Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice nella causa civile iscritta al n. r.g. 263/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LOMBARDO DOMENICO, ricorrente contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22/5/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 20/9/2002 e che dalla loro unione è nato il figlio Controparte_1
(nato ad [...], il giorno 16/10/2005). Per_1
Rappresentava, poi, che con sentenza n.766/2023 (R.G. n.1659/2022) il Tribunale di Trapani dichiarava la separazione personale dei suddetti coniugi
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita, essendo così maturati i presupposti per giungere ad una pronunzia di divorzio. Pertanto, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n.898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la SI.ra e il SInor Parte_1
b) condannare il SI. al versamento di un contributo mensile per il Controparte_1 mantenimento del figlio pari a €.400,00 (quattrocento/00), da corrispondersi entro il giorno Per_1 cinque di ogni mese sul conto corrente indicato dalla madre, con rivalutazione annuale automatica secondo l'indice ISTAT, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie documentate, da sostenersi in favore del figlio , da concordarsi previamente tra gli ex coniugi in ossequio al Per_1 protocollo vigente innanzi al Tribunale di Trapani;
c) condannare, altresì, il SI. a corrispondere alla SI.ra , Controparte_1 Parte_1 il 50% del valore di mercato della casa coniugale, da determinarsi, se necessario, mediante espletanda CTU o, comunque, in una quota in favore della ricorrente, non inferiore a €.70.000,00=, con attribuzione della proprietà esclusiva dell'immobile al SI. , il quale Controparte_1 dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'individuazione del Notaio che stipulerà l'atto di trasferimento della proprietà, da perfezionarsi entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza riguardante il presente giudizio. Condannare, altresì, quest'ultimo al pagamento di tutti i costi connessi alla stipula, comprese le spese notarili, le tasse e ogni altro onere accessorio, manlevando e tenendo indenne l'ex coniuge da ogni obbligazione relativa ai versamenti mensili del mutuo fondiario contratto congiuntamente dai coniugi presso la Banca Credem, con scadenza fissata al 30 aprile 2031, nonché da qualsiasi spesa concernente la manutenzione straordinaria dell'immobile e da ogni tributo, imposta o onere fiscale ad esso inerente;
d) condannare, infine, il SI. a corrispondere all'odierna ricorrente Controparte_1 un'indennità di occupazione della casa coniugale nella misura di €.500,00= mensili, con decorrenza dal mese di giugno 2024, ovvero dalla data in cui il figlio ha stabilmente trasferito la propria Per_1 dimora presso la casa materna. Tale indennità dovrà essere corrisposta in favore della SI.ra
fino alla data della stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà della Parte_1 casa coniugale in favore dell'ex coniuge.”
Rimaneva contumace il resistente . Controparte_1
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, il resistente non compariva e veniva ascoltata la ricorrente.
Con ordinanza del 22/5/2025 venivano disposti i seguenti provvedimenti provvisori: “pone, in via provvisoria, a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 250,00 mensili, quale contributo al
[...] mantenimento del figlio, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani;
”.
Con la medesima ordinanza, a seguito di discussione orale, la causa veniva avviata a decisione.
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Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. n.766/2023 (R.G.
n.1659/2022), senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle deduzioni della parte ricorrente, l'unica costituita, nonché dalla mancata costituzione del resistente, sintomatica del suo disinteresse nei confronti delle questioni oggetto del giudizio.
*****
Va a questo punto esaminata la questione relativa al contributo al mantenimento della prole.
Sul punto occorre premettere che Con riferimento ai figli maggiorenni, ai sensi dell'art. 337- septies cod. proc. civ., può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore dei medesimi qualora questi non siano indipendenti economicamente “valutate le circostanze”.
Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
Il requisito della mancanza di “indipendenza economica” presuppone che il figlio non abbia ancora terminato il suo percorso formativo o non abbia trovato un'occupazione corrispondente alle sue capacità e alla sua istruzione. Vi è, dunque, una “stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento” (Cass. n. 17183/2020), come previsto, del resto, dall'art. 30, comma 1, Cost., nel senso che il dovere dei genitori di educare, istruire e mantenere i figli ricomprende anche quello di consentire loro di portare a termine un progetto formativo in linea con le loro capacità, inclinazioni e aspirazioni, tenuto conto dei risultati conseguiti e in presenza, ovviamente, di una oggettiva possibilità economica dei genitori.
Nel caso di specie, ha raggiunto da poco la maggiore età, vive con la madre e attualmente Per_1 frequenta il quinto anno del Liceo Scientifico “V. Fardella” di Trapani (v. verbale del 22/5/2025, dichiarazioni della ricorrente “ , ogni tanto, circa ogni 2-3 settimane, va a pranzare dal padre. Per_1
Non c'è una regola. prima era con me. Poi ha deciso di andare con il padre con il quale ha Per_1 vissuto circa 8 mesi. Non mi parlava. Poi abbiamo ripreso i rapporti ed è venuto a vivere con me dal giugno 2024. (…) frequenta l'ultimo anno del liceo scientifico”). Pur essendo maggiorenne, è Per_1 pacifico che non abbia raggiunto l'indipendenza economica, vista la sua giovane età, infatti, Per_1 deve ancora concludere il proprio percorso di studi, un percorso essenziale per il suo inserimento nella società.
Quanto, invece, alle possibilità economiche dei genitori in questa sede la ricorrente ha dichiarato di svolgere il lavoro di commerciante guadagnando circa 500,00 euro al mese, dichiarazioni provate dalla documentazione allegata (v. verbale del 22/5/2025, dichiarazioni della ricorrente “Io sono commerciante di intimo e merceria. Guadagno mediamente 500 euro al mese.”; v. all.
Dichiarazione_dei_redditi_2021_Nadia, Dichiarazione_dei_redditi_2022_Nadia,
Dichiarazione_dei_redditi_2023_Nadia, depositati in data 25/2/2025).
Per quanto attiene alla posizione reddituale del resistente, la scelta processuale della contumacia non può ritenersi condizione ostativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica de facto una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non può certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
Per determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili, come la capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace,
e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione. In tal caso, alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in giudizio (v. verbale dichiarazione della ricorrente “mio marito ha una ditta individuale. Vende prodotti per pasticcerie e gelatiere. Le sue entrate dipendono dai mesi. Guadagna più d'estate e meno d'inverno. Mediamente guadagnerà circa 2.000 euro al mese.”) da cui emerge che il resistente ha una ditta individuale per il commercio di prodotti alimentari (per pasticcerie e gelaterie) (come emerge anche dall'allegata visura della camera di commercio, depositata in data 25/2/2025) con guadagni verosimilmente di 2.000,00 euro al mese.
Considerata, dunque, la capacità lavorativa del resistente nonché i tempi di permanenza del figlio prevalentemente presso la madre, si ritiene di poter stabilire il contributo di mantenimento dovuto dal resistente in favore del figlio in € 250,00 mensili e rivalutabili secondo gli indici ISTAT. Per_1
Tenuto conto dei redditi delle parti, si pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie che sorgeranno nell'interesse della prole nella misura del 50% ciascuno.
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Per quanto, infine, riguarda le domande formulate da parte ricorrente riguardanti la richiesta di pagamento del 50% del valore di mercato della casa coniugale o la richiesta di pagamento di un'indennità di occupazione della casa coniugale, va precisato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione
(art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Deve, dunque, essere esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione o in quella di divorzio - entrambe soggette al rito della camera di conSIlio -, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, di risarcimento danni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. Civ. n. 6660/01).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità delle suddette domande poste in essere da parte ricorrente.
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Le spese del giudizio, stante la natura necessaria del giudizio e l'opzione processuale di contumacia prescelta dal resistente, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 20/9/2002 (regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del comune di Controparte_1
Erice, atto n. 95, parte II, serie A, anno 2002);
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, un assegno dell'importo di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT di variazione del costo della vita, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
; Per_1
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle eSIenze della prole nella misura del 50% ciascuna, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di conSIlio del 29/5/2025.
Il Presidente est.
Michele Ruvolo