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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N.10550/2023 R.G., cui è riunito l'ATP
N. 12387/2022 R.G. promossa da:
DE SA (C.F. [...]) rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. GENNARO ORLANDO, presso il quale elegge domicilio in
Napoli alla via Giotto n. 25 (C.F. [...]), il quale dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso il proprio numero di fax 081.2207372 o indirizzo di posta elettronica gennaroorlando@avvocatinapoli.legalmail.it,
ricorrente
contro
INPS, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Mauro Elberti
(C.F. [...]), PEC: avv.mauro.elberti@postacert.inps.gov.it, in virtù di mandato generale alle liti,
resistente
OGGETTO: opposizione ad ATP Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegno di invalidità civile ex lege n°118/71 a decorrere dal 20/01/2022 (data della visita di revisione). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG n.
12387/2022 adiva il Tribunale di Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'assegno di invalidità civile ex lege n°118/71 revocato in sede di revisione;
che, alla prima udienza, il GL assegnava al CTU dott. Luigi Mangone
l'incarico di espletare la Consulenza Tecnica D'Ufficio; che all'esito dell'espletata consulenza, nel termine fissato dal Giudice, esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile ex lege n°118/71 a decorrere dalla data della visita di revisione (20.01.2022).
L'INPS ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, disposta una integrazione di perizia al fine di valutare l'ulteriore certificazione medica prodotta, la causa è decisa all'esito della odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale.
***** Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Tanto premesso, nella specie, la parte opponente, ha contestato le valutazioni e le conclusioni della CTU, ritenute, oltre che “immotivata, apodittica ed assertiva, è carente nelle motivazioni e omissiva circa la valutazione di alcune affezioni”.
Questo giudice, pertanto, ha ritenuto di onerare il CTU già nominato dott. Luigi
Mangone a depositare una integrazione di perizia al fine di rendere i chiarimenti di cui al quesito dell'ordinanza del 18.09.2024 in relazione alla patologia artrosica sofferta dalla ricorrente e già rilevata dal ctu, anche alla luce della nuova certificazione medica, datata
24.6.24.
All'esito della disposta integrazione, il C.T.U. ha confermato sostanzialmente il giudizio espresso in fase di ATP, accertando che la parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e confermate nelle note integrative;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto. In particolare, in questa sede, l'ausiliare ha chiarito, rispondendo al quesito specifico di cui alla richiamata ordinanza: “Le contestazioni avanzate dall'Avv. Orlando, legale di parte attrice, si articolano, in sintesi, su due punti:
1. l'omessa elencazione della documentazione consultata;
2. insufficiente valutazione della patologia artrosica, a suo dire valutabile nella misura del
50%, senza, però, indicare il codice di riferimento né specificare come si arrivi a tale valore. Risposta: a) oltre all'esame obiettivo, eseguito in sede di visita medica, per la formulazione della diagnosi, è stata consultata la documentazione sanitaria depositata, da parte ricorrente, al fascicolo telematico. (…..omissis); b) circa la patologia artrosica di cui è affetta la periziata, occorre sottolineare che l'Avv. Orlando riporta un lungo elenco di quadri anatomo-patologici a carico dell'apparato osteo-articolare, desunti da indagini radiografiche, senza però specificare la loro incidenza sul piano funzionale. I segni radiografici di “artrosi” rappresentano il substrato anatomo-patologico della infermità ma, la valutazione medico-legale è determinata, in massima parte, dal riscontro di una loro incidenza funzionale. Pur ammettendo che la periziata abbia sofferto, per il passato, di sintomatologia algica di origine artrosica e relativa limitazione funzionale, come emerge dalla documentazione clinica allegata al fascicolo, si sottolinea che, in sede di visita, ella non ha mostrato alcuna sintomatologia algica né alcuna limitazione funzionale, così come si legge a pag.4 della relazione. Molto verosimilmente le terapie eseguite hanno avuto successo clinico. Per tale motivo la diagnosi è stata di “Atteggiamento scoliotico dorsale dx-convesso con modesti segni di artrosi e discopatie da C5 a C7 e da L4 a S1; Artrosi delle mani;
Coxartrosi bilaterale, in attuale buon compenso funzionale” e tenuto conto proprio dell'attuale buon compenso funzionale, è stata valutata nella percentuale del 15%. c) Circa la documentazione sanitaria allegata al ricorso ex art 445 bis cpc comma 6, solo
l'ecografia dell'addome, eseguita il 12.12.2023, riporta una condizione clinica non presente precedentemente e rappresentata da una “piccola formazione ipoecogena, verosimile pertinenza angiomatosa, la più voluminosa di 19mm” che può essere ascritta, per analogia, al codice 9322 con una valutazione fissa dell' 11%; mentre gli altri certificati o descrivono soltanto sintomi non ancora ascritti a nessuna diagnosi
(Vertigini di ndd – Visita ospedale dei Colli del 05.12.2023) oppure riportano condizioni morbose relative all'apparato respiratorio (TAC Torace del 25.10.2023) già riportate in diagnosi e pertanto già valutate. Nelle osservazioni avanzate dall'Avv.
Orlando non si ravvedono elementi utili per una radicale rivisitazione della valutazione già espressa: può essere presa in considerazione soltanto la lesione angiomatosa epatica (11%) che aggiunta alla valutazione già espressa del 67% determina una valutazione complessiva del 70%”. E ancora, valutata la certificazione del 26.04.2024, prodotta successivamente, l'ausiliare ha chiarito: “ In ottemperanza alla ordinanza del GL dr.ssa Barbato del 22.01.2025, si procede ad ulteriore integrazione alle relazioni già depositate, avendo preso in considerazione anche la documentazione sanitaria del 24.06.2024 - Ospedale dei
Colli(…).Come si può leggere e facilmente desumere, la Sig.ra SI IA presente una:- valutazione negativa vestibolare;
-pur presentando un quadro di cervico-artrosi a livello di C5C6 clinicamente presenta una minima limitazione articolare cervicale e nessuna sintomatologia;
- riporta un quadro clinico a carico del rachide già evidenziato dallo scrivente e riportato anche in diagnosi (vedi infermità n.1); -un test di
ME positivo (test relativo alla malocclusione mascello-mandibolare) per il quale si richiede una valutazione odontoiatrica. Oggettivamente non si rileva nessuna ulteriore e nuova infermità che non era già presente e valutata in sede di visita ad eccezione di un sospetto di malocclusione, patologia non ancora accertata in sede specialistica. Nell'ipotesi che essa venga accertata, risulterebbe “ultra petita” perché , di recente insorgenza e quindi non era presente al momento della presentazione della istanza di invalidità”.
Detta valutazione si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate. Il consulente tecnico ha, in definitiva, concluso nel senso che le patologie riscontrate, tutte ampiamente valutate, non sostanziano i requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione richiesta;
né il mero sospetto di una nuova patologia, allo stato, non riscontrata dal Ctu e non accertata in sede specialistica, rappresenta un aggravamento dele condizioni cliniche della ricorrente.
A fronte delle specifiche considerazioni mediche del CTU, correttamente motivate e prive di qualsivoglia omissione e/o carenza diagnostica, in ricorso è stata proposta, come detto, solo una diversa valutazione delle condizioni cliniche della ricorrente, che dunque non è idonea a scalfire le conclusioni del ctu, rappresentando un mero dissenso diagnostico. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ex art.152 disp.att.
c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e quelle per la disposta integrazione, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'Inps.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone le spese di ctu della fase di atp e del presente procedimento a carico dell'Inps come da separato decreto.
Napoli, così deciso in data 02/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N.10550/2023 R.G., cui è riunito l'ATP
N. 12387/2022 R.G. promossa da:
DE SA (C.F. [...]) rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. GENNARO ORLANDO, presso il quale elegge domicilio in
Napoli alla via Giotto n. 25 (C.F. [...]), il quale dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso il proprio numero di fax 081.2207372 o indirizzo di posta elettronica gennaroorlando@avvocatinapoli.legalmail.it,
ricorrente
contro
INPS, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Mauro Elberti
(C.F. [...]), PEC: avv.mauro.elberti@postacert.inps.gov.it, in virtù di mandato generale alle liti,
resistente
OGGETTO: opposizione ad ATP Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegno di invalidità civile ex lege n°118/71 a decorrere dal 20/01/2022 (data della visita di revisione). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG n.
12387/2022 adiva il Tribunale di Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'assegno di invalidità civile ex lege n°118/71 revocato in sede di revisione;
che, alla prima udienza, il GL assegnava al CTU dott. Luigi Mangone
l'incarico di espletare la Consulenza Tecnica D'Ufficio; che all'esito dell'espletata consulenza, nel termine fissato dal Giudice, esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile ex lege n°118/71 a decorrere dalla data della visita di revisione (20.01.2022).
L'INPS ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, disposta una integrazione di perizia al fine di valutare l'ulteriore certificazione medica prodotta, la causa è decisa all'esito della odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale.
***** Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Tanto premesso, nella specie, la parte opponente, ha contestato le valutazioni e le conclusioni della CTU, ritenute, oltre che “immotivata, apodittica ed assertiva, è carente nelle motivazioni e omissiva circa la valutazione di alcune affezioni”.
Questo giudice, pertanto, ha ritenuto di onerare il CTU già nominato dott. Luigi
Mangone a depositare una integrazione di perizia al fine di rendere i chiarimenti di cui al quesito dell'ordinanza del 18.09.2024 in relazione alla patologia artrosica sofferta dalla ricorrente e già rilevata dal ctu, anche alla luce della nuova certificazione medica, datata
24.6.24.
All'esito della disposta integrazione, il C.T.U. ha confermato sostanzialmente il giudizio espresso in fase di ATP, accertando che la parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e confermate nelle note integrative;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto. In particolare, in questa sede, l'ausiliare ha chiarito, rispondendo al quesito specifico di cui alla richiamata ordinanza: “Le contestazioni avanzate dall'Avv. Orlando, legale di parte attrice, si articolano, in sintesi, su due punti:
1. l'omessa elencazione della documentazione consultata;
2. insufficiente valutazione della patologia artrosica, a suo dire valutabile nella misura del
50%, senza, però, indicare il codice di riferimento né specificare come si arrivi a tale valore. Risposta: a) oltre all'esame obiettivo, eseguito in sede di visita medica, per la formulazione della diagnosi, è stata consultata la documentazione sanitaria depositata, da parte ricorrente, al fascicolo telematico. (…..omissis); b) circa la patologia artrosica di cui è affetta la periziata, occorre sottolineare che l'Avv. Orlando riporta un lungo elenco di quadri anatomo-patologici a carico dell'apparato osteo-articolare, desunti da indagini radiografiche, senza però specificare la loro incidenza sul piano funzionale. I segni radiografici di “artrosi” rappresentano il substrato anatomo-patologico della infermità ma, la valutazione medico-legale è determinata, in massima parte, dal riscontro di una loro incidenza funzionale. Pur ammettendo che la periziata abbia sofferto, per il passato, di sintomatologia algica di origine artrosica e relativa limitazione funzionale, come emerge dalla documentazione clinica allegata al fascicolo, si sottolinea che, in sede di visita, ella non ha mostrato alcuna sintomatologia algica né alcuna limitazione funzionale, così come si legge a pag.4 della relazione. Molto verosimilmente le terapie eseguite hanno avuto successo clinico. Per tale motivo la diagnosi è stata di “Atteggiamento scoliotico dorsale dx-convesso con modesti segni di artrosi e discopatie da C5 a C7 e da L4 a S1; Artrosi delle mani;
Coxartrosi bilaterale, in attuale buon compenso funzionale” e tenuto conto proprio dell'attuale buon compenso funzionale, è stata valutata nella percentuale del 15%. c) Circa la documentazione sanitaria allegata al ricorso ex art 445 bis cpc comma 6, solo
l'ecografia dell'addome, eseguita il 12.12.2023, riporta una condizione clinica non presente precedentemente e rappresentata da una “piccola formazione ipoecogena, verosimile pertinenza angiomatosa, la più voluminosa di 19mm” che può essere ascritta, per analogia, al codice 9322 con una valutazione fissa dell' 11%; mentre gli altri certificati o descrivono soltanto sintomi non ancora ascritti a nessuna diagnosi
(Vertigini di ndd – Visita ospedale dei Colli del 05.12.2023) oppure riportano condizioni morbose relative all'apparato respiratorio (TAC Torace del 25.10.2023) già riportate in diagnosi e pertanto già valutate. Nelle osservazioni avanzate dall'Avv.
Orlando non si ravvedono elementi utili per una radicale rivisitazione della valutazione già espressa: può essere presa in considerazione soltanto la lesione angiomatosa epatica (11%) che aggiunta alla valutazione già espressa del 67% determina una valutazione complessiva del 70%”. E ancora, valutata la certificazione del 26.04.2024, prodotta successivamente, l'ausiliare ha chiarito: “ In ottemperanza alla ordinanza del GL dr.ssa Barbato del 22.01.2025, si procede ad ulteriore integrazione alle relazioni già depositate, avendo preso in considerazione anche la documentazione sanitaria del 24.06.2024 - Ospedale dei
Colli(…).Come si può leggere e facilmente desumere, la Sig.ra SI IA presente una:- valutazione negativa vestibolare;
-pur presentando un quadro di cervico-artrosi a livello di C5C6 clinicamente presenta una minima limitazione articolare cervicale e nessuna sintomatologia;
- riporta un quadro clinico a carico del rachide già evidenziato dallo scrivente e riportato anche in diagnosi (vedi infermità n.1); -un test di
ME positivo (test relativo alla malocclusione mascello-mandibolare) per il quale si richiede una valutazione odontoiatrica. Oggettivamente non si rileva nessuna ulteriore e nuova infermità che non era già presente e valutata in sede di visita ad eccezione di un sospetto di malocclusione, patologia non ancora accertata in sede specialistica. Nell'ipotesi che essa venga accertata, risulterebbe “ultra petita” perché , di recente insorgenza e quindi non era presente al momento della presentazione della istanza di invalidità”.
Detta valutazione si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate. Il consulente tecnico ha, in definitiva, concluso nel senso che le patologie riscontrate, tutte ampiamente valutate, non sostanziano i requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione richiesta;
né il mero sospetto di una nuova patologia, allo stato, non riscontrata dal Ctu e non accertata in sede specialistica, rappresenta un aggravamento dele condizioni cliniche della ricorrente.
A fronte delle specifiche considerazioni mediche del CTU, correttamente motivate e prive di qualsivoglia omissione e/o carenza diagnostica, in ricorso è stata proposta, come detto, solo una diversa valutazione delle condizioni cliniche della ricorrente, che dunque non è idonea a scalfire le conclusioni del ctu, rappresentando un mero dissenso diagnostico. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ex art.152 disp.att.
c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e quelle per la disposta integrazione, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'Inps.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone le spese di ctu della fase di atp e del presente procedimento a carico dell'Inps come da separato decreto.
Napoli, così deciso in data 02/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)