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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/06/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1931/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore est. dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1931/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Pasqualina Fossari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Messina, viale
Luigi Cadorna Is. 212 Comp. V, giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocino dell'Avv. Paolo Mei, ed elettivamente domiciliato presso C.F._2
lo studio dello stesso sito in Lucca, viale Luporini n. 807, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: separazione personale.
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate: pronunciare la separazione alle seguenti condizioni “I coniugi vivranno separatamente.- I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con domiciliazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Lucca, Via delle Cornacchie n . 680; - la Sig.ra si Parte_2 impegna a comunicare repentinamente ogni eventuale cambio di residenza al Sig. Controparte_1 ; - gli incontri tra padre e figlie si svolgano tendenzialmente in forma libera o il sabato o la
[...] domenica senza pernotto, alterando settimanalmente i giorni predetti, nonché un ulteriore giorno infrasettimanale sempre senza pernottamento;
- il Sig. provvederà a corrispondere Parte_3 Controparte_1 l'importo complessivo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lucca;
- l'assegno unico sarà versato alla Sig.ra e devoluto interamente alle Parte_1 necessità delle bambine;
I coniugi si prestano sin da adesso reciproco consenso per il rilascio del passaporto ma non per l'espatrio che dovrà essere autorizzato di volta in volta.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 26.6.2024 e regolarmente notificato, Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio il 4.1.2010 con
[...] [...]
unione dalla quale sono nate le figlie Controparte_1 Per_1
(22.9.2010) e (8.2.2016), ha esposto che con il passare del tempo e
[...] Persona_2
progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale, con addebito al resistente.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha precisato che il Tribunale di Lucca con ordinanza del
6.11.2023 aveva disposto l'allontanamento dalla casa coniugale del resistente, per condotte minacciose e violente a suo danno. Ha domandato, altresì l'affidamento congiunto delle figlie con prevalente collocamento presso la madre, rimettendo al Tribunale la decisione circa la frequentazione padre-figlie ed il mantenimento proprio e delle figlie.
All'udienza del 27.11.2024, non è comparso il resistente, di cui è stata dichiarata la contumacia, mentre, all'esito dell'audizione della ricorrente, sono stati assunti ex art. 473bis.22 c.p.c. i seguenti provvedimenti provvisori: “- Affida in via condivisa le minori ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre;
- dispone che gli incontri tra padre e figlie si svolgano tendenzialmente in forma libera o il sabato o la domenica senza pernotto, alternando settimanalmente i giorni predetti, nonché un ulteriore giorno infrasettimanale con il monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di Lucca, con date che saranno stabilite dai servizi medesimi;
- in difetto di documentazione circa la condizione patrimoniale del resistente, allo stato conferma
l'assegno di mantenimento nella misura già corrisposta, ponendo a carico del padre la somma
2 mensile di €400 (€200 per ciascuna figlia), da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
ritenuti insussistenti i presupposti per il mantenimento della ricorrente, in ragione dello svolgimento, come dichiarato, di attività lavorativa da cui ritrae redditi sufficienti a garantirne l'autonomia”. È stato altresì conferito incarico ai Servizi Sociali di Lucca, di concerto con i Servizi Sociali di Genova per il monitoraggio sul nucleo familiare, nonché deferita indagine tramite la Polizia Tributaria circa i redditi del resistente.
Si è successivamente costituito che si è Controparte_1
dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, all'affido condiviso delle figlie ed alla prevalente collocazione presso la madre, rimettendo al Tribunale ogni decisione circa la frequentazione, ma ha chiesto respingersi la domanda di addebito della separazione, difettando la prova della violazione dei doveri coniugali, e disporsi un assegno in favore delle figlie di €300 complessivi.
All'udienza del 23.4.2025, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, le parti comparse personalmente hanno dato atto di aver intrapreso un percorso al fine di addivenire ad un componimento bonario della vicenda ed hanno chiesto un rinvio al fine di formalizzare l'accordo su alcune questioni.
Il G.I., dato atto che all'esito del periodo di monitoraggio, i Servizi Sociali avevano riscontrato che tra i genitori vi è una situazione di sostanziale accordo e che il rapporto tra il padre e le figlie era ripreso in un regime di sostanziale serenità, ha disposto che incontri tra gli stessi potessero avvenire liberamente senza l'ausilio dei Servizi Sociali.
All'udienza del 28.5.2025 il Giudice, visti i preverbali depositati in PCT, preso atto che le parti si sono conciliate, rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe, ha rimesso la causa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Preliminarmente, corre l'obbligo di rilevare che i rapporti che vengono in rilievo nel presente giudizio risultano interamente regolati dalla legge italiana.
In primo luogo, ai sensi dell'art. 8 regolamento UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010, in mancanza di scelta della legge applicabile alla separazione o al divorzio, trova applicazione la legge della
3 residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, cioè a dirsi, nella fattispecie, la legge italiana.
In secondo luogo, con riguardo alle obbligazioni alimentari, in forza dell'art. 15 del regolamento
UE 4/2009, del 18 dicembre 2008, la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata - negli Stati membri vincolati da tale strumento - secondo il protocollo dell'Aja del 23 novembre
2007. L'art. 3 del protocollo dell'Aja sancisce la regola generale secondo la quale si applica la legge del luogo di residenza abituale del creditore, dunque la legge italiana.
Infine, in ordine alla responsabilità genitoriale, trova applicazione il criterio della residenza abituale del minore, secondo le previsioni del regolamento UE 1111/2019, del 25 giugno 2019.
Si osserva poi che il matrimonio tra i coniugi, ancorché risultante dall'Anagrafe Nazionale della popolazione residente, come da estratto depositato in atti, non risulta tuttavia trascritto.
In adesione all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 28, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione,
o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il principio dell'immediata rilevanza del matrimonio celebrato all'estero secondo le forme previste dalla legge straniera non è dunque condizionato dalle norme italiane relative alla trascrizione: questa, infatti, non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa, e scopo di pubblicità, di un atto già di per sé valido in base al principio locus regit actum (cfr. Cass. n. 10351/98; cfr. Cass. 18-7-2013 n. 17620; Cass. 19-10-
1998 n. 10351; Cass. 28-04-1990 n. 3599; Cass. S.U. 28-10-1985 n. 5292; nello stesso senso, nell'ambito della giurisprudenza di merito cfr. Tribunale di Mantova, Sez. I Civile, 14/11/2017;
Trib Parma sent n. 7 del 2 gennaio 2017 ; Trib Pisa 24.03.2020 n. 336; Trib Pavia sez. II 28.11.2019
n. 4120).
La mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello Stato Civile non è dunque elemento ostativo per la pronuncia di separazione o scioglimento del matrimonio, ma, chiaramente, non è suscettibile di annotazione nei registri dello Stato Civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto.
4 Ciò premesso, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente anche dalle condotte violente tenute dal resistente in passato, già oggetto di altri procedimenti e accertati definitivamente nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina, Sezione penale n. 1158/2021.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale, per la quale, come sopra detto, alcun ordine è formulato all'Ufficiale dello Stato Civile, in difetto di trascrizione del matrimonio.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole ed inoltre in linea con l'istruttoria che è stata svolta.
Il monitoraggio del Servizio Sociale ha confermato la ripresa, in serenità, dei rapporti tra il padre e le figlie e non sono emersi elementi di pregiudizio per la frequentazione libera, mentre l'esito degli accertamenti fiscali conferma la congruità dell'assegno disposto in favore delle minori.
Pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata in [...] Parte_1
Lanka il 16.4.1991, e Parte_4
nato a [...]-gombo (Sri Lanka) il 10 dicembre 1986, uniti in matrimonio in il giorno CP_2
4.1.2010, trascritto nel registro dei matrimoni (Cap. 112) No: 5417 del Distretto di Gampaha,
Divisione South Aluthkuru Korale Divisional, autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
5 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore est. dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1931/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Pasqualina Fossari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Messina, viale
Luigi Cadorna Is. 212 Comp. V, giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocino dell'Avv. Paolo Mei, ed elettivamente domiciliato presso C.F._2
lo studio dello stesso sito in Lucca, viale Luporini n. 807, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: separazione personale.
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate: pronunciare la separazione alle seguenti condizioni “I coniugi vivranno separatamente.- I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con domiciliazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Lucca, Via delle Cornacchie n . 680; - la Sig.ra si Parte_2 impegna a comunicare repentinamente ogni eventuale cambio di residenza al Sig. Controparte_1 ; - gli incontri tra padre e figlie si svolgano tendenzialmente in forma libera o il sabato o la
[...] domenica senza pernotto, alterando settimanalmente i giorni predetti, nonché un ulteriore giorno infrasettimanale sempre senza pernottamento;
- il Sig. provvederà a corrispondere Parte_3 Controparte_1 l'importo complessivo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lucca;
- l'assegno unico sarà versato alla Sig.ra e devoluto interamente alle Parte_1 necessità delle bambine;
I coniugi si prestano sin da adesso reciproco consenso per il rilascio del passaporto ma non per l'espatrio che dovrà essere autorizzato di volta in volta.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 26.6.2024 e regolarmente notificato, Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio il 4.1.2010 con
[...] [...]
unione dalla quale sono nate le figlie Controparte_1 Per_1
(22.9.2010) e (8.2.2016), ha esposto che con il passare del tempo e
[...] Persona_2
progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale, con addebito al resistente.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha precisato che il Tribunale di Lucca con ordinanza del
6.11.2023 aveva disposto l'allontanamento dalla casa coniugale del resistente, per condotte minacciose e violente a suo danno. Ha domandato, altresì l'affidamento congiunto delle figlie con prevalente collocamento presso la madre, rimettendo al Tribunale la decisione circa la frequentazione padre-figlie ed il mantenimento proprio e delle figlie.
All'udienza del 27.11.2024, non è comparso il resistente, di cui è stata dichiarata la contumacia, mentre, all'esito dell'audizione della ricorrente, sono stati assunti ex art. 473bis.22 c.p.c. i seguenti provvedimenti provvisori: “- Affida in via condivisa le minori ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre;
- dispone che gli incontri tra padre e figlie si svolgano tendenzialmente in forma libera o il sabato o la domenica senza pernotto, alternando settimanalmente i giorni predetti, nonché un ulteriore giorno infrasettimanale con il monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di Lucca, con date che saranno stabilite dai servizi medesimi;
- in difetto di documentazione circa la condizione patrimoniale del resistente, allo stato conferma
l'assegno di mantenimento nella misura già corrisposta, ponendo a carico del padre la somma
2 mensile di €400 (€200 per ciascuna figlia), da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
ritenuti insussistenti i presupposti per il mantenimento della ricorrente, in ragione dello svolgimento, come dichiarato, di attività lavorativa da cui ritrae redditi sufficienti a garantirne l'autonomia”. È stato altresì conferito incarico ai Servizi Sociali di Lucca, di concerto con i Servizi Sociali di Genova per il monitoraggio sul nucleo familiare, nonché deferita indagine tramite la Polizia Tributaria circa i redditi del resistente.
Si è successivamente costituito che si è Controparte_1
dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, all'affido condiviso delle figlie ed alla prevalente collocazione presso la madre, rimettendo al Tribunale ogni decisione circa la frequentazione, ma ha chiesto respingersi la domanda di addebito della separazione, difettando la prova della violazione dei doveri coniugali, e disporsi un assegno in favore delle figlie di €300 complessivi.
All'udienza del 23.4.2025, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, le parti comparse personalmente hanno dato atto di aver intrapreso un percorso al fine di addivenire ad un componimento bonario della vicenda ed hanno chiesto un rinvio al fine di formalizzare l'accordo su alcune questioni.
Il G.I., dato atto che all'esito del periodo di monitoraggio, i Servizi Sociali avevano riscontrato che tra i genitori vi è una situazione di sostanziale accordo e che il rapporto tra il padre e le figlie era ripreso in un regime di sostanziale serenità, ha disposto che incontri tra gli stessi potessero avvenire liberamente senza l'ausilio dei Servizi Sociali.
All'udienza del 28.5.2025 il Giudice, visti i preverbali depositati in PCT, preso atto che le parti si sono conciliate, rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe, ha rimesso la causa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Preliminarmente, corre l'obbligo di rilevare che i rapporti che vengono in rilievo nel presente giudizio risultano interamente regolati dalla legge italiana.
In primo luogo, ai sensi dell'art. 8 regolamento UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010, in mancanza di scelta della legge applicabile alla separazione o al divorzio, trova applicazione la legge della
3 residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, cioè a dirsi, nella fattispecie, la legge italiana.
In secondo luogo, con riguardo alle obbligazioni alimentari, in forza dell'art. 15 del regolamento
UE 4/2009, del 18 dicembre 2008, la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata - negli Stati membri vincolati da tale strumento - secondo il protocollo dell'Aja del 23 novembre
2007. L'art. 3 del protocollo dell'Aja sancisce la regola generale secondo la quale si applica la legge del luogo di residenza abituale del creditore, dunque la legge italiana.
Infine, in ordine alla responsabilità genitoriale, trova applicazione il criterio della residenza abituale del minore, secondo le previsioni del regolamento UE 1111/2019, del 25 giugno 2019.
Si osserva poi che il matrimonio tra i coniugi, ancorché risultante dall'Anagrafe Nazionale della popolazione residente, come da estratto depositato in atti, non risulta tuttavia trascritto.
In adesione all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 28, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione,
o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il principio dell'immediata rilevanza del matrimonio celebrato all'estero secondo le forme previste dalla legge straniera non è dunque condizionato dalle norme italiane relative alla trascrizione: questa, infatti, non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa, e scopo di pubblicità, di un atto già di per sé valido in base al principio locus regit actum (cfr. Cass. n. 10351/98; cfr. Cass. 18-7-2013 n. 17620; Cass. 19-10-
1998 n. 10351; Cass. 28-04-1990 n. 3599; Cass. S.U. 28-10-1985 n. 5292; nello stesso senso, nell'ambito della giurisprudenza di merito cfr. Tribunale di Mantova, Sez. I Civile, 14/11/2017;
Trib Parma sent n. 7 del 2 gennaio 2017 ; Trib Pisa 24.03.2020 n. 336; Trib Pavia sez. II 28.11.2019
n. 4120).
La mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello Stato Civile non è dunque elemento ostativo per la pronuncia di separazione o scioglimento del matrimonio, ma, chiaramente, non è suscettibile di annotazione nei registri dello Stato Civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto.
4 Ciò premesso, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente anche dalle condotte violente tenute dal resistente in passato, già oggetto di altri procedimenti e accertati definitivamente nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina, Sezione penale n. 1158/2021.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale, per la quale, come sopra detto, alcun ordine è formulato all'Ufficiale dello Stato Civile, in difetto di trascrizione del matrimonio.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole ed inoltre in linea con l'istruttoria che è stata svolta.
Il monitoraggio del Servizio Sociale ha confermato la ripresa, in serenità, dei rapporti tra il padre e le figlie e non sono emersi elementi di pregiudizio per la frequentazione libera, mentre l'esito degli accertamenti fiscali conferma la congruità dell'assegno disposto in favore delle minori.
Pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata in [...] Parte_1
Lanka il 16.4.1991, e Parte_4
nato a [...]-gombo (Sri Lanka) il 10 dicembre 1986, uniti in matrimonio in il giorno CP_2
4.1.2010, trascritto nel registro dei matrimoni (Cap. 112) No: 5417 del Distretto di Gampaha,
Divisione South Aluthkuru Korale Divisional, autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
5 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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