Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/06/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10/2021 Ruolo Gen., vertente tra C.F. P.IVA_1 con sede in Milano, nella Via Domenichino, n. 5, in Parte_1
,
persona del Procuratore, Avv. Roberto Castiglioni, in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Persona 1 in data 1.8.2019, Rep. 22579, Racc. 9127,
rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto introduttivo del giudizio, dagli Avv.ti Paolo
Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene, con studio (LMS) in Milano, nel
Corso Magenta, n. 84. Successivamente agli Avv.ti Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona venivano revocate le procure alle liti precedentemente conferitegli come da "Nota di deposito delle revoche delle procure alle liti agli Avv.ti Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona", versata in atti ed a firma dell'Avv.
Paolo Bonalume
Attore
contro
Sicaminò (ME), nella Piazza Duomo, C.F.: P.IVA_2
convenuto contumace
Oggetto: Cessione di Crediti.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
Svolgimento del processo
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 20.5.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_2 in persona del Sindaco pro tempore nascono, che non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità formale della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, Parte_1
[...] in persona del legale rapp.te pro tempore, nonostante la contumacia dell'odierno convenuto, [...]
Controparte_2 in persona del Sindaco pro tempore, atteso che la suddetta eccezione è rilevabile d'ufficio. In ordine a ciò si osserva che la prima importante differenza che si riscontra rispetto alla disciplina generale sulla cessione dei crediti contenuta nel Codice civile ha riguardo alla libera cedibilità del credito ed alla sua opponibilità al debitore ceduto.
In base all'art. 1260 e ss. c.c., la cessione del credito si realizza al momento stesso della conclusione del relativo contratto di cessione, ed è efficace nei confronti del debitore ceduto nel momento in cui è stata a questi notificata o è stata da questi accettata;
vige inoltre il generale principio di libera cedibilità del credito,
in base al quale ogni credito può formare oggetto di cessione, salvo i limitati e specifici casi di esclusione previsti dalla legge, dalle parti o derivanti dalla natura personale del credito stesso.
Nella disciplina generale del Codice Civile, dunque, per la cessione del credito: non è previsto alcuno specifico requisito di forma;
non è necessaria l'accettazione del debitore ceduto;
la notifica e l'accettazione di cui all'art. 1264 c.c. (che non incidono sulla validità del negozio) non richiedono particolari requisiti di forma, ma rappresentano solo condizioni affinché la cessione divenga efficace (cioè opponibile) al debitore ceduto e ai terzi.
Nel caso invece in cui il debitore ceduto sia (non già un privato, bensì) un soggetto pubblico, vige una disciplina parzialmente diversa.
Qualora infatti il credito che forma oggetto di cessione sia sorto in occasione di un contratto pubblico, la disciplina applicabile alla cessione si discosta da quella generale del Codice Civile, dato l'interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante tale prestazione possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso la P.A. possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. L'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E prevedeva che, in deroga al principio generale dell'art. 1260 c.c., qualora inoltre la cessione del credito derivi da un contratto in corso di esecuzione, il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto P.A.
Il successivo R.D. 2440/1923 ha, poi, a sua volta dedicato una specifica disciplina alle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti richiamando, le previsioni contenute nel citato art. 9 della L. 2248/1865, allegato E.
La cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico e ancora in corso di esecuzione è quindi subordinata alla preventiva adesione della P.A.; in altri termini, affinché la cessione sia opponibile ad un ente pubblico è necessario che quest'ultimo esprima il proprio consenso espresso.
Tale disciplina si applica alle cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, ossia alle figure negoziali riconducibili alla categoria dei contratti di durata, rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.),
l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che, durante la stessa, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato, compromettendo così l'ulteriore e regolare prosecuzione del rapporto.
Relativamente ai contratti di durata, in corso di esecuzione, dunque, la P.A. ha la possibilità (ergo il privilegio)
di rifiutare la cessione del credito. Quando l'atto di cessione dei crediti non è espressamente accettato dall'amministrazione ceduta, lo stesso non è opponibile all'autorità pubblica coinvolta.
Ritenuto quanto prima atteso che nel caso di che trattasi alcuna preventiva adesione della P.A. risulta dalla stessa concessa, l'atto di cessione dei crediti oggetto del presente giudizio non può essere opposto al [...]
Controparte_2 Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte si dichiara l'attrice, Parte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore, carente di legittimazione attiva.
L'accertamento della predetta carenza di legittimazione attiva risulta essere assorbente di qualsiasi altra questione e comporta il rigetto delle domande così come avanzate da parte attorea.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
Parte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti del citazione, dalla in persona del Sindaco pro tempore, sentito il procuratore di parte attrice, Controparte_2
stante la contumacia del convenuto, così provvede:
-dichiara la carenza di legittimazione attiva della Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, per quanto in parte motiva;
-rigetta, quindi, le domande così come formulate dalla Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore.
Così deciso in Barcellona P.G. 20.5.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)