Art. 6. (Rinunzie e transazioni)
L' articolo 2113 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all' articolo 409 del codice di procedura civile , non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185 , 410 e 411 del codice di procedura civile ".
L' articolo 2113 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all' articolo 409 del codice di procedura civile , non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185 , 410 e 411 del codice di procedura civile ".