Sentenza 15 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6662 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO6 6 6 2 /01PO CATALANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3278/99 SENOFONTE Presidente Dott. Pellegrino LOSAVIO - Consigliere Dott. Giovanni PANEBIANCO Consigliere D. 14956Cro n.. Dott. Ugo Riccardo Consigliere Rep. 2635 Dott. RI Gabriella LUCCIOLI Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 09/01/01 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE Cal . VOLPATO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEST 15 MAG. 2001 SANCTIS 15, presso l'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIRE 3000 CARTILLONE BIAGIO, giusta mandato a margine del CANCELLERIA ricorso;
ricorrente CG512856
contro
OS AO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CG512857 DEI QUIRITI 3, presso l'avvocato PROIETTI F., rappresentato e difeso da se medesimo;
.2001 controricorrente 30 contro 1 MUNNIA CONCETTA, LARA Srl;
intimate avversO la sentenza n. 2525/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 22/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Cipriani, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo ST AO, con ricorso del 1°.12.1992, richiese al Pretore di Milano che in via d'urgenza, con provve- dimento da emettere ai sensi dell'art. 700 c.p.c., fos- se ordinato all'amministratrice della Soc. Lara a r.l. l'iscrizione del proprio nome nei libro dei soci per un totale pari al 20% delle quote, da detrarre, in ragione del 10% ciascuno, da quelle delle quali erano titolari i soci ET NI e CA OL. Dedusse di aver stipulato con i predetti per scrittura privata, con la NI anche quale rappre- sentante della società Lara, un contratto le cui pat- tuizioni prevedevano che a fronte del suo impegno a CO- struire, per la società e su suolo di proprietà della stessa, n. 40 villette in muratura, la NI e il Vol- pato si erano impegnati a cedergli, per una quota eguale per ciascuno di essi, il 24% delle quote socie- tarie;
e ancora, che, con successivo accordo verbale, i termini originari del contratto erano stati concorde- mente mutati nel senso che а fronte della eseguita costruzione di n. 32 villette, la cessione delle quote in suo favore sarebbe stata del 20% dell'intero, in ragione del 10% a carico di ciascuno dei due predetti soci. ر پ Il Pretore, con ordinanza del 23.03.1993, emise il provvedimento richiesto dall'istante. Con citazione del 7.4.1993, il ST convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Milano la Soc. Lara r.1., la NI e il OL per sentir confermare il provvedimento d'urgenza emesso dal pretore e ordinare, in via definitiva, l'iscrizione di esso attore nel li- bro dei soci quale titolare del 20% delle quote socie- tarie. In contraddittorio delle parti convenute rimes- sasi la NI, tanto in proprio che nella qualità di " alla Giu- legale rappresentante della società Lara, stizia e contrastando la domanda il OL il 11 Tribunale, con sentenza emessa in data 8.2.1996 , dopo 3 l'acquisizione del verbale relativo alla prova testimo- niale assunta dal pretore nel procedimento sommario, accolse la domanda. La Corte di Appello territoriale, con sentenza del 22.09.1998, rigettò il gravame del OL, confermando la sentenza del tribunale. Avverso la sentenza il OL ha proposto ricorso per cassazione. Resiste il ST, costituitosi con controricorso. L' altra intimata NI non ha svolto atti- né in proprio, né nella qualità difensiva, vità dinanzi enunciata. Motivi della decisione S La Corte di merito ha escluso che l'accordo modi- ficativo delle originarie pattuizioni, nei termini in cui il ST lo aveva dedotto, configurasse una transa- zione esprimendo il giudizio che di tale figura con- trattuale " mancava, nella specie, il presupposto principale, ossia una insorgenda о una già insorta lite " Conseguentemente la stessa Corte ha ritenu- con riferimento al disposto dell'art. 2723 c.C., to, che l'accordo stesso potesse essere dimostrato a mez- zo di testimoni. Ha escluso ogni ipotesi di incapacità, per interesse nella causa, dei testimoni NI e Ma- stronardi;
ha ritenuto attendibili i testimoni stessi 4 e, sulla base del contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dinanzi al Pretore, ha ritenuto pro- vato l'accordo modificativo in quei termini nei quali l'attore li aveva indicati e precisati. Il ricorrente OL censura la sentenza con quattro motivi, come segue nel loro ordine logico- giuridico ( che non è quello in cui i motivi stessi si susseguono nel ricorso ) - rubricati e svolti. falsa applicazione di norme di diritto, con1° 1965 C.C., sostenuta con riferimento all'art. l'argomento che " 1 lo schema giuridico dedotto da con- ت troparte ed entro il quale avrebbero operato le parti ك ر quello delineato dall'art. 1965 c. c., ossia della transazione", con la conseguenza che la prova relativa avrebbe dovuto essere data necessariamente ( ex art. 1967 c.c. per iscritto. 2° falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 2721 c.c., nonché motivazione in- sufficiente e meramente apparente, in relazione alla decisione di ammissibilità della prova testimoniale circa il dedotto accordo modificativo. 3° violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 689 e 244 c.p.c.. Si deduce che né le sommarie informazioni né le prove testimoniali assunte dal pretore nel procedimento 5 ex art. 700 c.p.c. sarebbero in generale utilizzabili, e nel caso di specie avrebbero potuto essere utilizzate nel giudizio di merito, stante la genericità dell'oggetto sul quale si erano svolte. Omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione sulla posizione di incapacità per interesse e di inattendibilità dei testimoni, in particolare del- la NI. Il primo motivo è infondato. Il principio di diritto alla stregua del quale la censura può essere disaminata è quello desumibile (ex 5 multis) dalla sentenza n. 11117 del 1999 di questa Cor- te, secondo il quale " Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario da un lato che essa abbia avuto ad oggetto una "res dubia "e cioè che cada su un rapporto giuridico avente, almeno della opinio- ne delle parti, carattere di incertezza, e, d'altro la- to, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si fac- ciano delle concessioni reciproche. L'oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazio- ne giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare me- diante le reciproche concessioni, le quali possono con- 6 sistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un rego- 11 quid medium " lamento di interessi sulla base di un tra le prospettazioni iniziali. Per quanto attiene al regime probatorio, secondo il disposto dell'art. 1967 c.c., è necessario che emer- secondo le valutazioni rimesse al giudice di meri- ga, l'effettività di un accordo transattivo nei termi- to, ni delineati dalla richiamata sentenza n. 11117 del 1999, essendo peraltro escluso che, sempre ai fini dell'assoggettamento del concreto accordo dedotto in causa al regime probatorio tipico della transazione, gli elementi costitutivi di quest'ultima ( l'esistenza della res dubia e la reciprocità delle concessioni ) possano essere desunti in via di presunzione ( v. in tal senso la sentenza n. 1787 del 1999 ). Ora nel caso di specie, l'apprezzamento della Cor- te di merito che nell'accordo come prospettato e dal Mastro- dall'attore ( e confermato dalla NI un nuovo assetto degli nardi ) - nei termini di "1 interessi delle parti, modificativo in parte del precedente contenuto del contratto, determinato da ragioni inerenti al mercato immobiliare" non fos- se ravvisabile una transazione mancando, ossia "non essendo desumibile da nessun elemento", il presupposto 7 della insorta О insorgenda lite, appare sorretto da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. Né quel nuovo e successivo accordo avrebbe dovuto necessariamente come invece deduce il ricorrente essere considerato come un transa- zione per il solo fatto di essere stato posto in essere dalle parti. Perché ciò fosse, e perché il re- lativo accordo fosse rimasto assoggettato al regime probatorio di cui all'art. 1967 C.C., sarebbe stato necessario - come la Corte di merito ha ben rilevato emergessero sia l'esistenza della res litigiosa che S sia il dato che il nuovo assetto di interessi rag- giunto era stato il frutto non di una convergente con- venienza apprezzata dalle parti in un'unica e con- corde direzione (riduzione del numero delle villette, la cui costruzione costituiva l'obbligazione contrat- tuale del ST, e corrispondente riduzione della contropartita in termini di entità della cessione delle quote societarie) bensì della reciprocità di conces- sioni caratterizzata, appunto, dalla causa tipica, dall'intento delle parti di prevenire la li- ossia eliminando il conflitto tra le rispettive pre- te tese. Ciò che nemmeno il ricorrente, nello svolgimento delle censure, riesce ad adombrare. Cade così anche la censura che riguarda la prova, 8 che peraltro risulta proposta e svolta dal ricor- rente attraverso l'affermazione invero lapidaria e apodittica che "questa transazione doveva essere pro- vata per iscritto, ai sensi dell'art. 1967 c.c." (pag. 6 del ricorso). Anche il secondo motivo è infondato. La Corte di merito ha ritenuto che la prova testi- moniale fosse stata correttamente ammessa con rife- rimento alla norma dell'art. 2723 c.c. (patti aggiun- ti posteriori alla formazione del documento) motivando circa la verosimiglianza attraverso il giudizio che le aggiunte o le modificazioni verbali apparivano ap- punto verosimili "attesi i rapporti di parentela e di amicizia che legavano le parti . Tale giudizio non è censurato dal ricorrente che erroneamente svolge il mo- tivo in esame sotto il profilo dell'art. 2721 C.C., caso di norma che nemmeno veniva in considerazione nel sulla base della sen- specie, essendo incontroverso tenza e delle stesse affermazioni del ricorrente che il contrasto tra le parti verteva esclusivamente sulle modificazioni verbali dell'entità delle reciproche pre- stazioni, non già sulla posizione stessa dell'originario contratto, che la sentenza ricorda essere stato stipulato "per scrittura privata". Cor- rettamente dunque la Corte si è riferita alla norma 9 dell'art. 2723 C.C. ammettendo la prova per testimoni in ordine alle modificazioni con una valutazione del tutto corretta in quanto conforme al disposto di leg- ge. Infondato è il terzo motivo. Sono pienamente riversabili e hanno piena effica- cia probatoria nella fase di merito le prove espletate - nel caso di specie, quella prova per testimoni, la cui ammissibilità sotto il profilo dell'ammissibilità ex art. 2723 c.c. è stata poi vagliata dal tribunale e dalla Corte di merito (v. a pag. 9 della sentenza) ي nel procedimento sommario ex art. 700 c.p.c. (v. sul punto Cass. n. 962 del 1981 e 1511 del 1980). E' lo stesso ricorrente a dedurre che furono espletate, "dinanzi al Pretore, "prove testimoniali e la sen- riferisce di "prove testimonia- tenza ora impugnata li assunte dal Pretore". Del resto, la censura proposta denuncia un error in procedendo sicché questa Corte legittimata all'esame diretto degli atti processua- è li. Da questi risulta che il testimone Mastronardi prestò il giuramento di rito, sicché di prova testimoniale nel senso di cui all'art. 244 c.p.c. ebbe a trattarsi. Infondato è il quarto motivo di ricorso. La Corte ha fondato il suo giudizio di merito tan- 10 to sulle dichiarazioni della NI, parte in causa, sentita dal Pretore liberamente e senza vincolo di giu- ramento ( è vero che erroneamente la sentenza la de- " ) quanto su quelle, ritenute finisce "1 testimone confermative ed ulteriormente specificative, del testi- mone Mastronardi, onde sotto il profilo della corret- ta formazione del giudizio la censura è, come si è det- Sotto il profilo della motivazione in to, infondata. valutazione delle risultanze della prova ordine alla la censura stessa è altrettanto infondata, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato al riguardo ( pag. 10 e SS. della sentenza ) riportando il contenuto 5 delle dichiarazioni e della NI e del Mastro- nardi e dando ragione del proprio convincimento di merito in quanto logicamente e giuridicamente con- seguente alle suddette risultanze. Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente condannato alle spese nei confronti del resistente Ro- sti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del presente giudizio, li- 173.000 quidate in lire oltre lire 7.000.000 per onorario. Così deciso addi 9 gennaio 2001 nella camera di 11 consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Wal Celentano Pellegrino Senofonte либ DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 MAG 2001 IL CANCELLIERE Mara ZZ. RI Di ZO . Oggi. IL CANCELLIERE. RI D. Mizzo 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dot 7 LUG. 200164 versate £ 310.000 at 34131 trecentodiecimila al n: p. Il Dirigento Area Servizi (Dott.ssa RI Grazia DI FILIPPO) (lire Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (DM. RACCHIN) 12