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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/05/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione della domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII di
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: )
[...] C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ex art. 70, primo comma, C.C.I.I. emesso il 5.3.2025, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da e Parte_1 [...]
Contr
e ha disposto, tra l'altro, che l' comunicasse a tutti i creditori la Parte_2
proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far
Contr Contr pervenire all' a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l' entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.
2. A seguito delle osservazioni formulate a alcuni creditori, i debitori hanno modificato in senso migliorativo la proposta e il piano. Effettuata nuovamente la comunicazione prevista dall'art. 70 c. 1
C.C.I.I., nessun creditore ha formulato osservazioni.
3. Il piano di ristrutturazione dei debiti di e Parte_1 Parte_2
deve essere omologato.
[...]
e hanno proposto ai creditori Parte_1 Parte_2
un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede la corresponsione della somma complessiva di €.
69.959,00, con la quale saranno pagati al 100% il mutuo ipotecario, le spese di procedura, i crediti in prededuzione e quelli privilegiati mentre i creditori chirografari saranno pagati in misura del 13,6%.
In particolare, la somma complessivamente corrisposta sarà composta dalle seguenti voci:
1 • €. 33.959,00 rinveniente dal reddito mensile dei coniugi, che sarà destinata al pagamento delle rate mensili fino a scadenza del mutuo fondiario n. 65532161 concesso da come Controparte_2 consentito dall'art. 67 c 5° ccii;
• 36.000,00 rinveniente dal mensile dei coniugi che sarà accantonata in misura di €. 600,00/mese per cinque (5) anni, equamente divisa tra i coniugi ricorrenti in proporzione alla loro capacità reddituale. Il
IG. si farà carico dei 2/3 di tale somma, pari a €. 400/mese, mentre la IG.ra se ne farà Pt_1 Pt_2 carico per il restante 1/3, pari a €. 200/mese. Detta somma, salvo diverse indicazioni che saranno impartite dal gestore della crisi e dall'intestato Giudice, sarà versata mensilmente su un conto corrente dedicato alla procedura appositamente aperto dai ricorrenti a loro nome e i relativi pagamenti saranno effettuati secondo le scadenze indicate nel piano dei pagamenti, con rendicontazione al gestore entro 7 giorni dalle relative scadenze semestrali. Il mutuo continuerà ad essere pagato dal conto corrente ordinario del sig. Pt_1
Alla luce delle modifiche apportate, il piano risulta così strutturato:
La proposta corretta è di poco migliorativa rispetto a quella originaria, poiché propone un soddisfacimento dei creditori chirografari del 13,36% invece del 13,21%, mentre per i privilegiati si conferma il soddisfacimento al 100%.
2 Il nuovo piano dei pagamenti è il seguente:
4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata in data
2.5.2025.
5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.
6. Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dalla combinazione di diversi fattori: la sottovalutazione delle esigenze di mantenimento mensili o, in altri termini, da una superficiale ponderazione della capacità di onorare gli impegni assunti con puntualità, le vicissitudini familiari (malattie del debitore, dei genitori, necessità di mantenerli, nascita della seconda figlia), le sopravvenute necessità di far fronte a spese di ristrutturazione della abitazione deliberate dall'assemblea condominiale, periodi di cassa integrazione della moglie, la necessità di affrontare spese mediche straordinarie durante il periodo pandemico. Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della colpa lieve, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.
Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. d ter), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge
176/2020, discrimen tra “colpa lieve” e “colpa grave” debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale
è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'homo eiusdem condicionis ac
3 professionis: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento;
di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo focus nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.
7. Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.
8. Tenuto conto dell'età dei proponenti (nati nel 1974 e nel 1976), nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano profilandosi il reddito netto mensile ritratto dal rapporto di lavoro dipendente (di poco inferiore a € 3.000) idoneo a sostenere le spese di mantenimento, nonché a consentire il versamento della rata mensile di € 600, a beneficio dei creditori e a sostenere la rata del mutuo come previsto (€ 460).
In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.
9. La parte ricorrente ha dato atto della cessione del quinto dello stipendio a favore di
, chiedendo che lo stesso sia interrotto (così come sia revocato il fermo amministrativo). CP_3
Non c'è dubbio che, anche alla luce della ricostruzione effettuata da c. Cost. 26.3.2022 della materia, che la ristrutturazione concorsuale dei debiti abbia come effetto la cessazione delle cessioni del quinto dello stipendio (nonché dei pignoramenti) e degli ulteriori effetti conseguenti, come il fermo amministrativo sui
La Corte ha ritenuto che “è la stessa ratio dell'art. 8 comma 1-bis ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia provata. La norma così ricostruita dà piena attuazione allo spirito della legge finalizzata alla protezione del soggetto
4 contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato nonché al rispetto della par condicio creditorum”.
Ebbene, stante la coincidenza del disposto dell'art. 8, comma 1 bis, L.3/2012 con quello dell'art. 67 c. 3
CCII, non vi è ragione per una interpretazione della citata diposizione del CCII in termini dissonanti rispetto a quella data dalla Corte Costituzionale all'art. 8 c.
1-bis.
10. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto;
ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.
Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Dispone che sia cessata, fino alla completa esecuzione dell'accordo di composizione della crisi, la trattenuta del quinto dello stipendio in favore di , nonché il fermo amministrativo sul veicolo. CP_3
Dispone che il gestore della crisi trasmetta copia del presente decreto all'attuale datore di lavoro del debitore per l'esecuzione di quanto sopra.
Dichiara chiusa la procedura.
Dispone che la presente sentenza sia:
- comunicata a cura della cancelleria al gestore della crisi.
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata al debitore e a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.
Così deciso in Livorno il 02/05/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gianmarco Marinai
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione della domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII di
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: )
[...] C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ex art. 70, primo comma, C.C.I.I. emesso il 5.3.2025, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da e Parte_1 [...]
Contr
e ha disposto, tra l'altro, che l' comunicasse a tutti i creditori la Parte_2
proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far
Contr Contr pervenire all' a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l' entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.
2. A seguito delle osservazioni formulate a alcuni creditori, i debitori hanno modificato in senso migliorativo la proposta e il piano. Effettuata nuovamente la comunicazione prevista dall'art. 70 c. 1
C.C.I.I., nessun creditore ha formulato osservazioni.
3. Il piano di ristrutturazione dei debiti di e Parte_1 Parte_2
deve essere omologato.
[...]
e hanno proposto ai creditori Parte_1 Parte_2
un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede la corresponsione della somma complessiva di €.
69.959,00, con la quale saranno pagati al 100% il mutuo ipotecario, le spese di procedura, i crediti in prededuzione e quelli privilegiati mentre i creditori chirografari saranno pagati in misura del 13,6%.
In particolare, la somma complessivamente corrisposta sarà composta dalle seguenti voci:
1 • €. 33.959,00 rinveniente dal reddito mensile dei coniugi, che sarà destinata al pagamento delle rate mensili fino a scadenza del mutuo fondiario n. 65532161 concesso da come Controparte_2 consentito dall'art. 67 c 5° ccii;
• 36.000,00 rinveniente dal mensile dei coniugi che sarà accantonata in misura di €. 600,00/mese per cinque (5) anni, equamente divisa tra i coniugi ricorrenti in proporzione alla loro capacità reddituale. Il
IG. si farà carico dei 2/3 di tale somma, pari a €. 400/mese, mentre la IG.ra se ne farà Pt_1 Pt_2 carico per il restante 1/3, pari a €. 200/mese. Detta somma, salvo diverse indicazioni che saranno impartite dal gestore della crisi e dall'intestato Giudice, sarà versata mensilmente su un conto corrente dedicato alla procedura appositamente aperto dai ricorrenti a loro nome e i relativi pagamenti saranno effettuati secondo le scadenze indicate nel piano dei pagamenti, con rendicontazione al gestore entro 7 giorni dalle relative scadenze semestrali. Il mutuo continuerà ad essere pagato dal conto corrente ordinario del sig. Pt_1
Alla luce delle modifiche apportate, il piano risulta così strutturato:
La proposta corretta è di poco migliorativa rispetto a quella originaria, poiché propone un soddisfacimento dei creditori chirografari del 13,36% invece del 13,21%, mentre per i privilegiati si conferma il soddisfacimento al 100%.
2 Il nuovo piano dei pagamenti è il seguente:
4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata in data
2.5.2025.
5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.
6. Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dalla combinazione di diversi fattori: la sottovalutazione delle esigenze di mantenimento mensili o, in altri termini, da una superficiale ponderazione della capacità di onorare gli impegni assunti con puntualità, le vicissitudini familiari (malattie del debitore, dei genitori, necessità di mantenerli, nascita della seconda figlia), le sopravvenute necessità di far fronte a spese di ristrutturazione della abitazione deliberate dall'assemblea condominiale, periodi di cassa integrazione della moglie, la necessità di affrontare spese mediche straordinarie durante il periodo pandemico. Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della colpa lieve, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.
Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. d ter), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge
176/2020, discrimen tra “colpa lieve” e “colpa grave” debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale
è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'homo eiusdem condicionis ac
3 professionis: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento;
di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo focus nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.
7. Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.
8. Tenuto conto dell'età dei proponenti (nati nel 1974 e nel 1976), nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano profilandosi il reddito netto mensile ritratto dal rapporto di lavoro dipendente (di poco inferiore a € 3.000) idoneo a sostenere le spese di mantenimento, nonché a consentire il versamento della rata mensile di € 600, a beneficio dei creditori e a sostenere la rata del mutuo come previsto (€ 460).
In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.
9. La parte ricorrente ha dato atto della cessione del quinto dello stipendio a favore di
, chiedendo che lo stesso sia interrotto (così come sia revocato il fermo amministrativo). CP_3
Non c'è dubbio che, anche alla luce della ricostruzione effettuata da c. Cost. 26.3.2022 della materia, che la ristrutturazione concorsuale dei debiti abbia come effetto la cessazione delle cessioni del quinto dello stipendio (nonché dei pignoramenti) e degli ulteriori effetti conseguenti, come il fermo amministrativo sui
La Corte ha ritenuto che “è la stessa ratio dell'art. 8 comma 1-bis ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia provata. La norma così ricostruita dà piena attuazione allo spirito della legge finalizzata alla protezione del soggetto
4 contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato nonché al rispetto della par condicio creditorum”.
Ebbene, stante la coincidenza del disposto dell'art. 8, comma 1 bis, L.3/2012 con quello dell'art. 67 c. 3
CCII, non vi è ragione per una interpretazione della citata diposizione del CCII in termini dissonanti rispetto a quella data dalla Corte Costituzionale all'art. 8 c.
1-bis.
10. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto;
ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.
Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Dispone che sia cessata, fino alla completa esecuzione dell'accordo di composizione della crisi, la trattenuta del quinto dello stipendio in favore di , nonché il fermo amministrativo sul veicolo. CP_3
Dispone che il gestore della crisi trasmetta copia del presente decreto all'attuale datore di lavoro del debitore per l'esecuzione di quanto sopra.
Dichiara chiusa la procedura.
Dispone che la presente sentenza sia:
- comunicata a cura della cancelleria al gestore della crisi.
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata al debitore e a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.
Così deciso in Livorno il 02/05/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gianmarco Marinai
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