Articolo 3 della Legge 29 novembre 1957, n. 1177
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 dicembre 1957
Art. 3.
Per titolari di pensioni, rendite od assegni, ai sensi dell' art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , si intendono i pensionati in possesso del libretto, certificato od altro titolo formale equipollente di pensione, rendita o assegno, rilasciato - secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti - dall'Istituto, Fondo speciale o Cassa competente ad erogare il predetto trattamento economico.
I titolari di cui al comma precedente ed i rispettivi familiari aventi diritto ai sensi dell' art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , possono tuttavia beneficiare dell'assistenza sanitaria in forma indiretta per i casi di malattia verificatisi antecedentemente al rilascio del certificato od altro titolo formale di pensione, rendita o assegno, sempre che abbiano osservato le norme e modalita' in atto presso i competenti Istituti previdenziali per l'assistenza sanitaria in forma indiretta.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1957