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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14935/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. TRAMACERE MARIA CRISTINA Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. TRAMACERE MARIA CRISTINA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, con tutti gli arredi in essa contenuti, sita in Erbusco (Bs) in via Volta 41/B essendo di proprietà esclusiva della sig.ra rimarranno alla stessa;
Parte_1
3. il sig. essendosi già trasferito altrove provvederà a ritirare tutti i suoi effetti personali, nonché a CP_1
trasferire la residenza dalla casa coniugale, entro il 30 settembre 2024;
4. la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento in quanto la stessa è economicamente Pt_1
autosufficiente;
1 5. la sig.ra e il Sig. si danno reciprocamente atto di aver risolto, Parte_1 CP_1
direttamente e con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di carattere patrimoniale, e di non aver, ad oggi, null'altro a che pretendere l'uno verso l'altra”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 31/07/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Erbusco (atto n. 20, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14935/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. TRAMACERE MARIA CRISTINA Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. TRAMACERE MARIA CRISTINA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, con tutti gli arredi in essa contenuti, sita in Erbusco (Bs) in via Volta 41/B essendo di proprietà esclusiva della sig.ra rimarranno alla stessa;
Parte_1
3. il sig. essendosi già trasferito altrove provvederà a ritirare tutti i suoi effetti personali, nonché a CP_1
trasferire la residenza dalla casa coniugale, entro il 30 settembre 2024;
4. la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento in quanto la stessa è economicamente Pt_1
autosufficiente;
1 5. la sig.ra e il Sig. si danno reciprocamente atto di aver risolto, Parte_1 CP_1
direttamente e con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di carattere patrimoniale, e di non aver, ad oggi, null'altro a che pretendere l'uno verso l'altra”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 31/07/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Erbusco (atto n. 20, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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