Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/03/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, composto dai magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3-1/2025 P.U., avente ad oggetto: accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa ex art. 297 CCII;
LETTO il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa, presentato in data 15.01.2025 dalla stessa società debitrice
Golden Show S.r.l. – Impresa Sociale in liquidazione, in persona del suo liquidatore, dott.
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UDITA la relazione del giudice delegato dal Collegio;
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RITENUTA preliminarmente la propria competenza, la sede legale della Società
debitrice, risultante dal registro delle imprese, essendo posta nel circondario del
Tribunale adito (v. art. 27, comma 3, CCII);
RILEVATO che all'udienza fissata per l'audizione della Società debitrice nonché
ricorrente, sono comparsi il difensore di quest'ultima nonché il liquidatore e legale rappresentante (dott. e il Sindaco (dott. ), non invece, CP_1 CP_2
sebbene anch'esso ritualmente e tempestivamente notiziato della lite a cura della
Cancelleria, il da sentire prima di Controparte_3
provvedere, come prescritto dall'art. 297, comma 4 CCII, in quanto “autorità che ha la
vigilanza sull'impresa debitrice”; né, entro la stessa udienza, è risultato disponibile il parere scritto (non vincolante) di detta autorità;
CONSTATATO peraltro che in data odierna, sia pure successivamente all'udienza, la
Cancelleria ha messo a disposizione dell'Ufficio un parere (privo di data) con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indica di prendere atto della richiesta veicolata dal ricorso della Società debitrice, confermando l'assoggettamento della società stessa a liquidazione coatta amministrativa;
CONSIDERATO che da Statuto la Società ricorrente ha come oggetto sociale l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del d.lgs
112/2017, come risulta dalla visura della Camera di Commercio, in atti;
pertanto, essa
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risulta assoggettata, a norma dell'art. 14 comma 1 d.lgs 112/2017, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
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RITENUTO che GOLDEN SHOW S.r.l. Impresa Sociale in Liquidazione versa altresì in una situazione oggettiva di insolvenza, ossia di incapacità a far fronte regolarmente al pagamento dei propri debiti: dal bilancio finale di liquidazione emerge, infatti, come la società in parola non abbia la possibilità di soddisfare i propri debiti (euro 376.565,53),
ché essi risultano essere molto maggiori dell'attivo “teorico” (euro 24.774,59), che, a sua volta, essendo composto per lo più da crediti verso l'erario, non risulta facilmente realizzabile in presenza di ingenti debiti fiscali e previdenziali;
in ogni caso, come acutamente rammentato dalla stessa Società debitrice, costituisce ius receptum
l'insegnamento per cui, quando la società, come accade nella specie, è in liquidazione, la valutazione dell'A.G. deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci- non è più richiesto che essa disponga, come invece si attende da una società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte;
RITENUTA pertanto la fondatezza del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, nella composizione collegiale come sopra indicata
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Visti gli artt. 293 ss. e 297 CCII,
- dichiara lo stato di insolvenza della Società GOLDEN SHOW S.r.l. Impresa Sociale
in Liquidazione, Codice fiscale e Partita IVA n. , con sede legale in Via P.IVA_1
San Nicolò 15 a Trieste (TS), CAP 34121, Numero R.E.A. TS 133706;
Manda alla Cancelleria di comunicare ai sensi degli artt. 136 c.p.c. entro tre giorni la presente sentenza all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché di curare gli adempimenti di notificazione e pubblicazione previsti dall'art. 45, comma 2,
CCII.
Trieste, 26 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Saverio Moscato
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