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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1024/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composiZIne monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1024/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NUCERA ALBINA e dall'avv. LATELLA FRANCESCA
ATTORE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. COTRONEO ATTILIO
CONVENUTA
e
(C.F. Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO
Lesione personale.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha convenuto in giudiZI, innanzi all'intestato Tribunale, e Parte_1 CP_1
al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali, quantificati complessivamente in euro 41.200,40, da esso attore asseritamente patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 13.07.2017.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato:
− che, in data 13.07.2017, alle ore 10.30 circa, mentre si trovava a Condofuri di Reggio
Calabria in contrada Muccari, era stato investito dal veicolo Mitsubishi tg. BM952DH di sua proprietà, assicurato con e condotto nell'occasione dalla figlia CP_1
Controparte_2
− che, in particolare, mentre stava parcheggiando, era indietreggiata Controparte_2
pericolosamente senza avvedersi della presenza del padre, il quale si trovava in corrispondenza della parte posteriore del mezzo,
− che esso attore era stato urtato dallo spigolo posteriore destro del veicolo, era caduto rovinosamente a terra ed era rotolato in una scarpata, riportando gravi lesioni,
− che era stato dunque soccorso dalla figlia ed era stato accompagnato Controparte_2 dalla stessa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Melito di Porto Salvo, ove gli era stata diagnosticata una «contusione escoriata regione tempero-parietale e parte dx del viso contusione escoriata spalla dx e braccio dx con frattura della corticale ossea del trochide dell'omero dx. contusione con ecchimosi torace antero-laterale dx con frattura della IV, V e VI costa di dx, contusione colonna cervicale e dorsale con frattura del corpo di D6»,
− che era stato poi dimesso in data 20.07.2016 e, a seguito di ulteriori controlli e di assunZIne di terapia farmacologica, dopo un periodo di inabilità temporanea di 84 giorni era stato giudicato guarito con postumi permanenti da valutare in sede medico- legale,
pagina 2 di 10 − che l'invalidità permanente, consistente in «esiti dolorosi di frattura della IV, V e VI costa dell'emitorace di destra, frattura della vertebra D6 con cuneizzaZIne del corpo vertebrale, frattura trochide omerale dx con limitaZIne funZInale della spalla omolaterale», era stata quantificata dal dott. nella misura del Persona_1
14%,
− che esso istante aveva quindi formulato richiesta risarcitoria nei confronti di CP_1
la quale, con nota del 22.11.2017, aveva però affermato di non poter accogliere
[...]
la richiesta, in quanto, a suo avviso, le lesioni non erano riconducibili, per sede anatomica, all'evento denunciato.
Parte attrice ha dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo oggetto di causa era riconducibile in via esclusiva alla condotta imprudente della conducente del veicolo Mitsubishi tg. BM952DH, assicurato con e ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di CP_1
«accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi della SI.ra , conducente del veicolo Mitsubishi, tg. BM952DH, assicurato con Controparte_2
e di proprietà del SI. ; accertare e dichiarare altresì che il CP_1 Parte_1
sinistro per cui è causa si è verificato per come specificato in premessa;
accertare e dichiarare altresì che il SI. ha riportato lesioni alla persona in seguito al verificarsi del Parte_1
sinistro in argomento, e che la in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, e la SI.ra , in solido e ciascuno per il proprio titolo, sono tenuti a Controparte_2
risarcire questa parte di ciascuno e di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido e ciascuno per il proprio titolo, a corrispondere al SI. la complessiva somma di euro 41.200,00 determinata Parte_1
per ciò che concerne il danno non patrimoniale permanente e temporaneo mediante il ricorso alla Tabella elaborata dall'Osservatorio alla giustizia civile del Tribunale di Milano aggiornata all'anno 2018, ed in particolare euro 34.139,00 a titolo di risarcimento per l'invalidità permanente residua (14%), euro 1.176,00 a titolo di inabilità temporanea assoluta (euro 147,00
x 8 gg di ricovero), euro 4.410,00 a titolo di inabilità temporanea relativa al 75% (euro 73,50 x
60 gg), euro 800,00 a titolo di inabilità temporanea relativa al 50% (euro 50 x 16 gg) ed euro
675,40 per spese mediche sostenute e documentate;
o la diversa somma ritenuta di Giustizia in virtù della necessaria personalizzaZIne del danno non patrimoniale, valutate nella loro
pagina 3 di 10 effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dall'odierno attore al fine di pervenire al ristoro dei danni subiti nella loro interezza, oltre interessi dalla data del dovuto sino al soddisfo e rivalutaZIne monetaria come per Legge e comunque entro i limiti di euro
52.000,00. Inoltre, questa parte chiede che, in virtù dell'art. 4 del D.L. 132/2014, il Giudice adito valuti ai fini delle spese del giudiZI il rifiuto della all'invito alla stipula CP_1
della convenZIne di negoziaZIne assistita. Con vittoria di spese e competenze del giudiZI da distrarsi in favore dei procuratori antistatari i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Con comparsa di costituZIne e risposta depositata in data 02.07.2019, si è tardivamente costituita in giudiZI contestando sotto vari profili l'an e il quantum della CP_1
domanda risarcitoria avanzata da controparte e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 10.07.2019, è stata dichiarata la nullità della notificaZIne dell'atto di citaZIne nei confronti della convenuta non costituita e ne è stata ordinata la Controparte_2 rinnovaZIne entro il termine perentorio all'uopo indicato.
All'udienza del 15.01.2020, è stata dichiarata la contumacia di la quale, Controparte_2
sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudiZI, e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la controversia è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dall'attore.
Con ordinanza del 16.03.2024, sono state rigettate le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti.
All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnaZIne del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda avanzata da è infondata e deve pertanto essere rigettata. Parte_1
pagina 4 di 10 Ritiene infatti il Tribunale che l'attore, sul quale gravava il relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., non abbia fornito adeguata prova dell'effettiva verificaZIne del sinistro oggetto di causa con le modalità descritte nell'atto di citaZIne.
Per quanto riguarda la dinamica del sinistro de quo, ha allegato che il Parte_1
13.07.2017, alle ore 10.30 circa, mentre si trovava a Condofuri di Reggio Calabria in contrada
Muccari, era stato investito dal veicolo Mitsubishi tg. BM952DH di sua proprietà, assicurato con e condotto nell'occasione dalla figlia la quale, mentre stava CP_1 Controparte_2
parcheggiando, era indietreggiata pericolosamente senza avvedersi della presenza del padre, che si trovava in corrispondenza della parte posteriore del mezzo;
l'attore ha inoltre precisato che, a seguito dell'urto, era caduto rovinosamente a terra ed era rotolato in una scarpata, riportando gravi lesioni.
Una versione dei fatti sostanzialmente analoga è stata resa dall'odierno attore, in data
20.10.2017, anche in sede di sommarie informaZIni rilasciate alla compagnia assicurativa convenuta.
In quella sede, l'attore ha infatti dichiarato: «la mattina del 13.07.2017 mi ero fatto accompagnare da mia figlia in località Muccari di Condofuri Superiore, ove la sera CP_2
prima si era verificato un incendio e volevo controllare alla luce del giorno. Una volta giunti io sono sceso, mentre mia figlia parcheggiava meglio, sistemandosi in retromarcia. Io, nel frattempo, stavo passando dietro alla Mitsubishi per raggiungere il capannone e mia figlia non si è resa conto della mia posiZIne e mi ha urtato con lo spigolo posteriore destro, inducendomi
a cadere nella discesa e poi sono rotolato nella scarpata. Mi ha soccorso lei stessa e, poiché avevo difficoltà di respiraZIne, siamo riusciti a risalire a bordo;
mi ha subito portato in ospedale a Melito di Porto Salvo, ove sono stato ricoverato in ortopedia. Per i testimoni che mi chiedete, ricordo che sono accorse persone dei fondi vicini, che mi riservo di identificare ed indicherò al mio legale» (cfr. all. 6 di parte attrice).
Ebbene, la testimone , escussa all'udienza del 22.12.2021, ha riferito: Testimone_1
«conosco i fatti di causa in quanto ero presente al fatto;
mi trovavo nella vettura Mitsubishi condotta da mia cugina, che è la figlia dell'attore; io ero seduta nella parte Controparte_2 posteriore esattamente dietro la conducente;
l'attore che è mio ZI si trovava seduto davanti e
pagina 5 di 10 accanto alla conducente. Confermo le circostanze n. 11 e n. 22 del capitolato riferito nella
seconda memoria istruttoria di parte attrice;
preciso che eravamo arrivati in campagna precisamente in contrada Muccari dove mio ZI ha un terreno agricolo;
la strada è in salita ed è sterrata. Confermo la circostanza di cui alle lettere 23 e 34 della predetta memoria istruttoria;
preciso che mentre eravamo fermi sulla macchina, mio ZI è sceso dalla vettura per agevolare la manovra di parcheggio a mia cugina;
io non ho visto l'impatto della vettura con mio ZI perché ero intenta a guardare il telefonino;
posso però affermare di avere sentito un forte urto e ho pensato che mia cugina con la parte posteriore del veicolo avesse urtato un tronco di albero;
poi ho visto mia cugina che mentre guardava all'indietro si è messa a urlare e l'ho vista scendere dal veicolo per soccorrere mio ZI;
sono scesa anch'io dalla macchina e ho visto mio ZI disteso per terra nel lato posteriore della vettura lato passeggero;
ho visto che dalla fronte perdeva del sangue;
era disteso in senso trasversale rispetto alla parte posteriore della vettura.
Io e mia cugina abbiamo lasciato per terra mio ZI cercando di chiedere aiuto e nei luoghi è sopraggiunto un SInore che conosco di vista e che è abituale dei luoghi in quanto custodisce e si occupa di un gregge. Insieme a questo SInore abbiamo spostato nella vettura mio ZI per condurlo all'Ospedale di Melito. Abbiamo preferito fare ciò in quanto la strada è una statale distante e comunque mio ZI era pienamente cosciente;
aveva una ferita alla fronte e lamentava dolori ad un fianco […] Mio ZI dopo l'urto era disteso dietro la vettura ad una distanza inferiore ad un metro dalla vettura» (cfr. verbale dell'udienza del 22.12.2021).
Il testimone escusso all'udienza del 22.12.2021, ha invece dichiarato: Testimone_2
«sono a conoscenza dell'incidente occorso a mio cugino in quanto io sono un frequentatore dei luoghi di causa perché mi occupo di un gregge e di animali che ordinariamente faccio pascolare in quella zona;
nel giorno in questione io mi trovavo sui luoghi col gregge precisamente nel versante dell'altura opposto a quello dove si trova il terreno di proprietà dell'attore; nulla so in merito alla dinamica dell'incidente; posso affermare di avere sentito delle urla di donna e subito mi sono avvicinato al terreno di mio cugino da cui provenivano;
ho visto mio cugino
pagina 6 di 10 seduto nel veicolo, se non ricordo male, nel sedile posteriore e ho visto la figlia e la SInora che
è appena uscita dall'aula che erano sedute in macchina per accompagnare l'attore in ospedale.
Loro mi hanno raccontato che era stato investito;
non ricordo se l'attore perdesse sangue dalla testa» (cfr. verbale dell'udienza del 22.12.2021).
Innanzitutto, appare alquanto singolare che in sede di sommarie Parte_1
informaZIni rilasciate alla compagnia assicurativa convenuta, abbia dichiarato «per i testimoni che mi chiedete, ricordo che sono accorse persone dei fondi vicini, che mi riservo di identificare ed indicherò al mio legale», senza menZInare la presenza, al momento del sinistro, della TE
, né il successivo intervento del cugino soggetti le cui Testimone_1 Testimone_2 generalità erano certamente note all'attore in consideraZIne del rapporto di parentela tra loro intercorrente (cfr. all. 6 di parte attrice).
I nominativi di e peraltro, non sono stati indicati Testimone_1 Testimone_2
nemmeno nella constataZIne amichevole di incidente sottoscritta da (cfr. all. 2 Controparte_2
di parte attrice).
Si deve inoltre rilevare che le dichiaraZIni rese dai testimoni escussi nel corso del giudiZI si pongono in evidente contrasto con quanto riferito dall'odierno attore, in data 20.10.2017, alla compagnia assicurativa convenuta.
La testimone ha infatti dichiarato che lo ZI, a seguito dell'urto subito, Testimone_1 era «disteso per terra nel lato posteriore della vettura lato passeggero […] Era disteso in senso trasversale rispetto alla parte posteriore della vettura […] Mio ZI dopo l'urto era disteso dietro la vettura ad una distanza inferiore ad un metro dalla vettura» (cfr. dichiaraZIni rese all'udienza del 22.12.2021).
La testimone ha dunque riferito una circostanza che si pone in netto contrasto con la versione dei fatti resa dall'attore, il quale ha invece affermato di essere stato urtato dallo spigolo posteriore destro dell'automobile condotta dalla figlia e di essere caduto nella discesa e rotolato nella scapata (cfr. all. 6 di parte attrice).
Ancora, i testimoni escussi nel corso del giudiZI hanno riferito che l'attore, a seguito del sinistro de quo, è stato accompagnato in ospedale dalla figlia e da (cfr. Testimone_1
pagina 7 di 10 verbale dell'udienza del 22.12.2021); ha invece affermato di essere stato Parte_1
soccorso e portato in ospedale solo dalla figlia (cfr. all. 6 di parte attrice). Controparte_2
Occorre poi aggiungere che le dichiaraZIni rese dai testimoni sono anche contraddittorie tra loro.
In particolare, ha dichiarato «io e mia cugina abbiamo lasciato per terra Testimone_1
mio ZI cercando di chiedere aiuto e nei luoghi è sopraggiunto un SInore che conosco di vista e che è abituale dei luoghi in quanto custodisce e si occupa di un gregge. Insieme a questo SInore abbiamo spostato nella vettura mio ZI per condurlo all'Ospedale di Melito» (cfr. verbale dell'udienza del 22.12.2021).
Presumibilmente la testimone si riferiva a il quale, però, dopo aver Testimone_2
affermato di essere «un frequentatore dei luoghi di causa perché mi occupo di un gregge e di animali che ordinariamente faccio pascolare in quella zona», ha riferito: «posso affermare di avere sentito delle urla di donna e subito mi sono avvicinato al terreno di mio cugino da cui provenivano;
ho visto mio cugino seduto nel veicolo, se non ricordo male, nel sedile posteriore e ho visto la figlia e la SInora che è appena uscita dall'aula che erano sedute in macchina per accompagnare l'attore in ospedale» (cfr. verbale dell'udienza del 22.12.2021).
Dunque, secondo , l'attore sarebbe stato spostato nell'autovettura dalla Testimone_1 figlia, dalla stessa stessa e da quest'ultimo, però, ha Testimone_1 Testimone_2 riferito di essere giunto, a seguito dell'incidente, quando l'attore era già seduto nel veicolo.
Ebbene, l'omessa menZIne dei testimoni in sede di sommarie informaZIni rilasciate ad la mancata indicaZIne degli stessi nella constataZIne amichevole di incidente e CP_1
le consistenti contraddiZIni di cui si è appena dato conto inducono a ritenere complessivamente inattendibili le dichiaraZIni rese dai testimoni escussi nel corso giudiZI e la ricostruZIne dei fatti offerta dall'attore nei propri scritti difensivi.
In questo quadro, occorre poi rilevare che le indicaZIni circa la dinamica del sinistro di cui si discute contenute nella constataZIne amichevole di incidente sottoscritta da Controparte_2
non possono avere un rilievo decisivo e, in particolare, non possono essere ritenute idonee, di per sé sole, a dimostrare l'effettiva verificaZIne dell'incidente con le modalità ivi riportate.
pagina 8 di 10 La disposiZIne di cui all'art. 143, comma 2, d.lgs. 209/2005, che prevede una presunZIne, valida fino a prova contraria, che il sinistro si sia verificato con le modalità indicate nel modulo
(Cass. Civ. 8525/2004, Cass. Civ. 15881/2013, Cass. Civ. 2914/2017, Cass. Civ. 2670/2018), si applica infatti solo al caso – diverso da quello oggetto di causa, in cui si discute della caduta di un pedone – di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicuraZIne e nel quale il modulo di cui alla predetta norma sia stato firmato congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente (Cass. Civ. 4919/2020).
Ritiene infine il Tribunale che l'interrogatorio formale di e la consulenza Controparte_2 tecnica d'ufficio medico-legale richiesti dall'attore siano irrilevanti ai fini della decisione.
L'eventuale confessione resa da in sede di interrogatorio formale non Controparte_2
sarebbe infatti opponibile alla compagnia assicurativa convenuta e la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale potrebbe, al più, dimostrare l'astratta compatibilità tra la dinamica del sinistro allegata da e le lesioni dallo stesso riportate, ma non sarebbe Parte_1 comunque idonea a provare l'effettiva verificaZIne dell'incidente denunciato con le modalità descritte nell'atto di citaZIne.
Tutto ciò considerato, ritiene questo Giudice che l'attore, sul quale incombeva il relativo onere ex art. 2697 c.c., non abbia fornito adeguata prova dell'effettiva verificaZIne del sinistro oggetto di causa con le modalità descritte nell'atto di citaZIne.
La domanda risarcitoria avanzata da deve pertanto essere rigettata. Parte_1
2. In applicaZIne del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Parte_1
deve essere condannato a rifondere le spese di lite di che verranno liquidate CP_1
direttamente nel dispositivo sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, SeZIne Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed ecceZIne disattesa o assorbita, così
pagina 9 di 10 dispone:
1. rigetta la domanda avanzata da Parte_1
2. condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in euro 3.808,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 09/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero che in data 13 luglio 2017, alle ore 10:30 circa, si trovava in Condofuri di Reggio Calabria precisamente in contrada Muccari? 2 Vero che assisteva al sinistro in cui rimase coinvolto il SI. Parte_1 3 Vero che assisteva al sinistro in cui rimase coinvolto il SI. Parte_1 4 Vero che accadde che la conducente del veicolo indietreggiò, mentre parcheggiava, senza avvedersi della presenza del SI. il quale, in quel frangente, si trovava in corrispondenza della parte posteriore del mezzo? Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composiZIne monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1024/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NUCERA ALBINA e dall'avv. LATELLA FRANCESCA
ATTORE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. COTRONEO ATTILIO
CONVENUTA
e
(C.F. Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO
Lesione personale.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha convenuto in giudiZI, innanzi all'intestato Tribunale, e Parte_1 CP_1
al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali, quantificati complessivamente in euro 41.200,40, da esso attore asseritamente patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 13.07.2017.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato:
− che, in data 13.07.2017, alle ore 10.30 circa, mentre si trovava a Condofuri di Reggio
Calabria in contrada Muccari, era stato investito dal veicolo Mitsubishi tg. BM952DH di sua proprietà, assicurato con e condotto nell'occasione dalla figlia CP_1
Controparte_2
− che, in particolare, mentre stava parcheggiando, era indietreggiata Controparte_2
pericolosamente senza avvedersi della presenza del padre, il quale si trovava in corrispondenza della parte posteriore del mezzo,
− che esso attore era stato urtato dallo spigolo posteriore destro del veicolo, era caduto rovinosamente a terra ed era rotolato in una scarpata, riportando gravi lesioni,
− che era stato dunque soccorso dalla figlia ed era stato accompagnato Controparte_2 dalla stessa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Melito di Porto Salvo, ove gli era stata diagnosticata una «contusione escoriata regione tempero-parietale e parte dx del viso contusione escoriata spalla dx e braccio dx con frattura della corticale ossea del trochide dell'omero dx. contusione con ecchimosi torace antero-laterale dx con frattura della IV, V e VI costa di dx, contusione colonna cervicale e dorsale con frattura del corpo di D6»,
− che era stato poi dimesso in data 20.07.2016 e, a seguito di ulteriori controlli e di assunZIne di terapia farmacologica, dopo un periodo di inabilità temporanea di 84 giorni era stato giudicato guarito con postumi permanenti da valutare in sede medico- legale,
pagina 2 di 10 − che l'invalidità permanente, consistente in «esiti dolorosi di frattura della IV, V e VI costa dell'emitorace di destra, frattura della vertebra D6 con cuneizzaZIne del corpo vertebrale, frattura trochide omerale dx con limitaZIne funZInale della spalla omolaterale», era stata quantificata dal dott. nella misura del Persona_1
14%,
− che esso istante aveva quindi formulato richiesta risarcitoria nei confronti di CP_1
la quale, con nota del 22.11.2017, aveva però affermato di non poter accogliere
[...]
la richiesta, in quanto, a suo avviso, le lesioni non erano riconducibili, per sede anatomica, all'evento denunciato.
Parte attrice ha dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo oggetto di causa era riconducibile in via esclusiva alla condotta imprudente della conducente del veicolo Mitsubishi tg. BM952DH, assicurato con e ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di CP_1
«accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi della SI.ra , conducente del veicolo Mitsubishi, tg. BM952DH, assicurato con Controparte_2
e di proprietà del SI. ; accertare e dichiarare altresì che il CP_1 Parte_1
sinistro per cui è causa si è verificato per come specificato in premessa;
accertare e dichiarare altresì che il SI. ha riportato lesioni alla persona in seguito al verificarsi del Parte_1
sinistro in argomento, e che la in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, e la SI.ra , in solido e ciascuno per il proprio titolo, sono tenuti a Controparte_2
risarcire questa parte di ciascuno e di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido e ciascuno per il proprio titolo, a corrispondere al SI. la complessiva somma di euro 41.200,00 determinata Parte_1
per ciò che concerne il danno non patrimoniale permanente e temporaneo mediante il ricorso alla Tabella elaborata dall'Osservatorio alla giustizia civile del Tribunale di Milano aggiornata all'anno 2018, ed in particolare euro 34.139,00 a titolo di risarcimento per l'invalidità permanente residua (14%), euro 1.176,00 a titolo di inabilità temporanea assoluta (euro 147,00
x 8 gg di ricovero), euro 4.410,00 a titolo di inabilità temporanea relativa al 75% (euro 73,50 x
60 gg), euro 800,00 a titolo di inabilità temporanea relativa al 50% (euro 50 x 16 gg) ed euro
675,40 per spese mediche sostenute e documentate;
o la diversa somma ritenuta di Giustizia in virtù della necessaria personalizzaZIne del danno non patrimoniale, valutate nella loro
pagina 3 di 10 effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dall'odierno attore al fine di pervenire al ristoro dei danni subiti nella loro interezza, oltre interessi dalla data del dovuto sino al soddisfo e rivalutaZIne monetaria come per Legge e comunque entro i limiti di euro
52.000,00. Inoltre, questa parte chiede che, in virtù dell'art. 4 del D.L. 132/2014, il Giudice adito valuti ai fini delle spese del giudiZI il rifiuto della all'invito alla stipula CP_1
della convenZIne di negoziaZIne assistita. Con vittoria di spese e competenze del giudiZI da distrarsi in favore dei procuratori antistatari i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Con comparsa di costituZIne e risposta depositata in data 02.07.2019, si è tardivamente costituita in giudiZI contestando sotto vari profili l'an e il quantum della CP_1
domanda risarcitoria avanzata da controparte e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 10.07.2019, è stata dichiarata la nullità della notificaZIne dell'atto di citaZIne nei confronti della convenuta non costituita e ne è stata ordinata la Controparte_2 rinnovaZIne entro il termine perentorio all'uopo indicato.
All'udienza del 15.01.2020, è stata dichiarata la contumacia di la quale, Controparte_2
sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudiZI, e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la controversia è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dall'attore.
Con ordinanza del 16.03.2024, sono state rigettate le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti.
All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnaZIne del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda avanzata da è infondata e deve pertanto essere rigettata. Parte_1
pagina 4 di 10 Ritiene infatti il Tribunale che l'attore, sul quale gravava il relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., non abbia fornito adeguata prova dell'effettiva verificaZIne del sinistro oggetto di causa con le modalità descritte nell'atto di citaZIne.
Per quanto riguarda la dinamica del sinistro de quo, ha allegato che il Parte_1
13.07.2017, alle ore 10.30 circa, mentre si trovava a Condofuri di Reggio Calabria in contrada
Muccari, era stato investito dal veicolo Mitsubishi tg. BM952DH di sua proprietà, assicurato con e condotto nell'occasione dalla figlia la quale, mentre stava CP_1 Controparte_2
parcheggiando, era indietreggiata pericolosamente senza avvedersi della presenza del padre, che si trovava in corrispondenza della parte posteriore del mezzo;
l'attore ha inoltre precisato che, a seguito dell'urto, era caduto rovinosamente a terra ed era rotolato in una scarpata, riportando gravi lesioni.
Una versione dei fatti sostanzialmente analoga è stata resa dall'odierno attore, in data
20.10.2017, anche in sede di sommarie informaZIni rilasciate alla compagnia assicurativa convenuta.
In quella sede, l'attore ha infatti dichiarato: «la mattina del 13.07.2017 mi ero fatto accompagnare da mia figlia in località Muccari di Condofuri Superiore, ove la sera CP_2
prima si era verificato un incendio e volevo controllare alla luce del giorno. Una volta giunti io sono sceso, mentre mia figlia parcheggiava meglio, sistemandosi in retromarcia. Io, nel frattempo, stavo passando dietro alla Mitsubishi per raggiungere il capannone e mia figlia non si è resa conto della mia posiZIne e mi ha urtato con lo spigolo posteriore destro, inducendomi
a cadere nella discesa e poi sono rotolato nella scarpata. Mi ha soccorso lei stessa e, poiché avevo difficoltà di respiraZIne, siamo riusciti a risalire a bordo;
mi ha subito portato in ospedale a Melito di Porto Salvo, ove sono stato ricoverato in ortopedia. Per i testimoni che mi chiedete, ricordo che sono accorse persone dei fondi vicini, che mi riservo di identificare ed indicherò al mio legale» (cfr. all. 6 di parte attrice).
Ebbene, la testimone , escussa all'udienza del 22.12.2021, ha riferito: Testimone_1
«conosco i fatti di causa in quanto ero presente al fatto;
mi trovavo nella vettura Mitsubishi condotta da mia cugina, che è la figlia dell'attore; io ero seduta nella parte Controparte_2 posteriore esattamente dietro la conducente;
l'attore che è mio ZI si trovava seduto davanti e
pagina 5 di 10 accanto alla conducente. Confermo le circostanze n. 11 e n. 22 del capitolato riferito nella
seconda memoria istruttoria di parte attrice;
preciso che eravamo arrivati in campagna precisamente in contrada Muccari dove mio ZI ha un terreno agricolo;
la strada è in salita ed è sterrata. Confermo la circostanza di cui alle lettere 23 e 34 della predetta memoria istruttoria;
preciso che mentre eravamo fermi sulla macchina, mio ZI è sceso dalla vettura per agevolare la manovra di parcheggio a mia cugina;
io non ho visto l'impatto della vettura con mio ZI perché ero intenta a guardare il telefonino;
posso però affermare di avere sentito un forte urto e ho pensato che mia cugina con la parte posteriore del veicolo avesse urtato un tronco di albero;
poi ho visto mia cugina che mentre guardava all'indietro si è messa a urlare e l'ho vista scendere dal veicolo per soccorrere mio ZI;
sono scesa anch'io dalla macchina e ho visto mio ZI disteso per terra nel lato posteriore della vettura lato passeggero;
ho visto che dalla fronte perdeva del sangue;
era disteso in senso trasversale rispetto alla parte posteriore della vettura.
Io e mia cugina abbiamo lasciato per terra mio ZI cercando di chiedere aiuto e nei luoghi è sopraggiunto un SInore che conosco di vista e che è abituale dei luoghi in quanto custodisce e si occupa di un gregge. Insieme a questo SInore abbiamo spostato nella vettura mio ZI per condurlo all'Ospedale di Melito. Abbiamo preferito fare ciò in quanto la strada è una statale distante e comunque mio ZI era pienamente cosciente;
aveva una ferita alla fronte e lamentava dolori ad un fianco […] Mio ZI dopo l'urto era disteso dietro la vettura ad una distanza inferiore ad un metro dalla vettura» (cfr. verbale dell'udienza del 22.12.2021).
Il testimone escusso all'udienza del 22.12.2021, ha invece dichiarato: Testimone_2
«sono a conoscenza dell'incidente occorso a mio cugino in quanto io sono un frequentatore dei luoghi di causa perché mi occupo di un gregge e di animali che ordinariamente faccio pascolare in quella zona;
nel giorno in questione io mi trovavo sui luoghi col gregge precisamente nel versante dell'altura opposto a quello dove si trova il terreno di proprietà dell'attore; nulla so in merito alla dinamica dell'incidente; posso affermare di avere sentito delle urla di donna e subito mi sono avvicinato al terreno di mio cugino da cui provenivano;
ho visto mio cugino
pagina 6 di 10 seduto nel veicolo, se non ricordo male, nel sedile posteriore e ho visto la figlia e la SInora che
è appena uscita dall'aula che erano sedute in macchina per accompagnare l'attore in ospedale.
Loro mi hanno raccontato che era stato investito;
non ricordo se l'attore perdesse sangue dalla testa» (cfr. verbale dell'udienza del 22.12.2021).
Innanzitutto, appare alquanto singolare che in sede di sommarie Parte_1
informaZIni rilasciate alla compagnia assicurativa convenuta, abbia dichiarato «per i testimoni che mi chiedete, ricordo che sono accorse persone dei fondi vicini, che mi riservo di identificare ed indicherò al mio legale», senza menZInare la presenza, al momento del sinistro, della TE
, né il successivo intervento del cugino soggetti le cui Testimone_1 Testimone_2 generalità erano certamente note all'attore in consideraZIne del rapporto di parentela tra loro intercorrente (cfr. all. 6 di parte attrice).
I nominativi di e peraltro, non sono stati indicati Testimone_1 Testimone_2
nemmeno nella constataZIne amichevole di incidente sottoscritta da (cfr. all. 2 Controparte_2
di parte attrice).
Si deve inoltre rilevare che le dichiaraZIni rese dai testimoni escussi nel corso del giudiZI si pongono in evidente contrasto con quanto riferito dall'odierno attore, in data 20.10.2017, alla compagnia assicurativa convenuta.
La testimone ha infatti dichiarato che lo ZI, a seguito dell'urto subito, Testimone_1 era «disteso per terra nel lato posteriore della vettura lato passeggero […] Era disteso in senso trasversale rispetto alla parte posteriore della vettura […] Mio ZI dopo l'urto era disteso dietro la vettura ad una distanza inferiore ad un metro dalla vettura» (cfr. dichiaraZIni rese all'udienza del 22.12.2021).
La testimone ha dunque riferito una circostanza che si pone in netto contrasto con la versione dei fatti resa dall'attore, il quale ha invece affermato di essere stato urtato dallo spigolo posteriore destro dell'automobile condotta dalla figlia e di essere caduto nella discesa e rotolato nella scapata (cfr. all. 6 di parte attrice).
Ancora, i testimoni escussi nel corso del giudiZI hanno riferito che l'attore, a seguito del sinistro de quo, è stato accompagnato in ospedale dalla figlia e da (cfr. Testimone_1
pagina 7 di 10 verbale dell'udienza del 22.12.2021); ha invece affermato di essere stato Parte_1
soccorso e portato in ospedale solo dalla figlia (cfr. all. 6 di parte attrice). Controparte_2
Occorre poi aggiungere che le dichiaraZIni rese dai testimoni sono anche contraddittorie tra loro.
In particolare, ha dichiarato «io e mia cugina abbiamo lasciato per terra Testimone_1
mio ZI cercando di chiedere aiuto e nei luoghi è sopraggiunto un SInore che conosco di vista e che è abituale dei luoghi in quanto custodisce e si occupa di un gregge. Insieme a questo SInore abbiamo spostato nella vettura mio ZI per condurlo all'Ospedale di Melito» (cfr. verbale dell'udienza del 22.12.2021).
Presumibilmente la testimone si riferiva a il quale, però, dopo aver Testimone_2
affermato di essere «un frequentatore dei luoghi di causa perché mi occupo di un gregge e di animali che ordinariamente faccio pascolare in quella zona», ha riferito: «posso affermare di avere sentito delle urla di donna e subito mi sono avvicinato al terreno di mio cugino da cui provenivano;
ho visto mio cugino seduto nel veicolo, se non ricordo male, nel sedile posteriore e ho visto la figlia e la SInora che è appena uscita dall'aula che erano sedute in macchina per accompagnare l'attore in ospedale» (cfr. verbale dell'udienza del 22.12.2021).
Dunque, secondo , l'attore sarebbe stato spostato nell'autovettura dalla Testimone_1 figlia, dalla stessa stessa e da quest'ultimo, però, ha Testimone_1 Testimone_2 riferito di essere giunto, a seguito dell'incidente, quando l'attore era già seduto nel veicolo.
Ebbene, l'omessa menZIne dei testimoni in sede di sommarie informaZIni rilasciate ad la mancata indicaZIne degli stessi nella constataZIne amichevole di incidente e CP_1
le consistenti contraddiZIni di cui si è appena dato conto inducono a ritenere complessivamente inattendibili le dichiaraZIni rese dai testimoni escussi nel corso giudiZI e la ricostruZIne dei fatti offerta dall'attore nei propri scritti difensivi.
In questo quadro, occorre poi rilevare che le indicaZIni circa la dinamica del sinistro di cui si discute contenute nella constataZIne amichevole di incidente sottoscritta da Controparte_2
non possono avere un rilievo decisivo e, in particolare, non possono essere ritenute idonee, di per sé sole, a dimostrare l'effettiva verificaZIne dell'incidente con le modalità ivi riportate.
pagina 8 di 10 La disposiZIne di cui all'art. 143, comma 2, d.lgs. 209/2005, che prevede una presunZIne, valida fino a prova contraria, che il sinistro si sia verificato con le modalità indicate nel modulo
(Cass. Civ. 8525/2004, Cass. Civ. 15881/2013, Cass. Civ. 2914/2017, Cass. Civ. 2670/2018), si applica infatti solo al caso – diverso da quello oggetto di causa, in cui si discute della caduta di un pedone – di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicuraZIne e nel quale il modulo di cui alla predetta norma sia stato firmato congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente (Cass. Civ. 4919/2020).
Ritiene infine il Tribunale che l'interrogatorio formale di e la consulenza Controparte_2 tecnica d'ufficio medico-legale richiesti dall'attore siano irrilevanti ai fini della decisione.
L'eventuale confessione resa da in sede di interrogatorio formale non Controparte_2
sarebbe infatti opponibile alla compagnia assicurativa convenuta e la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale potrebbe, al più, dimostrare l'astratta compatibilità tra la dinamica del sinistro allegata da e le lesioni dallo stesso riportate, ma non sarebbe Parte_1 comunque idonea a provare l'effettiva verificaZIne dell'incidente denunciato con le modalità descritte nell'atto di citaZIne.
Tutto ciò considerato, ritiene questo Giudice che l'attore, sul quale incombeva il relativo onere ex art. 2697 c.c., non abbia fornito adeguata prova dell'effettiva verificaZIne del sinistro oggetto di causa con le modalità descritte nell'atto di citaZIne.
La domanda risarcitoria avanzata da deve pertanto essere rigettata. Parte_1
2. In applicaZIne del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Parte_1
deve essere condannato a rifondere le spese di lite di che verranno liquidate CP_1
direttamente nel dispositivo sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, SeZIne Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed ecceZIne disattesa o assorbita, così
pagina 9 di 10 dispone:
1. rigetta la domanda avanzata da Parte_1
2. condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in euro 3.808,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 09/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero che in data 13 luglio 2017, alle ore 10:30 circa, si trovava in Condofuri di Reggio Calabria precisamente in contrada Muccari? 2 Vero che assisteva al sinistro in cui rimase coinvolto il SI. Parte_1 3 Vero che assisteva al sinistro in cui rimase coinvolto il SI. Parte_1 4 Vero che accadde che la conducente del veicolo indietreggiò, mentre parcheggiava, senza avvedersi della presenza del SI. il quale, in quel frangente, si trovava in corrispondenza della parte posteriore del mezzo? Parte_1