CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/10/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. AL AL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 22.8.2024
da
, (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Giorgio CARUSO del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palmanova, giusta procura allegata all'atto d'appello appellante
contro
- C.F. ) CP_1 C.F._2
- (C.F. ) CP_2 C.F._3
appellati/contumaci
Conclusioni delle parti costituite per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello NEL MERITO: in totale riforma dell'impugnata sentenza 181/2024 dd.
2.08.2024 del Tribunale di Gorizia ed in accoglimento dei motivi d'appello, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo alla odierna appellante in virtù del possesso continuato per oltre vent'anni della quota intestata agli odierni appellati ed dell'immobile sito a San CP_1 CP_2
Canzian d'Isonzo frazione Begliano Piazza S. Anna, così meglio identificato e conseguentemente ordinare la trascrizione del diritto di proprietà dal nome dei convenuti e al nome della appellante: Ufficio Catastale: CP_1 CP_2
Sez. Urb. A – foglio 1 – particella .26/3 Subalterno 1; categoria A/2 classe 2
consistenza 5,5 vani;
Sez. Urb. A – foglio– particella .26/3 Subalterno 2; categoria C/1
classe 5 consistenza 52 mq. ufficio tavolare: PT WEB 380 di San Canzian d'Isonzo,
foglio A1 – Corpo Tavolare 1, p.c.e. 26/3 ente urbano.
Ragioni della decisione
1. , proprietaria della metà di un immobile sito a Canzian d'Isonzo, Parte_1
adiva il Tribunale di Gorizia con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. per sentir dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla restante metà, originariamente intestata alla sorella ed alla sua morte pervenuta in eredità ai figli Persona_1
ed per la quota indivisa del 25% ciascuno. CP_1 CP_2
Nella legittima contumacia di ed istruita la causa CP_1 CP_2
documentalmente e mediante interpello dei convenuti, che non si presentavano a renderlo, con sentenza pubblicata il 3.8.2024 il tribunale rigettava la domanda,
ritenendola sprovvista di idoneo supporto probatorio.
Il primo giudicante rilevava e riteneva;
che l'accordo, che l'attrice rappresentava essere intervenuto con ed CP_1 CP_2
in sede di mediazione ex D. Lvo 28/2010, era privo di data e della firma delle
[...]
parti resistenti, il che non ne consentiva la riconducibilità al verbale redatto a conclusione del procedimento di mediazione;
che non erano probanti due dichiarazioni, prodotte dalla ricorrente e da essa attribuite ai convenuti, dato che quella attribuita ad era priva di data mentre quella CP_2
attribuita a era datata 24.6.2022, data antecedente al decesso di CP_1 [...]
Per_1
che la contumacia dei convenuti non determinava un'attenuazione dell'onere probatorio gravante sulla parte che invocava l'usucapione;
che alla mancata presentazione dei convenuti per rispondere all'interpello non poteva applicarsi la disciplina dell'art. 232 c.p.c., in assenza di ulteriori elementi di prova valutabili.
2. Avverso la decisione ha interposto appello , affidato ad un unico Parte_1
articolato motivo con cui critica la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal tribunale. Rileva: a) quanto all'accordo in sede di mediazione, che esso, ancorchè
firmato soltanto dalla , andava letto unitamente al verbale di mediazione, che Pt_1
era stato sottoscritto da tutte le parti interessate e nel quale veniva dato atto del raggiungimento dell'accordo; b) quanto alle dichiarazioni stragiudiziali dei due CP_2
che le stesse non erano mai state disconosciute né in altro modo contestate, erano state confermate in sede di mediazione e costituivano confessioni stragiudiziali;
c) quanto alla mancata risposta all'interpello, che essa andava apprezzata alla luce dell'esito della mediaconciliazione.
e cui è stata ritualmente notificato l'atto d'appello, sono rimasti CP_1 CP_2
legittimamente contumaci anche nel presente grado di giudizio.
Senza ulteriore svolgimento d'attività istruttoria, la causa è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
3. L'appello è fondato.
3.1. Nel verbale di conciliazione 15.5.2023 (doc. 6 fascicolo appellante), redatto ai sensi dell'art. 11, primo comma, primo periodo, D. L.vo 28/2010 in esito alla domanda di mediazione presentata da (doc. 7 fascicolo appellante), Parte_1
debitamente sottoscritto dalle odierne parti processuali e loro procuratori, si legge che
“le parti hanno raggiunto un accordo, i cui impegni reciprocamente assunti sono indicati nell'allegato documento sottoscritto dalle Parti stesse e dai rispettivi
Avvocati”.
Il testo dell'accordo, redatto in forma di scrittura privata ed allegato al verbale
(prodotto anch'esso sub doc. 6 cit. e recante, nel testo oggi prodotto, la sottoscrizione di , e recita: “Le parti hanno raggiunto Parte_1 CP_2 CP_1
un accordo dichiarando i signori ed di non opporsi alla CP_1 CP_2
declaratoria di usucapione in quanto la Sig.ra possiede l'immobile Parte_1
in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto e sicuramente da tempo superiore ai vent'anni”.
Il verbale di conciliazione e la scrittura privata contenente l'accordo, quali prodotte sub doc. 6 cit. - perfettamente coincidenti nei loro contenuti con gli analoghi documenti,
già riversati dalla appellante nel fascicolo di primo grado, eccetto che per la sottoscrizione della scrittura privata da parte dei – sono certamente CP_2
'riconducibili' alla questione dedotta in giudizio e le dichiarazioni in essi contenute,
siccome provenienti dai convenuti/appellati e titolari del diritto in contesa, assumono valenza ricognitiva e confessoria in ordine al possesso ultraventennale esercitato sull'intero immobile dall'odierna appellante, idoneo ai fini dell'usucapione della quota di esso in proprietà dei dichiaranti.
3.2. Verbale di conciliazione e scrittura privata allegata si saldano e trovano riscontro nelle, ad essi conformi, dichiarazioni stragiudiziali, di identico contenuto, sottoscritte da e (docc.3 e 4 fascicolo di primo grado, sub doc. 1 appellante). CP_2 CP_1 Sicuramente anch'esse riferibili alla vicenda per cui è causa (vi è contenuto il preciso riferimento all'immobile 'sito a San Canzian d'Isonzo fraz. Bagliano in P.zza S.Anna',
coincidente con quello, indicato nella domanda di mediazione quale residenza di
), le dichiarazioni confermano il possesso esercitato 'fin dal 1999' Parte_1
sull'intero immobile dall'odierna appellante, che ne ha goduto e disposto uti domina,
tra l'altro locandolo e riscuotendo a proprio esclusivo vantaggio i relativi canoni, senza alcun coinvolgimento né rendicontazione alla sorella e comproprietaria
[...]
. La data (24.6.2022) apposta alla dichiarazione sottoscritta da Per_1 CP_1
conferma altresì l'ultraventennalità del possesso in tal modo esercitato.
[...]
3.3. Tale risultando il quadro probatorio documentale, il collegio non ravvisa ragioni per non annettere alla mancata risposta all'interpello da parte degli odierni appellati la valenza probatoria accordatale dall'art. 232 c.p.c.
4. Il complesso di elementi sopra esaminati consente di ritenere raggiunta da parte dell'appellante la prova del possesso utile ai fini dell'usucapione (art. 1158 c.c.),
esercitato in modo pubblico e pacifico e continuo per oltre vent'anni.
Va pertanto dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in capo a
[...]
delle quote intestate agli odierni appellati ed Pt_1 CP_1 CP_2
nella misura di ¼ ciascuno, dell'immobile sito a San Canzian d'Isonzo frazione
Begliano Piazza S. Anna, già catastalmente censito alla Sez. Urb. A – foglio 1 –
particella .26/3 Subalterno 1; categoria A/2 classe 2 consistenza 5,5 vani;
Sez. Urb. A
– foglio– particella .26/3 Subalterno 2; categoria C/1 classe 5 consistenza 52 mq. ufficio tavolare: PT WEB 380 di San Canzian d'Isonzo, foglio A1 – Corpo Tavolare 1,
p.c.e. 26/3 ente urbano e disposti i provvedimenti conseguenti.
Si precisa, ai fini dell'intavolazione, che non risultano dagli atti di causa i presupposti per l'acquisto del diritto in regime di comunione legale ex art. 177 ss. c.c.
5. Nulla per le spese del doppio grado, attesa la mancata costituzione e resistenza dei convenuti-appellati.
.
p.q.m.
definitivamente pronunziando sull'appello interposto da , in totale Parte_1
riforma della sentenza appellata, emessa dal Tribunale di Gorizia in data 2.08.2024, n.
181/2024, così provvede:
1) accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà Parte_1
delle quote attualmente intestate a ed dell'immobile sito a CP_1 CP_2
San Canzian d'Isonzo frazione Begliano Piazza S. Anna, così catastalmente censito:
- Comune di San Canzian d'Isonzo Sez. Urb. A – foglio 1 – particella .26/3 Subalterno
1; categoria A/2 classe 2 consistenza 5,5 vani;
Sez. Urb. A – foglio– particella .26/3
Subalterno 2; categoria C/1 classe 5 consistenza 52 mq.
- ufficio tavolare: PT di San Canzian d'Isonzo, foglio A1 – Corpo Tavolare Nume_1
1, p.c.e. 26/3 ente urbano. Dispone l'intavolazione del diritto di proprietà sul bene come sopra descritto, al passaggio in giudicato della sentenza;
2) spese del doppio grado interamente compensate.
Trieste, 21.10.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere estensore
Dott. AL AL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. AL AL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 22.8.2024
da
, (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Giorgio CARUSO del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palmanova, giusta procura allegata all'atto d'appello appellante
contro
- C.F. ) CP_1 C.F._2
- (C.F. ) CP_2 C.F._3
appellati/contumaci
Conclusioni delle parti costituite per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello NEL MERITO: in totale riforma dell'impugnata sentenza 181/2024 dd.
2.08.2024 del Tribunale di Gorizia ed in accoglimento dei motivi d'appello, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo alla odierna appellante in virtù del possesso continuato per oltre vent'anni della quota intestata agli odierni appellati ed dell'immobile sito a San CP_1 CP_2
Canzian d'Isonzo frazione Begliano Piazza S. Anna, così meglio identificato e conseguentemente ordinare la trascrizione del diritto di proprietà dal nome dei convenuti e al nome della appellante: Ufficio Catastale: CP_1 CP_2
Sez. Urb. A – foglio 1 – particella .26/3 Subalterno 1; categoria A/2 classe 2
consistenza 5,5 vani;
Sez. Urb. A – foglio– particella .26/3 Subalterno 2; categoria C/1
classe 5 consistenza 52 mq. ufficio tavolare: PT WEB 380 di San Canzian d'Isonzo,
foglio A1 – Corpo Tavolare 1, p.c.e. 26/3 ente urbano.
Ragioni della decisione
1. , proprietaria della metà di un immobile sito a Canzian d'Isonzo, Parte_1
adiva il Tribunale di Gorizia con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. per sentir dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla restante metà, originariamente intestata alla sorella ed alla sua morte pervenuta in eredità ai figli Persona_1
ed per la quota indivisa del 25% ciascuno. CP_1 CP_2
Nella legittima contumacia di ed istruita la causa CP_1 CP_2
documentalmente e mediante interpello dei convenuti, che non si presentavano a renderlo, con sentenza pubblicata il 3.8.2024 il tribunale rigettava la domanda,
ritenendola sprovvista di idoneo supporto probatorio.
Il primo giudicante rilevava e riteneva;
che l'accordo, che l'attrice rappresentava essere intervenuto con ed CP_1 CP_2
in sede di mediazione ex D. Lvo 28/2010, era privo di data e della firma delle
[...]
parti resistenti, il che non ne consentiva la riconducibilità al verbale redatto a conclusione del procedimento di mediazione;
che non erano probanti due dichiarazioni, prodotte dalla ricorrente e da essa attribuite ai convenuti, dato che quella attribuita ad era priva di data mentre quella CP_2
attribuita a era datata 24.6.2022, data antecedente al decesso di CP_1 [...]
Per_1
che la contumacia dei convenuti non determinava un'attenuazione dell'onere probatorio gravante sulla parte che invocava l'usucapione;
che alla mancata presentazione dei convenuti per rispondere all'interpello non poteva applicarsi la disciplina dell'art. 232 c.p.c., in assenza di ulteriori elementi di prova valutabili.
2. Avverso la decisione ha interposto appello , affidato ad un unico Parte_1
articolato motivo con cui critica la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal tribunale. Rileva: a) quanto all'accordo in sede di mediazione, che esso, ancorchè
firmato soltanto dalla , andava letto unitamente al verbale di mediazione, che Pt_1
era stato sottoscritto da tutte le parti interessate e nel quale veniva dato atto del raggiungimento dell'accordo; b) quanto alle dichiarazioni stragiudiziali dei due CP_2
che le stesse non erano mai state disconosciute né in altro modo contestate, erano state confermate in sede di mediazione e costituivano confessioni stragiudiziali;
c) quanto alla mancata risposta all'interpello, che essa andava apprezzata alla luce dell'esito della mediaconciliazione.
e cui è stata ritualmente notificato l'atto d'appello, sono rimasti CP_1 CP_2
legittimamente contumaci anche nel presente grado di giudizio.
Senza ulteriore svolgimento d'attività istruttoria, la causa è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
3. L'appello è fondato.
3.1. Nel verbale di conciliazione 15.5.2023 (doc. 6 fascicolo appellante), redatto ai sensi dell'art. 11, primo comma, primo periodo, D. L.vo 28/2010 in esito alla domanda di mediazione presentata da (doc. 7 fascicolo appellante), Parte_1
debitamente sottoscritto dalle odierne parti processuali e loro procuratori, si legge che
“le parti hanno raggiunto un accordo, i cui impegni reciprocamente assunti sono indicati nell'allegato documento sottoscritto dalle Parti stesse e dai rispettivi
Avvocati”.
Il testo dell'accordo, redatto in forma di scrittura privata ed allegato al verbale
(prodotto anch'esso sub doc. 6 cit. e recante, nel testo oggi prodotto, la sottoscrizione di , e recita: “Le parti hanno raggiunto Parte_1 CP_2 CP_1
un accordo dichiarando i signori ed di non opporsi alla CP_1 CP_2
declaratoria di usucapione in quanto la Sig.ra possiede l'immobile Parte_1
in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto e sicuramente da tempo superiore ai vent'anni”.
Il verbale di conciliazione e la scrittura privata contenente l'accordo, quali prodotte sub doc. 6 cit. - perfettamente coincidenti nei loro contenuti con gli analoghi documenti,
già riversati dalla appellante nel fascicolo di primo grado, eccetto che per la sottoscrizione della scrittura privata da parte dei – sono certamente CP_2
'riconducibili' alla questione dedotta in giudizio e le dichiarazioni in essi contenute,
siccome provenienti dai convenuti/appellati e titolari del diritto in contesa, assumono valenza ricognitiva e confessoria in ordine al possesso ultraventennale esercitato sull'intero immobile dall'odierna appellante, idoneo ai fini dell'usucapione della quota di esso in proprietà dei dichiaranti.
3.2. Verbale di conciliazione e scrittura privata allegata si saldano e trovano riscontro nelle, ad essi conformi, dichiarazioni stragiudiziali, di identico contenuto, sottoscritte da e (docc.3 e 4 fascicolo di primo grado, sub doc. 1 appellante). CP_2 CP_1 Sicuramente anch'esse riferibili alla vicenda per cui è causa (vi è contenuto il preciso riferimento all'immobile 'sito a San Canzian d'Isonzo fraz. Bagliano in P.zza S.Anna',
coincidente con quello, indicato nella domanda di mediazione quale residenza di
), le dichiarazioni confermano il possesso esercitato 'fin dal 1999' Parte_1
sull'intero immobile dall'odierna appellante, che ne ha goduto e disposto uti domina,
tra l'altro locandolo e riscuotendo a proprio esclusivo vantaggio i relativi canoni, senza alcun coinvolgimento né rendicontazione alla sorella e comproprietaria
[...]
. La data (24.6.2022) apposta alla dichiarazione sottoscritta da Per_1 CP_1
conferma altresì l'ultraventennalità del possesso in tal modo esercitato.
[...]
3.3. Tale risultando il quadro probatorio documentale, il collegio non ravvisa ragioni per non annettere alla mancata risposta all'interpello da parte degli odierni appellati la valenza probatoria accordatale dall'art. 232 c.p.c.
4. Il complesso di elementi sopra esaminati consente di ritenere raggiunta da parte dell'appellante la prova del possesso utile ai fini dell'usucapione (art. 1158 c.c.),
esercitato in modo pubblico e pacifico e continuo per oltre vent'anni.
Va pertanto dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in capo a
[...]
delle quote intestate agli odierni appellati ed Pt_1 CP_1 CP_2
nella misura di ¼ ciascuno, dell'immobile sito a San Canzian d'Isonzo frazione
Begliano Piazza S. Anna, già catastalmente censito alla Sez. Urb. A – foglio 1 –
particella .26/3 Subalterno 1; categoria A/2 classe 2 consistenza 5,5 vani;
Sez. Urb. A
– foglio– particella .26/3 Subalterno 2; categoria C/1 classe 5 consistenza 52 mq. ufficio tavolare: PT WEB 380 di San Canzian d'Isonzo, foglio A1 – Corpo Tavolare 1,
p.c.e. 26/3 ente urbano e disposti i provvedimenti conseguenti.
Si precisa, ai fini dell'intavolazione, che non risultano dagli atti di causa i presupposti per l'acquisto del diritto in regime di comunione legale ex art. 177 ss. c.c.
5. Nulla per le spese del doppio grado, attesa la mancata costituzione e resistenza dei convenuti-appellati.
.
p.q.m.
definitivamente pronunziando sull'appello interposto da , in totale Parte_1
riforma della sentenza appellata, emessa dal Tribunale di Gorizia in data 2.08.2024, n.
181/2024, così provvede:
1) accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà Parte_1
delle quote attualmente intestate a ed dell'immobile sito a CP_1 CP_2
San Canzian d'Isonzo frazione Begliano Piazza S. Anna, così catastalmente censito:
- Comune di San Canzian d'Isonzo Sez. Urb. A – foglio 1 – particella .26/3 Subalterno
1; categoria A/2 classe 2 consistenza 5,5 vani;
Sez. Urb. A – foglio– particella .26/3
Subalterno 2; categoria C/1 classe 5 consistenza 52 mq.
- ufficio tavolare: PT di San Canzian d'Isonzo, foglio A1 – Corpo Tavolare Nume_1
1, p.c.e. 26/3 ente urbano. Dispone l'intavolazione del diritto di proprietà sul bene come sopra descritto, al passaggio in giudicato della sentenza;
2) spese del doppio grado interamente compensate.
Trieste, 21.10.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere estensore
Dott. AL AL