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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel. dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 112/2023 R.G. promossa da
, rappr. e dif. da Avv. Carmelo Caruso Parte_1
APPELLANTE
e rappr. e dif. da Avv. Antonio Summa Controparte_1
nonché
e e individuale dei medesimi, Controparte_2 CP_3
rappr. e dif. da Avv. Giuseppe A. Fanelli
e
, rappr. e dif. da Avv. Angelo Messinese Controparte_4
APPELLATI
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni nelle note scritte previste dall'art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19 gennaio 2021 conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto il Controparte_1 Controparte_5
e nonché di ciascuno di essi, in persona del curatore pro
[...] CP_3 tempore Avv. nonché l'Avv. in proprio ed Controparte_4 Controparte_4
esponeva, in sintesi, di essere comproprietaria degli immobili ad uso abitativo siti in Taranto alla Via Temenide n. 80 censiti nel Catasto Urbano al foglio 243, p.lla 50, sub 4
- piano ammezzato - e sub 5 - primo piano -, acquistati in data 12 agosto 1980 in comunione dei beni con , il quale nell'anno 1983 era stato assoggettato a CP_3
procedura concorsuale;
aggiungeva che, a fronte della sua istanza del 21 marzo 1994, il giudice delegato, con provvedimento del luglio 1994, aveva accolto la richiesta di restituzione dei canoni di locazione maturati dall'aprile 1983 al luglio 1994 mentre aveva negato l'autorizzazione alla gestione degli immobili “attesa la preminente posizione che va riconosciuta alla EL”; asseriva di aver appreso solo nel settembre 2020 dal proprio figlio, , che nel fascicolo della Controparte_6
procedura fallimentare pendente non risultava alcun contratto di locazione dell'immobile sito al primo piano di Via Temenide, censito come sopra ed occupato da mentre l'unità sub 4 era detenuta dal medesimo gratuitamente, e Controparte_1 di aver avviato contro quest'ultimo una prima iniziativa giudiziaria a cui aveva poi rinunciato poiché il predetto aveva esibito ricevute di pagamento a firma del CP_1
precedente curatore e vaglia postali allo stesso indirizzati, documenti che l'esponente aveva ritenuto costituissero il pagamento dei canoni dovuti per una valida locazione;
aggiungeva che nell'anno 2015 il curatore in carica, Avv. aveva Controparte_4
comunicato allo di versare la metà del canone direttamente alla deducente;
CP_1
tanto esposto in fatto, premesso, altresì, di aver intimato in via stragiudiziale ed infruttuosamente allo di regolarizzare la sua posizione di occupante sine titulo, CP_1 sull'assunto dell'occupazione illegittima da parte di quest'ultimo, fonte di danno da parametrarsi al canone calcolato in base alla l. n. 392/1978 (pari a complessivi euro
591,36 per le due unità da rivalutarsi annualmente) a far tempo dall'aprile 1983 in poi e del fatto che “l'occupazione senza titolo dello [era] stata resa possibile dal CP_1
comportamento negligente e in contrasto con la gestione della cosa comune a mente degli art.li 1102-1292 e dell'art. 2032 da parte della procedura concorsuale sorta in danno del comproprietario e che la stessa ha costantemente omesso di CP_3 rendicontare la gestione annuale a far data dall'anno 1983 a tutt'oggi della amministrazione dei beni comuni con l'attrice, anche in considerazione del negato uso dei beni (v. provvedimento del G.D. del 05 luglio 1994)”, di cui – in tesi - rispondeva il curatore pro-tempore anche in proprio “stante il fatto che lo stesso avendo amministrato
pag. 2/20 i beni in questione in modo esclusivo circostanza comprovata dalla sistematica omessa comunicazione sia preventiva sia consuntiva delle iniziative assunte per
l'amministrazione dei beni immobili in questione e dei conseguenti profili di responsabilità contrattuale”, formulava le seguenti testuali conclusioni: “accertare e dichiarare la detenzione e/o occupazione sine titulo degli immobili ad uso abitativo siti in Taranto alla Via Temenide n.80 Foglio 243 p.lla 50 Sub 4 e 5 da parte di Sig.
e dai suoi conviventi;
- per effetto, condannare il medesimo Sig. Controparte_1
all'immediato rilascio degli immobili siti in Taranto alla Via Controparte_1
Temenide n.80 Foglio 243 p.lla 50 Sub 4 e 5 e di consegnarli senza dilazione liberi da persone e cose in favore dell'attrice; - condannare il medesimo al pagamento CP_1
della somma di € 2.747,29 quale danno sofferto dall'attrice per gli importi della indennità di occupazione spettanti all'attrice oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dall'insorgenza dei singoli crediti fino al soddisfo o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia per il danno patrimoniale subito dall'attrice dal dicembre del 2015 al dicembre 2020 pari alla differenza degli importi autodeterminati dallo
e dallo stesso versati alla comproprietaria dei predetti immobili ed oltre ai CP_1 ratei maturandi fino all'effettivo rilascio degli immobili;
- condannare CP_1
e l'avv. in proprio e/o quale curatore fallimentare della
[...] Controparte_4
procedura concorsuale vigente in danno della Sig. , in solido tra loro o Pt_1
alternativamente e, comunque, ognuno per il titolo suo proprio, al pagamento, della somma di € 2.747,29 quale danno sofferto dall'attrice per gli importi della indennità di occupazione non riscossi per il periodo dicembre 2015 al dicembre 2020 spettanti all'attrice per la sua quota parte oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge o alla maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia in favore dell'attrice e quelli maturandi fino all'effettivo rilascio;
- condannare l'avv. in Controparte_4
proprio e/o in qualità di curatore del fall.to iscritto al n. 3507/1983 del CP_3
Tribunale di Taranto quale amministratore dei beni del comunista al CP_3 pagamento della somma complessiva di € 11.207,15 quale danno sofferto dall'attrice per gli importi della indennità di occupazione non versati da per Controparte_1
il periodo aprile 1983 al novembre 2015 spettanti per la sua quota parte oltre
pag. 3/20 rivalutazione monetaria e interessi di legge dall'insorgenza di singoli crediti sino al soddisfo in favore di parte attrice”.
Si costituiva la EL del Fallimento della s.d.f. e e di CP_2 CP_3
ciascuno di essi individualmente e, oltre ad eccepire il difetto di espletamento del procedimento di mediazione e l'errore di rito trattandosi di causa di locazione, faceva presente in via generale che l'accertamento dei crediti nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. con conseguente inammissibilità o improcedibilità dell'azione proposta con giudizio ordinario di cognizione, non senza evidenziare che la non aveva mai presentato Pt_1
alcuna domanda di ammissione al passivo;
eccepiva, in ogni caso, la prescrizione ex art. 2948 n. 3 c.c. o ex art. 2946 c.c. del credito azionato avendo l'attrice formulato domanda di pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo dall'aprile 1983 al novembre 2015, oltre accessori;
contestava ad ogni buon conto il fondamento delle pretese attoree essendo lo legittimo conduttore dell'immobile oggetto di causa, CP_1
circostanza nota alla come emergeva dalle istanze dalla stessa presentate al Pt_1 giudice delegato quale comproprietaria, in particolare dall'istanza del 23 dicembre 2014 con cui aveva richiesto la restituzione della metà dei canoni riscossi e nel cui ambito aveva precisato che in un primo momento aveva ritenuto che l'immobile fosse abusivamente occupato dallo e da sua moglie tanto da convenirli CP_1 CP_7
dinanzi al giudice di pace di Taranto ove però costoro avevano esibito copia di un contratto di locazione del 10 dicembre 1985 e le ricevute di pagamento dei canoni sicché aveva rinunciato all'azione intrapresa, ciò che smentiva l'assunto esposto in atto di citazione secondo cui aveva appreso solo nel 2020 dell'inesistenza nel fascicolo della procedura fallimentare di un contratto di locazione dell'immobile; aggiungeva che il curatore Avv. nominato in data 24 aprile 2013, aveva accertato che in calce CP_4 all'istanza del 9 luglio 1993, presentata dalla al giudice delegato per il tramite del Pt_1 suo legale, volta all'ottenimento del metà dei fitti riscossi per beni in comunione, il curatore dell'epoca aveva dato atto che dei quattro appartamenti dello stabile di Via
Temenide in Taranto uno era condotto in locazione dallo faceva anche CP_1 presente che l'Avv. quale curatore, con racc. del 6 giugno 2015 aveva CP_4 comunicato, tra l'altro, alla istante di aver invitato lo Sportelli a corrisponderle Pt_1
pag. 4/20 direttamente la metà del canone della locazione in corso;
rimarcata dunque la presenza di una locazione in atto da oltre venti anni ancorché verbale, tacitamente rinnovatasi di quadriennio in quadriennio, ammessa dalla stessa nelle istanze del 9 luglio 1993 e Pt_1
del 21 marzo 1994, evidenziava in diritto che l'obbligo della forma scritta per i contratti di locazione era stato introdotto solo con l. n. 431/1998 e che la rinnovazione della locazione con lo sorta anteriormente, si era rinnovata ai sensi dell'art. 2, u. CP_1
co., l. n. 431 cit. in mancanza di manifestazioni di volontà di senso contrario;
contestava, altresì, il fondamento delle pretese risarcitorie rivolte nei confronti del
Fallimento deducente;
al riguardo segnalava che il canone di locazione era sempre stato riscosso dalla curatela, tant'è che la - con la richiesta del 23 dicembre 2014 già Pt_1
menzionata - aveva preteso la restituzione della metà dei canoni riscossi, dopo la quale - come già detto - era stata disposta la corresponsione da parte dello della metà CP_1
di spettanza della a lei direttamente;
evidenziava ad ogni buon conto che Pt_1 quest'ultima, in qualità di comproprietaria, avrebbe potuto esercitare le sue prerogative ed anche contestare con le dovute forme il rifiuto del giudice delegato di autorizzazione della medesima alla amministrazione delle proprietà comuni a seguito dell'istanza del
21 marzo 1994; aggiungeva che nessuna vendita aveva potuto aver luogo nonostante tutti tentativi della procedura concorsuale ed infatti la deducente EL aveva chiesto di essere autorizzata, previa acquisizione del parere del comitato dei creditori, a rinunciare agli atti del giudizio di divisione avente ad oggetto le proprietà di Via
Temenide, comuni alla ed al coniuge , e alla liquidazione della Pt_1 CP_3
metà indivisa assoggettata alla procedura fallimentare per evidente antieconomicità, con la precisazione che alla chiusura del fallimento la metà indivisa sarebbe tornata anella piena disponibilità degli eredi di , istanza su cui il curatore si era CP_3
positivamente pronunciato con provvedimento del 23 maggio 2018, su parere favorevole del comitato dei creditori, con la notazione che la procedura non si era potuta ancora chiudere per l'opposizione di , altro erede di Controparte_6 CP_3
, all'approvazione del rendiconto presentato dal curatore;
concludeva invocando
[...]
la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità delle domande, previo - se del caso - mutamento di rito, o per il loro rigetto, con vittoria di spese e condanna della ai Pt_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la temerarietà della lite avviata sulla base di una travisata pag. 5/20 realtà ed anche perché era stata evocata la EL deducente, segnalando nel contempo la sussistenza dei presupposti per la revoca alla dell'ammissione al patrocinio a Pt_1
spese dello stato.
Si costituiva, altresì, l'Avv. in proprio contestando l'esperibilità Controparte_4 dell'azione proposta nei suoi confronti non avendo né il fallito né i suoi eredi azione diretta contro la EL in relazione a supposte negligenze nella gestione della procedura fallimentare, legittimati - in via generale - unicamente a sollecitare al
Tribunale l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità contro le curatele, e dovendo escludersi a maggior ragione la possibilità di esercizio di azioni dirette nei confronti del professionista nominato curatore, per di più per il caso di professionista, come nel caso di specie, sempre rispettoso delle indicazioni del giudice delegato, senza alcuna contestazione da parte degli interessati;
per il resto svolgeva difese e conclusioni analoghe a quelle svolte dalla EL.
Si costituiva, infine, in giudizio premettendo in fatto di abitare Controparte_1 nell'immobile sito al primo piano di Via Temenide n. 80 in forza di contratto verbale, mai disdettato, stipulato nel settembre 1980 con , coniuge della il CP_3 Pt_1 quale, non appena acquistato l'immobile al principio del settembre 1980, gli si era presentato per la conclusione di un nuovo contratto relativo al ridetto appartamento, già condotto in locazione, unitamente ad un mezzanino tra il piano terra ed il primo piano, dal padre del deducente in forza di contratto verbale intercorso con il precedente proprietario ed ove l'esponente, dopo il matrimonio (risalente al 22 marzo 1979), era rimasto a vivere con la moglie in accordo con il ridetto proprietario, anche dopo che, verso la metà del 1979, il padre si trasferì altrove e questo fino al settembre del 1980 quando stipulò il nuovo contratto con il neo-acquirente , come già detto;
CP_3
chiariva che il canone fu concordato con in lire 20.000 al mese per CP_3
l'appartamentino al primo piano, poi portato a lire 28.000 al mese avendo il deducente in uso anche il piccolo ammezzato per poi essere illegittimamente elevato dal locatore a lire 46.000 mensili;
per il resto in diritto svolgeva argomenti sovrapponibili a CP_3 quelli esposti dalla EL e dall'Avv. in proprio con riguardo CP_4 all'inapplicabilità della l. n. 431/1998 alla locazione intercorsa con lo Sportelli;
concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
pag. 6/20 Con sentenza n. 338/2023, pubblicata in data 15 febbraio 2022, il Tribunale adito rigettava le domande e condannava alla rifusione in favore delle controparti Parte_1 delle spese di lite nonché al pagamento in favore dell'Avv. ai sensi Controparte_4 dell'art. 96, co. 3, c.p.c., della somma di euro 300,00.
Il primo giudice così motivava la sua decisione: rilevava per un verso che la disciplina vigente al tempo della stipula della locazione allegata dalle parti convenute non prevedeva la forma scritta, imposta solo per i nuovi contratti dall'art. 1, co. 4, l. n. 431/1998, e per altro verso che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge, ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore di essa si applica il regime della durata prevista nel primo comma dello stesso articolo;
riteneva che anche il disposto dell'art. 1, co. 346, l. n. 311/2004, riguardante l'obbligo di registrazione a pena di nullità dei contratti di locazione immobiliare, non potesse trovare applicazione ai contratti stipulati anteriormente;
rilevava poi che, secondo quanto ammesso dallo stesso conduttore, negli anni si erano avuti due sfratti ma il rapporto era pacificamente proseguito anche dopo il settembre
1987, nonostante la seconda risoluzione giudiziale, alle medesime condizioni originarie sicché doveva ravvisarsi la validità anche di detta nuova locazione non essendo ancora vigenti al tempo le norme sopra citate in punto prescrizioni di forma e di registrazione;
con riferimento alla nullità dell'eventuale nuovo contratto fatta valere dalla in Pt_1 ragione del difetto di autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 25 l.fall., che
- ad avviso della difesa attorea - era divenuta necessaria essendo sopravvenuto nel 1983 la dichiarazione di fallimento, riteneva l'assunto non condivisibile poiché l'art. 25 cit. vigente ratione temporis non consentisse di trarne l'anzidetta conclusione e la rinnovazione tacita rientrava nei poteri del curatore ex art. 31 l. fall., non senza evidenziare che più che di nullità, anche ove ricorrente la mancanza di autorizzazione del giudice delegato, si sarebbe dovuto discutere della sua inopponibilità al fallimento, o all'eventuale assegnatario del bene, non venendo in rilievo una disposizione volta a proteggere un interesse generale;
rigettava, quindi, sia la domanda principale sia la domanda di pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo, ricordando che la stessa aveva beneficiato della Pt_1
pag. 7/20 locazione in tempi remoti ed aveva percepito direttamente la quota parte dei canoni negli ultimi anni;
aggiungeva che d'altra parte non risultava neppure allegato che vi fossero altri soggetti pronti ad offrire un canone più elevato;
osservava, inoltre, che la locazione allo stato in corso, dovendosi essa ritenersi iniziata dopo il secondo sfratto (settembre 1987) e poi rinnovata di quadriennio in quadriennio, sarebbe venuta a scadenza nel settembre 2023; concludeva che al rigetto della domanda principale nei confronti del conduttore doveva seguire il rigetto delle domande proposte nei confronti della EL e dell'Avv. di persona quale curatore, ed inoltre giudicava che la domanda rivolta nei CP_4 confronti di quest'ultimo risultava davvero temeraria considerato a tacer d'altro che egli aveva ricevuto l'incarico solo in data 24 aprile 2013, epoca in cui il rapporto di locazione si era già consolidato da trent'anni ed anzi si era attivato perché la metà del canone fosse versato dal conduttore direttamente all'attrice; regolamentava le spese di lite in base al principio di soccombenza e ritenuto che la citazione del curatore in proprio, per quanto sopra detto, fosse temeraria, condannava la al pagamento di euro 300,00 in favore dell'Avv. ai sensi Pt_1 Controparte_4 dell'art. 96, co. 3, c.p.c.; riteneva nel contempo che non ricorressero i presupposti per la revoca alla del Pt_1
patrocinio a spese dello stato. ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più avanti e Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio la EL contestando il fondamento dell'impugnazione con la reiterazione delle eccezioni e delle difese svolte nel precedente grado nonché riproducendo le conclusioni ivi formulate e chiedendo la rifusione delle spese di lite se del caso ex art. 96 c.p.c.; ha segnalato, inoltre, la sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello stato di cui fruisce l'appellante.
Si è costituito, altresì, l'Avv. in proprio eccependo in via preliminare Controparte_4
l'assenza di censure alla statuizione di rigetto contenuta nella sentenza impugnata specificamente riguardante il deducente, con cui era stata giudicata temeraria la pag. 8/20 domanda di condanna proposta personalmente nei suoi confronti;
per il resto ha invocato il rigetto dell'impugnazione sulla base della riproposizione delle eccezioni e difese svolte in prime cure e della riproduzione delle conclusioni ivi rassegnate;
ha concluso chiedendo anche per il presente grado la rifusione delle spese di lite se del caso ex art. 96 c.p.c. nonché segnalando a sua volta la sussistenza dei presupposti per la revoca alla dell'ammissione al beneficio a spese dello stato. Pt_1
Si è costituito, infine, in giudizio contestando il fondamento Controparte_1 dell'appello e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata e liquidazione delle spese in favore dell'erario stante l'ammissione dell'esponente al patrocinio a spese dello Stato.
La causa viene ora in decisione dinanzi al collegio all'esito dell'udienza ex art. 352
c.p.c.; al riguardo si puntualizza che nelle note ex art. 352, co. 1 n. 1), c.p.c. lo CP_1 la EL e l'Avv. hanno riprodotto le conclusioni rassegnate con le Controparte_4 comparse di costituzione mentre la ferme le conclusioni rassegnate nell'atto di Pt_1
appello, ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio della EL avvenuta in violazione dell'art. 78, co. 2, c.p.c. stante il conflitto di interessi tra l'Avv.
[...]
e la procedura fallimentare tale da generare incompatibilità tra rappresentante CP_4
e rappresentato;
ha, inoltre, depositato documentazione attestante la stipula di un nuovo contratto di locazione dalla stessa concluso con lo nel settembre 2023 a seguito CP_1
di intimazione di sfratto per finita locazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata la questione dedotta dalla impugnante in sede di note ex art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c.. Si è anticipato che in dette note la ha eccepito la nullità Pt_1 della costituzione in giudizio della EL avvenuta in violazione dell'art. 78, co. 2,
c.p.c. stante il conflitto di interessi tra l'Avv. e la procedura Controparte_4
fallimentare tale da generare incompatibilità tra rappresentante e rappresentato in quanto, in tesi, la procedura era stata danneggiata dalla condotta tenuta dal curatore negli anni successivi alla nomina, nel corso dei quali si era determinata la rinnovazione tacita del contratto ed era stato incassato un canone inferiore a quello ritraibile dall'immobile, come evincibile dal nuovo contratto di locazione prodotto in allegato pag. 9/20 alle note, concluso dalla con lo stesso nel settembre 2023 - e dunque Pt_1 CP_1
nelle more del presente giudizio - a seguito di disdetta del precedente contratto e intimazione di sfratto per finita locazione;
ha tratto la conferma della sussistenza del lamentato conflitto dal fatto che la EL non aveva formulato domanda di ristoro nei confronti del curatore nonché dalla sovrapponibilità delle rispettive difese.
L'assunto non è condivisibile. Il conflitto di interessi previsto dall'art. 78 c.p.c. presuppone che il rappresentante persegua in giudizio un interesse contrastante con quello del rappresentato che nel caso di specie non è ravvisabile posto che l'interesse del era ed è quello di conseguire il rigetto delle pretese avanzate da CP_2 Pt_1 sicché non era e non è diverso dall'interesse personale dell'Avv. di
[...] CP_4
ottenere parimenti che quelle pretese non vengano accolte, né è con esso confliggente.
La coincidenza delle difese della EL e del curatore di persona si spiega poi con la identità delle questioni rilevanti per la decisione delle azioni proposte, salve le specifiche ed ulteriori questioni addotte dall'Avv. riguardanti la sua CP_4
responsabilità in proprio, tanto vero che le difese comuni coincidono per buona parte con quelle addotte anche dallo (si veda quanto riportato in narrativa con CP_1
sufficiente grado di dettaglio da consentire la verifica di tale aspetto) e sulla cui base le domande sono state rigettate. Per il resto, a tacere del fatto che la conseguenza della doglianza fatta qui valere dalla impugnante non potrebbe essere tout court la nullità della costituzione in giudizio della EL atteso che, quale passo ulteriore, dovrebbe risolversi la questione degli effetti della mancata tempestiva richiesta di designazione di un curatore speciale alla procedura da parte della prima dell'instaurazione del Pt_1
giudizio in primo grado e/o del mancato rilievo del prospettato conflitto da parte del giudice di prime cure, si osserva che la valutazione di eventuali inottemperanze agli obblighi ricadenti sul curatore è riservata al Tribunale nell'ambito della valutazione complessiva della gestione della procedura concorsuale e non è pregiudicata dalla posizione espressa dal curatore, in detta veste, nel presente giudizio.
Passando oltre, l'impugnante ha formulato le seguenti critiche alla sentenza appellata: con il primo motivo di gravame ha insistito sulla necessità dell'autorizzazione, preventiva o successiva, del giudice delegato a locare le unità immobiliari oggetto di causa, desumibile dall'art. 31 l.fall., sicché il curatore non era legittimato a sottoscrivere pag. 10/20 o comunque concludere alcun contratto di locazione con lo e ne ha tratto la CP_1 conseguenza dell'inesistenza del nuovo contratto o della novazione del precedente contratto, tanto più che il giudice delegato autorizzò a suo tempo lo sfratto per morosità
e la sua esecuzione, ciò che stava a significare che non intendeva in alcun modo che gli immobili venissero locati, ancor meno allo CP_1
con il secondo motivo di gravame ha lamentato la violazione della l. n. 431/1998 e dell'art. 1, co. 346, l. n. 311/2004 da parte del giudice a quo per aver ritenuto non soggetto a forma scritta e a registrazione il nuovo contratto di locazione del settembre
1987.
Le censure mosse dalla sono inidonee a giustificare la riforma della sentenza Pt_1
impugnata nei termini invocati dalla medesima.
Il primo motivo è infondato.
Prevedeva l'art. 31 l.fall. vigente ratione temporis, intitolato “Poteri del curatore”, quanto segue: “1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.
2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.
3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.”.
Ebbene, la direzione da parte del giudice delegato non presupponeva che debba essere specificamente autorizzato o approvato ogni atto gestorio del patrimonio fallimentare.
Inoltre, va evidenziato che la disposizione prescriveva l'autorizzazione scritta del giudice delegato solo per la rappresentanza del fallimento in sede processuale e non con riguardo ad altri atti e iniziative.
Quanto all'art. 25 l.fall. vigente ratione temporis, dedicato ai “Poteri del giudice delegato”, vi si leggeva: “Il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento, vigila
l'opera del curatore, ed inoltre: 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio;
3) convoca il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e quando lo ritiene opportuno;
4) autorizza il curatore a nominare le persone la cui opera è richiesta nell'interesse del fallimento, salvo che la nomina sia a lui riservata per legge;
5) provvede nel più breve termine sui
pag. 11/20 reclami proposti contro gli atti del curatore;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto;
nomina gli avvocati ed i procuratori;
autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 35. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati, e per i giudizi deve essere data per ogni grado di essi;
7) sorveglia l'opera prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l'incarico se occorre,
e ne liquida i compensi, sentito il curatore;
8) procede con la cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati dai terzi, e della relativa documentazione [co. 1]. I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto [co.
2].”.
Neppure da tale disposizione si ricavano elementi fondanti tout court la tesi della Pt_1
con la notazione che mentre le locazioni ultranovennali sono di per sé atto eccedente l'ordinaria amministrazione (art. 1572 c.c.), per quelle infranovennali occorre svolgere delle valutazioni in relazione al caso concreto tenuto conto degli interessi coinvolti, costituiti in fattispecie analoghe alla presente, come insegna l'elaborazione giurisprudenziale, dagli interessi della massa dei creditori e, dunque, va considerata la loro idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, poiché incide su di essa negativamente oppure la grava di vincoli e di pesi a cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi.
Nella vicenda in esame la vendita all'asta delle unità in questione, facenti parte di un fabbricato composto da sei unità, si è rivelata antieconomica come evincibile dalla documentazione in atti. In particolare, con riguardo al giudizio di divisione instaurato nel 2001 con cui (divenuta Controparte_8 Controparte_9
incorporata da aveva convenuto in giudizio il Controparte_10
nonché la e la Controparte_11 Parte_1 Controparte_12 [...]
per chiedere lo scioglimento della comunione Controparte_13 esistente tra e sull'immobile sito in Taranto alla via Parte_1 CP_3
Temenide n. 80, la cui metà indivisa - appartenente a mentre la restante Parte_1
metà apparteneva al , dichiarato fallito - era stata pignorata dalla CP_3 con atto dell'11 luglio 1984 nella procedura esecutiva Controparte_12
pag. 12/20 immobiliare pendente presso il Tribunale di Taranto, iscritta al n. 158/1984 e sospesa dal G.E. con assegnazione del termine per la instaurazione del giudizio di scioglimento della comunione, risulta dalla produzione documentale della EL e dell'Avv. che quest'ultimo quale curatore con istanza del 18 gennaio 2018, esposte le CP_4
annose vicende del ridetto giudizio proseguito senza successo sino alla sesta asta, segnalava che anche in caso di esito positivo della settima asta il avrebbe CP_2
conseguito un incasso di euro 21.000,00, la cui esiguità rendeva manifestamente non conveniente la prosecuzione del giudizio di divisione e la liquidazione dei detti cespiti, e chiedeva, pertanto, l'autorizzazione a rinunciare, previa acquisizione del parere del comitato dei creditori, agli atti del giudizio di divisione ed alla liquidazione della metà indivisa dell'immobile sito in Taranto alla via Temenide n. 80 per evidente antieconomicità, con avviso che, alla chiusura del fallimento, la detta metà indivisa sarebbe tornata nella piena disponibilità dell'erede di . Il giudice CP_3
delegato, acquisito dal curatore il parere favorevole del comitato dei creditori, con provvedimento del 23 maggio 2018 autorizzava la rinuncia agli atti del giudizio di divisione ed alla liquidazione della metà indivisa dell'immobile per evidente antieconomicità, con ritorno della disponibilità di detta metà indivisa all'erede di una volta chiusa la procedura. CP_3
Se ne ricava che il mantenimento del rapporto locativo con lo ha quanto meno CP_1 consentito l'incasso dei canoni di locazione dal medesimo dovuti, a beneficio pro quota dell'attivo della procedura e, quindi, del ceto creditorio ed anche a beneficio della odierna appellante, la quale a sua volta ha ricevuto la quota di sua spettanza dei canoni via via maturati, con la notazione che, come osservato in prime cure, non vi è prova, e neppure allegazione, dell'esistenza di possibilità di impiego più fruttuose dei beni, peraltro in difetto di elementi di conoscenza del loro stato, non rilevando allo scopo quanto accaduto da ultimo a seguito dello sfratto intimato dall'appellata in quanto valevole per un periodo limitato (tre anni a far tempo dal settembre 2023) e comunque non estensibile a ritroso per un arco temporale quale quello a cui si riferiscono le sue pretese.
Ad ogni buon conto, si rileva che, a seguito dell'istanza del 21 marzo 1994, presentata dalla quale comproprietaria dei beni assoggettati alla procedura concorsuale, con Pt_1
pag. 13/20 cui quest'ultima chiedeva la corresponsione della metà dei canoni di locazione percepiti dal Fallimento nonché di essere autorizzata ad amministrare ella stessa i beni comuni con specifica facoltà di incassare i canoni e riversarne la metà alla procedura, il giudice delegato, dopo aver interpellato il curatore dell'epoca, con provvedimento del 13-25 luglio 1994 autorizzò il pagamento della somma di Lire 502.500, pari alla metà dei canoni incassati a far tempo dall'ottobre 1993 detratta la metà delle spese sostenute, e rigettò per il resto la richiesta “attesa la preminente posizione che va riconosciuta alla
EL”.
Ebbene, tale provvedimento non poteva che presupporre e comunque esprimere implicitamente l'approvazione delle determinazioni conseguite alla risoluzione del contratto di locazione a seguito dello sfratto del 1987. Ed anzi si segnala che, nel parere reso sull'istanza della su richiesta del giudice delegato, l'allora curatore fece Pt_1
presente che già in precedenza, a fronte di analoga istanza del 15 luglio 1993, era stata attribuita alla predetta la somma di lire 6.183.116 a titolo di quota dei canoni maturati a tutto il 22 ottobre 1993. Ne deriva che la locazione dell'unità immobiliare allo Sportelli fu più volte approvata dal giudice delegato.
In conclusione, le critiche incentrate sul difetto di autorizzazione da parte del giudice delegato alla locazione degli immobili di Via Temenide n. 80 oggetto di causa non conducono al risultato invocato dall'impugnante poiché essa non era necessaria ed in ogni caso essa fu data implicitamente dal giudice delegato, tralasciando - essendone superfluo l'esame in ragione di quanto sin qui ritenuto - il profilo delle conseguenze della mancanza lamentata.
In primo luogo va detto che le disposizioni della l. n. 431/1998 in materia di obbligo di forma scritta del contratto di locazione a pena di nullità non possono trovare applicazione a contratti stipulati anteriormente alla loro entrata in vigore ed ai relativi rapporti stante il principio di irretroattività delle leggi (art. 11 disposizioni sulla legge in generale).
Più in dettaglio l'art. 1, u. co., l. n. 431/1998 prevede: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.”. La disposizione fa chiaramente riferimento alla stipula di contratti di locazione successivamente all'entrata in vigore della l. n. 431 cit..
pag. 14/20 L'inapplicabilità della forma scritta ai taciti rinnovi si ricava poi dall'art. 2, u.co., l. n.
431 cit. atteso che la disposizione consente, in primo luogo, il rinnovo tacito dei contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore e, in secondo luogo, li assoggetta alla disciplina prevista dal comma 1 dello stesso articolo, il quale tuttavia non fa riferimento ad oneri formali ma stabilisce ∙ la durata delle locazioni, non inferiore a quattro anni, ∙ il rinnovo alla scadenza del primo quadriennio, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3, su cui non ci si sofferma poiché irrilevanti nel caso di specie, nonché ∙ il rinnovo ad ogni scadenza successiva in via tacita, e dunque di quadriennio in quadriennio, con diritto di ciascuna delle parti di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, rispettando le modalità ivi stabilite, con esclusione dei vincoli derivanti dall'art. 3 vigenti solo alla prima scadenza.
Nel caso di specie pertanto, anche a considerare che - a seguito dello sfratto del settembre 1987 produttivo della risoluzione del contratto in essere - sia stato stipulato verbalmente un nuovo contratto, non può che concludersi che anche detto contratto, come quello originario risalente almeno al 1980, non era soggetto all'obbligo della forma scritta e si rinnovò tacitamente da allora in poi, di quadriennio in quadriennio in virtù dell'art. 2, u. co., l. n. 431/1998, Si vedano Cass. ord. 21 luglio 2022, n. 22828 e
Cass. 28 dicembre 2016 n. 27169. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo all'obbligo di registrazione del contratto di locazione introdotto dalla l. n. 311/2004. Ed invero, a seguito della mancata disdetta, si è verificata via via una proroga della durata dell'originario contratto con conseguente inapplicabilità della disciplina sopravvenuta in mancanza di mutamenti delle condizioni pattuite. Si veda ancora una volta sul punto
Cass. ord. n. 22828/2022 cit. ed anzi è opportuno riportarne la parte di motivazione che qui interessa: “osserva il Collegio come le norme in questa sede invocate dall'odierna ricorrente (e, segnatamente, gli artt. 1, 2 e 14 della legge n. 431/98 e l'art. 1, comma
346, della legge n. 311/2004), nella misura in cui introducono specifici requisiti sostanziali di validità dei contratti di locazione ad uso abitativo (sotto il profilo della forma scritta richiesta ad substantiam e della registrazione fiscale imposta a pena di nullità), devono ritenersi applicabili alle sole fattispecie negoziali perfezionate
pag. 15/20 successivamente all'entrata in vigore di dette norme, dovendo viceversa ritenersi applicabile, ai contratti di locazione conclusi in epoca anteriore all'entrata in vigore delle medesime norme, la disciplina allora in vigore;
e tanto, in coerenza al generale principio tempus regit actum, nella specie non derogato da alcuna diversa disposizione transitoria, ed anzi da ritenere confermato dalle disposizioni di cui all'art. 1 della legge
n. 431/98 (là dove limita l'imposizione della forma scritta ai soli contratti di locazione ad uso abitativo stipulati - e dunque conclusi - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge) e di cui all'art. 2, co. 6, della medesima legge, là dove, disciplinando le modalità di rinnovazione dei contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della legge n. 431/98, si limita a richiamare il solo comma 1 del medesimo art. 2, senza alcun richiamo all'art. 1 cit.; varrà rilevare, in generale, come, una volta identificata la disciplina normativa applicabile alla forma di conclusione del contratto di locazione in esame (con l'esclusione dell'imposizione della forma scritta e
l'assenza di alcuna necessità di registrazione fiscale ai fini della relativa validità), deve altresì escludersi che la manifestazione delle volontà negoziali dirette a disporre la rinnovazione del medesimo contratto sia sottoposta a un regime formale di diversa (e più stringente) natura, trattandosi, non già di dar luogo alla conclusione di un nuovo (e diverso) negozio (che avrebbe eventualmente imposto una revisione dei requisiti formali previsti dalla disciplina anteriore alle norme invocate in questa sede), bensì di provocare la prosecuzione nel tempo degli effetti del medesimo contratto già validamente concluso nelle forme originarie, e già svincolato da qualsivoglia onere di registrazione fiscale ai fini della relativa validità (impregiudicate le eventuali conseguenze sul piano amministrativo) sulla base della disciplina vigente al tempo della sua conclusione”.
Ne consegue che resta in radice escluso quanto dedotto dalla a fondamento delle Pt_1
sue pretese, i.e. il protrarsi di un'occupazione sine titulo da parte dello posto CP_1
che gli immobili oggetto di causa sono stati detenuti da quest'ultimo in forza di un contratto di locazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono va confermato il rigetto della domanda proposta nei confronti dello CP_1
pag. 16/20 Occorre soffermarsi su un'ulteriore questione derivante dal contenuto della comparsa conclusionale di detto appellato. Con le note depositate nel primo termine ex art. 352
c.p.c. la come si è accennato in narrativa, ha prodotto documentazione attestante Pt_1
l'avvenuto rilascio a seguito di disdetta intimata dalla medesima in vista della scadenza del contratto del settembre 2023 (ricavata dalla motivazione sentenza qui impugnata) e la successiva stipula nel settembre 2023 di un nuovo contratto a diverse condizioni concluso dalla medesima con lo Sportelli. Quest'ultimo in comparsa conclusionale ha sostenuto che, in virtù delle dette circostanze, deve ritenersi che la abbia fatto Pt_1
acquiescenza alla pronuncia di prime cure. Tali conclusioni sono intempestive in quanto insuscettibili di essere formulate in sede di comparsa conclusionale atteso che, nel regime introdotto con la riforma c.d. Cartabia, esse trovano il loro sbarramento nelle note ex art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c., le quali tengono il luogo dell'udienza di precisazione delle conclusioni, a maggior ragione per il fatto che le nuove conclusioni sono correlate a circostanze note allo anche se non al suo difensore sino alla predisposizione CP_1
della comparsa conclusionale, circostanza peraltro meramente e genericamente allegata e non provata. Per completezza si rileva che la ha insistito nelle sue conclusioni Pt_1 riguardanti le richieste risarcitorie (già) maturate sulla base dell'assunto della dedotta occupazione sine titulo sicché non è ravvisabile nella stipula del contratto del nuovo contratto di locazione, successiva alla proposizione dell'appello, l'accettazione della decisione del primo giudice preclusiva della decisione della presente impugnazione.
Va confermato, altresì, il rigetto della domanda nei confronti della EL. Al proposito si rileva che il giudice a quo ha respinto nel merito tale domanda sicché la riproposizione di questioni presupposte, quali l'ammissibilità o l'improcedibilità dell'azione ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall., non poteva avvenire ex art. 346 c.p.c. ma avrebbe richiesto la formulazione di appello incidentale, come del resto si legge nella stessa sentenza citata dalla EL in primo grado al fine di sorreggere l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'azione avanzata nei suoi confronti (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156). Rimane assorbito, in base al principio della ragione più liquida,
l'esame delle restanti eccezioni e questioni di merito addotte dalla EL. Infine, si osserva che le ragioni del rigetto delle pretese della e conseguentemente del Pt_1 rigetto dell'appello, attinenti a questioni giuridiche in materia di validità del contratto di pag. 17/20 locazione intercorso con lo e, in ogni caso, non correlate alla radicale CP_1 inesperibilità dell'azione nei confronti della procedura, escludono la riconduzione della vicenda a quella presupposta dall'art. 96, co. 3, c.p.c. e la sua qualificazione in termini di abuso del processo.
Infine, venendo all'impugnazione proposta nei confronti dell'Avv. Controparte_4 evocato in giudizio di persona, si rileva che l'appello è inammissibile poiché con esso la non ha censurato le ulteriori e specifiche ragioni del rigetto della domanda rivolta Pt_1
nei suoi confronti. Per costante e condivisibile orientamento di legittimità, quando la sentenza impugnata sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificare autonomamente la statuizione, la circostanza che l'impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (tra le tante si veda Cass. 6 luglio 2020, n.
13880). Ed invero la domanda fondata su autonomo titolo di responsabilità proposta nei confronti dell'Avv. di persona è stata rigettata poiché radicalmente CP_4
ingiustificata tanto da essere giudicata temeraria sia con riguardo all'epoca in cui l'Avv. era stato nominato curatore (in data 24 aprile 2013 rispetto ad una procedura CP_4 aperta negli anni '80), sia per l'attivazione del medesimo per far conseguire alla Pt_1
la metà del canone versato dal conduttore. Avverso detta parte della pronuncia l'impugnante non ha mosso alcuna doglianza essendosi limitata a contestare le ragioni addotte dal primo giudice quanto alla sussistenza di un valido contratto di locazione idoneo a giustificare la permanenza dello Sportelli nell'immobile oggetto di causa ed a riprodurre le conclusioni articolate in primo grado. Tale formulazione dei motivi di impugnazione non comprende la censura delle autonome ragioni esposte a fondamento del rigetto della domanda diretta a titolo personale verso l'Avv. né giova CP_4 all'impugnante sostenere che l'accoglimento dei motivi di appello avrebbe comportato de plano il riconoscimento della responsabilità personale del curatore per aver consentito, nel corso del suo incarico, i successivi rinnovi. Al di là della contraddittorietà dell'assunto, posto che con i motivi di appello si è insistito sulla qualificazione in termini di occupazione sine titulo della relazione intercorsa tra lo e l'immobile dal medesimo abitato stante la nullità del contratto di locazione CP_1
e/o dei successivi rinnovi sicché non vi è spazio in tale prospettazione per la pag. 18/20 responsabilità affermata in relazione ai rinnovi - in tesi - consentiti dal curatore, addebito questo estraneo a quelli originariamente mossi nei suoi confronti (si rimanda sul punto alla narrativa sufficientemente analitica da renderne bastevole il richiamo), ed evidenziato, altresì, che non sarebbe stata comunque ravvisabile in via automatica la responsabilità personale di quest'ultimo, si osserva che i motivi di gravame rimangono cristallizzati a quanto esposto in atto di appello e non possono essere messi a punto successivamente in modo da integrare le doglianze originarie. Nel caso in esame resta, quindi, fermo il fatto che le censure contenute nell'atto di appello non investono in alcun modo le specifiche ulteriori ragioni di rigetto della pretesa rivolta al curatore a titolo personale.
Due ultime notazioni: attesa l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei confronti dell'Avv. di persona per i motivi sopra esposti di carattere Controparte_4 processuale, non è dato ravvisare i presupposti dell'abuso del processo in relazione alle ragioni attinenti al merito che ne hanno determinato il coinvolgimento in giudizio;
infine, la sussistenza dei presupposti legittimanti la revoca dell'ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato è rimessa alle valutazioni del giudicante da esprimersi in apposito decreto soggetto a specifica disciplina e rivolto al solo beneficiato, mentre non costituisce materia da trattare in sentenza, tanto vero che, anche ove così fosse, sarebbe opponibile con il rimedio specificamente previsto dal t.u. in materia di spese di giustizia (art. 170 d.p.r. n. 115/2002) e non anche con i mezzi di impugnazione delle sentenze.
Conclusivamente, assorbita ogni altra eccezione, questione o argomentazione esposta dalle parti, va dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti dell'Avv.
[...] di persona mentre va rigettato l'appello proposto nei confronti delle restanti CP_4
parti.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalle tariffe introdotte dal d.m. n.
147/2022 nonché tenuto conto delle attività espletate e del valore dichiarato della controversia.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pag. 19/20 dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, attestazione doverosa pur a fronte dell'ammissione della al patrocinio a spese Pt_1
dello stato, mentre spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. s.u. 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Taranto n. 338/2023 pubblicata in data 15 febbraio 2023, così provvede: dichiara inammissibile l'appello proposto nei confronti dell'Avv. di Controparte_4
persona; rigetta l'appello proposto nei confronti di e del Controparte_1 [...]
e individuale di questi ultimi e, per l'effetto, Controparte_14
conferma la sentenza impugnata;
condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_14 individuale , all'Avv. ed
[...] Controparte_15 Controparte_4 all'erario quanto a ammesso al patrocinio a spese dello stato, le Controparte_1
spese di lite del presente grado, liquidate per ciascun appellato in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a.; dichiara, ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel. dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 112/2023 R.G. promossa da
, rappr. e dif. da Avv. Carmelo Caruso Parte_1
APPELLANTE
e rappr. e dif. da Avv. Antonio Summa Controparte_1
nonché
e e individuale dei medesimi, Controparte_2 CP_3
rappr. e dif. da Avv. Giuseppe A. Fanelli
e
, rappr. e dif. da Avv. Angelo Messinese Controparte_4
APPELLATI
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni nelle note scritte previste dall'art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19 gennaio 2021 conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto il Controparte_1 Controparte_5
e nonché di ciascuno di essi, in persona del curatore pro
[...] CP_3 tempore Avv. nonché l'Avv. in proprio ed Controparte_4 Controparte_4
esponeva, in sintesi, di essere comproprietaria degli immobili ad uso abitativo siti in Taranto alla Via Temenide n. 80 censiti nel Catasto Urbano al foglio 243, p.lla 50, sub 4
- piano ammezzato - e sub 5 - primo piano -, acquistati in data 12 agosto 1980 in comunione dei beni con , il quale nell'anno 1983 era stato assoggettato a CP_3
procedura concorsuale;
aggiungeva che, a fronte della sua istanza del 21 marzo 1994, il giudice delegato, con provvedimento del luglio 1994, aveva accolto la richiesta di restituzione dei canoni di locazione maturati dall'aprile 1983 al luglio 1994 mentre aveva negato l'autorizzazione alla gestione degli immobili “attesa la preminente posizione che va riconosciuta alla EL”; asseriva di aver appreso solo nel settembre 2020 dal proprio figlio, , che nel fascicolo della Controparte_6
procedura fallimentare pendente non risultava alcun contratto di locazione dell'immobile sito al primo piano di Via Temenide, censito come sopra ed occupato da mentre l'unità sub 4 era detenuta dal medesimo gratuitamente, e Controparte_1 di aver avviato contro quest'ultimo una prima iniziativa giudiziaria a cui aveva poi rinunciato poiché il predetto aveva esibito ricevute di pagamento a firma del CP_1
precedente curatore e vaglia postali allo stesso indirizzati, documenti che l'esponente aveva ritenuto costituissero il pagamento dei canoni dovuti per una valida locazione;
aggiungeva che nell'anno 2015 il curatore in carica, Avv. aveva Controparte_4
comunicato allo di versare la metà del canone direttamente alla deducente;
CP_1
tanto esposto in fatto, premesso, altresì, di aver intimato in via stragiudiziale ed infruttuosamente allo di regolarizzare la sua posizione di occupante sine titulo, CP_1 sull'assunto dell'occupazione illegittima da parte di quest'ultimo, fonte di danno da parametrarsi al canone calcolato in base alla l. n. 392/1978 (pari a complessivi euro
591,36 per le due unità da rivalutarsi annualmente) a far tempo dall'aprile 1983 in poi e del fatto che “l'occupazione senza titolo dello [era] stata resa possibile dal CP_1
comportamento negligente e in contrasto con la gestione della cosa comune a mente degli art.li 1102-1292 e dell'art. 2032 da parte della procedura concorsuale sorta in danno del comproprietario e che la stessa ha costantemente omesso di CP_3 rendicontare la gestione annuale a far data dall'anno 1983 a tutt'oggi della amministrazione dei beni comuni con l'attrice, anche in considerazione del negato uso dei beni (v. provvedimento del G.D. del 05 luglio 1994)”, di cui – in tesi - rispondeva il curatore pro-tempore anche in proprio “stante il fatto che lo stesso avendo amministrato
pag. 2/20 i beni in questione in modo esclusivo circostanza comprovata dalla sistematica omessa comunicazione sia preventiva sia consuntiva delle iniziative assunte per
l'amministrazione dei beni immobili in questione e dei conseguenti profili di responsabilità contrattuale”, formulava le seguenti testuali conclusioni: “accertare e dichiarare la detenzione e/o occupazione sine titulo degli immobili ad uso abitativo siti in Taranto alla Via Temenide n.80 Foglio 243 p.lla 50 Sub 4 e 5 da parte di Sig.
e dai suoi conviventi;
- per effetto, condannare il medesimo Sig. Controparte_1
all'immediato rilascio degli immobili siti in Taranto alla Via Controparte_1
Temenide n.80 Foglio 243 p.lla 50 Sub 4 e 5 e di consegnarli senza dilazione liberi da persone e cose in favore dell'attrice; - condannare il medesimo al pagamento CP_1
della somma di € 2.747,29 quale danno sofferto dall'attrice per gli importi della indennità di occupazione spettanti all'attrice oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dall'insorgenza dei singoli crediti fino al soddisfo o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia per il danno patrimoniale subito dall'attrice dal dicembre del 2015 al dicembre 2020 pari alla differenza degli importi autodeterminati dallo
e dallo stesso versati alla comproprietaria dei predetti immobili ed oltre ai CP_1 ratei maturandi fino all'effettivo rilascio degli immobili;
- condannare CP_1
e l'avv. in proprio e/o quale curatore fallimentare della
[...] Controparte_4
procedura concorsuale vigente in danno della Sig. , in solido tra loro o Pt_1
alternativamente e, comunque, ognuno per il titolo suo proprio, al pagamento, della somma di € 2.747,29 quale danno sofferto dall'attrice per gli importi della indennità di occupazione non riscossi per il periodo dicembre 2015 al dicembre 2020 spettanti all'attrice per la sua quota parte oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge o alla maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia in favore dell'attrice e quelli maturandi fino all'effettivo rilascio;
- condannare l'avv. in Controparte_4
proprio e/o in qualità di curatore del fall.to iscritto al n. 3507/1983 del CP_3
Tribunale di Taranto quale amministratore dei beni del comunista al CP_3 pagamento della somma complessiva di € 11.207,15 quale danno sofferto dall'attrice per gli importi della indennità di occupazione non versati da per Controparte_1
il periodo aprile 1983 al novembre 2015 spettanti per la sua quota parte oltre
pag. 3/20 rivalutazione monetaria e interessi di legge dall'insorgenza di singoli crediti sino al soddisfo in favore di parte attrice”.
Si costituiva la EL del Fallimento della s.d.f. e e di CP_2 CP_3
ciascuno di essi individualmente e, oltre ad eccepire il difetto di espletamento del procedimento di mediazione e l'errore di rito trattandosi di causa di locazione, faceva presente in via generale che l'accertamento dei crediti nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. con conseguente inammissibilità o improcedibilità dell'azione proposta con giudizio ordinario di cognizione, non senza evidenziare che la non aveva mai presentato Pt_1
alcuna domanda di ammissione al passivo;
eccepiva, in ogni caso, la prescrizione ex art. 2948 n. 3 c.c. o ex art. 2946 c.c. del credito azionato avendo l'attrice formulato domanda di pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo dall'aprile 1983 al novembre 2015, oltre accessori;
contestava ad ogni buon conto il fondamento delle pretese attoree essendo lo legittimo conduttore dell'immobile oggetto di causa, CP_1
circostanza nota alla come emergeva dalle istanze dalla stessa presentate al Pt_1 giudice delegato quale comproprietaria, in particolare dall'istanza del 23 dicembre 2014 con cui aveva richiesto la restituzione della metà dei canoni riscossi e nel cui ambito aveva precisato che in un primo momento aveva ritenuto che l'immobile fosse abusivamente occupato dallo e da sua moglie tanto da convenirli CP_1 CP_7
dinanzi al giudice di pace di Taranto ove però costoro avevano esibito copia di un contratto di locazione del 10 dicembre 1985 e le ricevute di pagamento dei canoni sicché aveva rinunciato all'azione intrapresa, ciò che smentiva l'assunto esposto in atto di citazione secondo cui aveva appreso solo nel 2020 dell'inesistenza nel fascicolo della procedura fallimentare di un contratto di locazione dell'immobile; aggiungeva che il curatore Avv. nominato in data 24 aprile 2013, aveva accertato che in calce CP_4 all'istanza del 9 luglio 1993, presentata dalla al giudice delegato per il tramite del Pt_1 suo legale, volta all'ottenimento del metà dei fitti riscossi per beni in comunione, il curatore dell'epoca aveva dato atto che dei quattro appartamenti dello stabile di Via
Temenide in Taranto uno era condotto in locazione dallo faceva anche CP_1 presente che l'Avv. quale curatore, con racc. del 6 giugno 2015 aveva CP_4 comunicato, tra l'altro, alla istante di aver invitato lo Sportelli a corrisponderle Pt_1
pag. 4/20 direttamente la metà del canone della locazione in corso;
rimarcata dunque la presenza di una locazione in atto da oltre venti anni ancorché verbale, tacitamente rinnovatasi di quadriennio in quadriennio, ammessa dalla stessa nelle istanze del 9 luglio 1993 e Pt_1
del 21 marzo 1994, evidenziava in diritto che l'obbligo della forma scritta per i contratti di locazione era stato introdotto solo con l. n. 431/1998 e che la rinnovazione della locazione con lo sorta anteriormente, si era rinnovata ai sensi dell'art. 2, u. CP_1
co., l. n. 431 cit. in mancanza di manifestazioni di volontà di senso contrario;
contestava, altresì, il fondamento delle pretese risarcitorie rivolte nei confronti del
Fallimento deducente;
al riguardo segnalava che il canone di locazione era sempre stato riscosso dalla curatela, tant'è che la - con la richiesta del 23 dicembre 2014 già Pt_1
menzionata - aveva preteso la restituzione della metà dei canoni riscossi, dopo la quale - come già detto - era stata disposta la corresponsione da parte dello della metà CP_1
di spettanza della a lei direttamente;
evidenziava ad ogni buon conto che Pt_1 quest'ultima, in qualità di comproprietaria, avrebbe potuto esercitare le sue prerogative ed anche contestare con le dovute forme il rifiuto del giudice delegato di autorizzazione della medesima alla amministrazione delle proprietà comuni a seguito dell'istanza del
21 marzo 1994; aggiungeva che nessuna vendita aveva potuto aver luogo nonostante tutti tentativi della procedura concorsuale ed infatti la deducente EL aveva chiesto di essere autorizzata, previa acquisizione del parere del comitato dei creditori, a rinunciare agli atti del giudizio di divisione avente ad oggetto le proprietà di Via
Temenide, comuni alla ed al coniuge , e alla liquidazione della Pt_1 CP_3
metà indivisa assoggettata alla procedura fallimentare per evidente antieconomicità, con la precisazione che alla chiusura del fallimento la metà indivisa sarebbe tornata anella piena disponibilità degli eredi di , istanza su cui il curatore si era CP_3
positivamente pronunciato con provvedimento del 23 maggio 2018, su parere favorevole del comitato dei creditori, con la notazione che la procedura non si era potuta ancora chiudere per l'opposizione di , altro erede di Controparte_6 CP_3
, all'approvazione del rendiconto presentato dal curatore;
concludeva invocando
[...]
la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità delle domande, previo - se del caso - mutamento di rito, o per il loro rigetto, con vittoria di spese e condanna della ai Pt_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la temerarietà della lite avviata sulla base di una travisata pag. 5/20 realtà ed anche perché era stata evocata la EL deducente, segnalando nel contempo la sussistenza dei presupposti per la revoca alla dell'ammissione al patrocinio a Pt_1
spese dello stato.
Si costituiva, altresì, l'Avv. in proprio contestando l'esperibilità Controparte_4 dell'azione proposta nei suoi confronti non avendo né il fallito né i suoi eredi azione diretta contro la EL in relazione a supposte negligenze nella gestione della procedura fallimentare, legittimati - in via generale - unicamente a sollecitare al
Tribunale l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità contro le curatele, e dovendo escludersi a maggior ragione la possibilità di esercizio di azioni dirette nei confronti del professionista nominato curatore, per di più per il caso di professionista, come nel caso di specie, sempre rispettoso delle indicazioni del giudice delegato, senza alcuna contestazione da parte degli interessati;
per il resto svolgeva difese e conclusioni analoghe a quelle svolte dalla EL.
Si costituiva, infine, in giudizio premettendo in fatto di abitare Controparte_1 nell'immobile sito al primo piano di Via Temenide n. 80 in forza di contratto verbale, mai disdettato, stipulato nel settembre 1980 con , coniuge della il CP_3 Pt_1 quale, non appena acquistato l'immobile al principio del settembre 1980, gli si era presentato per la conclusione di un nuovo contratto relativo al ridetto appartamento, già condotto in locazione, unitamente ad un mezzanino tra il piano terra ed il primo piano, dal padre del deducente in forza di contratto verbale intercorso con il precedente proprietario ed ove l'esponente, dopo il matrimonio (risalente al 22 marzo 1979), era rimasto a vivere con la moglie in accordo con il ridetto proprietario, anche dopo che, verso la metà del 1979, il padre si trasferì altrove e questo fino al settembre del 1980 quando stipulò il nuovo contratto con il neo-acquirente , come già detto;
CP_3
chiariva che il canone fu concordato con in lire 20.000 al mese per CP_3
l'appartamentino al primo piano, poi portato a lire 28.000 al mese avendo il deducente in uso anche il piccolo ammezzato per poi essere illegittimamente elevato dal locatore a lire 46.000 mensili;
per il resto in diritto svolgeva argomenti sovrapponibili a CP_3 quelli esposti dalla EL e dall'Avv. in proprio con riguardo CP_4 all'inapplicabilità della l. n. 431/1998 alla locazione intercorsa con lo Sportelli;
concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
pag. 6/20 Con sentenza n. 338/2023, pubblicata in data 15 febbraio 2022, il Tribunale adito rigettava le domande e condannava alla rifusione in favore delle controparti Parte_1 delle spese di lite nonché al pagamento in favore dell'Avv. ai sensi Controparte_4 dell'art. 96, co. 3, c.p.c., della somma di euro 300,00.
Il primo giudice così motivava la sua decisione: rilevava per un verso che la disciplina vigente al tempo della stipula della locazione allegata dalle parti convenute non prevedeva la forma scritta, imposta solo per i nuovi contratti dall'art. 1, co. 4, l. n. 431/1998, e per altro verso che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge, ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore di essa si applica il regime della durata prevista nel primo comma dello stesso articolo;
riteneva che anche il disposto dell'art. 1, co. 346, l. n. 311/2004, riguardante l'obbligo di registrazione a pena di nullità dei contratti di locazione immobiliare, non potesse trovare applicazione ai contratti stipulati anteriormente;
rilevava poi che, secondo quanto ammesso dallo stesso conduttore, negli anni si erano avuti due sfratti ma il rapporto era pacificamente proseguito anche dopo il settembre
1987, nonostante la seconda risoluzione giudiziale, alle medesime condizioni originarie sicché doveva ravvisarsi la validità anche di detta nuova locazione non essendo ancora vigenti al tempo le norme sopra citate in punto prescrizioni di forma e di registrazione;
con riferimento alla nullità dell'eventuale nuovo contratto fatta valere dalla in Pt_1 ragione del difetto di autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 25 l.fall., che
- ad avviso della difesa attorea - era divenuta necessaria essendo sopravvenuto nel 1983 la dichiarazione di fallimento, riteneva l'assunto non condivisibile poiché l'art. 25 cit. vigente ratione temporis non consentisse di trarne l'anzidetta conclusione e la rinnovazione tacita rientrava nei poteri del curatore ex art. 31 l. fall., non senza evidenziare che più che di nullità, anche ove ricorrente la mancanza di autorizzazione del giudice delegato, si sarebbe dovuto discutere della sua inopponibilità al fallimento, o all'eventuale assegnatario del bene, non venendo in rilievo una disposizione volta a proteggere un interesse generale;
rigettava, quindi, sia la domanda principale sia la domanda di pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo, ricordando che la stessa aveva beneficiato della Pt_1
pag. 7/20 locazione in tempi remoti ed aveva percepito direttamente la quota parte dei canoni negli ultimi anni;
aggiungeva che d'altra parte non risultava neppure allegato che vi fossero altri soggetti pronti ad offrire un canone più elevato;
osservava, inoltre, che la locazione allo stato in corso, dovendosi essa ritenersi iniziata dopo il secondo sfratto (settembre 1987) e poi rinnovata di quadriennio in quadriennio, sarebbe venuta a scadenza nel settembre 2023; concludeva che al rigetto della domanda principale nei confronti del conduttore doveva seguire il rigetto delle domande proposte nei confronti della EL e dell'Avv. di persona quale curatore, ed inoltre giudicava che la domanda rivolta nei CP_4 confronti di quest'ultimo risultava davvero temeraria considerato a tacer d'altro che egli aveva ricevuto l'incarico solo in data 24 aprile 2013, epoca in cui il rapporto di locazione si era già consolidato da trent'anni ed anzi si era attivato perché la metà del canone fosse versato dal conduttore direttamente all'attrice; regolamentava le spese di lite in base al principio di soccombenza e ritenuto che la citazione del curatore in proprio, per quanto sopra detto, fosse temeraria, condannava la al pagamento di euro 300,00 in favore dell'Avv. ai sensi Pt_1 Controparte_4 dell'art. 96, co. 3, c.p.c.; riteneva nel contempo che non ricorressero i presupposti per la revoca alla del Pt_1
patrocinio a spese dello stato. ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più avanti e Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio la EL contestando il fondamento dell'impugnazione con la reiterazione delle eccezioni e delle difese svolte nel precedente grado nonché riproducendo le conclusioni ivi formulate e chiedendo la rifusione delle spese di lite se del caso ex art. 96 c.p.c.; ha segnalato, inoltre, la sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello stato di cui fruisce l'appellante.
Si è costituito, altresì, l'Avv. in proprio eccependo in via preliminare Controparte_4
l'assenza di censure alla statuizione di rigetto contenuta nella sentenza impugnata specificamente riguardante il deducente, con cui era stata giudicata temeraria la pag. 8/20 domanda di condanna proposta personalmente nei suoi confronti;
per il resto ha invocato il rigetto dell'impugnazione sulla base della riproposizione delle eccezioni e difese svolte in prime cure e della riproduzione delle conclusioni ivi rassegnate;
ha concluso chiedendo anche per il presente grado la rifusione delle spese di lite se del caso ex art. 96 c.p.c. nonché segnalando a sua volta la sussistenza dei presupposti per la revoca alla dell'ammissione al beneficio a spese dello stato. Pt_1
Si è costituito, infine, in giudizio contestando il fondamento Controparte_1 dell'appello e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata e liquidazione delle spese in favore dell'erario stante l'ammissione dell'esponente al patrocinio a spese dello Stato.
La causa viene ora in decisione dinanzi al collegio all'esito dell'udienza ex art. 352
c.p.c.; al riguardo si puntualizza che nelle note ex art. 352, co. 1 n. 1), c.p.c. lo CP_1 la EL e l'Avv. hanno riprodotto le conclusioni rassegnate con le Controparte_4 comparse di costituzione mentre la ferme le conclusioni rassegnate nell'atto di Pt_1
appello, ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio della EL avvenuta in violazione dell'art. 78, co. 2, c.p.c. stante il conflitto di interessi tra l'Avv.
[...]
e la procedura fallimentare tale da generare incompatibilità tra rappresentante CP_4
e rappresentato;
ha, inoltre, depositato documentazione attestante la stipula di un nuovo contratto di locazione dalla stessa concluso con lo nel settembre 2023 a seguito CP_1
di intimazione di sfratto per finita locazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata la questione dedotta dalla impugnante in sede di note ex art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c.. Si è anticipato che in dette note la ha eccepito la nullità Pt_1 della costituzione in giudizio della EL avvenuta in violazione dell'art. 78, co. 2,
c.p.c. stante il conflitto di interessi tra l'Avv. e la procedura Controparte_4
fallimentare tale da generare incompatibilità tra rappresentante e rappresentato in quanto, in tesi, la procedura era stata danneggiata dalla condotta tenuta dal curatore negli anni successivi alla nomina, nel corso dei quali si era determinata la rinnovazione tacita del contratto ed era stato incassato un canone inferiore a quello ritraibile dall'immobile, come evincibile dal nuovo contratto di locazione prodotto in allegato pag. 9/20 alle note, concluso dalla con lo stesso nel settembre 2023 - e dunque Pt_1 CP_1
nelle more del presente giudizio - a seguito di disdetta del precedente contratto e intimazione di sfratto per finita locazione;
ha tratto la conferma della sussistenza del lamentato conflitto dal fatto che la EL non aveva formulato domanda di ristoro nei confronti del curatore nonché dalla sovrapponibilità delle rispettive difese.
L'assunto non è condivisibile. Il conflitto di interessi previsto dall'art. 78 c.p.c. presuppone che il rappresentante persegua in giudizio un interesse contrastante con quello del rappresentato che nel caso di specie non è ravvisabile posto che l'interesse del era ed è quello di conseguire il rigetto delle pretese avanzate da CP_2 Pt_1 sicché non era e non è diverso dall'interesse personale dell'Avv. di
[...] CP_4
ottenere parimenti che quelle pretese non vengano accolte, né è con esso confliggente.
La coincidenza delle difese della EL e del curatore di persona si spiega poi con la identità delle questioni rilevanti per la decisione delle azioni proposte, salve le specifiche ed ulteriori questioni addotte dall'Avv. riguardanti la sua CP_4
responsabilità in proprio, tanto vero che le difese comuni coincidono per buona parte con quelle addotte anche dallo (si veda quanto riportato in narrativa con CP_1
sufficiente grado di dettaglio da consentire la verifica di tale aspetto) e sulla cui base le domande sono state rigettate. Per il resto, a tacere del fatto che la conseguenza della doglianza fatta qui valere dalla impugnante non potrebbe essere tout court la nullità della costituzione in giudizio della EL atteso che, quale passo ulteriore, dovrebbe risolversi la questione degli effetti della mancata tempestiva richiesta di designazione di un curatore speciale alla procedura da parte della prima dell'instaurazione del Pt_1
giudizio in primo grado e/o del mancato rilievo del prospettato conflitto da parte del giudice di prime cure, si osserva che la valutazione di eventuali inottemperanze agli obblighi ricadenti sul curatore è riservata al Tribunale nell'ambito della valutazione complessiva della gestione della procedura concorsuale e non è pregiudicata dalla posizione espressa dal curatore, in detta veste, nel presente giudizio.
Passando oltre, l'impugnante ha formulato le seguenti critiche alla sentenza appellata: con il primo motivo di gravame ha insistito sulla necessità dell'autorizzazione, preventiva o successiva, del giudice delegato a locare le unità immobiliari oggetto di causa, desumibile dall'art. 31 l.fall., sicché il curatore non era legittimato a sottoscrivere pag. 10/20 o comunque concludere alcun contratto di locazione con lo e ne ha tratto la CP_1 conseguenza dell'inesistenza del nuovo contratto o della novazione del precedente contratto, tanto più che il giudice delegato autorizzò a suo tempo lo sfratto per morosità
e la sua esecuzione, ciò che stava a significare che non intendeva in alcun modo che gli immobili venissero locati, ancor meno allo CP_1
con il secondo motivo di gravame ha lamentato la violazione della l. n. 431/1998 e dell'art. 1, co. 346, l. n. 311/2004 da parte del giudice a quo per aver ritenuto non soggetto a forma scritta e a registrazione il nuovo contratto di locazione del settembre
1987.
Le censure mosse dalla sono inidonee a giustificare la riforma della sentenza Pt_1
impugnata nei termini invocati dalla medesima.
Il primo motivo è infondato.
Prevedeva l'art. 31 l.fall. vigente ratione temporis, intitolato “Poteri del curatore”, quanto segue: “1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.
2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.
3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.”.
Ebbene, la direzione da parte del giudice delegato non presupponeva che debba essere specificamente autorizzato o approvato ogni atto gestorio del patrimonio fallimentare.
Inoltre, va evidenziato che la disposizione prescriveva l'autorizzazione scritta del giudice delegato solo per la rappresentanza del fallimento in sede processuale e non con riguardo ad altri atti e iniziative.
Quanto all'art. 25 l.fall. vigente ratione temporis, dedicato ai “Poteri del giudice delegato”, vi si leggeva: “Il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento, vigila
l'opera del curatore, ed inoltre: 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio;
3) convoca il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e quando lo ritiene opportuno;
4) autorizza il curatore a nominare le persone la cui opera è richiesta nell'interesse del fallimento, salvo che la nomina sia a lui riservata per legge;
5) provvede nel più breve termine sui
pag. 11/20 reclami proposti contro gli atti del curatore;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto;
nomina gli avvocati ed i procuratori;
autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 35. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati, e per i giudizi deve essere data per ogni grado di essi;
7) sorveglia l'opera prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l'incarico se occorre,
e ne liquida i compensi, sentito il curatore;
8) procede con la cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati dai terzi, e della relativa documentazione [co. 1]. I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto [co.
2].”.
Neppure da tale disposizione si ricavano elementi fondanti tout court la tesi della Pt_1
con la notazione che mentre le locazioni ultranovennali sono di per sé atto eccedente l'ordinaria amministrazione (art. 1572 c.c.), per quelle infranovennali occorre svolgere delle valutazioni in relazione al caso concreto tenuto conto degli interessi coinvolti, costituiti in fattispecie analoghe alla presente, come insegna l'elaborazione giurisprudenziale, dagli interessi della massa dei creditori e, dunque, va considerata la loro idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, poiché incide su di essa negativamente oppure la grava di vincoli e di pesi a cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi.
Nella vicenda in esame la vendita all'asta delle unità in questione, facenti parte di un fabbricato composto da sei unità, si è rivelata antieconomica come evincibile dalla documentazione in atti. In particolare, con riguardo al giudizio di divisione instaurato nel 2001 con cui (divenuta Controparte_8 Controparte_9
incorporata da aveva convenuto in giudizio il Controparte_10
nonché la e la Controparte_11 Parte_1 Controparte_12 [...]
per chiedere lo scioglimento della comunione Controparte_13 esistente tra e sull'immobile sito in Taranto alla via Parte_1 CP_3
Temenide n. 80, la cui metà indivisa - appartenente a mentre la restante Parte_1
metà apparteneva al , dichiarato fallito - era stata pignorata dalla CP_3 con atto dell'11 luglio 1984 nella procedura esecutiva Controparte_12
pag. 12/20 immobiliare pendente presso il Tribunale di Taranto, iscritta al n. 158/1984 e sospesa dal G.E. con assegnazione del termine per la instaurazione del giudizio di scioglimento della comunione, risulta dalla produzione documentale della EL e dell'Avv. che quest'ultimo quale curatore con istanza del 18 gennaio 2018, esposte le CP_4
annose vicende del ridetto giudizio proseguito senza successo sino alla sesta asta, segnalava che anche in caso di esito positivo della settima asta il avrebbe CP_2
conseguito un incasso di euro 21.000,00, la cui esiguità rendeva manifestamente non conveniente la prosecuzione del giudizio di divisione e la liquidazione dei detti cespiti, e chiedeva, pertanto, l'autorizzazione a rinunciare, previa acquisizione del parere del comitato dei creditori, agli atti del giudizio di divisione ed alla liquidazione della metà indivisa dell'immobile sito in Taranto alla via Temenide n. 80 per evidente antieconomicità, con avviso che, alla chiusura del fallimento, la detta metà indivisa sarebbe tornata nella piena disponibilità dell'erede di . Il giudice CP_3
delegato, acquisito dal curatore il parere favorevole del comitato dei creditori, con provvedimento del 23 maggio 2018 autorizzava la rinuncia agli atti del giudizio di divisione ed alla liquidazione della metà indivisa dell'immobile per evidente antieconomicità, con ritorno della disponibilità di detta metà indivisa all'erede di una volta chiusa la procedura. CP_3
Se ne ricava che il mantenimento del rapporto locativo con lo ha quanto meno CP_1 consentito l'incasso dei canoni di locazione dal medesimo dovuti, a beneficio pro quota dell'attivo della procedura e, quindi, del ceto creditorio ed anche a beneficio della odierna appellante, la quale a sua volta ha ricevuto la quota di sua spettanza dei canoni via via maturati, con la notazione che, come osservato in prime cure, non vi è prova, e neppure allegazione, dell'esistenza di possibilità di impiego più fruttuose dei beni, peraltro in difetto di elementi di conoscenza del loro stato, non rilevando allo scopo quanto accaduto da ultimo a seguito dello sfratto intimato dall'appellata in quanto valevole per un periodo limitato (tre anni a far tempo dal settembre 2023) e comunque non estensibile a ritroso per un arco temporale quale quello a cui si riferiscono le sue pretese.
Ad ogni buon conto, si rileva che, a seguito dell'istanza del 21 marzo 1994, presentata dalla quale comproprietaria dei beni assoggettati alla procedura concorsuale, con Pt_1
pag. 13/20 cui quest'ultima chiedeva la corresponsione della metà dei canoni di locazione percepiti dal Fallimento nonché di essere autorizzata ad amministrare ella stessa i beni comuni con specifica facoltà di incassare i canoni e riversarne la metà alla procedura, il giudice delegato, dopo aver interpellato il curatore dell'epoca, con provvedimento del 13-25 luglio 1994 autorizzò il pagamento della somma di Lire 502.500, pari alla metà dei canoni incassati a far tempo dall'ottobre 1993 detratta la metà delle spese sostenute, e rigettò per il resto la richiesta “attesa la preminente posizione che va riconosciuta alla
EL”.
Ebbene, tale provvedimento non poteva che presupporre e comunque esprimere implicitamente l'approvazione delle determinazioni conseguite alla risoluzione del contratto di locazione a seguito dello sfratto del 1987. Ed anzi si segnala che, nel parere reso sull'istanza della su richiesta del giudice delegato, l'allora curatore fece Pt_1
presente che già in precedenza, a fronte di analoga istanza del 15 luglio 1993, era stata attribuita alla predetta la somma di lire 6.183.116 a titolo di quota dei canoni maturati a tutto il 22 ottobre 1993. Ne deriva che la locazione dell'unità immobiliare allo Sportelli fu più volte approvata dal giudice delegato.
In conclusione, le critiche incentrate sul difetto di autorizzazione da parte del giudice delegato alla locazione degli immobili di Via Temenide n. 80 oggetto di causa non conducono al risultato invocato dall'impugnante poiché essa non era necessaria ed in ogni caso essa fu data implicitamente dal giudice delegato, tralasciando - essendone superfluo l'esame in ragione di quanto sin qui ritenuto - il profilo delle conseguenze della mancanza lamentata.
In primo luogo va detto che le disposizioni della l. n. 431/1998 in materia di obbligo di forma scritta del contratto di locazione a pena di nullità non possono trovare applicazione a contratti stipulati anteriormente alla loro entrata in vigore ed ai relativi rapporti stante il principio di irretroattività delle leggi (art. 11 disposizioni sulla legge in generale).
Più in dettaglio l'art. 1, u. co., l. n. 431/1998 prevede: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.”. La disposizione fa chiaramente riferimento alla stipula di contratti di locazione successivamente all'entrata in vigore della l. n. 431 cit..
pag. 14/20 L'inapplicabilità della forma scritta ai taciti rinnovi si ricava poi dall'art. 2, u.co., l. n.
431 cit. atteso che la disposizione consente, in primo luogo, il rinnovo tacito dei contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore e, in secondo luogo, li assoggetta alla disciplina prevista dal comma 1 dello stesso articolo, il quale tuttavia non fa riferimento ad oneri formali ma stabilisce ∙ la durata delle locazioni, non inferiore a quattro anni, ∙ il rinnovo alla scadenza del primo quadriennio, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3, su cui non ci si sofferma poiché irrilevanti nel caso di specie, nonché ∙ il rinnovo ad ogni scadenza successiva in via tacita, e dunque di quadriennio in quadriennio, con diritto di ciascuna delle parti di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, rispettando le modalità ivi stabilite, con esclusione dei vincoli derivanti dall'art. 3 vigenti solo alla prima scadenza.
Nel caso di specie pertanto, anche a considerare che - a seguito dello sfratto del settembre 1987 produttivo della risoluzione del contratto in essere - sia stato stipulato verbalmente un nuovo contratto, non può che concludersi che anche detto contratto, come quello originario risalente almeno al 1980, non era soggetto all'obbligo della forma scritta e si rinnovò tacitamente da allora in poi, di quadriennio in quadriennio in virtù dell'art. 2, u. co., l. n. 431/1998, Si vedano Cass. ord. 21 luglio 2022, n. 22828 e
Cass. 28 dicembre 2016 n. 27169. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo all'obbligo di registrazione del contratto di locazione introdotto dalla l. n. 311/2004. Ed invero, a seguito della mancata disdetta, si è verificata via via una proroga della durata dell'originario contratto con conseguente inapplicabilità della disciplina sopravvenuta in mancanza di mutamenti delle condizioni pattuite. Si veda ancora una volta sul punto
Cass. ord. n. 22828/2022 cit. ed anzi è opportuno riportarne la parte di motivazione che qui interessa: “osserva il Collegio come le norme in questa sede invocate dall'odierna ricorrente (e, segnatamente, gli artt. 1, 2 e 14 della legge n. 431/98 e l'art. 1, comma
346, della legge n. 311/2004), nella misura in cui introducono specifici requisiti sostanziali di validità dei contratti di locazione ad uso abitativo (sotto il profilo della forma scritta richiesta ad substantiam e della registrazione fiscale imposta a pena di nullità), devono ritenersi applicabili alle sole fattispecie negoziali perfezionate
pag. 15/20 successivamente all'entrata in vigore di dette norme, dovendo viceversa ritenersi applicabile, ai contratti di locazione conclusi in epoca anteriore all'entrata in vigore delle medesime norme, la disciplina allora in vigore;
e tanto, in coerenza al generale principio tempus regit actum, nella specie non derogato da alcuna diversa disposizione transitoria, ed anzi da ritenere confermato dalle disposizioni di cui all'art. 1 della legge
n. 431/98 (là dove limita l'imposizione della forma scritta ai soli contratti di locazione ad uso abitativo stipulati - e dunque conclusi - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge) e di cui all'art. 2, co. 6, della medesima legge, là dove, disciplinando le modalità di rinnovazione dei contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della legge n. 431/98, si limita a richiamare il solo comma 1 del medesimo art. 2, senza alcun richiamo all'art. 1 cit.; varrà rilevare, in generale, come, una volta identificata la disciplina normativa applicabile alla forma di conclusione del contratto di locazione in esame (con l'esclusione dell'imposizione della forma scritta e
l'assenza di alcuna necessità di registrazione fiscale ai fini della relativa validità), deve altresì escludersi che la manifestazione delle volontà negoziali dirette a disporre la rinnovazione del medesimo contratto sia sottoposta a un regime formale di diversa (e più stringente) natura, trattandosi, non già di dar luogo alla conclusione di un nuovo (e diverso) negozio (che avrebbe eventualmente imposto una revisione dei requisiti formali previsti dalla disciplina anteriore alle norme invocate in questa sede), bensì di provocare la prosecuzione nel tempo degli effetti del medesimo contratto già validamente concluso nelle forme originarie, e già svincolato da qualsivoglia onere di registrazione fiscale ai fini della relativa validità (impregiudicate le eventuali conseguenze sul piano amministrativo) sulla base della disciplina vigente al tempo della sua conclusione”.
Ne consegue che resta in radice escluso quanto dedotto dalla a fondamento delle Pt_1
sue pretese, i.e. il protrarsi di un'occupazione sine titulo da parte dello posto CP_1
che gli immobili oggetto di causa sono stati detenuti da quest'ultimo in forza di un contratto di locazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono va confermato il rigetto della domanda proposta nei confronti dello CP_1
pag. 16/20 Occorre soffermarsi su un'ulteriore questione derivante dal contenuto della comparsa conclusionale di detto appellato. Con le note depositate nel primo termine ex art. 352
c.p.c. la come si è accennato in narrativa, ha prodotto documentazione attestante Pt_1
l'avvenuto rilascio a seguito di disdetta intimata dalla medesima in vista della scadenza del contratto del settembre 2023 (ricavata dalla motivazione sentenza qui impugnata) e la successiva stipula nel settembre 2023 di un nuovo contratto a diverse condizioni concluso dalla medesima con lo Sportelli. Quest'ultimo in comparsa conclusionale ha sostenuto che, in virtù delle dette circostanze, deve ritenersi che la abbia fatto Pt_1
acquiescenza alla pronuncia di prime cure. Tali conclusioni sono intempestive in quanto insuscettibili di essere formulate in sede di comparsa conclusionale atteso che, nel regime introdotto con la riforma c.d. Cartabia, esse trovano il loro sbarramento nelle note ex art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c., le quali tengono il luogo dell'udienza di precisazione delle conclusioni, a maggior ragione per il fatto che le nuove conclusioni sono correlate a circostanze note allo anche se non al suo difensore sino alla predisposizione CP_1
della comparsa conclusionale, circostanza peraltro meramente e genericamente allegata e non provata. Per completezza si rileva che la ha insistito nelle sue conclusioni Pt_1 riguardanti le richieste risarcitorie (già) maturate sulla base dell'assunto della dedotta occupazione sine titulo sicché non è ravvisabile nella stipula del contratto del nuovo contratto di locazione, successiva alla proposizione dell'appello, l'accettazione della decisione del primo giudice preclusiva della decisione della presente impugnazione.
Va confermato, altresì, il rigetto della domanda nei confronti della EL. Al proposito si rileva che il giudice a quo ha respinto nel merito tale domanda sicché la riproposizione di questioni presupposte, quali l'ammissibilità o l'improcedibilità dell'azione ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall., non poteva avvenire ex art. 346 c.p.c. ma avrebbe richiesto la formulazione di appello incidentale, come del resto si legge nella stessa sentenza citata dalla EL in primo grado al fine di sorreggere l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'azione avanzata nei suoi confronti (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156). Rimane assorbito, in base al principio della ragione più liquida,
l'esame delle restanti eccezioni e questioni di merito addotte dalla EL. Infine, si osserva che le ragioni del rigetto delle pretese della e conseguentemente del Pt_1 rigetto dell'appello, attinenti a questioni giuridiche in materia di validità del contratto di pag. 17/20 locazione intercorso con lo e, in ogni caso, non correlate alla radicale CP_1 inesperibilità dell'azione nei confronti della procedura, escludono la riconduzione della vicenda a quella presupposta dall'art. 96, co. 3, c.p.c. e la sua qualificazione in termini di abuso del processo.
Infine, venendo all'impugnazione proposta nei confronti dell'Avv. Controparte_4 evocato in giudizio di persona, si rileva che l'appello è inammissibile poiché con esso la non ha censurato le ulteriori e specifiche ragioni del rigetto della domanda rivolta Pt_1
nei suoi confronti. Per costante e condivisibile orientamento di legittimità, quando la sentenza impugnata sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificare autonomamente la statuizione, la circostanza che l'impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (tra le tante si veda Cass. 6 luglio 2020, n.
13880). Ed invero la domanda fondata su autonomo titolo di responsabilità proposta nei confronti dell'Avv. di persona è stata rigettata poiché radicalmente CP_4
ingiustificata tanto da essere giudicata temeraria sia con riguardo all'epoca in cui l'Avv. era stato nominato curatore (in data 24 aprile 2013 rispetto ad una procedura CP_4 aperta negli anni '80), sia per l'attivazione del medesimo per far conseguire alla Pt_1
la metà del canone versato dal conduttore. Avverso detta parte della pronuncia l'impugnante non ha mosso alcuna doglianza essendosi limitata a contestare le ragioni addotte dal primo giudice quanto alla sussistenza di un valido contratto di locazione idoneo a giustificare la permanenza dello Sportelli nell'immobile oggetto di causa ed a riprodurre le conclusioni articolate in primo grado. Tale formulazione dei motivi di impugnazione non comprende la censura delle autonome ragioni esposte a fondamento del rigetto della domanda diretta a titolo personale verso l'Avv. né giova CP_4 all'impugnante sostenere che l'accoglimento dei motivi di appello avrebbe comportato de plano il riconoscimento della responsabilità personale del curatore per aver consentito, nel corso del suo incarico, i successivi rinnovi. Al di là della contraddittorietà dell'assunto, posto che con i motivi di appello si è insistito sulla qualificazione in termini di occupazione sine titulo della relazione intercorsa tra lo e l'immobile dal medesimo abitato stante la nullità del contratto di locazione CP_1
e/o dei successivi rinnovi sicché non vi è spazio in tale prospettazione per la pag. 18/20 responsabilità affermata in relazione ai rinnovi - in tesi - consentiti dal curatore, addebito questo estraneo a quelli originariamente mossi nei suoi confronti (si rimanda sul punto alla narrativa sufficientemente analitica da renderne bastevole il richiamo), ed evidenziato, altresì, che non sarebbe stata comunque ravvisabile in via automatica la responsabilità personale di quest'ultimo, si osserva che i motivi di gravame rimangono cristallizzati a quanto esposto in atto di appello e non possono essere messi a punto successivamente in modo da integrare le doglianze originarie. Nel caso in esame resta, quindi, fermo il fatto che le censure contenute nell'atto di appello non investono in alcun modo le specifiche ulteriori ragioni di rigetto della pretesa rivolta al curatore a titolo personale.
Due ultime notazioni: attesa l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei confronti dell'Avv. di persona per i motivi sopra esposti di carattere Controparte_4 processuale, non è dato ravvisare i presupposti dell'abuso del processo in relazione alle ragioni attinenti al merito che ne hanno determinato il coinvolgimento in giudizio;
infine, la sussistenza dei presupposti legittimanti la revoca dell'ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato è rimessa alle valutazioni del giudicante da esprimersi in apposito decreto soggetto a specifica disciplina e rivolto al solo beneficiato, mentre non costituisce materia da trattare in sentenza, tanto vero che, anche ove così fosse, sarebbe opponibile con il rimedio specificamente previsto dal t.u. in materia di spese di giustizia (art. 170 d.p.r. n. 115/2002) e non anche con i mezzi di impugnazione delle sentenze.
Conclusivamente, assorbita ogni altra eccezione, questione o argomentazione esposta dalle parti, va dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti dell'Avv.
[...] di persona mentre va rigettato l'appello proposto nei confronti delle restanti CP_4
parti.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalle tariffe introdotte dal d.m. n.
147/2022 nonché tenuto conto delle attività espletate e del valore dichiarato della controversia.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pag. 19/20 dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, attestazione doverosa pur a fronte dell'ammissione della al patrocinio a spese Pt_1
dello stato, mentre spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. s.u. 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Taranto n. 338/2023 pubblicata in data 15 febbraio 2023, così provvede: dichiara inammissibile l'appello proposto nei confronti dell'Avv. di Controparte_4
persona; rigetta l'appello proposto nei confronti di e del Controparte_1 [...]
e individuale di questi ultimi e, per l'effetto, Controparte_14
conferma la sentenza impugnata;
condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_14 individuale , all'Avv. ed
[...] Controparte_15 Controparte_4 all'erario quanto a ammesso al patrocinio a spese dello stato, le Controparte_1
spese di lite del presente grado, liquidate per ciascun appellato in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a.; dichiara, ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
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