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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4465 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 13319/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. Maria Vittoria Buscemi in sostituzione dell'avv. D'AMICO LOREDANA per parte ricorrente nonché l'avv. Simonetta
Di TA in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 18 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella
Di Maio, nella causa iscritta al n° 13319/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. D'AMICO LOREDANA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta CP_1 procura in atti
-resistente-
oggetto: opposizione ATP ex art. 445bis 6° comma C.p.c.
D I S P O S I T I V O
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite, giusta dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU giusta CP_1
dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso che con ricorso depositato in data 19/09/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine ottenere l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, la CTU incaricata concludeva anch'essa per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione della prestazione richiesta;
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario necessario.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1
tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 23/10/2025
Il Giudice Onorario Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 13319/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. Maria Vittoria Buscemi in sostituzione dell'avv. D'AMICO LOREDANA per parte ricorrente nonché l'avv. Simonetta
Di TA in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 18 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella
Di Maio, nella causa iscritta al n° 13319/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. D'AMICO LOREDANA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta CP_1 procura in atti
-resistente-
oggetto: opposizione ATP ex art. 445bis 6° comma C.p.c.
D I S P O S I T I V O
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite, giusta dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU giusta CP_1
dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso che con ricorso depositato in data 19/09/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine ottenere l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, la CTU incaricata concludeva anch'essa per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione della prestazione richiesta;
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario necessario.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1
tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 23/10/2025
Il Giudice Onorario Antonella Di Maio