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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 28/05/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi per
E PER Parte_1 Parte_2 [...]
E PER Parte_3 Parte_2
l'Avv. Donatella Garofoli in sostituzione degli Avvocati Parte_4
DOMENEGOTTI e PESNETI;
per l'Avv. GUIDA ALESSIO. CP_1
L'Avv. Garofoli insiste nell'accoglimento delle domande riportandosi alla memoria autorizzata di precisazione;
l'Avv. Guida insiste nelle richieste riportandosi al contenuto della comparsa integrativa, chiedendo il rigetto dell'ordine di trascrizione dell' accettazione beneficiata riferita all'eredità del diversa da quella oggetto del giudizio. _1
Il Giudice
Riserva la decisione all'esito della camera di consiglio odierna.
Il Giudice, alle ore 14.00, all'esito della camera di consiglio del 28/05/2025, riaperto il verbale del procedimento n. 5488 del RG dell'anno 2024 , pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in
Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 5488 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
(P.IVA/C.F. n. ) n.q. di procuratrice di Parte_5 P.IVA_1
P.IVA/C.F. n. ) mandataria di Parte_3 P.IVA_2
(P. IVA n. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Parte_1 P.IVA_3
Pesenti e Margherita Domenegotti del Foro di Milano, con domicilio eletto in Palermo, nello
1 studio dell'Avv. Massimo Tagliareni come da procura alle liti allegata telematicamente con l'atto introduttivo
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Alessio Guida del Foro di Palermo, nel cui studio ha eletto domicilio come da procura allegata telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta.
Oggetto: azione di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità.
Dispositivo
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda eccezione e difesa: accerta che l'eredità di , che nacque a Tolentino il 03.01.1931, si è Persona_2
aperta ab intestato a Macerata il 30.11.2019 e che è stata accettata l'8.06.2022 tacitamente dal figlio , nato l'[...] a [...] e morto a Carini il 09.08.2022; Persona_3
accerta che i beni dell'eredità così acquistati da hanno costituito oggetto Persona_3
della delazione dell'eredità di accettata dalla conventa in Persona_3 CP_1
data 30.05.2023.
Dichiara la presente sentenza trascrivibile ex art. 2648 c.c.
Compensa tra le Parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
quale procuratrice speciale di Parte_5 Parte_3
mandataria di ha premesso di essere subentrata nel lato attivo
[...] Controparte_2
dell'obbligazione che era stata assunta da (nel frattempo deceduto) con Persona_3
in virtù del contratto di mutuo sottoscritto il 15 giugno 2025 Controparte_3
(rogato dal Notaio Dott. in Morrovalle (MC) Rep. 28505 – Racc.6125I). Persona_4
Ha aggiunto che il mutuo era stato garantito da madre del Persona_2
mediante iscrizione di ipoteca sugli immobili identificati nel catasto urbano del Parte_6
Comune di Tolentino nel foglio 65, p.lla 192, sub. 4, cat. A/3, classe 5; p.lla 192, sub. 5, cat.
A/3, classe 5; p.lla 192 sub. 6, cat. A/4, classe 3; p.lla 192 sub 7, cat. C/6.
Ha indi allegato che in data 30.11.2019 si era aperta la successione della in PE
favore del figlio il quale, senza formalizzare l'acquisto mortis causa, compiva atti di accettazione tacita dell'eredità, consistenti nella volturazione catastale dei beni dell'asse relitto.
2 Tanto premesso, l'attrice ha allegato che l'eredità del deceduto il 09.08.2022, _1
Pt_ è stata acquistata dalla moglie, con dichiarazione il 30.05.2023 innanzi CP_1
al Cancellerie di questo Tribunale ex art. 484 c.c. ed ha dunque chiesto di “accertare e dichiarare, ai sensi dell' artt. 476 cpc l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte della
Sig.ra anche dei beni della Sig.ra avendo la CP_1 Persona_2 stessa accettato espressamente l'eredità del Sig. a sua volta erede Persona_3
della . PE
Costituitasi in giudizio, ha osservato che gli immobili denotati nel catasto CP_1
urbano di Tolentino al foglio 65, p.lla 192, sub. 4, cat. A/3 e sub. 6, cat. A/4, risultano ceduti a terzi con atti pubblici rispettivamente del 27.07.2010 e del 05.04.2012 e che, in relazione a ciò, risulta anche l'avvenuta liberazione dalle ipoteche;
ha aggiunto che gli altri due immobili risultano già validamente riportati nel verbale d'inventario dei beni dell'eredità del da lei accettata, con la conseguenza che la domanda dell'attrice, non merita _1
accoglimento.
Nel corso dell'udienza di comparizione del 15 gennaio 2025, l'attrice è stata invitata a precisare la domanda, dal momento che, in base alla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, non risultava chiaro se l'interesse all'azione fosse riferito all'accertamento dell'accettazione dell'eredità della da parte della o all'accertamento PE CP_1
dell'accettazione dell'eredità della da parte del dante causa, a sua volta, PE _1
della . CP_1
Con le note autorizzate depositate il 3 febbraio 2025 a precisazione della domanda,
l'attrice ha chiarito che la domanda è diretta ad accertare che è divenuto Persona_3
erede puro e semplice di ex art. 476 c.c. e che, perciò, l'eredità Persona_2
acquistata da comprende anche l'asse relitto dalla in quanto CP_1 PE
tacitamente acquistato dal _1
All'esito della discussione orale odierna, visti gli atti, ritiene il Tribunale che la domanda vada accolta.
Come noto l'art. 476 c.c. prevede che i successibili a titolo universale che non debbono accettare con beneficio di inventario (art. 471, 472, 473 c.c.), compiono atti di aditio tacita quanto nella relazione con i beni dell'eredità realizzano atti che vanno oltre la mera conservazione e gestione di cui all'art. 460 c.c.; atti il cui compimento postula necessariamente, senza alternative, l'assunzione della qualità di erede.
A tal proposito, per quanto importa in questa sede, si è affermato, con orientamento che qui si condivide, che “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento
3 del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021). Ed infatti, la dichiarazione di volturazione non solo implica la volontà di manifestarsi all'esterno e nei rapporti con il fisco quale titolare del bene ma, oggettivamente, non assolve ad alcuna funzione di tipo meramente conservativo, giustificandosi soltanto con l'oggettiva esternazione della qualità di erede.
Nel caso di specie è provato in atti (cfr. fascicolo della convenuta) che in data 8 giugno 2022,
sottoscrisse, unitamente alla dichiarazione di successione, l'istanza di voluta Persona_3
catastale degli immobili relitti dalla madre , la cui successione si era aperta Persona_2
ab intestato il 30.11.2019.
Per quanto importa in questa sede va rilevato che nel quadro EB della dichiarazione si annoverano anche gli immobili denotati nel catasto del Comune di Tolentino al foglio 65, p.lla
192, sub. 5, cat. A/3e p.lla 192 sub 7, cat. C/6, oggetto dell'ipoteca che garantisce il credito dell'attrice.
Alla dichiarazione di successione, dal valore meramente fiscale, e alla domanda di voltura, qui rilevante ai fini civili come atto tacito di accettazione dell'eredità, non fece seguito, però, la formalizzazione dell'acquisto ai fini della continuità delle trascrizioni.
Proprio da ciò consegue l'utilità sostanziale all'azione in capo all'attrice che, titolare di ipoteca sui due cespiti sopra indicati, ha interesse a conseguire definitiva e formale certezza, in questa sede riscontrata, circa la riferibilità di quei beni al e perciò, adesso, alla sua _1
erede . CP_1
In definitiva, è giudizialmente accertato che in data 8 giugno 2022 accetto Persona_3 tacitamente l'eredità di e che, quindi, l'accettazione beneficiata Persona_2 dell'eredità del da parte di con dichiarazione raccolta dal cancelliere di _1 CP_1
questo tribunale il 30.05.2023 si riferisce anche ai beni già riferibili all'eredità di Persona_2
[...]
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dell'attività svolta, si compensano le spese di lite.
Così deciso a Palermo il 28/05/2025 Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 28/05/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi per
E PER Parte_1 Parte_2 [...]
E PER Parte_3 Parte_2
l'Avv. Donatella Garofoli in sostituzione degli Avvocati Parte_4
DOMENEGOTTI e PESNETI;
per l'Avv. GUIDA ALESSIO. CP_1
L'Avv. Garofoli insiste nell'accoglimento delle domande riportandosi alla memoria autorizzata di precisazione;
l'Avv. Guida insiste nelle richieste riportandosi al contenuto della comparsa integrativa, chiedendo il rigetto dell'ordine di trascrizione dell' accettazione beneficiata riferita all'eredità del diversa da quella oggetto del giudizio. _1
Il Giudice
Riserva la decisione all'esito della camera di consiglio odierna.
Il Giudice, alle ore 14.00, all'esito della camera di consiglio del 28/05/2025, riaperto il verbale del procedimento n. 5488 del RG dell'anno 2024 , pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in
Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 5488 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
(P.IVA/C.F. n. ) n.q. di procuratrice di Parte_5 P.IVA_1
P.IVA/C.F. n. ) mandataria di Parte_3 P.IVA_2
(P. IVA n. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Parte_1 P.IVA_3
Pesenti e Margherita Domenegotti del Foro di Milano, con domicilio eletto in Palermo, nello
1 studio dell'Avv. Massimo Tagliareni come da procura alle liti allegata telematicamente con l'atto introduttivo
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Alessio Guida del Foro di Palermo, nel cui studio ha eletto domicilio come da procura allegata telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta.
Oggetto: azione di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità.
Dispositivo
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda eccezione e difesa: accerta che l'eredità di , che nacque a Tolentino il 03.01.1931, si è Persona_2
aperta ab intestato a Macerata il 30.11.2019 e che è stata accettata l'8.06.2022 tacitamente dal figlio , nato l'[...] a [...] e morto a Carini il 09.08.2022; Persona_3
accerta che i beni dell'eredità così acquistati da hanno costituito oggetto Persona_3
della delazione dell'eredità di accettata dalla conventa in Persona_3 CP_1
data 30.05.2023.
Dichiara la presente sentenza trascrivibile ex art. 2648 c.c.
Compensa tra le Parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
quale procuratrice speciale di Parte_5 Parte_3
mandataria di ha premesso di essere subentrata nel lato attivo
[...] Controparte_2
dell'obbligazione che era stata assunta da (nel frattempo deceduto) con Persona_3
in virtù del contratto di mutuo sottoscritto il 15 giugno 2025 Controparte_3
(rogato dal Notaio Dott. in Morrovalle (MC) Rep. 28505 – Racc.6125I). Persona_4
Ha aggiunto che il mutuo era stato garantito da madre del Persona_2
mediante iscrizione di ipoteca sugli immobili identificati nel catasto urbano del Parte_6
Comune di Tolentino nel foglio 65, p.lla 192, sub. 4, cat. A/3, classe 5; p.lla 192, sub. 5, cat.
A/3, classe 5; p.lla 192 sub. 6, cat. A/4, classe 3; p.lla 192 sub 7, cat. C/6.
Ha indi allegato che in data 30.11.2019 si era aperta la successione della in PE
favore del figlio il quale, senza formalizzare l'acquisto mortis causa, compiva atti di accettazione tacita dell'eredità, consistenti nella volturazione catastale dei beni dell'asse relitto.
2 Tanto premesso, l'attrice ha allegato che l'eredità del deceduto il 09.08.2022, _1
Pt_ è stata acquistata dalla moglie, con dichiarazione il 30.05.2023 innanzi CP_1
al Cancellerie di questo Tribunale ex art. 484 c.c. ed ha dunque chiesto di “accertare e dichiarare, ai sensi dell' artt. 476 cpc l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte della
Sig.ra anche dei beni della Sig.ra avendo la CP_1 Persona_2 stessa accettato espressamente l'eredità del Sig. a sua volta erede Persona_3
della . PE
Costituitasi in giudizio, ha osservato che gli immobili denotati nel catasto CP_1
urbano di Tolentino al foglio 65, p.lla 192, sub. 4, cat. A/3 e sub. 6, cat. A/4, risultano ceduti a terzi con atti pubblici rispettivamente del 27.07.2010 e del 05.04.2012 e che, in relazione a ciò, risulta anche l'avvenuta liberazione dalle ipoteche;
ha aggiunto che gli altri due immobili risultano già validamente riportati nel verbale d'inventario dei beni dell'eredità del da lei accettata, con la conseguenza che la domanda dell'attrice, non merita _1
accoglimento.
Nel corso dell'udienza di comparizione del 15 gennaio 2025, l'attrice è stata invitata a precisare la domanda, dal momento che, in base alla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, non risultava chiaro se l'interesse all'azione fosse riferito all'accertamento dell'accettazione dell'eredità della da parte della o all'accertamento PE CP_1
dell'accettazione dell'eredità della da parte del dante causa, a sua volta, PE _1
della . CP_1
Con le note autorizzate depositate il 3 febbraio 2025 a precisazione della domanda,
l'attrice ha chiarito che la domanda è diretta ad accertare che è divenuto Persona_3
erede puro e semplice di ex art. 476 c.c. e che, perciò, l'eredità Persona_2
acquistata da comprende anche l'asse relitto dalla in quanto CP_1 PE
tacitamente acquistato dal _1
All'esito della discussione orale odierna, visti gli atti, ritiene il Tribunale che la domanda vada accolta.
Come noto l'art. 476 c.c. prevede che i successibili a titolo universale che non debbono accettare con beneficio di inventario (art. 471, 472, 473 c.c.), compiono atti di aditio tacita quanto nella relazione con i beni dell'eredità realizzano atti che vanno oltre la mera conservazione e gestione di cui all'art. 460 c.c.; atti il cui compimento postula necessariamente, senza alternative, l'assunzione della qualità di erede.
A tal proposito, per quanto importa in questa sede, si è affermato, con orientamento che qui si condivide, che “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento
3 del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021). Ed infatti, la dichiarazione di volturazione non solo implica la volontà di manifestarsi all'esterno e nei rapporti con il fisco quale titolare del bene ma, oggettivamente, non assolve ad alcuna funzione di tipo meramente conservativo, giustificandosi soltanto con l'oggettiva esternazione della qualità di erede.
Nel caso di specie è provato in atti (cfr. fascicolo della convenuta) che in data 8 giugno 2022,
sottoscrisse, unitamente alla dichiarazione di successione, l'istanza di voluta Persona_3
catastale degli immobili relitti dalla madre , la cui successione si era aperta Persona_2
ab intestato il 30.11.2019.
Per quanto importa in questa sede va rilevato che nel quadro EB della dichiarazione si annoverano anche gli immobili denotati nel catasto del Comune di Tolentino al foglio 65, p.lla
192, sub. 5, cat. A/3e p.lla 192 sub 7, cat. C/6, oggetto dell'ipoteca che garantisce il credito dell'attrice.
Alla dichiarazione di successione, dal valore meramente fiscale, e alla domanda di voltura, qui rilevante ai fini civili come atto tacito di accettazione dell'eredità, non fece seguito, però, la formalizzazione dell'acquisto ai fini della continuità delle trascrizioni.
Proprio da ciò consegue l'utilità sostanziale all'azione in capo all'attrice che, titolare di ipoteca sui due cespiti sopra indicati, ha interesse a conseguire definitiva e formale certezza, in questa sede riscontrata, circa la riferibilità di quei beni al e perciò, adesso, alla sua _1
erede . CP_1
In definitiva, è giudizialmente accertato che in data 8 giugno 2022 accetto Persona_3 tacitamente l'eredità di e che, quindi, l'accettazione beneficiata Persona_2 dell'eredità del da parte di con dichiarazione raccolta dal cancelliere di _1 CP_1
questo tribunale il 30.05.2023 si riferisce anche ai beni già riferibili all'eredità di Persona_2
[...]
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dell'attività svolta, si compensano le spese di lite.
Così deciso a Palermo il 28/05/2025 Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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