Sentenza 5 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2004, n. 6640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6640 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AN, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE LIEGI 58, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI FURFARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BITRON SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/c, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO, COGGIATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO GAMMA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 113/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 02/03/01 - R.G.N. 882/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato GAMMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. SC AN ricorre per la cassazione della sentenza, descritta in epigrafe, della Corte d'appello di Milano che, confermando quella di primo grado, ha respinto la sua domanda volta a far dichiarare, con le conseguenti pronunce ex art. 18, st. lav., l'illegittimità del licenziamento, sproporzionato e intervenuto dopo molto tempo dai fatti, intimatogli dalla soc. BITRON spa con telegramma del 4 giugno 1999, dopo che gli erano stati contestati gl'addebiti il precedente 31 maggio, non essendo stato rispettato il termine, tra la contestazione e la comunicazione del recesso, di cinque giorni previsto dall'art. 7, st. lav. e dalla contrattazione collettiva.
La sentenza impugnata ha argomentato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, avendo il lavoratore offerto le proprie giustificazioni prima della scadenza di detto termine senza manifestare l'intenzione di darne altre, "è possibile dar corso al recesso", tanto più che al telegramma era seguita una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel merito ha osservato che, sebbene il comportamento che non si può tollerare una volta conosciuto, da cui era scaturito il licenziamento in tronco, si riferisse ad alcuni anni prima, tuttavia esso era stato conosciuto dalla IT, presso cui l'AN lavorava e faceva parte della RSU, solo nel maggio del 1999, avendole tale società SERIM, fornitrice di bevande e alimenti distribuiti automaticamente, cui era stato disdettato il contratto d'appalto gestito dalla RSU per accordo interaziendale, riferito del tentativo, frustrato dall'intervento di altro rappresentante sindacale, dell'AN di estorcerle, nel '95, L. 10 milioni per evitare lo scioglimento del contratto allora concluso e la cui vicenda non era stata portata allora a conoscenza della IT per non danneggiare il lavoratore.
Contro questa sentenza il ricorrente prospetta i vizi di motivazione e le violazioni di legge infra descritti. Resiste l'intimato con controricorso. Alle memorie di entrambe le parti, gia' depositate ex art. 378, cod. proc. civ., per l'udienza del 26 novembre 2002, poi rinviata a nuovo ruolo, si è aggiunta quella depositata per l'odierna udienza dalla IT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso per Cassazione il ricorrente illustra la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e difetti di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ.) anche "in relazione al mancato esame delle disposizioni della contrattazione collettiva".
Oltre a ricordare la disposizione dello Statuto, che consente l'applicazione delle sanzioni più gravi del richiamo verbale solo dopo che siano trascorsi, dalla contestazione, cinque giorni e la sua funzione, posta a favore del lavoratore e quindi i-neludibile, la difesa ricorrente lamenta che non sia stata presa in esame la regola contrattuale (art. 23, disciplina generale, sezione terza), da ritenere di miglior favore, che ribadisce l'impossibilità di comminare i provvedimenti disciplinari (eccettuato il richiamo verbale) "prima che siano trascorsi 5 giorni". Il motivo non merita di essere condiviso.
Infatti, a livello della norma statutaria, le Sezioni unite della Cassazione hanno recentemente (sentenza 7 maggio 2003, n. 6900), in sede di composizione di un contrasto emerso in questa Sezione lavoro sulla funzione e natura del termine a difesa di cinque giorni, ribadito il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui "il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge n. 300 del 1970, la possibilità, di irrogazione della sanzione disciplinare, e, funzionale soltanto ad esigenze di tutela dell'incolpato, mentre deve escludersi, in difetto di qualsiasi dato testuale, che la previsione di tale spazio temporale sia stata ispirata anche dall'intento di consentire al datore di lavoro un'effettiva ponderazione in ordine al provvedimento da adottare ed un possibile ripensamento;
ne consegue che il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine suddetto allorché, il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive".
Quanto al profilo contrattuale, non emerge dalla disposizione collettiva, riferita per esteso in ricorso e considerata norma di miglior favore (art. 23), alcun elemento interpretativo (peraltro neppure abbozzato) che, oltre a caratterizzarla nel senso auspicato, la discosti dal principio sotteso alla disciplina legale, ne' l'ipotizzata violazione dell'art. 23, c.c.n.l., denunzia in modo esplicito la concreta lesione del diritto di difesa, nella specie neppure dedotta, restando, pertanto, confermato il principio legale surriferito.
Con il secondo mezzo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 3 e 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dell'art. 2106, cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ. per tardività della contestazione del 31 maggio 1999, che ha impedito all'AN di apprestare compiutamente le proprie difese rispetto a fatti accaduti cinque anni prima, e per non aver approfondito, in motivazione, il giudizio di proporzionalità della sanzione adottata rispetto al fatto che: 1^) il comportamento non poteva più ripetersi, essendo stata la RSU esautorata dalla gestione contrattuale in esame ne', 2^) aveva trovato alcun ulteriore addentellato "con l'irreprensibile condotta dell'AN all'interno o verso l'azienda" e comunque, 3^) non aveva inciso sulle mansioni affidate al ricorrente.
Anche il secondo motivo, pur nelle varie sfaccettature che ne illustrano il contenuto, non merita accoglimento.
Anzitutto, il principio di tempestività della contestazione dell'addebito non può prescindere dalla relazione che lo lega alla conoscenza del fatto che, se ignorato, non assume rilievo alcuno, oltretutto non essendo prevista alcuna forma d'estinzione, basata sul trascorrere del tempo, della sua valenza. Quanto alla circostanza che il lungo tempo trascorso avrebbe limitato le difese dell'incolpato, a parte che la questione non risulta esser stata prima d'ora proposta, la celerità della discolpa, addirittura anticipata rispetto ai cinque giorni di rito, accentua la fragilità dell'eccezione, mentre la genericità del riferimento, senza alcuna specifica deduzione della reale e concreta lesione del diritto di difesa la rende evanescente.
Infine, il giudizio di proporzionalità della sanzione è puntualmente affrontato, con coerenza e congruità adeguate alla vicenda, dalla Corte territoriale che, sul tema dello strappo arrecato alla fiducia appunta: "l'AN non solo ha dato all'esterno una immagine non positiva della soc. IT (come società che favorisce chi garantisce ad essa delle regalie), ma ha personalmente perseguito un interesse proprio..." aggiungendo: "non si tratta di trarre da un fatto lontano inattendibili previsioni per il futuro, ma di attualizzare come scorretto e come produttivi di discredito anche nel presente un comportamento che non si può tollerare una volta conosciutolo.
Il fatto è grave perché abusando di una posizione specifica (la legittimazione a contrattare)".
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese processuali di questo giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il soccombente alle spese processuali che liquida in E. 48,00 oltre E. 2.500=
(duemilacinquecento) per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2004