Articolo 509 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 508Articolo 510
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9 ottobre 2010
Art. 509. Verifica materiali di consumo 1. Le autorita' delegate verificano i materiali di consumo esistenti a bordo, esclusi i combustibili, i lubrificanti e l'acqua, nei casi di consegna o di riconsegna, redigendone apposito verbale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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