Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2236/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Formia, Via Maiorino, n. 14, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Cristian Bove e dell'Avv. Pasquale Cardillo Cupo, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_1
Magnagrecia, n. 84, presso lo studio dell'Avv. Luca Chessa, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.05.2022, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con presso il Comune Controparte_1 di Zagarolo, in data 20.11.2011, trascritto presso il Registro di stato civile del relativo
Comune (Atto n. 30, Parte I, Anno 2011), da cui è nata la figlia (in data Per_1
22.02.2012).
In particolare, il ricorrente ha chiesto prevedersi l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, il collocamento prevalente presso la madre, la determinazione del contributo del padre al mantenimento della figlia per l'importo mensile di Euro 80,00, spese straordinarie per pari quote a carico dei genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.2023, si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio, di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, di collocamento prevalente presso la madre e chiedendo la previsione del contributo del padre al mantenimento della figlia per l'importo mensile di Euro 500,00, spese straordinarie per pari quote a carico dei genitori.
Con ordinanza presidenziale del 26.09.2023, è stato previsto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione alla madre della casa coniugale, contributo del padre al mantenimento della figlia per l'importo mensile di Euro 350,00, spese straordinarie per pari quote a carico dei genitori.
All'udienza del 04.12.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio, con rinuncia delle parti ai termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Infatti, risulta dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Tivoli del 03.03.2021, nell'ambito del giudizio di separazione concluso con Sentenza del Tribunale di Tivoli del 25.03.2024.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Pertanto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Affidamento, collocamento e frequentazione della figlia 3
Deve premettersi che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e segg. c.c. prevedendosi la regola generale dell'affidamento ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Tuttavia, nel caso in esame sono emerse ragioni che rendono necessario derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, secondo le prospettazioni congiunte di entrambe le parti.
Infatti, con domanda congiunta, le parti hanno chiesto prevedersi l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, ciò confermando il grave e prolungato disinteresse del padre per la figlia minore e per l'assunzione delle decisioni più rilevanti nel relativo interesse.
Ulteriormente, occorre tenere conto della giovane età della figlia minore, con la correlata esigenza di assunzione di decisioni di particolare rilevanza in relazione al percorso scolastico e alle cure mediche nell'interesse della medesima.
Va precisato che non è stato disposto l'ascolto della figlia, in considerazione delle conclusioni congiunte sull'affidamento e collocamento della minore presentate dalle parti, nonché in relazione alla congiunta rappresentazione dei genitori in ordine al carattere superfluo o pregiudizievole per la figlia che tale ascolto avrebbe rivestito, determinandone un inutile coinvolgimento nel conflitto genitoriale.
Pertanto, quanto indicato rende necessario disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggior interesse per la medesima, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale.
Inoltre, deve essere previsto il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, che costituisce la figura genitoriale di riferimento per la stessa e con cui la medesima ha mantenuto il proprio ambiente domestico e famigliare, nella casa famigliare in Valle Martella, Via Enrico Berlinguer, n. 28.
Nulla deve essere disposto in relazione all'assegnazione della casa coniugale, risultando il relativo immobile di proprietà della resistente.
In relazione alle modalità di frequentazione tra il padre e la figlia, deve essere prioritariamente tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare l'attuale situazione di equilibrio e serenità raggiunta dalla minore.
Inoltre, deve essere tenuto conto della necessità di consentire una ripresa graduale e progressiva degli incontri della stessa con il padre, non frustrandone le aspettative mediante la previsione di incontri calendarizzati.
Pertanto, risulta necessario disporre che tali incontri si svolgano, in caso di positiva manifestazione di volontà da parte del padre, in forma protetta e spazio neutro, secondo 4
le modalità e le tempistiche ritenute maggiormente idonee da parte del Servizio Sociale del Comune di Zagarolo, subordinatamente alla volontà e alle esigenze manifestate dalla figlia minore.
3. Contributo al mantenimento della figlia
Il ricorrente ha dichiarato di essere attualmente disoccupato e di percepire la pensione di invalidità, per l'importo mensile di circa Euro 600,00.
Quanto dichiarato dal ricorrente ha trovato conferma nella domanda di invalidità allegata e nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata.
La resistente ha dichiarato di lavorare come commessa presso l'azienda famigliare, con reddito mensile medio di circa Euro 1.000,00 per quattordici mensilità.
Inoltre, la resistente ha dichiarato di percepire l'assegno unico erogato in favore della figlia minore per l'importo mensile di Euro 185,00.
Sul piano delle proprietà immobiliari, la resistente ha dichiarato di essere proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Valle Martella, Via Enrico Berlinguer, n.
28.
Quanto dichiarato dalla resistente ha trovato conferma nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata, nonché nella documentazione fiscale e reddituale allegata dalla parte.
Ulteriormente, deve essere tenuto conto delle esigenze economiche correlate con l'età della figlia minore, nonché del fisiologico e progressivo incremento delle stesse in correlazione con la crescita.
Inoltre, occorre considerare il tempo trascorso dalla figlia minore con la madre, con i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi.
Dunque, tenuto conto dei diversi fattori indicati, appare congruo determinare il contributo del padre al mantenimento della figlia per l'importo mensile di Euro 300,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat.
La decorrenza di tale previsione deve essere individuata al momento della presente decisione, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa.
Infine, risulta equilibrato prevedere che entrambe le parti concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, determinate come da Protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il relativo Consiglio dell'Ordine Forense, per pari quote.
La decisione in merito a tali spese straordinarie deve ritenersi demandata alla madre affidataria, ferma la ripartizione delle stesse in pari quote tra i genitori.
4. Spese di giudizio
5
Le ragioni della decisione, in una con la natura e l'oggetto del giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Controparte_1
e presso il Comune di Zagarolo, in data 20.11.2011; Parte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zagarolo di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio Atto
n. 30, Parte I, Anno 2011);
- Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, attribuendo alla Per_1 stessa tutte le decisioni di maggior interesse per la medesima, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- Dispone il collocamento della figlia minore presso la madre, nell'abitazione famigliare, in Valle Martella, Via Enrico Berlinguer, n. 28.
- Dispone che la frequentazione della figlia minore con il padre si svolga, in caso di positiva manifestazione di volontà da parte del padre, in forma protetta e spazio neutro, secondo le modalità e le tempistiche ritenute maggiormente idonee da parte del Servizio Sociale del Comune di Zagarolo, subordinatamente alla volontà e alle esigenze manifestate dalla figlia minore;
- Determina il contributo del padre al mantenimento della figlia nell'importo mensile complessivo di Euro 300,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della presente decisione, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa;
- Dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per la figlia, determinate secondo quanto indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 23.12.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai