Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/05/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 909/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04/04/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]G. GARIBALDI 8 22020 BIZZARONE ITALIA con l'Avv. FONTANA ALESSANDRO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]9 22070 BEREGAZZO CON FIGLIARO ITALIA con l'Avv. FONTANA ALESSANDRO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in BIZZARONE, in data 26/07/2014,
(anno 2014, atto n. 2, parte I);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 17/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 528/2024.
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
- nato il [...] a [...]_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/04/2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
a. continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto;
Parte_3
b. il minore continuerà ad essere affidato a entrambi i genitori, secondo i principi Per_1
dell'affidamento condiviso e resterà collocato, quando non sarà con il padre, presso la madre nella abitazione familiare di Bizzarone (CO), via Garibaldi n. 8;
c. la responsabilità genitoriale continuerà ed essere esercitata da ciascun coniuge separatamente dall'altro con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione quando il minore sarà presso di sé, mentre, per le decisioni di straordinaria amministrazione - tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle concernenti la salute, l'educazione e l'istruzione - la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente, sì che tali decisioni saranno prima discusse e in seguito assunte da di Parte_3
comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
d. il sig. compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e/o ricreative del figlio, Parte_2 nonché con gli impegni lavorativi del medesimo e salvi diversi accordi che potranno essere assunti da
[...]
volta per volta, avrà il diritto/dovere di vedere, tenere e condurre con sé un fine settimana CP_1 Per_1
ogni due, dal sabato dalle ore 10,00 alla domenica sera alle 20,30/21,00, allorché rientrerà presso l'abitazione materna dopo aver cenato con il padre.
Inoltre il sig. terrà con se il figlio anche il martedì ed il giovedì, allorché andrà a prenderlo presso Parte_2
l'abitazione materna alle ore 18,30, accompagnando quindi la mattina seguente a scuola Per_1
(indicativamente alle ore 7,30).
Come già stabilito in sede di separazione, in considerazione del fatto che il sig. per la propria Parte_2
attività lavorativa è soggetto a frequenti trasferte all'estero spesso non programmabili anticipatamente,
confermano di aver concordato che, allorché il padre si troverà all'estero per lavoro, gli Parte_3
incontri infra-settimanali verranno sospesi, per riprendere poi regolarmente al rientro dalle trasferte, mentre trascorrerà con il sig. il fine settimana immediatamente successivo al rientro del padre Per_1 Parte_2
dalle trasferte lavorative, riprendendo quindi l'alternanza sopra indicata per gli incontri nei fine settimana;
e. continuerà a trascorrere le festività natalizie nel modo seguente: Per_1 dall'inizio delle festività scolastiche sino al 31 dicembre pomeriggio (escluso) con un genitore (eccezion fatta per il giorno di Natale, dalle 10.00 alle 21.00, che starà con l'altro) e dal 31 dicembre pomeriggio (incluso) sino alla fine delle festività con l'altro genitore.
Tale soluzione sarà adottata ad anni alterni, restando salvi eventuali differenti accordi tra i genitori da concordare di anno in anno.
Al riguardo decidono sin d'ora che, per quanto concerne le festività di Natale 2025, Parte_3 Per_1
trascorrerà il periodo dall'inizio delle festività scolastiche con la madre sig.ra Parte_1
Per quanto attiene le ferie estive, inoltre, trascorrerà almeno 15 (quindici) giorni d'estate con il padre Per_1
e analogo periodo sarà trascorso con la madre.
Le ferie estive con ciascun genitore potranno anche essere suddivise in differenti periodi, tendenzialmente settimanali, da concordarsi tempestivamente secondo quanto di seguito specificato.
Salvo diversi accordi tra i periodi di ferie estive saranno individuati anno per anno entro Parte_3
il 31 maggio di ciascun anno.
Ogni altro periodo di festività sarà equamente ripartito tra rispettando, per quanto Parte_3
possibile, il principio dell'alternanza su base annua;
f. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento per , Parte_2 Parte_1 Per_1
l'importo di euro 700,00.= (settecento/00 euro) mensili, importo non comprensivo degli assegni familiari, attualmente pari a 200,00.= CHF (duecento/00 franchi svizzeri), percepiti direttamente dalla sig.ra Pt_1
Il versamento dell'assegno di mantenimento sarà effettuato entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutato secondo l'indice I.S.T.A.T. a partire dall'anno successivo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (si assume quale riferimento, per il calcolo dell'anno, il mese di deposito della sentenza);
g. le spese straordinarie sostenute nell'interesse di (in particolare, in via esemplificativa e non Per_1
tassativa, le spese mediche necessarie non mutuabili - visite specialistiche e relative prescrizioni, cure dentarie e apparecchi ortodontici, cure oculistiche, spese per farmaci non tradizionali, etc. - le spese scolastiche - acquisto libri e corredo d'inizio anno, gite, tasse scolastiche - le spese sportive – iscrizione a corsi e relative attrezzature, frequenza di centri estivi) saranno decise da di comune accordo, in osservanza Parte_3 del principio di bigenitorialità di cui alla L. 54/2006 e saranno a carico di nella misura del Parte_3
50% ciascuno, con diritto alla rifusione della quota di spettanza dell'altro a fronte dell'esibizione della relativa documentazione;
h. si autorizzano, reciprocamente e per il figlio, a richiedere all'Autorità competente il Parte_3
rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con la precisazione che ogni viaggio extra continentale dovrà essere autorizzato;
i. per quanto attiene le disponibilità reddituali e patrimoniali dei coniugi si da atto che il sig. di Pt_2 Pt_3
è tecnico meccanico dipendente a tempo indeterminato presso la Mikron Switzerland A.G. con sede in Agno
(Svizzera) e la sig.ra è impiegata d'ufficio a tempo indeterminato presso la Ecsa S.A. con sede Parte_1
in Balerna (Svizzera));
m. infine, nel darsi reciprocamente atto che le condizione del proprio ricorso per Parte_3
separazione consensuale datato 29.02.2024 sono state regolarmente adempiute, ripropongono di essere economicamente autosufficienti e di null'altro avere a chiedere e/o pretendere a titolo di contributo al mantenimento, a titolo alimentare e/o ad altro titolo, avendo infetti regolamentato, sin dai tempi della separazione, qualsiasi questione patrimoniale tra gli stessi pendenti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 26/07/2014, in BIZZARONE con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BIZZARONE
(anno 2014, atto n. 2, parte I );
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BIZZARONE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 09/05/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara Cao