Articolo 2 della Legge 10 novembre 1967, n. 1001
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 novembre 1967
Art. 2.
All'onere di lire 60 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 (spese impreviste) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 11 novembre 1967