Art. 2.
All'onere di lire 60 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 (spese impreviste) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 60 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 (spese impreviste) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.