Articolo 9 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 8Articolo 10
Versione
24 ottobre 1942
Art. 9. Introduzione di sale per stabilimenti industriali dei punti franchi e negli stabilimenti a regime di deposito franco.

Gli stabilimenti industriali situati nei punti franchi e gli stabilimenti a regime di deposito franco possono introdurre direttamente dalle isole non soggette a monopolio, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla. sovranita' dello Stato, il sale occorrente allo esercizio della loro industria, in esenzione da diritto di monopolio.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942