Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.7236/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7236/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
[...]
[...] no Unito) il 16.03.1971, C.F.: Parte_1 [...] ivamente domiciliata in Salerno alla Via G. B. Nic C.F._1 io dell'avv. Ciro Del Grosso che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] tivamente domiciliato in Salerno alla Via B. Freda n. C.F._2 vv. Michele Marino che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1999 nel Comune di Bellizzi (SA) e che, dall'uni no nati tre figli: (07.12.2000), (19.09.2002) e (21.03.2007), Per_1 Persona_2 Per_3
pronunciarsi coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che l'unione matrimoniale si era deteriorata a causa del carattere irascibile del marito che aveva violato gli obblighi di assistenza morale e materiale allontanandosi volontariamente dalla casa familiare e non provvedendo al mantenimento dei figli e della coniuge;
pertanto, allegata l'intollerabilita della vita matrimoniale con conseguente venir meno dell' affectio coniugalis, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con la previsione dell'affidamento condiviso della figlia minore con residenza prevalente presso di se , con assegnazione della casa familiare e con la regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia presso il padre, nonche con l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle una somma per il mantenimento della figlia minorenne e del figlio maggiorenne , non ancora Persona_2 economicamente indipendente, oltre al 50% del arie, e per il proprio mantenimento. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva nella Controparte_1 fase di merito e aderiva alla domanda di s ntestando quanto dedotto e allegato dalla moglie;
in particolare, precisava di essere disoccupato e di vivere con il sostegno economico dei propri genitori e, pertanto, si opponeva alle richieste di mantenimento per il figlio , di cui deduceva Persona_2
l'autosufficienza economica, e della moglie.
2. In data 30 novembre 2021, la sola ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
3. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Dalle contrapposte domande avanzate da entrambe le parti, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dall'insistenza nelle pretese attinenti alle statuizioni accessorie emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni della ricorrente risultano confermate dal resistente ed attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni accessorie. Provvedimenti presidenziali Per quanto riguarda i provvedimenti accessori resi nella fase presidenziale, va rilevato che il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza prevalente presso la madre e con assegnazione della casa familiare a quest'ultima, nonche l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1
i € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), oltre rivalutazione Parte_1 gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia minore e del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_3 Persona_2 nte, oltre a straordinarie, e di € 100,00 a titolo di mantenimento della moglie. Affidamento della figlia minore Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilita per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilita di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi piu gravi, super esclusivo puo essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneita educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione piu intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto il regime condiviso dell'esercizio della responsabilita genitoriale dando atto della mancanza di problematiche in merito a tale aspetto;
pertanto, in conformita alle suddette richieste e in mancanza di criticita , il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, , con residenza Per_3 prevalente presso la madre. Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre l'esercizio disgiunto della responsabilita genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. Assegnazione della casa familiare Tenuto conto di quanto in precedenza disposto, il Tribunale dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Montecorvino Rovella (SA) alla Via San Matteo n. 28, a per ivi convivere in maniera prevalente con la Parte_1 figlia minore. Tempi di permanenza presso il padre Al riguardo, tenuto conto dell'eta di , prossima alla maggiore eta , il Per_3
Tribunale ritiene opportuno lasciare al ordo tra il padre e la figlia minore la decisione in merito ai tempi e alle modalita di frequentazione. Domande a contenuto economico In merito alle richieste a contenuto economico, si rileva che, all'udienza presidenziale, la ricorrente aveva dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza pari a circa € 600,00, che il marito svolgeva l'attivita di idraulico come dipendente di una ditta con una retribuzione di circa € 1.600,00, che il figlio era Per_1 autonomo mentre aveva iniziato a svolgere lavor pur Persona_2 non essendo anco do del lavoro (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Al riguardo, costituendosi in giudizio, parte resistente ha contestato le suddette allegazioni, precisando di essere disoccupato, di svolgere lavori saltuari e di essere aiutato economicamente dai propri genitori presso i quali abita (cfr. comparsa di costituzione) Inoltre, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, e emerso che entrambe le parti non hanno dichiarato redditi da lavoro autonomo o dipendente, che la ricorrente ha percepito il reddito di cittadinanza, che il resistente e titolare di un'omonima ditta per la quale e stata avviata la procedura per la cancellazione alla fine dell'anno 2022 che allo stato risulta sospesa e sono comproprietari della casa familiare (cfr. accertamenti in atti). Mantenimento della figlia minore riguardo, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, il Tribunale ene equo confermare l'obbligo di di corrispondere, entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, a mma di € 200,00, oltre Parte_1 rivalutazione annuale secon , a titolo di mantenimento della figlia minore , oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non Per_3 coperte dal S iche/universitarie, ludiche, sportive etc…) per la figlia, da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Mantenimento del figlio maggiorenne Persona_2
A tal proposito, il Tribunale osserva c ha chiesto la previsione dell'obbligo a carico del marito di corrisponderle la somma per il mantenimento del figlio nella misura determinata con l'ordinanza presidenziale (€ Per_2
200,00), resistente ha chiesto rigetto della suddetta domanda, deducendo il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio Per quanto riguarda il mantenimento dei figli maggiorenni, la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere al loro mantenimento ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, però, precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti devono essere suffragati da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI- 1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che deve ritenersi Persona_2 autonomo economicamente, considerato che, idenziale del 30.11.2021, la stessa madre ha dichiarato che lo stesso svolgeva lavori saltuari e, pertanto, considerato il notevole lasso di tempo trascorso (più di tre anni), è ragionevole presumere, in virtù dei principi in precedenza enunciati, che si sia inserito ormai nel mondo del lavoro o che il mancato inserimento sia dovuto al mancato proficuo impegno di reperire una stabile occupazione lavorativa. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata. Mantenimento in favore della moglie A tale ultimo proposito si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Tanto premesso, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Orbene, nel caso di specie, si osserva che non sussiste il diritto della ricorrente di ricevere una somma per il proprio mantenimento tenuto conto che non sussiste il diritto della ricorrente di ricevere una somma per il proprio mantenimento considerato che allo stato non sussiste alcuna sproporzione economica tra le posizioni delle parti né, d'altra parte, sussistono precise allegazioni in merito allo specifico tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Pertanto, il Tribunale rigetta la domanda avanzata con conseguente revoca dell'obbligo a carico di di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 100,00 p imento con decorr te pronuncia. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, nata a [...] CodiceFiscale_2 Parte_1
hanno contratto matrimonio CodiceFiscale_1 concordatario in d omune di Bellizzi (SA); b. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore,
, con esercizio disgiunto della responsabilita genitoriale per le Per_3 decisioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
c. dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Montecorvino Rovella (SA) alla Via San Matteo n. 28, a per ivi convivere in Parte_1 maniera prevalente con la figlia mi d. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a ma di € 200,00, oltre rivalutazione Parte_1 annuale sec AT, a titolo di mantenimento della figlia minore;
Per_3
e. pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie per la figlia (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
f. rigetta la domanda di mantenimento avanzata per il figlio maggiorenne;
Persona_2
g. a di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente con conseguente revoca dell'obbligo a carico di di Controparte_1 corrispondere a la somma di suo Parte_1 mantenimento co presente pronuncia;
h. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bellizzi (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) Atto n. 32, Parte II, Serie A, Vol. 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999; i. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi