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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA VERBALE D'UDIENZA DI DISCUSSIONE (Artt. 281 sexies - 127 bis c.p.c.) Oggi 12 giugno 2025 h.
9.30 innanzi al Giudice GOP Dr. Claudio Pesce sono comparsi mediante collegamento da remoto al link comunicato: per l'attrice l'avv. Lorenzo Ferrari del foro di Milano;
Parte_1 CP_ per il convenuto l'Avv. Matteo Manconi in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Fossati del foro di Imperia;
per la convenuta l'avv. Massimo MORAGLIO del Foro di Torino in sostituzione dell'avv. CP_2
Caterina Sola. E' altresì presente l'Avv. Pier Franco Soleti che si è costituito in cancelleria mediante deposito telematico di comparsa di costituzione in data 11.6.2025 per il convenuto contumace CP_3
.
[...]
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Gli Avv.ti Moraglio e Manconi eccepiscono la tardività della costituzione in giudizio del contumace n quanto intervenuta successivamente all'udienza di p.c. tenutasi in data 8.5.2025. CP_3
L'Avv. Ferrari per l'attrice nulla eccepisce in relazione alla tardività della costituzione L'Avv. Soleti rileva che pur essendosi già espletata l'udienza di p.c. fosse ancora possibile la costituzione in giudizio in quanto l'udienza di p.c. non si fosse ancora ultimata stante il rinvio e in quanto nel verbale di udienza del 8.5.2025 si prevedeva la possibilità di richiedere il link per la partecipazione all'udienza previa richiesta di visibilità del fascicolo. L'Avv. Moraglio rileva che ai sensi dell'art. 293 cpc la costituzione è possibile solo fine all'udienza di p.c. quand'anche, come nel caso di specie, sia adesiva delle eccezioni di parte attrice. Rileva altresì come l'udienza tenutasi in data 8.5.2025 non possa considerarsi come una prima parte di udienza di p.c.
considerato che
il rinvio odierno, come da verbale, è stato fissato solo per approfondimenti finalizzati alla pronuncia. L'Avv. Manconi si associa all'Avv. Moraglio. I difensori si richiamano a tutti gli atti difensivi ed in particolare alle note conclusive depositate e procedono alla discussione orale della causa, fornendo gli approfondimenti richiesti e insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e chiedono di essere dispensati dal presenziare alla lettura della sentenza. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
1 Alle ore 9.55 il GOT data lettura del verbale di udienza e dato atto di quanto precede, si ritira in camera di consiglio per la decisione, dispensando le parti dal presenziare alla lettura della sentenza. Alle ore 20.30 uscito dalla camera di consiglio dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione in fatto e in diritto della decisione, provvedendo al successivo deposito telematico della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI IMPERIA In composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dr. Claudio Pesce, all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., dando lettura dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa R.G. 523 / 2023 Promossa da
C.F. , residente in [...]ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso il difensore Avv. Lorenzo FERRARI con studio in Milano, attrice in opposizione contro (scissionaria della Controparte_4 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata dalla mandataria
[...] CP_6
rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina Sale ed elettivamente domiciliata presso lo
[...] studio dell'avvocato Mario Tropini in Imperia, Viale Matteotti n. 16, convenuta e
C.F. residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato in CP_7 C.F._2
Via XXV Aprile 60, presso lo studio del difensore Avv. Giuseppe Fossati, convenuto e convenuta contumace Controparte_8
e
, convenuto contumace, residente in [...], C.F. , Controparte_3 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Franco Soleti (C.F. ) del Foro di Milano, ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo stesso avvocato, con Studio in Milano, Piazzetta Guastalla 11. Avente ad oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI Come a verbale di udienza del 8.5.2025. Per l'attrice “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis rejectis e previe le declaratorie Parte_1 opportune e gli accertamenti anche incidentali occorrendi, voler così provvedere e giudicare: - Nel merito: accertare e dichiarare il diritto di comproprietà in capo alla Sig.ra sugli Parte_1 immobili oggetto di pignoramento “serra, laboratorio e uffici” di cui meglio in narrativa, per averne acquistato la proprietà per accessione ex art. 934 c.c.. Per l'effetto, dichiarare illegittima e/o nulla la procedura esecutiva immobiliare r.g.e. 196/2017, ovvero, per i beni oggetto della presente domanda di accertamento per intervenuto acquisto per accessione ex art. 934 c.c., dichiararla inefficace, assumendo tutti i provvedimenti conseguenti.” (v. note conclusive). Per la convenuta , per essa, quale mandataria, Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione CP_6
2 immobiliare R.G.E. 196/2017 ex adverso formulata, In via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate. Nel merito: respingere l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ex adverso proposte. Con il favore del compenso professionale ai sensi del Regolamento n. 147/2022, oltre le spese ed oneri, oltre IVA e CPA” (v. note conclusive). Per il convenuto “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le dichiarare CP_7 del caso: a) in via principale: respingere la proposta opposizione, come infondata in fatto ed in diritto;
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi che l'asserito sconfinamento risulti provato, dato atto dell'aggiudicazione del bene esecutato, nonché del tempestivo pagamento del prezzo, riconoscere il diritto della opponente a partecipare alla ripartizione del prezzo di vendita;
c) in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi che l'asserito sconfinamento risulti provato, dato atto dell'aggiudicazione del bene esecutato, nonché del tempestivo pagamento del prezzo, dato atto della richiesta dell'aggiudicatario al trasferimento anche solo della porzione realizzata sulla proprietà dell'esecutato, dichiarare la procedura inefficace limitatamente alla porzione di manufatti oggetto di vendita insistenti sulla proprietà dell'opponente, con prosecuzione della esecuzione per la restante parte e trasferimento all'aggiudicatario. c) vinte e rifuse le spese” (v. note conclusive). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'esecuzione immobiliare Tr. Imperia RGE n. 196/17 l'odierna attrice coniuge in regime di separazione dei ben del soggetto passivo dell'espropriazione Parte_1
, proponeva opposizione all'esecuzione e di terzo all'esecuzione promosso ex artt. Controparte_3
615, comma II e 619 c.p.c. nei confronti del creditore procedente Controparte_5
e nei confronti dell'aggiudicatario al fine di conseguire, previa sospensiva (art. 624
[...] CP_7
c.p.c.), l'accertamento in suo favore del diritto di comproprietà sui manufatti costruiti sopra i terreni pignorati (ossia la serra, il laboratorio alimentare e l'ufficio), prospettando una parziale insistenza di tali costruzioni sul terreno di presunta proprietà esclusiva della ricorrente, area estranea al pignoramento, e ciò per effetto del meccanismo acquisitivo dell'accessione ex art. 934 c.c., nonché al fine dell'accertamento della illegittimità dell'azione esecutiva promossa, in quanto la ricorrente non sarebbe mai stata “messa giuridicamente a conoscenza dell'esistenza della presente procedura”. Nel procedimento incidentale di opposizione (R.G. 196/2017-2) si costituivano il creditore procedente , nella qualità di cessionario del credito Controparte_4 di instando per l'inammissibilità ed il rigetto dell'opposizione, Controparte_5 nonché, a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal G.E. ex art. 102 c.p.c., anche l'aggiudicatario , formulando domanda di rigetto dell'opposizione ed il favore delle CP_7 spese di lite. Non si costituivano formalmente nel procedimento di opposizione gli altri creditori intervenuti ed il debitore , che venivano dichiarati contumaci. Controparte_3
Con ordinanza data 2.2.2023 (poi confermata dal Collegio in sede di reclamo) il Tribunale di Imperia, G.E. Dr.ssa Badano, rigettava l'istanza di sospensiva richiesta dall'opponente Parte_1 condannandola altresì alla refusione delle spese processuali in favore del creditore opposto
[...]
e dell'aggiudicatario , fissando termine Parte_2 CP_7 perentorio fino al giorno 2.3.2023 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo della causa, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà. Con atto di citazione l'odierna attrice introduceva il presente giudizio di merito Parte_1 chiedendo dichiararsi il diritto di comproprietà o in subordine di quota-parte della sig.ra sui Parte_1 beni esecutati per intervenuta accessione ex art. 934 c.c. ovvero in subordine la corresponsione della quota-parte del prezzo versato dall'aggiudicatario corrispondente alla quota di immobile di proprietà dell'attrice, con vittoria di spese. CP_ Si costituivano i convenuti e eccependo la tardività e decadenza e comunque CP_2
l'infondatezza in fatto e in diritto della proposta domanda.
3 Non si costituivano i convenuti e che venivano dichiarati CP_3 Controparte_8 contumaci. Venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 c. 6 cpc e, rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva in decisione all'udienza del 8.5.2025 ex art. 281 sexies cpc mediante discussione previa precisazione delle conclusioni. All'esito il Giudice disponeva prosecuzione della discussione ex art. 281 cpc all'udienza del 12.6.2025. In data 11.6.2025 si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione CP_ telematica il convenuto e i convenuti e eccepivano la tardività della Controparte_3 CP_2 costituzione in quanto intervenuta dopo la precisazione delle conclusioni ed il giudice all'esito si ritirava in camera di consiglio per la decisione RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere esaminata la questione inerente alla costituzione del CP_ contumace effettuata in data 11.6.1015. Al riguardo i convenuti e Controparte_3 CP_2 hanno eccepito la tardività della costituzione in quanto intervenuta successivamente alla precisazione delle conclusioni già effettuata dalle parti all'udienza del 8.5.2025. In effetti l'art. 293 cpc dispone espressamente che la costituzione del contumace può avvenire esclusivamente fino all'udienza di p.c. e detta udienza deve ritenersi intervenuta in data 8.5.2025, allorché le parti costituite su invito del giudice provvedevano alla precisazione delle conclusioni. Il rinvio effettuato dal giudice all'udienza odierna prevedeva infatti che l'udienza proseguisse solo ai fini dell'approfondimento della discussione senza prevedere che le parti provvedessero a precisare nuovamente le conclusioni in quanto già precisate. Inoltre, a differenza di quanto eccepito dal l'ordinanza a verbale prevedeva la CP_3 possibilità di visione del fascicolo al fine di acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, ipotesi che non ricorre nel caso in esame, e non prevedeva alcuna rimessione in termini neppure richiesta. Come noto, del resto, la preclusione della costituzione del contumace sancita dall'art. 293 cod. proc. civ., risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché, una volta chiusa tale udienza, la costituzione del contumace non è più ammessa, salvo che la causa, per qualsiasi ragione, torni alla fase istruttoria (v. Cass. 22618 /12). La costituzione del convenuto contumace deve pertanto ritenersi inammissibile in quanto CP_3 effettuata tardivamente dopo l'avvenuta precisazione delle conclusioni delle parti ritualmente e tempestivamente costituite.
2. Ciò premesso, deve essere valutata dal giudice la natura dell'azione introdotta dall'attrice. Al riguardo deve essere evidenziato come l'atto di citazione nella presente fase sia stato espressamente qualificato dall'attrice come “Atto di citazione in opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 C.P.C.”, dovendo così considerarsi sostanzialmente venute meno le questioni inerenti alla qualificazione dell'azione insorte nella fase sommaria di opposizione all'esecuzione introdotta nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G. 196/2017. L'attrice, sotto tale profilo, può ritenersi abbia quindi sostanzialmente aderito a quanto statuito dal G.E. nell'ordinanza di rigetto della sospensiva dell'esecuzione del 2.2.23 e poi confermata dal Collegio con ordinanza del 29.5.23 anch'essa versata in atti. L'azione in esame, pertanto, come confermato ictu oculi dalla modificata intestazione dell'atto di citazione, non viene più qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 2 cpc, non venendo più posto in alcun modo in discussione il diritto in executivis del creditore procedente , CP_2 e neppure quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc in quanto, come puntualmente rilevato dal GE nell'ordinanza di rigetto della sospensiva dell'esecuzione del 2.2.23, “nella parte in cui l'opponente asserisce la mancata conoscenza della pendenza della procedura esecutiva, per fatto imputabile al creditore procedente, e così implicitamente evidenziando una irregolarità formale degli atti prodromici all'esecuzione per mancata notifica, il ricorso deve essere sotto tale limitato aspetto ricondotto all'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e dunque va considerato verosimilmente
4 infondato oltre che inammissibile, atteso che gli atti dell'esecuzione N. 196/2017 risultano essere stati ritualmente notificati alla ricorrente, come emerge dalla consultazione del registro informatico , CP_9 in cui sono stati depositati l'atto di precetto e l'atto di pignoramento immobiliare (riprodotti peraltro nei docc. 4 e 5 della comparsa difensiva di ).” Pertanto in ogni caso l'opposizione in questione CP_2 risulterebbe sotto il profilo di cui all'art. 617 cpc tardiva ed inammissibile e del resto l'ordinanza del GE risulta confermata anche su questo punto dal Collegio in sede di reclamo. Sostanzialmente l'attrice fonda la propria azione odierna sull'unico presupposto di essere Parte_1 divenuta comproprietaria al 50% o, in via di subordine, per la diversa quota accertanda, dei degli immobili pignorati e ciò per effetto dell'intervenuta accessione ex art. 934 c.c.. Ne consegue che l'azione proposta, come peraltro emergente dalla stessa intestazione dell'atto di citazione che appare modificato rispetto al ricorso introduttivo depositato in sede di esecuzione, può essere quindi pacificamente qualificata quale opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., poiché, come già puntualmente evidenziato dal G.E. nel provvedimento cit., “l'opposizione di terzo di cui all'art. 619 c.p.c. è normalmente volta a sottrarre agli sviluppi dell'esecuzione, prima fra tutti la vendita, il bene oggetto della procedura esecutiva, mediante un accertamento, tendenzialmente incidentale e non idoneo al giudicato, della sussistenza del diritto reale sul bene stesso, vantato dall'opponente, terzo estraneo alla procedura esecutiva” (Cass. 2022, n. 4005; conformi Cass. 1980, n. 6497; Cass. 1978, n. 2639; vedere anche Cass. 2022, n. 4005; Cass. 2012, n. 19761).” Inoltre la presente azione, pur essendo l'opposizione intervenuta successivamente alla ordinanza disponente la vendita, non può ritenersi tardiva. Al riguardo il G.E. ha infatti condivisibilmente evidenziato che “Quanto all'ammissibilità, appare sul punto inconsistente l'eccezione di tardività dell'opposizione di terzo formulata da (perché l'opposizione sarebbe stata introdotta dopo l'autorizzazione alle vendite), CP_2 atteso che è stato chiarito che l'art. 619 c.p.c. consente la proposizione dell'opposizione di terzo all'esecuzione fino al decreto di trasferimento, pacificamente non ancora emesso. Si è infatti precisato in giurisprudenza che il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619 c.p.c.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria (v. Cass. 2012, n. 8205).” 3. Tutto ciò premesso, deve osservarsi come l'opposizione di terzo in esame e nello specifico la domanda dell'attrice di vedersi riconosciuta quale proprietaria al 50% degli immobili Parte_1 pignorati (o nella diversa quota accertanda) per effetto della accessione ex art. 934 c.c. in quanto realizzati su terreno di sua proprietà, risulti destituita di fondamento sotto diversi profili e comunque priva di idonea allegazione e prova. Al riguardo deve infatti osservarsi che già il G.E. aveva correttamente evidenziato che “Se (…) la terza ricorrente assume di essere comproprietaria dei manufatti edilizi costruiti sopra i terreni Parte_1 pignorati (serra, laboratorio alimentare ed ufficio) per effetto dell'accessione (art. 934 c.c.) che a sua volta deriverebbe dalla parziale insistenza di tali costruzioni sul terreno di proprietà esclusiva della stessa ricorrente (sito in Imperia, Foglio 4, Mappale 390), l'analisi del nucleo sostanziale dell'opposizione di terzo qui spiegata impone di verificare, da un lato, se sia stata fornita adeguata prova della proprietà in capo alla ricorrente del terreno estraneo all'esecuzione (Mappale 390), e, successivamente, verificare se vi sia stato lo sconfinamento tale da determinare l'acquisizione dei manufatti alla (presunta) proprietà nonché in ultimo se vi siano i presupposti legale Parte_1 dell'accessione (art. 934 c.c.).” Sotto il primo profilo, vale a dire la prova della proprietà del mappale 390 sul quale insisterebbe una parte dei beni esecutati, deve condividersi quanto osservato dal GE laddove ha statuito, seppur in
5 fase sommaria, che: “Sotto il primo angolo prospettico, appare utile il richiamo all'indirizzo che sostiene che “l'opposizione del terzo avverso l'esecuzione, a norma dell'art. 619 c.p.c. non è azione reale di rivendicazione, ma azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione, mediante l'accertamento della proprietà dell'opponente sui beni staggiti, con la relativa negazione del diritto del creditore di procedere alla loro espropriazione. Ne consegue che la prova di quella proprietà non è soggetta ai rigorosi criteri della rivendica - o della petizione - ma può essere fornita […] anche tramite atto di acquisto a titolo derivativo, senza necessità di dare l'ulteriore dimostrazione del diritto del dante causa” (Cfr. Corte D'appello di Napoli, sez II, 2019, n. 1912, in De Jure;
conforme a Cass. Sez. III sent. n. 2639/1978; V sent. nn. 1843/76, 2851/74, 2084/72). Ebbene, a fronte di tale comparto parametrico, il Tribunale ritiene che l'istruttoria espletata non abbia consentito di provare in capo alla terza opponente
il postulato della proprietà del Mappale 390 (di sconfinamento) che avrebbe per effetto Parte_1 dell'accessione (art. 934 c.c.) implicato l'acquisizione alla signora della comproprietà sui Parte_1 manufatti che sarebbero stati costruiti (in parte) su tale mappale, atteso che non ne è stato prodotto il titolo derivativo di acquisto, che, in quanto avente ad oggetto un terreno estraneo alla procedura esecutiva, non è stato integrato al fascicolo processuale neppure da parte degli ausiliari del G.E.”. Al riguardo deve peraltro ritenersi che nel presente giudizio l'attrice abbia fornito sufficiente prova di essere proprietaria del terreno sul quale si sarebbe verificato lo sconfinamento de gli immobili poi oggetto di esecuzione fatti da lei stessa erigere. L'attrice, infatti, aderendo a quanto al riguardo rilevato dal G.E. e dal Collegio, ha provveduto a produrre l'atto di provenienza del mappale 390, vale a dire l'atto notarile di acquisto del 10.6.2004 (v. DOC. 9 attoreo). Per quanto invece riguarda il secondo profilo, vale a dire la prova di cui l'attrice era onerata circa l'avvenuto effettivo sconfinamento, l'attrice anche nel giudizio di merito si è limitata a riproporre la stessa consulenza di parte che, peraltro, appare assolutamente dubitativa in merito all'effettivo sconfinamento su terreno della delle costruzioni realizzate dalla stessa Parte_1 Parte_1
Infatti, nella perizia redatta dal Geom. di Sanremo recante data 18.11.2022 ed effettuata Persona_1
“su incarico della signora al fine di effettuare il rilievo dello stato di fatto di cui alle Parte_3 particelle catastali di seguito indicate per determinare la più probabile posizione della serra posta in aderenza al fabbricato di proprietà del signor ” ed allegata alla citazione (oltre ad Controparte_3 essere già stata allegata al ricorso in opposizione della fase esecutiva) detto consulente ha evidenziato che: “La sottoscritta ritiene innanzi tutto d'obbligo ricordare che nella ricostruzione di un confine desunto da una mappa catastale in scala 1 : 2000, come quella nel caso di specie, il solo errore di 1 mm commesso nelle procedure risolutive si traduce in un errato posizionamento del confine di ben 2 metri. Pertanto, è sufficiente che il Tecnico incaricato abbia commesso un'imprecisione di appena 0.5 mm (mezzo millimetro) per rendere del tutto inattendibile la sua ricostruzione. Si tratta inoltre di una mappa catastale di partenza che già di per se potrebbe contenere errori di rappresentazione per cui si mette in evidenza con forza questo difetto di base della ricostruzione da parte della scrivente perché è del tutto evidente che l'essere partiti da un documento metrico che può già contenere un'imprecisione (0.5 mm = 1 metro) vanifica completamente tutto il successivo processo risolutivo.” Per_ Su tali premesse la Geom. ha quindi concluso che “Avendo effettuato una ragionevole sovrapposizione tra la mappa catastale ed il rilievo ho potuto constatare che la situazione rappresentata NON risulta essere corretta ed, in particolare: 1) la serra risulta in parte posizionata sul mappale 390 per una larghezza approssimativa variabile da 5,80 ml a 7,00 ml. 2) Il fabbricato mappale 1079 risulta anch'esso in parte sulla particella 390 così come la corte urbana graffata allo stesso. Il tutto come meglio indicato graficamente nell'allegata tavola grafica 02.” Da quanto sopra emerge pertanto come lo stesso consulente dell'attrice, come ampiamente posto in luce nelle difese dei convenuti, ha evidenziato la sostanziale imprecisione e anzi possibile erroneità delle mappe catastali. Inoltre, come è noto, il dato catastale, di per sé, non necessariamente consente di accertare il reale confine tra due fondi. La mappa catastale è infatti meramente indicativa dei
6 confini e viene presa in considerazione in sede giudiziaria solo in via residuale e sussidiaria, dovendo CP_ privilegiarsi altri mezzi di prova (v. Cass. 10062/2018). Inoltre come evidenziato dal convenuto , nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. l'attrice ha prodotto una serie di documenti, tra cui, al n. 6, “dichiarazione di conformità”, redatta da un proprio tecnico, che attesta che i fabbricati oggetto di esecuzione “sono conformi a quanto autorizzato ed i locali sono utilizzati secondo le modalità d'uso indicate negli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie.” Infatti tutti i manufatti in questione, pacificamente fatti costruire dalla stessa, risultano, come correttamente Parte_1 evidenziato dalla difesa , essere stati ritualmente accatastati ed intestati al marito ed odierno CP_2 esecutato come segue: “laboratorio alimentare con servizi annessi (Foglio 4, Part. 1079, CP_3 Sub. 1), l'ufficio con servizi annessi (Foglio 4, Part. 1079, Sub. 2) e la serra di superficie complessiva pari a 2800 metri quadri insistente sul terreno censito al Foglio 4, Part. 1078 (di seguito, per brevità,
“Manufatti”), non venendo interessato il mappale 390 di proprietà della stessa. Quanto al Parte_1 punto (ii), va, anzitutto, rilevato come le intestazioni catastali (anche) dei Manufatti in piena proprietà del signor iano confermate dalla CTU di stima redatta dall'Arch. ell'ambito Controparte_3 Per_2 dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 196/2017 (pag. 6, cfr. doc.16), dalla quale non emerge alcuna contitolarità dei beni tra i signori e , il tutto come confermato dalle Parte_1 Controparte_3 rispettive visure storiche, estratti mappa e planimetrie catastali acquisite presso l'Agenzia del Territorio di Imperia dal CTU Arch. (v. DOC. 17 ), nonché dalle ispezioni ipotecarie (v. Persona_3 CP_2
DOC.18 ). CP_2
Del resto al riguardo il G.E. aveva già puntualmente e condivisibilmente evidenziato che: “Sotto l'ulteriore angolo di indagine prima visto, se anche si ritenesse tale prova assolta con la mera produzione della visura ipotecaria dell'atto di vendita del mappale 390 iscritto il 19.10.2004 (all. 1), non si può poi trascurare di evidenziare come la ricorrente non abbia fornito prova dell'avvenuta costruzione dei manufatti (in parte) sul mappale 390 a confine con i mappali pignorati su cui insistono le opere indicate (serre, laboratorio alimentare ed ufficio): al di là della dubbia applicabilità dell'art. 934 c.c. in un'ipotesi di mera affermata insistenza parziale delle opere sul mappale di proprietà del terzo, il meccanismo dell'accessione normato dall'art. 934 c.c. (norma che prevede che “qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto e' disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge”) presupporrebbe nel caso di specie quantomeno l'allegazione da parte della ricorrente, che qui difetta, che i tre manufatti indicati in ricorso siano stati costruiti prima sul mappale 390 (di asserita proprietà esclusiva della , sito a confine con i terreni pignorati, e successivamente Parte_1 proseguita sui mappali pignorati in proprietà esclusiva dell'esecutato (ossia gli immobili CP_3 censiti al Foglio 4, Particella 1079 sub. 1-2). Devesi peraltro osservare in via dirimente che l'insistenza delle costruzioni sul terreno di asserita proprietà alla base del ricorso ex art. 619 c.p.c., non Parte_1
è stata provata, se non attraverso una consulenza tecnica di parte con premesse dubitative (all. 4), C.T.P. che, come noto, da un canto, è considerata mera allegazione difensiva di natura tecnica ma sfornita di autonoma rilevanza probatoria (v. in ultimo, Cass. ord. 2020, n. 27297), e, dall'altro, appare smentita nella sua affidabilità dalla perizia estimativa in atti, nella quale almeno due dei manufatti menzionati (laboratorio alimentare ed ufficio con servizi annessi) vengono ricondotti interamente all'interno della proiezione del mappale 1079, di proprietà (v. pag. 9 della perizia del CP_3
24.12.2018 a firma Arch. . Le considerazioni che precedono determinano la reiezione Persona_3 della domanda di sospensiva formulata nel ricorso e le statuizioni sulle spese espresse nel dispositivo.” Anche il Collegio, respingendo il reclamo dell'attrice, ha ulteriormente evidenziato che sarebbe stato necessaria quantomeno la “presenza di relazioni peritali non dubitative”. L'attrice nel corso del presente giudizio non ha allegato e fornito maggiori elementi di prova a sostegno della propria tesi, rispetto alla fase sommaria precedente. Del resto, la sig.ra se davvero vi Parte_1 fosse stato uno sconfinamento sul proprio fondo non avrebbe potuto non accorgersene, in quanto
7 committente dei lavori di costruzione sui fondi di proprietà del marito ed avrebbe potuto e CP_3 dovuto rimediarvi prontamente evitando uno sconfinamento che, ove effettivamente sussistente e riscontrato, avrebbe a sua volta potuto comportare la perdita, almeno parziale, della garanzia ipotecaria e quindi la risoluzione del finanziamento bancario con la dante causa di con CP_2 impossibilità di ottenere l'erogazione delle ulteriori tranches dello stesso. Inoltre l'attrice neppure ha fornito prova specifica del fatto che l'edificazione sul proprio fondo sia stata eseguita allorquando il fondo era di sua proprietà, come evidenziato dal Tribunale di Imperia con propria ordinanza collegiale del 29.5.23 ha infatti rigettato il reclamo proposto dalla avverso l'ordinanza del GE del Parte_1
2.2.23. Quindi evidentemente deve ritenersi che la stessa sig.ra non ritenesse sussistente tale Parte_1 sconfinamento e comunque non fosse in grado di percepirlo e di riscontrarlo. Al riguardo, infatti, nell'atto di citazione riferisce confessoriamente che “È solo con la perizia tecnica di parte a firma del Geom. del 18/11/2022, richiesta a tale scopo nella fase del presente procedimento Persona_1 davanti al G.E., che l'attrice è però venuta a conoscenza del parziale sconfinamento di tali manufatti sui terreni di proprietà dell'odierno convenuto Sig. Peraltro, la stessa relazione di parte CP_3 Per_ del suo Geom. individua solo un possibile sconfinamento, mentre la CTU dell'Arch. DOC. Per_2
n. 16 ) non aveva riscontrato alcuna problematica di tale natura, in quanto l'unica difformità CP_2 catastale riscontrata veniva descritta a pagina 7 della CTU, ove si riferivano modeste difformità interne (tramezze e scala) e modeste difformità esterne, inerenti erronea rappresentazione di bucature, mentre tutta la documentazione allegata alla CTU individua i manufatti come correttamente insistenti sui terreni di proprietà del Al riguardo anche il Tribunale di Imperia con l'ordinanza collegiale CP_3 citata ha evidenziato: “La reclamante ha dedotto uno sconfinamento (che la stessa avrebbe scoperto soltanto nel 2022 e anche solo per questo motivo occorre desumerne la modesta entità) tra le opere dalla stessa costruite sui fondi di proprietà del la proprietà confinante (cfr. doc. 6 di parte CP_3 reclamante).” Alla luce delle emergenze della CTU già effettuata in sede di procedura esecutiva che ha evidenziato come l'immobile ricadesse interamente all'interno dei mappali di proprietà dell'esecutato e CP_3 tenuto conto della valutazione espressa in termini meramente probabilistici dal consulente di parte attrice, l'opposizione proposta deve ritenersi infondata e comunque sfornita di idonea allegazione e prova, insufficienza che non potrebbe essere superata mediante l'espletamento di una CTU, che assumerebbe carattere esplorativo, con conseguente rigetto della proposta opposizione. 4. Fermo quanto precede in merito all'infondatezza e comunque alla carenza di idonea prova e dell'impossibilità di pervenire tecnicamente ad un accertamento se non in termini meramente probabilistici del preteso sconfinamento, stante quanto evidenziato dal CTU e dallo stesso consulente attoreo, deve ulteriormente osservarsi quanto segue circa l'infondatezza della pretesa estraneità e terzietà della sig.ra sostenuta in atto di citazione, rispetto alle vicende di causa. Al contrario, Parte_1 dagli atti di causa emerge pacifico che l'odierna attrice sig.ra è l'effettiva mutuataria e Parte_1 debitore del creditore procedente e, in tale veste, è stata oggetto della notifica di alcuni atti prodromici nonché esecutivi e, in ogni caso, è comunque parte sostanziale del giudizio esecutivo 196/2017 nel quale si è anche formalmente costituita (v. comparsa di risposta 04/11/2017 della signora
[...] nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 196/2017 - DOC. 13 ). L'attrice Parte_1 CP_2
il soggetto che ebbe a ottenere da Banca MPS il mutuo finalizzato proprio alla costruzione Parte_1 degli immobili oggetto dell'esecuzione di cui trattasi, mutuo poi azionato dalla scissionaria (v. CP_2
DOC. 3 ). La stessa attrice si era quindi impegnata contrattualmente a fare costruire CP_2 Parte_1 detti immobili sui terreni di proprietà del marito che si rendeva pertanto terzo Controparte_3 garante al fine di consentire la concessione del mutuo alla moglie (v. ipoteca DOC. 4 Parte_1
). Tale mutuo, come emerge dagli atti prodotti dalla convenuta , veniva poi erogato in più CP_2 CP_2 fasi, vale a dire a stati di avanzamento dei lavori di costruzione degli immobili realizzati dalla stessa
8 mutuataria ui terreni del terzo garante fino al raggiungimento del totale previsto Parte_1 CP_3 di € 750.000,00 (v. DOC. 3 ). Pertanto tutta l'operazione economica era stata finalizzata alla CP_2 costruzione di immobili che la sig.ra grazie alla concessione del mutuo ipotecario, avrebbe Parte_1 realizzato sui terreni del marito e condotti in locazione dalla er lo svolgimento della propria Parte_1 attività agricola. Il terzo datore di ipoteca ne sarebbe divenuto formalmente proprietario in CP_3 forza dell'istituto dell'accessione ex art. 934 c.c. e detti immobili avrebbero costituito la necessaria garanzia ipotecaria in favore dell'istituto mutuante. Ed in effetti tali immobili venivano ad esistenza nonché ritualmente accatasti ed intestati a nome del sig. Tali circostanze sono state CP_3 acclarate in sede di procedura esecutiva e risultano dalla perizia effettuata dal CTU Arch. e Per_2 dalla documentazione ad essa allegata (prodotta da ). La procedura esecutiva si è quindi svolta CP_2 nei confronti del in quanto terzo datore di ipoteca quale proprietario dei terreni sui quali gli CP_3 immobili di causa avrebbero dovuto essere realizzati. Alla luce di tutto quanto precede, risulta pertanto palesemente infondata l'asserzione rinvenibile in atto di citazione secondo cui “l'odierna attrice ha appreso della pendenza della presente procedura esecutiva solamente con l'avviso di fissazione di vendita telematica pura di immobili senza incanto del 23/07/2022”. Dagli atti di causa emerge al contrario come la sig.ra pur essendo stata Parte_1 immediatamente edotta dell'avvio della procedura esecutiva, nella quale del resto si costituiva fin dall'avvio “in qualità di parte debitrice”, con un'unica comparsa di costituzione unitamente all'esecutato e con il medesimo difensore (v. comparsa di costituzione Doc. n. 13 CP_3 Controparte_10
), e nulla eccepiva riguardo a quanto oggi oggetto di causa, limitandosi a contestare l'operato CP_2 della CTU Arch. degli organi della procedura sotto il profilo della insufficiente valutazione del Per_2 compendio immobiliare, proponendo poi un'opposizione agli atti esecutivi datata 21.12.2019 congiuntamente allo stesso esecutato sotto tale esclusivo profilo (v. DOC. n. 14 ). CP_3 CP_2
Pertanto l'attrice con l'odierna azione, infondatamente sostiene di nulla avere saputo circa Parte_1
l'esecuzione, nella quale si era invece già costituita nel 2017 ed anzi aveva già proposto un'opposizione agli atti esecutivi nel 2019, sempre congiuntamente al marito esecutato e con il medesimo difensore. L'attrice pretenderebbe infondatamente, con la domanda formulata in via subordinata, di sottrarre parte di tali immobili o, comunque, di percepire, in luogo dei suoi creditori, una parte del corrispettivo CP_ versato dal sig. per l'aggiudicazione, e ciò in ragione di uno sconfinamento (peraltro neppure provato nel caso in esame) che sarebbe stato effettuato dalla stessa mutuataria sul proprio Parte_1 terreno, considerato peraltro che il mappale 390 veniva in realtà acquistato dalla solo il Parte_1
6.10.2004 e quindi ben dopo il mutuo contratto il 21.2.2003. Da quanto precede emerge che la sig.ra in questa vicenda non possa assumere la veste di “terzo” danneggiato dalla costruzione Parte_1 realizzata da altri sul suo terreno, e, in ogni caso non può pretendere il risarcimento per una diminuzione del valore o della consistenza della sua proprietà che lei stessa avrebbe determinato con l'edificazione a sua cura e spese degli immobili in questione. Anche sotto tali profili, ed anche alla luce delle considerazioni di diritto che seguono, le domande attoree risulterebbero infondate in fatto e in diritto e non potrebbero trovare accoglimento. CP_ 5. Infine, deve essere evidenziato come il creditore procedente e l'aggiudicatario , CP_2 quest'ultimo in quanto subentrato nella posizione del sig. in forza dell'effetto traslativo CP_3 proprio della vendita forzata ex art. 2019 c.c., abbiano richiamato l'applicabilità al caso di specie, in luogo dell'art. 934 c.c., dell'istituto dell'acquisto della proprietà per accessione invertita che, ai sensi dell'art. 938 c.c., consentirebbe al giudice di attribuire al proprietario della costruzione eseguita su una parte dell'altrui fondo attiguo, anche la proprietà del terreno occupato, in mancanza della tempestiva opposizione del proprietario di tale terreno entro il termine massimo di tre mesi dall'inizio della costruzione. Tale istituto normativo troverebbe applicazione in quanto specificamente ed esclusivamente riferito alle ipotesi di sconfinamento, ovverosia di costruzione giacente in parte sul
9 terreno del costruttore ed in parte sul terreno altrui (v. Cass. Ord. n. 16331/2020). Sostengono quindi i convenuti che l'acquisto per accessione di cui all'art. 934 c.c., invocato dall'attrice al fine di vedersi riconosciuta la proprietà pro-quota al 50% degli immobili che doveva costruire sui terreni del marito concessi in garanzia, sia inapplicabile nel caso in esame, potendo trovare applicazione solo nelle ipotesi di costruzioni interamente eseguite sul fondo altrui. In effetti l'istituto di cui all'art. 938 c.c. è volto a consentire che un soggetto che costruisca una parte del suo immobile -per errore e quindi in buona fede- sul terreno altrui, possa diventare proprietario dell'intero edificio e del terreno occupato in buona fede, pagando al titolare del fondo il doppio del valore della superficie occupata, oltre l'eventuale risarcimento del danno, non potendo darsi che una parte dell'immobile sia di proprietà del soggetto che ha costruito sul proprio terreno e l'altra di proprietà del vicino confinante. Peraltro, nel caso in esame è la stessa che costruendo detti immobili Parte_1 avrebbe involontariamente invaso il suo stesso terreno. E' la stessa he, paradossalmente, Parte_1 avrebbe quindi dovuto fare opposizione a se stessa, ovvero al marito chiedendo di demolire CP_3 la porzione di edificio costruita sul suo terreno. Nel caso in esame non risulta che la sig.ra Parte_1 abbia fatto alcuna opposizione allo sconfinamento sul proprio terreno e, neppure, ha mai allegato al riguardo alcuna omissione od errore ai tecnici ed imprese da lei stessi incaricati. Per tali ragioni, nel caso in esame, come invocato dai convenuti, potrebbe quindi trovare applicazione l'istituto dell'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. e non l'accessione di cui all'art. 934 c.c.. Pertanto, il sig. CP_
o meglio in oggi l'avente causa aggiudicatario , potrebbero in ipotesi introdurre CP_3 un'azione volta ad acquisire, ove sussistesse il presupposto dell'invasione che qui non risulta essere stato provato, la proprietà della porzione di immobile eventualmente costruito dalla su Parte_1 terreno della stessa, corrispondendo il doppio del valore del terreno occupato. Al riguardo Parte_1 si condivide pertanto l'ordinanza del Tribunale collegiale di Imperia che, rigettando il reclamo della avverso la richiamata ordinanza del G.E., ha statuito che: “Non vi è alcuna allegazione in Parte_1 merito al fatto che l'edificazione dei manufatti in oggetto sia stata successiva all'acquisto della el mappale confinante” e che “in ogni caso, i fatti così come dedotti imporrebbero di ritenere Parte_1 applicabile l'art. 938 c.c. in merito all'occupazione di porzione del fondo attiguo. Al di là delle considerazioni per cui l'operatività delle suddette norme è subordinata ad un accertamento giudiziale, occorre attestare che - al più ed in presenza di relazioni peritali non dubitative - la proprietà andrebbe incorporata al fondo ove sono state effettuate le costruzioni, salva la corresponsione di un corrispettivo al fondo parzialmente occupato, ex art. 938 c.c. Trattandosi, quindi di rapporti tra il e il CP_3 proprietario del fondo all'epoca dell'edificazione (epoca non dedotta in sede di reclamo) non è possibile accertare in questa sede la regolazione dei rispettivi rapporti obbligatori, ma, in ogni caso, per ciò che qui rileva, non risulta provata agli atti l'acquisto ex art. 934 c.c. da parte della del terreno su Parte_1 cui sono state edificate le opere, fattispecie non applicabile alla situazione dedotta in atti. Il reclamo deve essere, pertanto, integralmente respinto.” (v. ordinanza collegiale Trib. Imperia 29.5.23 allegata CP_ alla conclusionale di parte ). Anche sotto tale profilo le domande attoree risultano infondate e comunque prive di idonea allegazione e prova e devono, pertanto, essere rigettate.
*** In conclusione, alla luce di tutto quanto precede deve pertanto ritenersi infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta dall'attrice che viene conseguentemente integralmente rigettata. Parte_1
6. In virtù del principio della soccombenza le spese del presente giudizio vengono poste a carico della parte attrice soccombente e deve pertanto procedersi alla loro liquidazione in favore dei convenuti costituiti. Ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014 e succ., tenuto conto del valore, della natura, nonché del numero, della modesta importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, del risultato del giudizio e del comportamento processuale delle parti, consegue la seguente liquidazione, adottando valori per cause di valore indeterminato modesto, come determinato da parte attrice in sede di iscrizione a ruolo: per la fase di studio, euro 1.100,00; per la
10 fase introduttiva, euro 950,00; per la fase istruttoria (assente) e di trattazione € 1.100,00; per la fase decisoria semplificata ex art. 281 sexies cpc, euro 1.850,00; e così, complessivamente per ogni convenuto € 5.000,00, oltre spese generali 15% e oneri previdenziali e fiscali come per legge.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede :
1- Dichiara inammissibile la costituzione del convenuto in quanto Controparte_3 tardiva.
2- Dichiara infondate in fatto e in diritto le domande proposte dall'attrice in Parte_1
e comunque prive di idonea allegazione e prova e, conseguentemente, respinge
[...]
l'opposizione attorea.
3- Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dei convenuti costituiti in persona Controparte_4 del legale rappresentante in carica, e e che liquida per ciascun CP_7 convenuto in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, oltre oneri previdenziali e fiscali, come per legge. Così deciso il 12.06.2025. Il G.O.T.
Dr. Claudio Pesce
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