
- La casa coniugale costituita da appartamento con annesso garage sito in Ve-Mestre, via Miranese,
241, di cui i coniugi sono comproprietari pro quota indivisa in ragione del 50% ciascuno, verrà assegnata al GN , che vi risiederà unitamente alla figlia maggiorenn Controparte_1 Per_1
, studentessa universitaria non economicamente indipendente, ed al figlio maggiorenne
[...]
; Persona_2
2) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA RACHEL _1
- La GNr corrisponderà al GN la somma mensile di Euro Parte_1 Controparte_1
200,00=(duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figli oltre al 50% di Per_1
tutte le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della giovane, da individuarsi secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, detrazioni fiscali in misura pari al 50% cadauno;
- il versamento di detto importo di Euro 200,00= avverrà entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al GN , i cui estremi sono già noti Controparte_1
alla GNr;
tale contribuzione verrà aggiornata su base Istat a far data dal mese dell'anno Pt_1
successivo corrispondente a quello di pubblicazione della sentenza di divorzio;
- darsi atto che dal mese di aprile 2022 il figlio ventiseienn ha acquisito la piena Persona_2
indipendenza economica, salvo poi avervi volontariamente rinunziato per riprendere gli studi, ragion per cui nulla è dovuto dai genitori a titolo di contributo al suo mantenimento;
conseguentemente la GNr rinunzia espressamente a richiedere al GN Parte_1 _1
il rimborso in proprio favore di somme asseritamente dovute a titolo di contributo al
[...]
mantenimento del ragazzo, e comunque a qualsivoglia altra ragione, causa o titolo.
- I coniugi dichiarano, anche nella presente sede divorzile, di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e, per l'effetto, non vi è luogo all'instaurazione, reciproca, di contribuzioni al personale mantenimento.
3) PROMESSA DI CESSIONE E TRASFERIMENTO DI QUOTA DI IMMOBILE
- I coniugi, come sopra evidenziato, dopo il matrimonio acquistavano la piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento con annesso garage sito in Venezia – Mestre, via Miranese, 241 pro quota indivisa in ragione del 50% ciascuno, che essi adibivano a casa coniugale;
- i medesimi, nella presente sede divorzile, onde riequilibrare l'assetto patrimoniale della famiglia ed i loro rapporti patrimoniali, e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, comunque nell'ottica di definire consensualmente ed in via definitiva ogni reciproca pretesa derivante dell'intercorso rapporto matrimoniale, concordano quanto segue:
a) con il presente atto la GNr promette di cedere e trasferire in favore del marito Parte_1
GNr , il quale promette di acquistare, la quota pari al 50 percento della piena Controparte_1 R.G. N. 1920/2024
proprietà dell'immobile coniugale sito in Venezia – Mestre, via Miranese, 241, costituito da un appartamento con annesso garage, verso la corresponsione, da parte dello stesso GNr _1
, in favore della moglie, GNr , della somma omnia di Euro 20.000,00=
[...] Parte_1
(Euro ventimila/00);
b) l'unità negoziale oggetto della presente promessa di cessione risulta così catastalmente censita ed identificata presso il Catasto Fabbricati di Venezia (doc. n. 01):
Appartamento: Foglio 180 – Particella 706 – Sub 4 – Zona Cens 9 - Cat A/3 – Classe 4 – Consistenza
5 vani – Superficie Catastale 97 m2 – Rendita Euro 488,31=;
Garage: Foglio 180 – Particella 706 – Sub 13 – Zona Cens 9 - Cat C/6 – Classe 4 – Consistenza 9 m2
– – Rendita Euro 50,20=;
c) la corresponsione, da parte del GN in favore della GNr , della somma di _1 Pt_1
Euro 20.000,00= avverrà in un'unica soluzione contestualmente alla stipula del rogito notarile;
d) il GNr e la GNra si obbligano a dare esecuzione alle Controparte_1 Parte_1
prescrizioni e pattuizioni tutte contenute nel presente ricorso ed a perfezionare, avanti il notaio designato dal GN , la stipula del contratto definitivo di cessione e trasferimento Controparte_1
relativo alla quota di unità immobiliare meglio descritta e catastalmente individuata al precedente punto, entro la data del 30 luglio 2024.
e) il pagamento delle competenze notarili, tasse ed imposte connesse al suddetto atto di trasferimento immobiliare saranno ad esclusivo carico del GN . Controparte_1
f) Le parti concordemente richiedono l'applicazione dell'esenzione da imposte e tasse previste per legge, ai sensi dell'art. 19 della legge 74/87 e succ. mm. ed ii. anche in relazione allo stipulando contratto definitivo di cessione e trasferimento immobiliare;
in subordine il GN Controparte_1
chiede sin d'ora di avvalersi delle agevolazioni “prima casa”;
g) la GNr si impegna a trasferire la propria residenza immediatamente dopo il Parte_1
rogito, comunque entro il termine di 30 giorni dalla stipula.
* * *
4) RIPARTIZIONE TRA I CONIUGI DEGLI ALTRI ONERI E SPESE ASSUNTI NEL CORSO DEL
RAPPORTO MATRIMONIALE
a) Arredi
- Gli arredi, corredi e suppellettili tutti acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio, si intendono trasferiti in proprietà piena ed esclusiva alla GNr , avendone i coniugi già Controparte_1
interamente disciplinato tra loro la divisione;
a riguardo essi dichiarano di non avere quindi nulla R.G. N. 1920/2024
da pretendere l'uno nei confronti dell'altro né a titolo di restituzione in natura, né come conguaglio in danaro.
b) Spese immobile coniugale
- Il GN rinunzia espressamente a richiedere alla GNr il rimborso, in misura _1 Pt_1
pari al 50%, delle spese di manutenzione straordinaria da questi interamente sostenute per la ristrutturazione della stanza da bagno della casa coniugale.
* * *
I coniugi dichiarano di avere regolato con le presenti condizioni di divorzio ogni rapporto di carattere patrimoniale e non, pertanto i coniugi GNr , anche Parte_1 Controparte_2
in considerazione ed in seguito allo stipulando atto di cessione, da parte della moglie, in favore del marito, della meglio sopradescritta quota di unità immobiliare, sita in Venezia – Mestre, via
Miranese, 241, dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, avendo provveduto alla definizione a qualsivoglia titolo o causa dei diritti derivati dall'intercorso rapporto matrimoniale.
Spese di causa interamente compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate concordemente dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31.01.2024, – premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario con il resistente, in data 16.09.1995 a Venezia-Chirignago, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Venezia dell'anno 1995, parte II, Serie A, atto n. 43, che dall'unione sono nati due figli (nato a [...] il [...]) maggiorenne ed economicamente Persona_2
indipendente e (nata a [...] il [...]) maggiorenne ma non economicamente Persona_1
indipendente, e che tra di loro era intervenuta la separazione personale protrattasi interrottamente a far data dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale in data 18.12.2012 nel procedimento di separazione personale omologata con provvedimento del 8.02.2013 (R.G. n. 7744/2012) – ha presentato,
sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, ricorso affinché venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e venissero pronunciata i provvedimenti in ordine al mantenimento della figlia (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente). Per_1
Costituendosi in giudizio, il resistente non si è opposto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha dato atto di aver raggiunto un accordo con la ricorrente, alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto all'udienza del 4.07.2024, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. R.G. N. 1920/2024
A seguito del mutamento della persona fisica del Giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo ed era fissata la nuova udienza cartolare del 3.12.2024, in cui le parti – con note scritte depositate in data
2.12.2024 – confermavano le condizioni di cui sopra. La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M. notiziato è intervenuto nel processo e ha concluso in data 12.03.2025 come in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed appare conforme all'interesse materiale della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, questa non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Con riferimento alle ulteriori dichiarazioni e impegni assunti dalle parti nelle condizioni di divorzio il
Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale. Ed infatti, è il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento della casa coniugale
è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione del divorzio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.09.1995 tra Pt_1
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Venezia
[...] Controparte_1
dell'anno 1995, parte II, Serie A, atto n. 43, alle condizioni di cui in epigrafe, da intendersi qui integralmente richiamate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto. R.G. N. 1920/2024
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero