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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1075/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 4.11.2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 28.04.2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MARRA DARIO, e da , rappresentato e difeso dall'avv. MELILLO Parte_2
AN ( ), tendente ad ottenere la separazione consensuale dei C.F._1 coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA (CE) in data 13.02.2020 dal quale sono nati i figli (il 9.05.2015) e (il 5.06.2019); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati;
2. I figli e verranno affidati a entrambi i genitori con residenza privilegiata Per_1 Per_2 presso l'abitazione materna.
3. La casa coniugale, condotta in locazione, in Caserta alla via San Donato 8, resta assegnata alla signora la quale continuerà a vivervi con i figli minori e Pt_1 Per_1
, quale dimora privilegiata. Il signor si trasferirà altrove, non appena Per_2 Pt_2 sarà possibile, e avrà cura di trasferire anagraficamente la propria residenza, dandone tempestiva comunicazione alla moglie con lettera raccomandata e/o posta certificata al domicilio del suo difensore. 1 4. L'esercizio della responsabilità genitoriale verrà posta in essere da entrambi i coniugi, in particolar modo per le scelte di maggior importanza. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno gestite anche in questo caso da entrambi i coniugi.
5. La signora percepirà quale assegno di mantenimento mensile dal signor Pt_1 Pt_2
l'importo di euro 100,00 (cento/00) in ragione del maggior carico familiare della stessa e delle conseguenti minore entrate economiche derivanti dal lavoro subordinato.
6. Il marito, tenuto conto delle saltuarie condizioni lavorative della moglie, si obbliga inoltre a corrisponderle mensilmente l'importo di €650,00 (seicentocinquanta/00) quale concorso al mantenimento dei figli e , per l'importo di euro 250,00 Per_1 Per_2
(duecentocinquanta/00) ciascuno, nonché euro 150,00€ (centocinquanta/00) quale concorso per il pagamento del canone di locazione della casa coniugale. L'assegno di mantenimento per i figli sarà annualmente rivalutato con applicazione degli indici
ISTAT. L'assegno dovrà essere corrisposto mensilmente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie n. IBAN [...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Altre forme di pagamento tracciabili potranno essere concordate di comune accordo.
7. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle personali aspirazioni dei figli. Il padre incontrerà liberamente i figli – almeno una o due volte a settimana nel pomeriggio, e a trattenerli presso la propria abitazione a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera.
I minori, inoltre, potranno trascorrere assieme al padre le feste di compleanno e onomastico del padre e la Festa del Papà.
Per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sè i figli per un periodo di 15 giorni e così pure l'altro coniuge, dandosi reciproca comunicazione entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
I figli trascorreranno le festività Natalizie, nei giorni del 24, 25 e 26 così come per i giorni del 31 dicembre e 1° gennaio, come concordato di volta in volta dai genitori tenendo comunque presente il contesto di alternatività annuale. Analoga procedura verrà posta in essere anche per le festività pasquali o altre ricorrenze.
2 8. Per i documentati bisogni straordinari dei figli i coniugi concorreranno in egual misura, come da protocollo di intesa del 7/03/2018 tra magistrati e avvocati del tribunale di
Napoli.
9. I coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità dei figli. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , nato il Parte_1 Parte_2
14.10.1985 in CASERTA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 5, parte I, serie, anno 2020);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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