Articolo 293 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 279Articolo 294
Versione
31 dicembre 2019
Art. 293. Disciplina applicabile e presupposti 1. La liquidazione coatta amministrativa e' il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa puo' essere disposta e l'autorita' competente a disporla.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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