CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4781\2024 RG in materia condominiale (appello avverso la sentenza del Tribu- nale di Napoli 14.09.2024 n. 7870), vertente tra
, c.f. , c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
c.f. , c.f. e Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Pt_5
, c.f. , con domicilio eletto in Napoli, Via Mezzocannone 31, nello
[...] C.F._5
studio dell'avv. Luciano Lepre, c.f. , che li rappresenta e difende giusta C.F._6
procure in atti, appellanti e
partita IVA , con domicilio eletto in Napoli, Via Controparte_1 P.IVA_1
G. Chiarini 14, nello studio dell'avv. Mariagiuseppina Marzano, c.f. , C.F._7
che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellata nonché
, appellata contumace Controparte_2
La Corte
-- premesso che, con sentenza del 14.09.2024 n. 7870, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_6
e , da questi riproposta in appello nei seguenti termini: “accer-
[...] Parte_4 Parte_5
1 tarsi e dichiararsi che la delibera condominiale del 16.02.2017 ha annullato e/o modificato le delibere del 3.12.2015 e 23.02.2016 sui lavori di installazione degli ascensori nella parte in cui si approva a) il taglio scala con larghezza minima della scala in cm. 90, b) l'apertura del vano porta ai singoli piani, senza aggravio di costi, e che c) i lavori appaltati possono procedere nel rispetto dell'attuale normativa in materia di sicurezza e staticità degli edifici destinati ad abi- tazione civile”;
-- che la si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello con vit- Controparte_1
toria di spese con attribuzione al difensore antistatario;
-- che la non si è costituita e ne deve essere dichiarata la Controparte_2
contumacia;
-- che il 10.01.2025 il procuratore degli appellanti ha depositato telematicamente atto di ri- nuncia all'appello e perciò di rinuncia all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli
14.09.2024 n. 7870 ed ha allegato singole dichiarazioni di rinuncia sottoscritte da ciascun appellante;
-- che nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accetta- zione da parte degli appellati [Cass. ord. 6 marzo 2018 n. 5250; cfr. anche Cass. 3 agosto
1999 n. 8387];
-- che anche alla rinuncia all'impugnazione si applica la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti costituite, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione [Cass. 5250\2018 cit.);
-- che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio;
-- che le spese del grado in favore della vanno regolate in base Controparte_1
al DM 55\2014, scaglione fino ad € 26.000,00 importi minimi;
per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_7
[...
nei confronti della e della Controparte_1 Controparte_3
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 14.09.2024 n. 7870, così provvede:
[...]
a) dichiara la contumacia della;
Controparte_2
b) dichiara estinto il giudizio;
c) condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore della
2 con distrazione in favore dell'avv. Mariagiuseppina Marzano, Controparte_1
dichiaratasi antistataria, liquidate in € 2.906,00 per compensi ed € 435,90 per rimborso for- fetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 21 febbraio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
3
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4781\2024 RG in materia condominiale (appello avverso la sentenza del Tribu- nale di Napoli 14.09.2024 n. 7870), vertente tra
, c.f. , c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
c.f. , c.f. e Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Pt_5
, c.f. , con domicilio eletto in Napoli, Via Mezzocannone 31, nello
[...] C.F._5
studio dell'avv. Luciano Lepre, c.f. , che li rappresenta e difende giusta C.F._6
procure in atti, appellanti e
partita IVA , con domicilio eletto in Napoli, Via Controparte_1 P.IVA_1
G. Chiarini 14, nello studio dell'avv. Mariagiuseppina Marzano, c.f. , C.F._7
che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellata nonché
, appellata contumace Controparte_2
La Corte
-- premesso che, con sentenza del 14.09.2024 n. 7870, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_6
e , da questi riproposta in appello nei seguenti termini: “accer-
[...] Parte_4 Parte_5
1 tarsi e dichiararsi che la delibera condominiale del 16.02.2017 ha annullato e/o modificato le delibere del 3.12.2015 e 23.02.2016 sui lavori di installazione degli ascensori nella parte in cui si approva a) il taglio scala con larghezza minima della scala in cm. 90, b) l'apertura del vano porta ai singoli piani, senza aggravio di costi, e che c) i lavori appaltati possono procedere nel rispetto dell'attuale normativa in materia di sicurezza e staticità degli edifici destinati ad abi- tazione civile”;
-- che la si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello con vit- Controparte_1
toria di spese con attribuzione al difensore antistatario;
-- che la non si è costituita e ne deve essere dichiarata la Controparte_2
contumacia;
-- che il 10.01.2025 il procuratore degli appellanti ha depositato telematicamente atto di ri- nuncia all'appello e perciò di rinuncia all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli
14.09.2024 n. 7870 ed ha allegato singole dichiarazioni di rinuncia sottoscritte da ciascun appellante;
-- che nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accetta- zione da parte degli appellati [Cass. ord. 6 marzo 2018 n. 5250; cfr. anche Cass. 3 agosto
1999 n. 8387];
-- che anche alla rinuncia all'impugnazione si applica la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti costituite, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione [Cass. 5250\2018 cit.);
-- che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio;
-- che le spese del grado in favore della vanno regolate in base Controparte_1
al DM 55\2014, scaglione fino ad € 26.000,00 importi minimi;
per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_7
[...
nei confronti della e della Controparte_1 Controparte_3
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 14.09.2024 n. 7870, così provvede:
[...]
a) dichiara la contumacia della;
Controparte_2
b) dichiara estinto il giudizio;
c) condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore della
2 con distrazione in favore dell'avv. Mariagiuseppina Marzano, Controparte_1
dichiaratasi antistataria, liquidate in € 2.906,00 per compensi ed € 435,90 per rimborso for- fetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 21 febbraio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
3