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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/01/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4746/2024
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4746/2024
All'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4746/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
e dom. GIANLUCA D'AMATO del Foro di Verona
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato, il ricorrente Parte_1
svolgeva nei confronti di domanda di restituzione della somma di
[...] Controparte_1
€ 56.000,00 . Premesso che la resistente aveva raggiunto una transazione Controparte_1 con la , nella quale si era impegnata a corrispondere all'istituto la somma di CP_2 CP_3
€ 185.000 dilazionata in n. 7 rate (a seguito della intimazione di pagamento di € 186.270,98, mediate notifica di precetto) sosteneva che aveva erogato prestito di dal ricorrente la somma di € 56.000,00 al fine di adempiere al pagamento delle predette rate, senza tuttavia provvedere alla restituzione di tale importo.
All'udienza del 18 luglio 2024 veniva dichiarata la contumacia della resistente e la causa rinviata per l'ammissione dei mezzi di prova.
All'udienza del 17 ottobre 2024 il GI, avendo il ricorrente depositato scrittura privata stipulata tra le parti (doc. 11), disponeva la notifica del verbale alla parte contumace (cfr n. 6980/1997), rinviando la causa per l'incombente.
All'udienza del 9 gennaio 2025 il ricorrente precisava le conclusioni e il GI tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies cpc.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda di restituzione della somma di € 56.000 svolta dal ricorrente Parte_1
nei confronti della resistente va accolta.
[...] Controparte_1
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “La "datio" di una somma di danaro non vale
- di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire
l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo
è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr
Cass. n. 30944/2018).
pagina 3 di 5 Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato di aver corrisposto alla resistente la somma complessiva di € 56.000 affinché la stessa potesse transare una posizione debitoria insorta con l'istituto di credito . CP_3
Il ricorrente ha prodotto la documentazione attestante il trasferimento della predetta somma in favore della resistente (docc. 3, 4, 6, 7).
Risulta inoltre documentazione attestante pagamenti per il medesimo importo da parte della resistente in favore dell'istituto di credito, in periodo temporalmente compatibile con il trasferimento di denaro dal ricorrente alla resistente (doc. 1, 2, 5, 8).
In corso di causa il ricorrente ha prodotto altresì la scrittura privata datata 15 marzo 2023 nella quale risultano apposte le firme delle parti, oltre a quella di un soggetto terzo (doc. 11).
In particolare, nelle premesse di tale scrittura privata si fa riferimento alla situazione debitoria della resistente nei confronti dell'istituto di credito, si dà atto del trasferimento di denaro in favore della stessa da parte del ricorrente e, alla clausola 1), la resistente e il terzo: “si riconoscono debitrici in solido e/o alternativamente tra di esse dell'importo di €
102.000,00 nei confronti del sig. ”. Parte_1
Alla clausola 2) del documento si legge inoltre: “la restituzione dell'importo di euro
102.000,00 da parte delle signore (...) dovrà avvenire entro e non oltre Controparte_1 il 30/12/2023 anche in maniera frazionata e sempre presso la residenza del creditore”.
Si tratta quindi di un riconoscimento di debito da parte della resistente nei confronti del ricorrente che, ai fini del giudizio, viene utilizzata nei limiti della domanda svolta dal ricorrente il quale ha chiesto la condanna della resistente alla restituzione dell'importo di €
56.000,00.
La resistente scegliendo di rimanere contumace, anche a seguito della notifica del verbale di udienza con allegata la scrittura privata (cfr n. 6980/1997), ha rinunciato a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento. La scrittura privata è quindi da ritenersi tacitamente riconosciuta.
Va quindi accolta la domanda svolta dalla parte ricorrente, con condanna della resistente alla restituzione della somma di € 56.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In ragione del valore della causa e dell'attività svolta le spese si liquidano in € 6.307 in applicazione dei parametri forensi (valori medi, ai minimi per la fase decisionale stante la forma semplificata della decisione e la natura documentale della controversia, esclusa la pagina 4 di 5 fase istruttoria non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda del ricorrente
Condanna la resistente alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € 56.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 5 di 5
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4746/2024
All'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4746/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
e dom. GIANLUCA D'AMATO del Foro di Verona
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato, il ricorrente Parte_1
svolgeva nei confronti di domanda di restituzione della somma di
[...] Controparte_1
€ 56.000,00 . Premesso che la resistente aveva raggiunto una transazione Controparte_1 con la , nella quale si era impegnata a corrispondere all'istituto la somma di CP_2 CP_3
€ 185.000 dilazionata in n. 7 rate (a seguito della intimazione di pagamento di € 186.270,98, mediate notifica di precetto) sosteneva che aveva erogato prestito di dal ricorrente la somma di € 56.000,00 al fine di adempiere al pagamento delle predette rate, senza tuttavia provvedere alla restituzione di tale importo.
All'udienza del 18 luglio 2024 veniva dichiarata la contumacia della resistente e la causa rinviata per l'ammissione dei mezzi di prova.
All'udienza del 17 ottobre 2024 il GI, avendo il ricorrente depositato scrittura privata stipulata tra le parti (doc. 11), disponeva la notifica del verbale alla parte contumace (cfr n. 6980/1997), rinviando la causa per l'incombente.
All'udienza del 9 gennaio 2025 il ricorrente precisava le conclusioni e il GI tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies cpc.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda di restituzione della somma di € 56.000 svolta dal ricorrente Parte_1
nei confronti della resistente va accolta.
[...] Controparte_1
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “La "datio" di una somma di danaro non vale
- di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire
l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo
è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr
Cass. n. 30944/2018).
pagina 3 di 5 Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato di aver corrisposto alla resistente la somma complessiva di € 56.000 affinché la stessa potesse transare una posizione debitoria insorta con l'istituto di credito . CP_3
Il ricorrente ha prodotto la documentazione attestante il trasferimento della predetta somma in favore della resistente (docc. 3, 4, 6, 7).
Risulta inoltre documentazione attestante pagamenti per il medesimo importo da parte della resistente in favore dell'istituto di credito, in periodo temporalmente compatibile con il trasferimento di denaro dal ricorrente alla resistente (doc. 1, 2, 5, 8).
In corso di causa il ricorrente ha prodotto altresì la scrittura privata datata 15 marzo 2023 nella quale risultano apposte le firme delle parti, oltre a quella di un soggetto terzo (doc. 11).
In particolare, nelle premesse di tale scrittura privata si fa riferimento alla situazione debitoria della resistente nei confronti dell'istituto di credito, si dà atto del trasferimento di denaro in favore della stessa da parte del ricorrente e, alla clausola 1), la resistente e il terzo: “si riconoscono debitrici in solido e/o alternativamente tra di esse dell'importo di €
102.000,00 nei confronti del sig. ”. Parte_1
Alla clausola 2) del documento si legge inoltre: “la restituzione dell'importo di euro
102.000,00 da parte delle signore (...) dovrà avvenire entro e non oltre Controparte_1 il 30/12/2023 anche in maniera frazionata e sempre presso la residenza del creditore”.
Si tratta quindi di un riconoscimento di debito da parte della resistente nei confronti del ricorrente che, ai fini del giudizio, viene utilizzata nei limiti della domanda svolta dal ricorrente il quale ha chiesto la condanna della resistente alla restituzione dell'importo di €
56.000,00.
La resistente scegliendo di rimanere contumace, anche a seguito della notifica del verbale di udienza con allegata la scrittura privata (cfr n. 6980/1997), ha rinunciato a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento. La scrittura privata è quindi da ritenersi tacitamente riconosciuta.
Va quindi accolta la domanda svolta dalla parte ricorrente, con condanna della resistente alla restituzione della somma di € 56.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In ragione del valore della causa e dell'attività svolta le spese si liquidano in € 6.307 in applicazione dei parametri forensi (valori medi, ai minimi per la fase decisionale stante la forma semplificata della decisione e la natura documentale della controversia, esclusa la pagina 4 di 5 fase istruttoria non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda del ricorrente
Condanna la resistente alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € 56.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 5 di 5