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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/07/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4839/2024
tra
, rappr. e dif. dall' avv. A. Tirone, con cui elett. dom. come in atti Parte_1 ricorrente e
, in persona Controparte_1 del legale rapp. p.t., rappr. e difeso dai funzionari indicati in atti ed elett. presso l'
[...]
Controparte_2 resistente
Oggetto: mobilità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato domanda di mobilità interprovinciale e di aver diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 33 l. 104/92 perché familiare convivente della madre portatrice di handicap ex art. 3 co. 3 l. 104/92, giusta documentazione in atti;
che il diritto di precedenza non gli venia riconosciuto ed in sede di trasferimento ai fini della mobilità interprovinciale, rispetto alle sedi da lui indicate. Premessa l'esistenza del diritto all'assegnazione definitiva presso le sedi indicate nella domanda di trasferimento, chiedeva dichiararsi l'illegittimità della procedura di mobilità interprovinciale, adottata dall'Amministrazione nel rispetto della precedenza di cui all'art. 33 co. 3 e 5 l. 104/92, del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, spese vinte con attribuzione. Si costituiva la resistente che contestava l'avverso diritto alla luce della giurisprudenza di legittimità e chiedeva rigettarsi il ricorso, spese vinte. Accolta l'istanza d'urgenza, il presente giudizio di merito veniva rinviato per la discussione e decisione e la giudicante lette le note di trattazione, con le quali parte ricorrente dichiarava l'avvenuto trasferimento, si riservava la decisone.
******** Va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che l'istante ha dedotto di aver conseguito, in via definitiva, il bene della vita anelato con l'odierna domanda. Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Tenuto conto della circostanza che vi è stata assegnazione definitiva ma che la giurisprudenza di legittimità recentemente si è consolidata su posizioni non favorevoli al riconoscimento del diritto di precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale (cfr. Cass. ex multis Cass. 35105/2022) sussistono giusti motivi per compensare le spese per la metà, la residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa per la metà tra le parti le spese di lite;
c) condanna parte resistente al pagamento della residua metà che liquida, in tale misura ridotta, in euro 1200,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 12.07.2025
La giudice dott. ssa Valentina Ricchezza