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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 862/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Catania, P.I. ; Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Virginia Falbo e Alfio Oscar Giovanni D'Agata;
- appellante -
CONTRO
, nato a [...] il [...]4, c.f.: ; CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Agueci;
E
nato a [...] il [...], c.f.: titolare della ditta Controparte_2 C.F._2
Autovip di Nobile Giovanni, P.I.: P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Bidera Miceli e Manuela Savoca;
-appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto del Tribunale di Agrigento in data CP_1
27.06.2017, n. 733, ingiuntivo del pagamento, in favore della ricorrente della Parte_1
somma di € 30.000,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo del prezzo della compravendita dell'autovettura Mercedes Benz CLA 220 D, targata EZ974KR, stipulata tramite la ditta Autovip di Controparte_2 , costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione e l'autorizzazione a chiamare in Parte_1 giudizio , titolare della ditta Autovip. Controparte_2
Il terzo chiamato in causa restava contumace.
Con sentenza n. 938 del 17.11.2020, il Tribunale accoglieva l'opposizione e condannava
[...]
al pagamento, in favore di , delle spese di lite, che compensava tra l'opposta e Parte_1 CP_1
il terzo chiamato in causa.
ha proposto appello. Pt_1 Parte_1
Gli appellati, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni con il deposito di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal 22.5.2024.
MOTIVAZIONE
Secondo l'appellante il Tribunale aveva errato nel riconoscere efficacia liberatoria al pagamento effettuato da alla Autovip. Il compratore non poteva ignorare che Autovip CP_1
non era concessionaria di autovetture Mercedes e che pertanto un'autovettura nuova di quella marca non poteva essergli stata venduta da , che, infatti, non gli aveva rilasciato CP_2 la relativa fattura commerciale, poi emessa dalla . Erroneamente, poi, il Tribunale Parte_1
aveva attribuito valore di prova alle dichiarazioni del titolare di Autovip.
Le censure, da trattarsi congiuntamente per la loro evidente correlazione, sono infondate.
ha dato la prova di avere acquistato il veicolo Mercedes Benz dalla Autovip CP_1
mediante la produzione del contratto di compravendita, oltre che del contratto di finanziamento e del bonifico effettuato in favore della ditta. E a fronte di tale supporto documentale, corroborato dalle dichiarazioni di in sede di interrogatorio Controparte_2 formale (sul valore indiziario delle dichiarazioni dell'interrogando sfavorevoli alle altre parti,
Cass. 38626/2021), non ha fornito decisivi elementi di segno contrario. Parte_1
L'appellante censura, poi, la valutazione di inammissibilità espressa dal giudice sulla domanda della convenuta in opposizione nei confronti della terza chiamata Autovip.
Il motivo è fondato.
pag. 2/4 La decisione del Tribunale è stata fondata sulla qualificazione dell'anzidetta domanda come riconvenzionale, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, alla parte opposta, attrice in senso sostanziale, non è consentito proporre domande nuove se non in risposta a domande riconvenzionali dell'opponente.
Una siffatta qualificazione è però errata, dal momento che la domanda della era Parte_1
stata avanzata non nei confronti dell'opponente, ma del terzo, di cui era stata correttamente autorizzata l'evocazione in giudizio a seguito delle difese spiegate da . È noto CP_1 che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, sicché, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione l'articolo 269, terzo comma, c.p.c., essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale (Cass.
25499/2021).
E la domanda di condanna di si rivela fondata, avendo questi riconosciuto di Controparte_2
avere venduto al il veicolo proveniente da e di avere, pertanto, CP_1 Parte_1
nell'operazione, acquisito un credito, interamente soddisfatto, verso il compratore, e contratto un debito verso . L'assunto del terzo chiamato secondo cui il suo debito Parte_1
verso la sarebbe stato estinto non può infatti essere recepito, ostandovi, se non la Parte_1
natura della relativa eccezione (su cui da ultimo, Cass. 3155/2025; contra: Cass. 7526/2024),
l'inammissibilità della produzione documentale addotta a riscontro, non consentita dall'art. 345 c.p.c. al terzo chiamato contumace in primo grado (Cass. 26522/2017).
In parziale riforma della sentenza, dunque, dev'essere condannato al Controparte_2
pagamento del saldo prezzo, pari a euro 30.000,00 oltre interessi dalla domanda giudiziale, e alle spese del primo grado del giudizio nei confronti della , che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 3.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Quanto alle spese di appello, la dev'essere condannata a rifonderle a Parte_1
con distrazione in favore dell'Avv. Agueci che ha dichiarato di averle CP_1 anticipate, e a rifonderle alla previa liquidazione, per Controparte_2 Parte_1
pag. 3/4 ciascuna parte, in complessivi euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 17.11.2020, n.
938, da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
in parziale riforma della predetta sentenza, appellata da nei confronti di Parte_1
condanna quest'ultimo al pagamento, in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di euro 30.000,00 oltre agli interessi legali dal 30.1.2018 fino al soddisfacimento del credito, nonché al pagamento della somma di euro 3.809,00, a titolo di rifusione delle spese del primo grado del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.;
conferma nel resto la sentenza appellata;
condanna a rifondere a le spese di appello, che liquida in Parte_1 CP_1
complessivi euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. Alessandro Agueci, difensore antistatario;
condanna a rifondere a le spese di appello, che liquida in Controparte_2 Parte_1
complessivi euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il 6 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Gabriele Strano Giuseppe Lupo
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 862/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Catania, P.I. ; Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Virginia Falbo e Alfio Oscar Giovanni D'Agata;
- appellante -
CONTRO
, nato a [...] il [...]4, c.f.: ; CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Agueci;
E
nato a [...] il [...], c.f.: titolare della ditta Controparte_2 C.F._2
Autovip di Nobile Giovanni, P.I.: P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Bidera Miceli e Manuela Savoca;
-appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto del Tribunale di Agrigento in data CP_1
27.06.2017, n. 733, ingiuntivo del pagamento, in favore della ricorrente della Parte_1
somma di € 30.000,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo del prezzo della compravendita dell'autovettura Mercedes Benz CLA 220 D, targata EZ974KR, stipulata tramite la ditta Autovip di Controparte_2 , costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione e l'autorizzazione a chiamare in Parte_1 giudizio , titolare della ditta Autovip. Controparte_2
Il terzo chiamato in causa restava contumace.
Con sentenza n. 938 del 17.11.2020, il Tribunale accoglieva l'opposizione e condannava
[...]
al pagamento, in favore di , delle spese di lite, che compensava tra l'opposta e Parte_1 CP_1
il terzo chiamato in causa.
ha proposto appello. Pt_1 Parte_1
Gli appellati, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni con il deposito di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal 22.5.2024.
MOTIVAZIONE
Secondo l'appellante il Tribunale aveva errato nel riconoscere efficacia liberatoria al pagamento effettuato da alla Autovip. Il compratore non poteva ignorare che Autovip CP_1
non era concessionaria di autovetture Mercedes e che pertanto un'autovettura nuova di quella marca non poteva essergli stata venduta da , che, infatti, non gli aveva rilasciato CP_2 la relativa fattura commerciale, poi emessa dalla . Erroneamente, poi, il Tribunale Parte_1
aveva attribuito valore di prova alle dichiarazioni del titolare di Autovip.
Le censure, da trattarsi congiuntamente per la loro evidente correlazione, sono infondate.
ha dato la prova di avere acquistato il veicolo Mercedes Benz dalla Autovip CP_1
mediante la produzione del contratto di compravendita, oltre che del contratto di finanziamento e del bonifico effettuato in favore della ditta. E a fronte di tale supporto documentale, corroborato dalle dichiarazioni di in sede di interrogatorio Controparte_2 formale (sul valore indiziario delle dichiarazioni dell'interrogando sfavorevoli alle altre parti,
Cass. 38626/2021), non ha fornito decisivi elementi di segno contrario. Parte_1
L'appellante censura, poi, la valutazione di inammissibilità espressa dal giudice sulla domanda della convenuta in opposizione nei confronti della terza chiamata Autovip.
Il motivo è fondato.
pag. 2/4 La decisione del Tribunale è stata fondata sulla qualificazione dell'anzidetta domanda come riconvenzionale, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, alla parte opposta, attrice in senso sostanziale, non è consentito proporre domande nuove se non in risposta a domande riconvenzionali dell'opponente.
Una siffatta qualificazione è però errata, dal momento che la domanda della era Parte_1
stata avanzata non nei confronti dell'opponente, ma del terzo, di cui era stata correttamente autorizzata l'evocazione in giudizio a seguito delle difese spiegate da . È noto CP_1 che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, sicché, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione l'articolo 269, terzo comma, c.p.c., essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale (Cass.
25499/2021).
E la domanda di condanna di si rivela fondata, avendo questi riconosciuto di Controparte_2
avere venduto al il veicolo proveniente da e di avere, pertanto, CP_1 Parte_1
nell'operazione, acquisito un credito, interamente soddisfatto, verso il compratore, e contratto un debito verso . L'assunto del terzo chiamato secondo cui il suo debito Parte_1
verso la sarebbe stato estinto non può infatti essere recepito, ostandovi, se non la Parte_1
natura della relativa eccezione (su cui da ultimo, Cass. 3155/2025; contra: Cass. 7526/2024),
l'inammissibilità della produzione documentale addotta a riscontro, non consentita dall'art. 345 c.p.c. al terzo chiamato contumace in primo grado (Cass. 26522/2017).
In parziale riforma della sentenza, dunque, dev'essere condannato al Controparte_2
pagamento del saldo prezzo, pari a euro 30.000,00 oltre interessi dalla domanda giudiziale, e alle spese del primo grado del giudizio nei confronti della , che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 3.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Quanto alle spese di appello, la dev'essere condannata a rifonderle a Parte_1
con distrazione in favore dell'Avv. Agueci che ha dichiarato di averle CP_1 anticipate, e a rifonderle alla previa liquidazione, per Controparte_2 Parte_1
pag. 3/4 ciascuna parte, in complessivi euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 17.11.2020, n.
938, da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
in parziale riforma della predetta sentenza, appellata da nei confronti di Parte_1
condanna quest'ultimo al pagamento, in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di euro 30.000,00 oltre agli interessi legali dal 30.1.2018 fino al soddisfacimento del credito, nonché al pagamento della somma di euro 3.809,00, a titolo di rifusione delle spese del primo grado del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.;
conferma nel resto la sentenza appellata;
condanna a rifondere a le spese di appello, che liquida in Parte_1 CP_1
complessivi euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. Alessandro Agueci, difensore antistatario;
condanna a rifondere a le spese di appello, che liquida in Controparte_2 Parte_1
complessivi euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il 6 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Gabriele Strano Giuseppe Lupo
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