Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00245/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2026, proposto da RI RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Palladino, Lucio Anelli, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vasto, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Abruzzo-AR, n.112 del 2025, con limitato riferimento alla refusione delle spese di lite, degli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, richiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia del Comune di Vasto, quale Amministrazione soccombente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. SI Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
AT e TO
Il Sig. RI RA presentava ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Abruzzo-AR, n.112 del 2025, con limitato riferimento alla refusione delle spese di lite, degli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, richiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia del Comune di Vasto, quale Amministrazione soccombente.
Con ulteriore nota difensiva il ricorrente riferiva in fatto che il Soggetto pubblico nel frattempo aveva effettuato i pagamenti richiesti, deduceva quindi la sopravvenuta carenza di interesse e richiedeva in rito la declaratoria di improcedibilità del gravame, con compensazione delle spese di giudizio.
Nella camera di consiglio del 23 aprile 2026 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto rilevato dal legale della parte ricorrente, il gravame va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.65/2026 indicato in epigrafe.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
SI Lomazzi, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| SI Lomazzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO