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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 14646/2022 R.G.
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14646/2022 R.G.
PROMOSSA DA
(C.F. ), e per esso Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) nella qualità di amministratore di Parte_2 C.F._2
sostegno, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Amato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltagirone, Via Delle Industrie n.21, e all'indirizzo pec giusta procura in atti;
Email_1
ATTORE
CONTRO
(P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina ed elettivamente domiciliata in , via S. Maria La Grande n.5, giusta procura in atti;
CP_1
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025 le parti hanno precisato come in verbale. pagina 1 di 23 IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 14.11.2022 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi questo Tribunale l chiedendo Controparte_1
di “ritenere e dichiarare il comportamento dei sanitari convenuti contrario alle Linee
Guida di riferimento per la diagnosi e cura della Meningite Batterica;
ritenere e dichiarare il nesso di causalità tra la condotta colposa dei sanitari dell'
[...]
ed il grave danno alla salute subito dal sig. Controparte_1 [...]
secondo il criterio del “più probabile che non”; ritenere e dichiarare la Parte_1
responsabilità contrattuale dell;
ritenere e Controparte_1
dichiarare il diritto del sig. al pagamento del danno alla salute subito Parte_1
come descritto;
condannare l , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig. Parte_1
del danno alla salute subito, da quantificare applicando le tabelle del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano 2021, oltre interessi alla data dell'illecito (12.03.2013) sulla somma devalutata e rivalutata annualmente;
condannare
l' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Ai medesimi fini in data 10.02.2021, a seguito della relativa autorizzazione da parte del
Giudice Tutelare, l'amministratore di sostegno di aveva presentato al Parte_1
Tribunale di Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c., avente ad oggetto il comportamento tenuto dai sanitari dell'ASP di rispetto al CP_1
gravissimo danno subito da . Parte_1
Con provvedimento del 12.7.2021 il Giudice di quella procedura aveva disposto la consulenza tecnica d'ufficio, con relativa fissazione dei quesiti, ma il procedimento si è tuttavia concluso con dichiarazione di improcedibilità del ricorso a seguito della rinuncia pagina 2 di 23 formulata dal ricorrente, il quale procedeva allora ad instaurare il presente giudizio di cognizione.
L'attore deduceva di essere stato condotto, in data 12.03.2013 alle ore 9.19, presso il pronto soccorso del P.O. “Gravina” di Caltagirone lamentando iperpiressia da circa cinque giorni associata a cefalea ed otalgia destra con otorrea.
I sanitari, accertata la presenza di febbricola nonché di uno stato confusionale e lieve rigor in capo al paziente, eseguivano esami di laboratorio, diverse TAC encefalo – a distanza di qualche ora l'una dall'altra – e l'ECG. Trasferito nel reparto di medicina interna in stato di coma, alle ore 19.45 il paziente veniva sottoposto dapprima a visita infettivologica per “sospetta meningoencefalite in soggetto con otomastoidite” e successivamente all'esecuzione della procedura di rachicentesi.
Il paziente, in stato di coma grave e non reattivo agli stimoli dolorosi, veniva quindi trasferito nel reparto di rianimazione, ove alle ore 24.00 gli somministravano terapia antibiotica e – a seguito del grave peggioramento delle sue condizioni cliniche – lo intubavano e sottoponevano a ventilazione meccanica;
nel frattempo le analisi di laboratorio davano un esito positivo per “streptococco pneumoniae”.
Nonostante la cura antibiotica intrapresa, in data 20.3.2013 il paziente, che presentava piressia da due giorni, veniva sottoposto ad intervento ORL di mastoidectomia destra e in data 17.5.2013 – accertato lo stato di coma persistente – i sanitari ne disponevano il trasferimento presso una struttura di lungodegenza, che avveniva in data 20.5.2013; da allora il paziente è stato ricoverato presso varie strutture di Riabilitazione per essere sottoposto a trattamenti fisioterapici e riabilitativi, andando tuttavia incontro ad un graduale peggioramento neuromotorio.
L'attore eccepiva, quindi, la condotta colposa dei sanitari per violazione delle regole di condotta nella diagnosi e nel trattamento della meningite batterica e la sussistenza del nesso di causalità materiale tra tale condotta e il grave danno alla salute subito, con conseguente riconoscimento di responsabilità contrattuale in capo alla convenuta.
pagina 3 di 23 Con comparsa di costituzione e risposta del 07.03.2023 si costituiva in giudizio l' contestando l'assenza di qualsiasi ritardo Controparte_1
addebitabile ai sanitari nella diagnosi e nei trattamenti terapeutici del paziente ed escludendo quindi alcuna responsabilità in capo agli stessi.
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice disponeva la chiesta consulenza tecnica, nominando la dott.ssa (medico legale) e il Persona_1
dott. (specialista in malattie infettive) al fine di: a) esaminare la Persona_2
documentazione già prodotta dalle parti;
b) accertare se nella condotta dei sanitari siano ravvisabili o meno profili di responsabilità professionale, con riferimento alla vicenda del contendere e alle contestazioni contenute negli scritti difensivi, specificando se le complicanze verificatesi siano, o meno, connaturate al tipo di interventi eseguiti e, in caso positivo, b1) descrivere quali conseguenze le condotte poste in essere dai sanitari in contrasto con i propri doveri professionali abbiano avuto sulle condizioni di salute di
, tenendo conto di quali essere erano prima degli interventi in questione Parte_1
e quali avrebbero potuto essere senza quei particolari interventi o a seguito di altre cure con diverse caratteristiche;
c) indicare il grado di difficoltà della prestazione professionale richiesta al professionista e se siano o meno state osservate le linee guida;
d) verificare se sia stato acquisito correttamente il consenso informato;
e) accertare se l'errore diagnostico-terapeutico lamentato abbia comportato la perdita della chance di guarigione, la perdita della chance di vivere meglio durante il decorso della malattia, perdita della chance di autodeterminarsi, privando il della possibilità di Pt_1
programmare al meglio la propria vita e di esplicare le proprie attitudini psicofisiche;
f) indicare analiticamente le spese sanitarie documentate nel fascicolo di parte attrice e valutare la necessità e congruità di ciascuna delle dette spese.
All'udienza del 3.5.2023 venivano assegnati i termini per lo svolgimento delle operazioni peritali e la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 22.1.2024 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 23 A seguito dei diversi e successivi rinvii, dovuti al mancato deposito della relazione da parte dei nominati CTU, la causa perveniva all'udienza del 26.3.2025 ove le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice, trattenuta la causa in decisione, ha assegnato alle parti i termini di legge ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
La domanda attorea, in quanto fondata, merita di essere integralmente accolta.
L'attore ha denunciato il comportamento colposo dei sanitari del P.O. “Gravina” di
Caltagirone, consistito - secondo la sua ricostruzione - nel ritardo nella diagnosi della meningite batterica e nel conseguente trattamento terapeutico dell'infezione, da cui sono derivati gravissimi danni cerebrali.
Dovendo innanzitutto inquadrare la vicenda da un punto di vista normativo, occorre rilevare che i fatti oggetto del presente giudizio, rientranti nella materia della responsabilità sanitaria, risalgono al 2013 e quindi ad un momento - antecedente all'entrata in vigore della legge CO (L. 24/2017) - in cui era vigente il regime normativo di cui al d.l. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi).
Pertanto alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del
2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (Cass. sent. n. 28994/2019) ne discende che il regime applicabile ai fatti in causa è quello di cui all'art. 3 d.l. 158/2012 il quale sanciva testualmente che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
pagina 5 di 23 Tale disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, ha invero alimentato una serie di dubbi interpretativi in merito al tipo di responsabilità ascrivibile in capo all'operatore sanitario stante l'apparente contrasto tra il riferimento esplicito all'art. 2043 c.c. e gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi ante Decreto Balduzzi che avevano qualificato la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria come contrattuale, in virtù della teoria del “contatto sociale qualificato”.
Su tale aspetto la Suprema Corte ha preso una netta posizione chiarendo che “la norma del D.L. n.158 del 2012, art.3 comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 2012, quando dispone nel primo inciso che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buesone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve" e, quindi, soggiunge che "in tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043
c.c.” poiché omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso solo la responsabilità penale, comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art.2043 c.c. dev'essere interpretata, conforme al principio per cui in lege aquilia et levissima culpa venit, nel senso che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere
l'irrilevanza della colpa lieve anche in ambito di responsabilità extracontrattuale civilistica. Deve, viceversa, escludersi che con detto inciso il legislatore abbia inteso esprimere un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale. Deve, pertanto, ribadirsi che alla norma nessun rilievo può attribuirsi che induca il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità medica come responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (da ultimo riaffermate da Cass. n. 4792 del 2013) (Cass. ord. n.
8940/2014).
Anche la responsabilità della struttura (pubblica o privata che sia) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art.1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché in virtù dell'art pagina 6 di 23 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007; Cass.
n.10616/2012; Cass. n.18610/2015).
Ne deriva quindi che, alla luce della lettura giurisprudenziale della suddetta normativa, tanto la struttura sanitaria quanto il medico rispondono a titolo di responsabilità contrattuale per i fatti verificatisi nella vigenza del Decreto Balduzzi.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale, anziché in quello extracontrattuale, comporta che si seguano i criteri generali per il riparto dell'onere probatorio, e conseguentemente il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno ovvero l'adempimento deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
il debitore invece è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, deve osservarsi che, secondo uniforme e recente giurisprudenza di legittimità, “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile
pagina 7 di 23 dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cass. sez. III. Sent.
28991/2019).
Ed ancor più di recente è stato chiarito che “Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218)” (Cass. sez. III ord. 27142/2024).
Coniugati così i principi di diritto può adesso procedersi ad un esame nel merito della questione.
L'odierno processo trae origine dall'accesso di presso il P.O. Gravina Parte_1
di Caltagirone a seguito del quale – a causa dell'aggravamento delle sue condizioni – oggi lo stesso versa in “stato vegetativo persistente consecutivo a grave insulto cerebrale da meningo-encefalite prodotto da Streptococco Pneumoniae”.
L'attore ha asserito con certezza la derivazione del suddetto esito dal negligente comportamento professionale tenuto dai sanitari, allegando all'uopo una consulenza tecnica di parte (all.6 atto di citazione) ove si riscontra, nel trattamento del paziente, la commissione di alcuni errori tecnici commessi da parte dei sanitari e nello specifico consistiti: 1) nel mancato tempestivo trattamento antibiotico in attesa della conferma etiologica, nonostante la presenza di evidenti sintomi nel paziente che avrebbero dovuto far sorgere il sospetto circa la sussistenza di una compromissione meningitica;
2) il conseguente ritardo nell'inizio della terapia antibiotica;
3) la somministrazione del cortisone con modalità difformi rispetto a quanto previsto dalle linee guida e 4) il ritardo nella esecuzione della procedura di rachicentesi.
pagina 8 di 23 Il consulente di parte attrice, rilevando tali negligenze da imputare ai sanitari, ha concluso deducendo che “i dati anamnestici (otalgia dx, febbre, cefalea da vari giorni con otorrea comparsa il mattino del ricovero al PS del Gravina di Caltagirone) unitamente alla comparsa di segni fortemente suggestivi per compromissione neurologica (rigor nucalis) avrebbe dovuto far sospettare ai sanitari una sindrome meningea fin dal momento del ricovero (ore 9.09 del 12.03.2013). Sospetto che sarebbe dovuto diventare ancora più forte nelle ore successive sulla base dell'evoluzione clinica, dei riscontri di laboratorio (intensa lecucocitosi con spiccata neutrofilia) e della TAC encefalo (vedi Linee Guida 2004 e “Percorso diagnostico-terapeutico in caso di CP_2
sospetta meningite “redatto dal DEA dell' ”). Il ritardo Controparte_3
terapeutico nelle more della precisazione etiologica della meningite ha assunto valenza causale nel determinismo dell'insorgenza e del peggioramento delle condizioni cliniche del paziente ed ha contribuito in maniera sostanziale a modificare in senso peggiorativo la prognosi posto che più del 70% dei pazienti affetti da tale patologia guariscono a seguito di adeguata e tempestiva terapia”.
Sulla scorta di ciò – ritenendo sussistente l'efficienza causale del ritardo terapeutico sull'insorgenza e peggioramento delle condizioni cliniche del paziente – l'odierno attore ha chiesto l'accertamento della responsabilità dei sanitari e la conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Occorre, quindi, valutare anzitutto se nella condotta tenuta dai sanitari che hanno trattato presso il P.O. “Gravina” di Caltagirone possano effettivamente Parte_1
riscontrarsi gli estremi della colpa ed in secondo luogo se i danni lamentati dal paziente possano essere ricondotti a tale comportamento ovvero se gli stessi siano dipesi da fattori non imputabili.
Costituisce, questo, il punto dirimente della controversia considerato che parte convenuta, nella memoria di costituzione in giudizio, ha dedotto l'assenza di un nesso causale tra il trattamento eseguito e i danni lamentati dall'attore, rilevando invece le pagina 9 di 23 condizioni cliniche e neurologiche già particolarmente compromesse in cui versava il paziente al momento del suo ingresso presso il pronto soccorso.
Occorre quindi riferirsi alla consulenza medico-legale, disposta nel corso del giudizio, che si è occupata precipuamente di analizzare la documentazione prodotta dalle parti e di accertare la sussistenza di elementi di responsabilità in capo ai sanitari e l'effettiva sussistenza del dedotto nesso di causalità.
In primo luogo i consulenti tecnici hanno evidenziato, a seguito di esame obiettivo sul paziente, le gravi condizioni in cui versa il quale allo stato “si trova Parte_1
allettato su letto con sponde e presenta cannula tracheostomica collegato a bombola per
O2, PEG con in corso nutrizione enterale, catetere vescicale a dimora e pannolone monouso. Clinicamente si rileva: - Stato soporoso;
non interagisce con gli esaminatori;
apertura degli occhi solo allo stimolo doloroso. - Marcato ipertono muscolare con gravissima ipotrofia ai quattro arti. - Grave anchilosi a carico delle articolazioni ai quattro arti, con atteggiamento in flessione di entrambe le ginocchia” e versa in “stato vegetativo persistente consecutivo a grave insulto cerebrale da meningo-encefalite prodotto da Streptococco Pneumoniae”.
I c.t.u. nominati hanno poi delineato alcune note cliniche dell'infezione e della sindrome che affigge il paziente chiarendo che “La meningite batterica acuta è una infiammazione, che si sviluppa rapidamente, degli strati di tessuto che rivestono il cervello ed il midollo spinale (meningi) e dello spazio pieno di liquidi tra le meningi
(spazio subaracnoideo) se causata da batteri. Si tratta di una emergenza medica e deve essere trattata il più rapidamente possibile, prima di confermare la diagnosi tramite rachicentesi. Gli antibiotici sono generalmente efficaci se somministrati prontamente.
Complicanze: quando i batteri invadono le meningi e lo spazio subaracnoideo, il sistema immunitario reagisce con un quadro infiammatorio (meningite) responsabile delle seguenti complicanze: • Formazione di trombi (possibili episodi di ictus) • Edema
• Aumento della pressione endocranica, in alcuni casi letale per la formazione di una
pagina 10 di 23 ernia cerebrale • Idrocefalo • Empiema subdurale • Coagulazione intravascolare disseminata (CID) • Shock settico”.
Hanno poi ulteriormente osservato che lo “Streptococcus pneumoniae è un batterio
Gram -positivo, costituito da due cocchi che si uniscono ad una estremità creando una caratteristica forma a “fiamma”, dotato di una capsula gelatinosa costituita da polisaccaride C. Tale agente è responsabile di infezioni quali otite media acuta e congiuntivite, sinusite, ma anche di patologie invasive come bronchite, meningite, osteomielite, endocardite etc. La sintomatologia della meningoencefalite da
Pneumococco è caratterizzata da cefalea, febbre, rigidità nucale e stato confusionale. I dati relativi al liquor sono caratterizzati da una pressione di uscita elevata, leucocitosi, ipoglicorrachia ed iperprotidorrachia I dati relativi alla sua mortalità si attestano a valori al di sopra del 25%.”.
I c.t.u. nominati hanno dunque accertato, con rilievi immuni da vizi logici e/o di altra natura tali pertanto da poter essere integralmente condivisi dal Tribunale, la sussistenza in capo ai sanitari che ebbero in cura il paziente presso la struttura ospedaliera profili di responsabilità, i quali sono stati nello specifico individuati nel “Mancato trattamento antibiotico empirico nelle prime ore di accesso al P.S., sebbene in presenza di una anamnesi (febbre ed otalgia dx da circa 5 giorni) e di una sintomatologia neurologica
(rigidità nucale e disorientamento) suggestive per sospetto di meningo- encefalite, anche in assenza di un esame come l'emocoltura ed eventualmente più specifico quale la rachicentesi (eseguita purtroppo in ritardo, nonostante la classica sintomatologia della meningo-encefalite); tale elemento di condotta appare ancora più non corretto se si tiene conto del peggioramento clinico del paziente (diminuita risposta agli stimoli, movimenti tonico-clonici, movimenti afinalistici degli arti) nelle ore successive del ricovero che avrebbero dovuto orientare i medici verso una diagnosi di sospetta meningoencefalite quale complicanza di un processo infettivo a carico della mastoide
(otomastoidite), il cui trattamento necessitava di terapia antibiotica (iniziata purtroppo in ritardo e cioè soltanto nelle ore serali del 12.03.2013 )” e nella somministrazione di pagina 11 di 23 “Terapia antibiotica empirica inappropriata: nel caso di specie, infatti, andava somministrata una associazione di Cefalosporine ed Ampicillina;
al contrario i sanitari hanno utilizzato una associazione di tazocin 4,5 gr x 3 in associazione alla tobramicina;
inoltre in relazione alla somministrazione della terapia corticosteroidea va sottolineato che questa (iniziata in data 12.03:2013) è stata eccessiva perché utilizzata x 8 gg al contrario di quella prevista che in genere non supera i 4 gg”.
Nel caso in esame, dunque, il mancato tempestivo trattamento antibiotico al momento dell'ingresso del paziente presso il pronto soccorso – in presenza di una anamnesi e di una sintomatologia neurologica tipiche della meningo-encefalite – ulteriormente proseguito nonostante il peggioramento clinico del paziente, nonché la somministrazione di una terapia antibiotica inappropriata e di un'eccessiva terapia cortisonica sono elementi idonei a configurare in capo ai sanitari un comportamento colposo.
A tal fine non colgono nel segno le osservazioni sollevate dai consulenti tecnici di parte convenuta i quali – contestando le conclusioni asserite dai consulenti d'ufficio – ritengono imputabile il peggioramento delle condizioni cliniche e il grave esito che ne è conseguito allo stesso paziente ovvero al medico di base, se consultato, stante la persistenza della sintomatologia già da circa una settimana e le gravi e compromesse condizioni in cui il versava al momento dell'ingresso presso il pronto soccorso. Pt_1
Secondo la convenuta, infatti, il peggioramento delle condizioni cliniche del paziente sarebbe da imputare all'evoluzione della meningoencefalite da streptococcus pneumoniae, considerando anche l'età del paziente e l'avanzamento dell'infezione.
Ebbene, alla luce dei dati oggettivi ed inconfutabili forniti dai c.t.u., ovvero i sintomi che presentava l'attore al momento dell'accesso al P.S. del P.O. “Gravina” di Caltagirone, i dati amnestici (febbre e otalgia dx da circa 5 giorni) e la sintomatologica neurologica
(rigidità nucale e disorientamento) nonché il repentino peggioramento clinico del paziente, non può che affermarsi che i medici avessero tutti gli elementi per sospettare una meningoencefalite, il cui trattamento necessitava di terapia antibiotica, la quale se pagina 12 di 23 somministrata tempestivamente sarebbe potuta essere efficace nel trattamento dell'infezione.
Invero – come emerso dalla documentazione sanitaria in atti e analizzata debitamente dai consulenti tecnici d'ufficio – il trattamento del paziente non è avvenuto tempestivamente stante che la visita e l'esecuzione della procedura di rachicentesi sono da collocare solo molte ore dopo l'ingresso del paziente al pronto soccorso;
parimenti la terapia antibiotica è stata somministrata solo nella serata del 12.3.2013, anziché immediatamente al momento della comparsa dei sintomi neurologici.
Peraltro è emersa dalla consulenza tecnica d'ufficio anche la discrasia tra le somministrazioni effettuate dai sanitari e quelle previste dalle linee guida per il trattamento terapeutico antibiotico e l'eccessivo trattamento con farmaci corticosteroidi.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si condividono le conclusioni cui sono pervenuti i c.t.u., ovvero la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa dei sanitari e il danno occorso al paziente, atteso che “è più probabile che non”, sulla base delle cognizioni scientifiche, che la tempestiva somministrazione della terapia antibiotica avrebbe aumentato significativamente la possibilità di modificare l'evoluzione del processo settico.
Ed infatti nell'alveo della responsabilità contrattuale e del relativo riparto dell'onere probatorio può affermarsi che l'attore abbia assolto compiutamente al suo onere probatorio, provando il danno, la condotta ed il nesso di causalità; viceversa, parte convenuta non ha offerto la prova liberatoria che era a suo carico, ovvero provare che il ritardo diagnostico e/o terapeutico è dipeso da cause ad essa non imputabile, ossia da fattori imprevedibili ed inevitabili, che la diagnosi non era prevedibile per la presenza di fattori eccezionali o che comunque il danno non sarebbe stato comunque evitabile.
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è
pagina 13 di 23 stato affermato (dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32
Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n. 4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza) patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente, essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^ sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c. 1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It.
1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056
e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98; Cass. n. 7459/97; Cass.
n. 8286/96).
pagina 14 di 23 Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il collegio, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che l'attore versa in uno stato vegetativo persistente consecutivo a grave insulto cerebrale da meningo-encefalite prodotto da Streptococco Pneumoniae”.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 100%.
Il consulente ha inoltre determinato in 150 gg. il periodo di invalidità temporanea assoluta.
Le conclusioni cui è pervenuto il collegio sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria. Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro,
l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo - assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo pagina 15 di 23 una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso: per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 8286.00
(55.24*150*100%).
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre: quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
pagina 16 di 23 Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344;
96/8286; 96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725;
95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso
“paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ. sez. III
6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre – però – tenere in considerazione che per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri riconducibili alla circolazione stradale, l'art. 138 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 rimanda alle tabelle uniche nazionali approvate con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12.
Malgrado tali tabelle si applichino per previsione espressa ai sinistri verificatisi successivamente al 5 marzo 2025, data dell'entrata in vigore del Decreto che le introduce in allegato, i criteri in esse contenute devono essere adoperati come parametro pagina 17 di 23 equitativo anche per la valutazione dei sinistri prodottisi in data anteriore, conformemente all'orientamento assunto da questo Tribunale.
A differenza delle c.d. tabelle milanesi di fonte giurisprudenziale, considerate in precedenza adeguato parametro equitativo, le tabelle uniche nazionali hanno fonte legislativa e si ritengono più adeguate a garantire l'individualizzazione della regola di giudizio, unitamente alla parità di trattamento rispetto ai giudizi in corso pendenti per sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del decreto.
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 10370.26 [€ 947.30 (valore punto base determinato dalla legge e modificato dal dm 16.7.2024) * 10,9472 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico)].
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0.636% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 659550.00 (= € 10370.26
x100x 0.636%).
A tale somma va aggiunta la liquidazione del danno morale – secondo le citate tabelle – nella misura media pari ad € 362.752.00 (50% del danno biologico).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
pagina 18 di 23 E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre
2008 n. 26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attore non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n. 3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita.
Ciò posto deve essere posto a carico della struttura convenuta il pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 1.030.588,00.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico, essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
pagina 19 di 23 Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n.
1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio, ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro (taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità - evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
pagina 20 di 23 Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che, conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari, appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno – sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi, senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi, debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce
Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via pagina 21 di 23 rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare, alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (12.3.2013).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (14.7.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro , Parte_1 CP_4
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento per cui è causa, della complessiva somma di € 1.030.588,00, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
pagina 22 di 23 condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice, liquidate – e distratte ex art- 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Gaetano Amato - in €
18000.00 per compensi, € 545.00 per spese, € 4583.00 per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania il 14.7.2025
Il Giudice Istruttore
Dott. Giorgio Marino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Giulia Pesce,
Magistrato Ordinario in Tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
Il Magistrato Affidatario dott. Giorgio Marino
pagina 23 di 23
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14646/2022 R.G.
PROMOSSA DA
(C.F. ), e per esso Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) nella qualità di amministratore di Parte_2 C.F._2
sostegno, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Amato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltagirone, Via Delle Industrie n.21, e all'indirizzo pec giusta procura in atti;
Email_1
ATTORE
CONTRO
(P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina ed elettivamente domiciliata in , via S. Maria La Grande n.5, giusta procura in atti;
CP_1
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025 le parti hanno precisato come in verbale. pagina 1 di 23 IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 14.11.2022 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi questo Tribunale l chiedendo Controparte_1
di “ritenere e dichiarare il comportamento dei sanitari convenuti contrario alle Linee
Guida di riferimento per la diagnosi e cura della Meningite Batterica;
ritenere e dichiarare il nesso di causalità tra la condotta colposa dei sanitari dell'
[...]
ed il grave danno alla salute subito dal sig. Controparte_1 [...]
secondo il criterio del “più probabile che non”; ritenere e dichiarare la Parte_1
responsabilità contrattuale dell;
ritenere e Controparte_1
dichiarare il diritto del sig. al pagamento del danno alla salute subito Parte_1
come descritto;
condannare l , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig. Parte_1
del danno alla salute subito, da quantificare applicando le tabelle del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano 2021, oltre interessi alla data dell'illecito (12.03.2013) sulla somma devalutata e rivalutata annualmente;
condannare
l' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Ai medesimi fini in data 10.02.2021, a seguito della relativa autorizzazione da parte del
Giudice Tutelare, l'amministratore di sostegno di aveva presentato al Parte_1
Tribunale di Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c., avente ad oggetto il comportamento tenuto dai sanitari dell'ASP di rispetto al CP_1
gravissimo danno subito da . Parte_1
Con provvedimento del 12.7.2021 il Giudice di quella procedura aveva disposto la consulenza tecnica d'ufficio, con relativa fissazione dei quesiti, ma il procedimento si è tuttavia concluso con dichiarazione di improcedibilità del ricorso a seguito della rinuncia pagina 2 di 23 formulata dal ricorrente, il quale procedeva allora ad instaurare il presente giudizio di cognizione.
L'attore deduceva di essere stato condotto, in data 12.03.2013 alle ore 9.19, presso il pronto soccorso del P.O. “Gravina” di Caltagirone lamentando iperpiressia da circa cinque giorni associata a cefalea ed otalgia destra con otorrea.
I sanitari, accertata la presenza di febbricola nonché di uno stato confusionale e lieve rigor in capo al paziente, eseguivano esami di laboratorio, diverse TAC encefalo – a distanza di qualche ora l'una dall'altra – e l'ECG. Trasferito nel reparto di medicina interna in stato di coma, alle ore 19.45 il paziente veniva sottoposto dapprima a visita infettivologica per “sospetta meningoencefalite in soggetto con otomastoidite” e successivamente all'esecuzione della procedura di rachicentesi.
Il paziente, in stato di coma grave e non reattivo agli stimoli dolorosi, veniva quindi trasferito nel reparto di rianimazione, ove alle ore 24.00 gli somministravano terapia antibiotica e – a seguito del grave peggioramento delle sue condizioni cliniche – lo intubavano e sottoponevano a ventilazione meccanica;
nel frattempo le analisi di laboratorio davano un esito positivo per “streptococco pneumoniae”.
Nonostante la cura antibiotica intrapresa, in data 20.3.2013 il paziente, che presentava piressia da due giorni, veniva sottoposto ad intervento ORL di mastoidectomia destra e in data 17.5.2013 – accertato lo stato di coma persistente – i sanitari ne disponevano il trasferimento presso una struttura di lungodegenza, che avveniva in data 20.5.2013; da allora il paziente è stato ricoverato presso varie strutture di Riabilitazione per essere sottoposto a trattamenti fisioterapici e riabilitativi, andando tuttavia incontro ad un graduale peggioramento neuromotorio.
L'attore eccepiva, quindi, la condotta colposa dei sanitari per violazione delle regole di condotta nella diagnosi e nel trattamento della meningite batterica e la sussistenza del nesso di causalità materiale tra tale condotta e il grave danno alla salute subito, con conseguente riconoscimento di responsabilità contrattuale in capo alla convenuta.
pagina 3 di 23 Con comparsa di costituzione e risposta del 07.03.2023 si costituiva in giudizio l' contestando l'assenza di qualsiasi ritardo Controparte_1
addebitabile ai sanitari nella diagnosi e nei trattamenti terapeutici del paziente ed escludendo quindi alcuna responsabilità in capo agli stessi.
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice disponeva la chiesta consulenza tecnica, nominando la dott.ssa (medico legale) e il Persona_1
dott. (specialista in malattie infettive) al fine di: a) esaminare la Persona_2
documentazione già prodotta dalle parti;
b) accertare se nella condotta dei sanitari siano ravvisabili o meno profili di responsabilità professionale, con riferimento alla vicenda del contendere e alle contestazioni contenute negli scritti difensivi, specificando se le complicanze verificatesi siano, o meno, connaturate al tipo di interventi eseguiti e, in caso positivo, b1) descrivere quali conseguenze le condotte poste in essere dai sanitari in contrasto con i propri doveri professionali abbiano avuto sulle condizioni di salute di
, tenendo conto di quali essere erano prima degli interventi in questione Parte_1
e quali avrebbero potuto essere senza quei particolari interventi o a seguito di altre cure con diverse caratteristiche;
c) indicare il grado di difficoltà della prestazione professionale richiesta al professionista e se siano o meno state osservate le linee guida;
d) verificare se sia stato acquisito correttamente il consenso informato;
e) accertare se l'errore diagnostico-terapeutico lamentato abbia comportato la perdita della chance di guarigione, la perdita della chance di vivere meglio durante il decorso della malattia, perdita della chance di autodeterminarsi, privando il della possibilità di Pt_1
programmare al meglio la propria vita e di esplicare le proprie attitudini psicofisiche;
f) indicare analiticamente le spese sanitarie documentate nel fascicolo di parte attrice e valutare la necessità e congruità di ciascuna delle dette spese.
All'udienza del 3.5.2023 venivano assegnati i termini per lo svolgimento delle operazioni peritali e la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 22.1.2024 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 23 A seguito dei diversi e successivi rinvii, dovuti al mancato deposito della relazione da parte dei nominati CTU, la causa perveniva all'udienza del 26.3.2025 ove le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice, trattenuta la causa in decisione, ha assegnato alle parti i termini di legge ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
La domanda attorea, in quanto fondata, merita di essere integralmente accolta.
L'attore ha denunciato il comportamento colposo dei sanitari del P.O. “Gravina” di
Caltagirone, consistito - secondo la sua ricostruzione - nel ritardo nella diagnosi della meningite batterica e nel conseguente trattamento terapeutico dell'infezione, da cui sono derivati gravissimi danni cerebrali.
Dovendo innanzitutto inquadrare la vicenda da un punto di vista normativo, occorre rilevare che i fatti oggetto del presente giudizio, rientranti nella materia della responsabilità sanitaria, risalgono al 2013 e quindi ad un momento - antecedente all'entrata in vigore della legge CO (L. 24/2017) - in cui era vigente il regime normativo di cui al d.l. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi).
Pertanto alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del
2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (Cass. sent. n. 28994/2019) ne discende che il regime applicabile ai fatti in causa è quello di cui all'art. 3 d.l. 158/2012 il quale sanciva testualmente che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
pagina 5 di 23 Tale disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, ha invero alimentato una serie di dubbi interpretativi in merito al tipo di responsabilità ascrivibile in capo all'operatore sanitario stante l'apparente contrasto tra il riferimento esplicito all'art. 2043 c.c. e gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi ante Decreto Balduzzi che avevano qualificato la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria come contrattuale, in virtù della teoria del “contatto sociale qualificato”.
Su tale aspetto la Suprema Corte ha preso una netta posizione chiarendo che “la norma del D.L. n.158 del 2012, art.3 comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 2012, quando dispone nel primo inciso che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buesone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve" e, quindi, soggiunge che "in tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043
c.c.” poiché omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso solo la responsabilità penale, comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art.2043 c.c. dev'essere interpretata, conforme al principio per cui in lege aquilia et levissima culpa venit, nel senso che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere
l'irrilevanza della colpa lieve anche in ambito di responsabilità extracontrattuale civilistica. Deve, viceversa, escludersi che con detto inciso il legislatore abbia inteso esprimere un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale. Deve, pertanto, ribadirsi che alla norma nessun rilievo può attribuirsi che induca il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità medica come responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (da ultimo riaffermate da Cass. n. 4792 del 2013) (Cass. ord. n.
8940/2014).
Anche la responsabilità della struttura (pubblica o privata che sia) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art.1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché in virtù dell'art pagina 6 di 23 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007; Cass.
n.10616/2012; Cass. n.18610/2015).
Ne deriva quindi che, alla luce della lettura giurisprudenziale della suddetta normativa, tanto la struttura sanitaria quanto il medico rispondono a titolo di responsabilità contrattuale per i fatti verificatisi nella vigenza del Decreto Balduzzi.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale, anziché in quello extracontrattuale, comporta che si seguano i criteri generali per il riparto dell'onere probatorio, e conseguentemente il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno ovvero l'adempimento deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
il debitore invece è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, deve osservarsi che, secondo uniforme e recente giurisprudenza di legittimità, “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile
pagina 7 di 23 dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cass. sez. III. Sent.
28991/2019).
Ed ancor più di recente è stato chiarito che “Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218)” (Cass. sez. III ord. 27142/2024).
Coniugati così i principi di diritto può adesso procedersi ad un esame nel merito della questione.
L'odierno processo trae origine dall'accesso di presso il P.O. Gravina Parte_1
di Caltagirone a seguito del quale – a causa dell'aggravamento delle sue condizioni – oggi lo stesso versa in “stato vegetativo persistente consecutivo a grave insulto cerebrale da meningo-encefalite prodotto da Streptococco Pneumoniae”.
L'attore ha asserito con certezza la derivazione del suddetto esito dal negligente comportamento professionale tenuto dai sanitari, allegando all'uopo una consulenza tecnica di parte (all.6 atto di citazione) ove si riscontra, nel trattamento del paziente, la commissione di alcuni errori tecnici commessi da parte dei sanitari e nello specifico consistiti: 1) nel mancato tempestivo trattamento antibiotico in attesa della conferma etiologica, nonostante la presenza di evidenti sintomi nel paziente che avrebbero dovuto far sorgere il sospetto circa la sussistenza di una compromissione meningitica;
2) il conseguente ritardo nell'inizio della terapia antibiotica;
3) la somministrazione del cortisone con modalità difformi rispetto a quanto previsto dalle linee guida e 4) il ritardo nella esecuzione della procedura di rachicentesi.
pagina 8 di 23 Il consulente di parte attrice, rilevando tali negligenze da imputare ai sanitari, ha concluso deducendo che “i dati anamnestici (otalgia dx, febbre, cefalea da vari giorni con otorrea comparsa il mattino del ricovero al PS del Gravina di Caltagirone) unitamente alla comparsa di segni fortemente suggestivi per compromissione neurologica (rigor nucalis) avrebbe dovuto far sospettare ai sanitari una sindrome meningea fin dal momento del ricovero (ore 9.09 del 12.03.2013). Sospetto che sarebbe dovuto diventare ancora più forte nelle ore successive sulla base dell'evoluzione clinica, dei riscontri di laboratorio (intensa lecucocitosi con spiccata neutrofilia) e della TAC encefalo (vedi Linee Guida 2004 e “Percorso diagnostico-terapeutico in caso di CP_2
sospetta meningite “redatto dal DEA dell' ”). Il ritardo Controparte_3
terapeutico nelle more della precisazione etiologica della meningite ha assunto valenza causale nel determinismo dell'insorgenza e del peggioramento delle condizioni cliniche del paziente ed ha contribuito in maniera sostanziale a modificare in senso peggiorativo la prognosi posto che più del 70% dei pazienti affetti da tale patologia guariscono a seguito di adeguata e tempestiva terapia”.
Sulla scorta di ciò – ritenendo sussistente l'efficienza causale del ritardo terapeutico sull'insorgenza e peggioramento delle condizioni cliniche del paziente – l'odierno attore ha chiesto l'accertamento della responsabilità dei sanitari e la conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Occorre, quindi, valutare anzitutto se nella condotta tenuta dai sanitari che hanno trattato presso il P.O. “Gravina” di Caltagirone possano effettivamente Parte_1
riscontrarsi gli estremi della colpa ed in secondo luogo se i danni lamentati dal paziente possano essere ricondotti a tale comportamento ovvero se gli stessi siano dipesi da fattori non imputabili.
Costituisce, questo, il punto dirimente della controversia considerato che parte convenuta, nella memoria di costituzione in giudizio, ha dedotto l'assenza di un nesso causale tra il trattamento eseguito e i danni lamentati dall'attore, rilevando invece le pagina 9 di 23 condizioni cliniche e neurologiche già particolarmente compromesse in cui versava il paziente al momento del suo ingresso presso il pronto soccorso.
Occorre quindi riferirsi alla consulenza medico-legale, disposta nel corso del giudizio, che si è occupata precipuamente di analizzare la documentazione prodotta dalle parti e di accertare la sussistenza di elementi di responsabilità in capo ai sanitari e l'effettiva sussistenza del dedotto nesso di causalità.
In primo luogo i consulenti tecnici hanno evidenziato, a seguito di esame obiettivo sul paziente, le gravi condizioni in cui versa il quale allo stato “si trova Parte_1
allettato su letto con sponde e presenta cannula tracheostomica collegato a bombola per
O2, PEG con in corso nutrizione enterale, catetere vescicale a dimora e pannolone monouso. Clinicamente si rileva: - Stato soporoso;
non interagisce con gli esaminatori;
apertura degli occhi solo allo stimolo doloroso. - Marcato ipertono muscolare con gravissima ipotrofia ai quattro arti. - Grave anchilosi a carico delle articolazioni ai quattro arti, con atteggiamento in flessione di entrambe le ginocchia” e versa in “stato vegetativo persistente consecutivo a grave insulto cerebrale da meningo-encefalite prodotto da Streptococco Pneumoniae”.
I c.t.u. nominati hanno poi delineato alcune note cliniche dell'infezione e della sindrome che affigge il paziente chiarendo che “La meningite batterica acuta è una infiammazione, che si sviluppa rapidamente, degli strati di tessuto che rivestono il cervello ed il midollo spinale (meningi) e dello spazio pieno di liquidi tra le meningi
(spazio subaracnoideo) se causata da batteri. Si tratta di una emergenza medica e deve essere trattata il più rapidamente possibile, prima di confermare la diagnosi tramite rachicentesi. Gli antibiotici sono generalmente efficaci se somministrati prontamente.
Complicanze: quando i batteri invadono le meningi e lo spazio subaracnoideo, il sistema immunitario reagisce con un quadro infiammatorio (meningite) responsabile delle seguenti complicanze: • Formazione di trombi (possibili episodi di ictus) • Edema
• Aumento della pressione endocranica, in alcuni casi letale per la formazione di una
pagina 10 di 23 ernia cerebrale • Idrocefalo • Empiema subdurale • Coagulazione intravascolare disseminata (CID) • Shock settico”.
Hanno poi ulteriormente osservato che lo “Streptococcus pneumoniae è un batterio
Gram -positivo, costituito da due cocchi che si uniscono ad una estremità creando una caratteristica forma a “fiamma”, dotato di una capsula gelatinosa costituita da polisaccaride C. Tale agente è responsabile di infezioni quali otite media acuta e congiuntivite, sinusite, ma anche di patologie invasive come bronchite, meningite, osteomielite, endocardite etc. La sintomatologia della meningoencefalite da
Pneumococco è caratterizzata da cefalea, febbre, rigidità nucale e stato confusionale. I dati relativi al liquor sono caratterizzati da una pressione di uscita elevata, leucocitosi, ipoglicorrachia ed iperprotidorrachia I dati relativi alla sua mortalità si attestano a valori al di sopra del 25%.”.
I c.t.u. nominati hanno dunque accertato, con rilievi immuni da vizi logici e/o di altra natura tali pertanto da poter essere integralmente condivisi dal Tribunale, la sussistenza in capo ai sanitari che ebbero in cura il paziente presso la struttura ospedaliera profili di responsabilità, i quali sono stati nello specifico individuati nel “Mancato trattamento antibiotico empirico nelle prime ore di accesso al P.S., sebbene in presenza di una anamnesi (febbre ed otalgia dx da circa 5 giorni) e di una sintomatologia neurologica
(rigidità nucale e disorientamento) suggestive per sospetto di meningo- encefalite, anche in assenza di un esame come l'emocoltura ed eventualmente più specifico quale la rachicentesi (eseguita purtroppo in ritardo, nonostante la classica sintomatologia della meningo-encefalite); tale elemento di condotta appare ancora più non corretto se si tiene conto del peggioramento clinico del paziente (diminuita risposta agli stimoli, movimenti tonico-clonici, movimenti afinalistici degli arti) nelle ore successive del ricovero che avrebbero dovuto orientare i medici verso una diagnosi di sospetta meningoencefalite quale complicanza di un processo infettivo a carico della mastoide
(otomastoidite), il cui trattamento necessitava di terapia antibiotica (iniziata purtroppo in ritardo e cioè soltanto nelle ore serali del 12.03.2013 )” e nella somministrazione di pagina 11 di 23 “Terapia antibiotica empirica inappropriata: nel caso di specie, infatti, andava somministrata una associazione di Cefalosporine ed Ampicillina;
al contrario i sanitari hanno utilizzato una associazione di tazocin 4,5 gr x 3 in associazione alla tobramicina;
inoltre in relazione alla somministrazione della terapia corticosteroidea va sottolineato che questa (iniziata in data 12.03:2013) è stata eccessiva perché utilizzata x 8 gg al contrario di quella prevista che in genere non supera i 4 gg”.
Nel caso in esame, dunque, il mancato tempestivo trattamento antibiotico al momento dell'ingresso del paziente presso il pronto soccorso – in presenza di una anamnesi e di una sintomatologia neurologica tipiche della meningo-encefalite – ulteriormente proseguito nonostante il peggioramento clinico del paziente, nonché la somministrazione di una terapia antibiotica inappropriata e di un'eccessiva terapia cortisonica sono elementi idonei a configurare in capo ai sanitari un comportamento colposo.
A tal fine non colgono nel segno le osservazioni sollevate dai consulenti tecnici di parte convenuta i quali – contestando le conclusioni asserite dai consulenti d'ufficio – ritengono imputabile il peggioramento delle condizioni cliniche e il grave esito che ne è conseguito allo stesso paziente ovvero al medico di base, se consultato, stante la persistenza della sintomatologia già da circa una settimana e le gravi e compromesse condizioni in cui il versava al momento dell'ingresso presso il pronto soccorso. Pt_1
Secondo la convenuta, infatti, il peggioramento delle condizioni cliniche del paziente sarebbe da imputare all'evoluzione della meningoencefalite da streptococcus pneumoniae, considerando anche l'età del paziente e l'avanzamento dell'infezione.
Ebbene, alla luce dei dati oggettivi ed inconfutabili forniti dai c.t.u., ovvero i sintomi che presentava l'attore al momento dell'accesso al P.S. del P.O. “Gravina” di Caltagirone, i dati amnestici (febbre e otalgia dx da circa 5 giorni) e la sintomatologica neurologica
(rigidità nucale e disorientamento) nonché il repentino peggioramento clinico del paziente, non può che affermarsi che i medici avessero tutti gli elementi per sospettare una meningoencefalite, il cui trattamento necessitava di terapia antibiotica, la quale se pagina 12 di 23 somministrata tempestivamente sarebbe potuta essere efficace nel trattamento dell'infezione.
Invero – come emerso dalla documentazione sanitaria in atti e analizzata debitamente dai consulenti tecnici d'ufficio – il trattamento del paziente non è avvenuto tempestivamente stante che la visita e l'esecuzione della procedura di rachicentesi sono da collocare solo molte ore dopo l'ingresso del paziente al pronto soccorso;
parimenti la terapia antibiotica è stata somministrata solo nella serata del 12.3.2013, anziché immediatamente al momento della comparsa dei sintomi neurologici.
Peraltro è emersa dalla consulenza tecnica d'ufficio anche la discrasia tra le somministrazioni effettuate dai sanitari e quelle previste dalle linee guida per il trattamento terapeutico antibiotico e l'eccessivo trattamento con farmaci corticosteroidi.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si condividono le conclusioni cui sono pervenuti i c.t.u., ovvero la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa dei sanitari e il danno occorso al paziente, atteso che “è più probabile che non”, sulla base delle cognizioni scientifiche, che la tempestiva somministrazione della terapia antibiotica avrebbe aumentato significativamente la possibilità di modificare l'evoluzione del processo settico.
Ed infatti nell'alveo della responsabilità contrattuale e del relativo riparto dell'onere probatorio può affermarsi che l'attore abbia assolto compiutamente al suo onere probatorio, provando il danno, la condotta ed il nesso di causalità; viceversa, parte convenuta non ha offerto la prova liberatoria che era a suo carico, ovvero provare che il ritardo diagnostico e/o terapeutico è dipeso da cause ad essa non imputabile, ossia da fattori imprevedibili ed inevitabili, che la diagnosi non era prevedibile per la presenza di fattori eccezionali o che comunque il danno non sarebbe stato comunque evitabile.
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è
pagina 13 di 23 stato affermato (dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32
Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n. 4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza) patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente, essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^ sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c. 1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It.
1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056
e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98; Cass. n. 7459/97; Cass.
n. 8286/96).
pagina 14 di 23 Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il collegio, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che l'attore versa in uno stato vegetativo persistente consecutivo a grave insulto cerebrale da meningo-encefalite prodotto da Streptococco Pneumoniae”.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 100%.
Il consulente ha inoltre determinato in 150 gg. il periodo di invalidità temporanea assoluta.
Le conclusioni cui è pervenuto il collegio sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria. Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro,
l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo - assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo pagina 15 di 23 una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso: per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 8286.00
(55.24*150*100%).
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre: quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
pagina 16 di 23 Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344;
96/8286; 96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725;
95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso
“paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ. sez. III
6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre – però – tenere in considerazione che per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri riconducibili alla circolazione stradale, l'art. 138 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 rimanda alle tabelle uniche nazionali approvate con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12.
Malgrado tali tabelle si applichino per previsione espressa ai sinistri verificatisi successivamente al 5 marzo 2025, data dell'entrata in vigore del Decreto che le introduce in allegato, i criteri in esse contenute devono essere adoperati come parametro pagina 17 di 23 equitativo anche per la valutazione dei sinistri prodottisi in data anteriore, conformemente all'orientamento assunto da questo Tribunale.
A differenza delle c.d. tabelle milanesi di fonte giurisprudenziale, considerate in precedenza adeguato parametro equitativo, le tabelle uniche nazionali hanno fonte legislativa e si ritengono più adeguate a garantire l'individualizzazione della regola di giudizio, unitamente alla parità di trattamento rispetto ai giudizi in corso pendenti per sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del decreto.
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 10370.26 [€ 947.30 (valore punto base determinato dalla legge e modificato dal dm 16.7.2024) * 10,9472 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico)].
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0.636% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 659550.00 (= € 10370.26
x100x 0.636%).
A tale somma va aggiunta la liquidazione del danno morale – secondo le citate tabelle – nella misura media pari ad € 362.752.00 (50% del danno biologico).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
pagina 18 di 23 E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre
2008 n. 26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attore non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n. 3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita.
Ciò posto deve essere posto a carico della struttura convenuta il pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 1.030.588,00.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico, essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
pagina 19 di 23 Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n.
1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio, ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro (taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità - evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
pagina 20 di 23 Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che, conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari, appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno – sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi, senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi, debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce
Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via pagina 21 di 23 rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare, alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (12.3.2013).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (14.7.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro , Parte_1 CP_4
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento per cui è causa, della complessiva somma di € 1.030.588,00, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
pagina 22 di 23 condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice, liquidate – e distratte ex art- 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Gaetano Amato - in €
18000.00 per compensi, € 545.00 per spese, € 4583.00 per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania il 14.7.2025
Il Giudice Istruttore
Dott. Giorgio Marino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Giulia Pesce,
Magistrato Ordinario in Tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
Il Magistrato Affidatario dott. Giorgio Marino
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