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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/12/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3041/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3041/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Bovalino al vico I Crotone 25 presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo che la rappresenta e difende come da procura in atti
1 Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 responsabile p.t., signor , nella qualità di Responsabile Contenzioso Controparte_2
Calabria, giusta procura speciale, autenticata nella firma dal notaio dott. Per_1
di Roma – rep. n. 180008 racc. n. 12317 del 25.05.2023, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Vera Artimagnella, presso il cui studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 2/B
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Resistente
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria Viale Calabria n.82, presso e con gli avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini,
AN FA,LE IZ e OR LO, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 23.01.2023 in Roma (repertorio 37590 – raccolta 7131) Persona_2
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.09.2022, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219002575545/000, notificata in data
30.06.2022, dall' , con la quale veniva richiesto il Controparte_1 pagamento, anche di somme dovute a titolo di contributi IVS: - avviso di addebito n.
39420150002580306000, notificato il 29.10.2015 per un importo pari ad € 1.739,21; - avviso di addebito n. 39420160002699868000, notificato il 31.10.2016 per ad € 1.714,82.
A tal fine eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui ai suddetti avvisi, essendo decorso, dalla data di notifica degli stessi, il termine prescrizionale quinquennale senza che nessun atto interruttivo le sia stato validamente notificato
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…. accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420219002575545/000, limitatamente alla parte
2 afferente gli avvisi di addebito n. 39420150002580306000 e n. 39420160002699868000, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese di lite da distrarsi». CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: -
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dei termini di cui all'art. 617 cpc e art
24 c.5 del D.LGS 46/99; - il mancato decorso del termine prescrizionale sia in ragione della regolare notifica degli avvisi opposti che della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale Covid 19; - l'onore del concessionario di fornire prova circa l'interruzione dei termini per le fasi successive all'iscrizione a ruolo.
Concludeva, pertanto, affinché venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito la legittimità delle iscrizioni a ruolo e degli avvisi di addebito con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva altresì l' eccependo: - l'intervenuto Controparte_1 stralcio dell'avviso di addebito n. 39420150002580306000 in virtù di quanto disposto dalla legge 197/2022; - l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre i termini di legge;
- il difetto di legittimazione passiva trattandosi di opposizione avverso atti propri dell'ente impositore;
- il mancato decorso del termine prescrizionale sia in ragione della regolare notifica degli avvisi di addebito, 39420150002580306000 e
39420160002699868000, avvenuta rispettivamente il 28.10.2015 ed il 30.10.2016, ma anche della successiva notifica dell'AVI impugnata 09420219002575545000, il
30.06.2022, nonché degli ulteriori atti interruttivi: AVI 0942020229003500975000, notificata il 25.07.2022, per l'AVA 39420160002699868000; CPI
, notificata il 09.12.2022, per gli AVA 39420150002580306000 PartitaIVA_3
e 39420160002699868000, sia in ragione della sospensione dei termini disposta ex lege nel periodo emergenziale dal 09/03/2020 al 31/8/2021 termine differito al 31/12/2021.
Alla luce di quanto eccepito così concludeva: “..in via preliminare, dare atto che il ruolo di cui all'AVA 39420150002580306000 risulta a zero in virtù del disposto della Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) che, per i carichi inferiori a mille euro affidati ad tra l'1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015, ha previsto lo stralcio automatico alla CP_5 data del 30.04.2023; 2. fermo quanto sopra, sempre in via preliminare, dichiarare il presente ricorso inammissibile perché tardivo;
3. sempre preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per i motivi ampiamente spiegati in parte CP_5 motiva;
4. gradatamente, dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell' Riscossione;
5. dichiarare la legittimità e la regolarità dell'AVI CP_6 opposta, la quale, in ogni caso, non potrà essere integralmente annullata, avendo ad
3 oggetto anche atti non contestati in questa sede;
6. dichiarare che il credito azionato non si è prescritto e che, pertanto, le relative somme sono tutt'oggi dovute dalla signora
7. comunque, rigettare le domande di controparte, siccome infondate in fatto Parte_1 ed in diritto;
8. in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla per il recupero coattivo del credito de quo e conseguentemente dichiarare, con CP_5 qualsiasi formula, che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 25.07.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste sia la legittimazione passiva di
, in quanto ente che ha emesso l'intimazione di Controparte_1 pagamento impugnata, sia dell' quale ente creditore per i crediti contributivi di CP_4 cui ai due avvisi di addebito sottesi all'atto opposto.
Ciò premesso, infondata è altresì l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione. Sul punto, infatti, occorre considerare che nel caso in esame non ricorre né l'ipotesi di cui all'art. 617 c.p.c. né quella di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/99.
Alla luce di quelli che sono i motivi di impugnazione illustrati, infatti, il ricorrente lamenta unicamente la prescrizione della pretesa creditoria stante l'assenza di idonei atti interruttivi tra l'originaria notifica degli avvisi di addebito (incontestata e indicata anche nel ricorso al 29.10.2025 ed al 31.10.2016) e quella dell'intimazione di pagamento opposta (30.06.2022).
Risulta quindi proposta un'azione di accertamento negativo del debito contributivo integrante opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile anche oltre i termini fissati dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/99.
Ciò considerato l'eccezione di tardività suddetta deve essere respinta.
4 In via preliminare, deve anche evidenziarsi che rispetto all'ammissibilità della presente procedura sono sorti taluni problemi. Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata non costituisca un atto autonomamente impugnabile anche in considerazione della mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art.16 del D.P.R. 636/72. In particolare, occorre rilevare che l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, quando i vizi riguardino proprio l'intimazione in questione.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. n. 16412/2007; Cass. n.13483/2007; Cass. n.
3231/2005; Cass. n. 7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n. 24975/2006; Cass. n.
5003/2007; Cass. SS. UU. n. 5791/2008).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa recuperatoria del credito stante l'assenza di idonei atti interruttivi tra la notifica degli avvisi e quella dell'intimazione di pagamento opposta.
L' ha fornito prova della originaria notifica degli avvisi sopra indicati e comunque CP_4 la circostanza non risulta oggetto di censura da parte della ricorrente.
L'ente di riscossione, a sua volta nel costituirsi in giudizio, ha allegato la prova della
5 notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e alla luce della documentazione versata in atti ma la notifica in questione deve ritenersi non idonea ad interrompere la prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito n. 39420150002580306000; risultano infatti decorsi i 5 anni normativamente previsti a tal fine, anche tenendo conto della sospensione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19 (dal giorno 08.03.2020 al 31.08.2021); al 30.06.2022 la prescrizione risultava già maturata (almeno al
30.04.4.2022) .
Ad ogni modo occorre anche tener presente che l' resistente ha dedotto CP_1
l'avvenuto sgravio dell'avviso in questione, per effetto del disposto della legge di bilancio
2023 (v. allegati memoria . CP_5
La pretesa creditoria, pertanto, non avrebbe comunque trovato seguito.
Deve invece riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione alla notifica della medesima intimazione di pagamento rispetto all'avviso di addebito n.
39420160002699868000, notificato in data 31.10.2016; il decorso del termine quinquennale, in questo secondo caso non risulta compiuto alla data del 30.06.2022, in considerazione della sospensione dei termini prevista dalla richiamata normativa emergenziale Covid 2019 (dal giorno 08.03.2020 al 31.08.2021), in data 08.03.2020, erano infatti decorsi solo 3 anni, 4 mesi e 8 giorni dei 5 previsti.
Con riferimento a tale avviso di addebito, quindi, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Ogni ulteriore questione e/o eccezione deve ritenersi assorbita alla luce di quanto sopra esposto.
Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo della controversia, della soccombenza reciproca e del parziale accoglimento del ricorso, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ) R.G. n. Parte_1 C.F._1
3041/2022, disattesa ogni contraria istanza, in parziale accoglimento del ricorso così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
09420219002575545000, limitatamente all'avviso di addebito n.
39420150002580306000 per intervenuta prescrizione del credito sotteso;
rigetta per il resto.
6 - compensa le spese di lite.
Locri, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3041/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3041/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Bovalino al vico I Crotone 25 presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo che la rappresenta e difende come da procura in atti
1 Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 responsabile p.t., signor , nella qualità di Responsabile Contenzioso Controparte_2
Calabria, giusta procura speciale, autenticata nella firma dal notaio dott. Per_1
di Roma – rep. n. 180008 racc. n. 12317 del 25.05.2023, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Vera Artimagnella, presso il cui studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 2/B
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Resistente
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria Viale Calabria n.82, presso e con gli avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini,
AN FA,LE IZ e OR LO, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 23.01.2023 in Roma (repertorio 37590 – raccolta 7131) Persona_2
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.09.2022, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219002575545/000, notificata in data
30.06.2022, dall' , con la quale veniva richiesto il Controparte_1 pagamento, anche di somme dovute a titolo di contributi IVS: - avviso di addebito n.
39420150002580306000, notificato il 29.10.2015 per un importo pari ad € 1.739,21; - avviso di addebito n. 39420160002699868000, notificato il 31.10.2016 per ad € 1.714,82.
A tal fine eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui ai suddetti avvisi, essendo decorso, dalla data di notifica degli stessi, il termine prescrizionale quinquennale senza che nessun atto interruttivo le sia stato validamente notificato
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…. accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420219002575545/000, limitatamente alla parte
2 afferente gli avvisi di addebito n. 39420150002580306000 e n. 39420160002699868000, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese di lite da distrarsi». CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: -
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dei termini di cui all'art. 617 cpc e art
24 c.5 del D.LGS 46/99; - il mancato decorso del termine prescrizionale sia in ragione della regolare notifica degli avvisi opposti che della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale Covid 19; - l'onore del concessionario di fornire prova circa l'interruzione dei termini per le fasi successive all'iscrizione a ruolo.
Concludeva, pertanto, affinché venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito la legittimità delle iscrizioni a ruolo e degli avvisi di addebito con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva altresì l' eccependo: - l'intervenuto Controparte_1 stralcio dell'avviso di addebito n. 39420150002580306000 in virtù di quanto disposto dalla legge 197/2022; - l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre i termini di legge;
- il difetto di legittimazione passiva trattandosi di opposizione avverso atti propri dell'ente impositore;
- il mancato decorso del termine prescrizionale sia in ragione della regolare notifica degli avvisi di addebito, 39420150002580306000 e
39420160002699868000, avvenuta rispettivamente il 28.10.2015 ed il 30.10.2016, ma anche della successiva notifica dell'AVI impugnata 09420219002575545000, il
30.06.2022, nonché degli ulteriori atti interruttivi: AVI 0942020229003500975000, notificata il 25.07.2022, per l'AVA 39420160002699868000; CPI
, notificata il 09.12.2022, per gli AVA 39420150002580306000 PartitaIVA_3
e 39420160002699868000, sia in ragione della sospensione dei termini disposta ex lege nel periodo emergenziale dal 09/03/2020 al 31/8/2021 termine differito al 31/12/2021.
Alla luce di quanto eccepito così concludeva: “..in via preliminare, dare atto che il ruolo di cui all'AVA 39420150002580306000 risulta a zero in virtù del disposto della Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) che, per i carichi inferiori a mille euro affidati ad tra l'1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015, ha previsto lo stralcio automatico alla CP_5 data del 30.04.2023; 2. fermo quanto sopra, sempre in via preliminare, dichiarare il presente ricorso inammissibile perché tardivo;
3. sempre preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per i motivi ampiamente spiegati in parte CP_5 motiva;
4. gradatamente, dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell' Riscossione;
5. dichiarare la legittimità e la regolarità dell'AVI CP_6 opposta, la quale, in ogni caso, non potrà essere integralmente annullata, avendo ad
3 oggetto anche atti non contestati in questa sede;
6. dichiarare che il credito azionato non si è prescritto e che, pertanto, le relative somme sono tutt'oggi dovute dalla signora
7. comunque, rigettare le domande di controparte, siccome infondate in fatto Parte_1 ed in diritto;
8. in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla per il recupero coattivo del credito de quo e conseguentemente dichiarare, con CP_5 qualsiasi formula, che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 25.07.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste sia la legittimazione passiva di
, in quanto ente che ha emesso l'intimazione di Controparte_1 pagamento impugnata, sia dell' quale ente creditore per i crediti contributivi di CP_4 cui ai due avvisi di addebito sottesi all'atto opposto.
Ciò premesso, infondata è altresì l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione. Sul punto, infatti, occorre considerare che nel caso in esame non ricorre né l'ipotesi di cui all'art. 617 c.p.c. né quella di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/99.
Alla luce di quelli che sono i motivi di impugnazione illustrati, infatti, il ricorrente lamenta unicamente la prescrizione della pretesa creditoria stante l'assenza di idonei atti interruttivi tra l'originaria notifica degli avvisi di addebito (incontestata e indicata anche nel ricorso al 29.10.2025 ed al 31.10.2016) e quella dell'intimazione di pagamento opposta (30.06.2022).
Risulta quindi proposta un'azione di accertamento negativo del debito contributivo integrante opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile anche oltre i termini fissati dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/99.
Ciò considerato l'eccezione di tardività suddetta deve essere respinta.
4 In via preliminare, deve anche evidenziarsi che rispetto all'ammissibilità della presente procedura sono sorti taluni problemi. Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata non costituisca un atto autonomamente impugnabile anche in considerazione della mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art.16 del D.P.R. 636/72. In particolare, occorre rilevare che l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, quando i vizi riguardino proprio l'intimazione in questione.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. n. 16412/2007; Cass. n.13483/2007; Cass. n.
3231/2005; Cass. n. 7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n. 24975/2006; Cass. n.
5003/2007; Cass. SS. UU. n. 5791/2008).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa recuperatoria del credito stante l'assenza di idonei atti interruttivi tra la notifica degli avvisi e quella dell'intimazione di pagamento opposta.
L' ha fornito prova della originaria notifica degli avvisi sopra indicati e comunque CP_4 la circostanza non risulta oggetto di censura da parte della ricorrente.
L'ente di riscossione, a sua volta nel costituirsi in giudizio, ha allegato la prova della
5 notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e alla luce della documentazione versata in atti ma la notifica in questione deve ritenersi non idonea ad interrompere la prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito n. 39420150002580306000; risultano infatti decorsi i 5 anni normativamente previsti a tal fine, anche tenendo conto della sospensione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19 (dal giorno 08.03.2020 al 31.08.2021); al 30.06.2022 la prescrizione risultava già maturata (almeno al
30.04.4.2022) .
Ad ogni modo occorre anche tener presente che l' resistente ha dedotto CP_1
l'avvenuto sgravio dell'avviso in questione, per effetto del disposto della legge di bilancio
2023 (v. allegati memoria . CP_5
La pretesa creditoria, pertanto, non avrebbe comunque trovato seguito.
Deve invece riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione alla notifica della medesima intimazione di pagamento rispetto all'avviso di addebito n.
39420160002699868000, notificato in data 31.10.2016; il decorso del termine quinquennale, in questo secondo caso non risulta compiuto alla data del 30.06.2022, in considerazione della sospensione dei termini prevista dalla richiamata normativa emergenziale Covid 2019 (dal giorno 08.03.2020 al 31.08.2021), in data 08.03.2020, erano infatti decorsi solo 3 anni, 4 mesi e 8 giorni dei 5 previsti.
Con riferimento a tale avviso di addebito, quindi, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Ogni ulteriore questione e/o eccezione deve ritenersi assorbita alla luce di quanto sopra esposto.
Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo della controversia, della soccombenza reciproca e del parziale accoglimento del ricorso, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ) R.G. n. Parte_1 C.F._1
3041/2022, disattesa ogni contraria istanza, in parziale accoglimento del ricorso così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
09420219002575545000, limitatamente all'avviso di addebito n.
39420150002580306000 per intervenuta prescrizione del credito sotteso;
rigetta per il resto.
6 - compensa le spese di lite.
Locri, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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