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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3486/2019 R.G., avente ad oggetto
“opposizione a precetto”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
30.10.2024, tra:
- (C.F.: ), in persona CP_1 Parte_1 P.IVA_1
del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria
Frunzi (C.F.: ) C.F._1
- appellante-
e
- (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela CP_2 C.F._2
Palmisano (C.F.: ) C.F._3
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli-Nord il Parte_2
conveniva in giudizio la condomina per proporre
[...] CP_2
1 opposizione contro l'atto di precetto da costei notificato ad esso in data CP_1
22.11.2017, per la somma di euro 11.436,48, in forza della sentenza n° 10956/2016,
pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 7.10.2016:
Il opponente si doleva che la , essendo stata a sua volta destinataria di CP_1 CP_2
atto di precetto notificatole da esso in data 20.11.2017 in forza di decreto CP_1
ingiuntivo n° 1108/2012 del Giudice di pace di : Pt_1
- da un lato, aveva proposto anch'ella opposizione all'esecuzione contro il precetto notificatole dal , eccependo la compensazione legale del credito azionato dal CP_1
nei suoi confronti con il credito da lei vantato nei confronti del in CP_1 CP_1
forza della sentenza n° 10956/2016;
- ma dall'altro lato, nel notificare a sua volta al l'atto di precetto in forza della CP_1
sentenza n° 10956/2016, aveva intimato il pagamento dell'intera somma di euro 11.436,48, senza detrarre la somma che ella doveva al in forza del decreto del Giudice di CP_1
pace di , nonostante la compensazione legale che ella stessa aveva eccepito nei Pt_1
confronti dell'atto di precetto notificatole dal . CP_1
Chiedeva pertanto che, previa riunione delle due opposizioni, venisse dichiarato nullo ovvero annullato l'atto di precetto per la somma di euro 11.436,48 notificato dalla ad CP_2
esso e che venisse ricostruita “l'esatta ricognizione contabile delle reciproche CP_1
posizioni creditorie /debitorie consacrate, da un lato, nella sentenza n. 10956/2016 del
7/10/2016 resa dal Tribunale di Napoli, e, dall'altro, nel decreto ingiuntivo n. 1108/2012 dei
giorni 21 e 26/11/2012, reso dal Giudice di Pace di , onde impedire che la opposta Pt_1
goda di un' illegittima locupletazione”.
…
Con sentenza n° 1912/2019, pubblicata in data 1.7.2019, il Tribunale di Napoli-Nord rigettava l'opposizione.
Osservava il Tribunale che la compensazione legale poteva essere eccepita in sede esecutiva solo per crediti intervenuti successivamente alla formazione del titolo posto in esecuzione, laddove invece, nel caso di specie, il credito che il aveva eccepito CP_1
in compensazione con il credito azionato dalla derivava da un decreto ingiuntivo (n° CP_2
1108/2012, depositato in data 26.11.2012) formatosi antecedentemente alla sentenza posta in esecuzione della (n° 10956/2016 del 7.10.2016), ragione per la quale avrebbe CP_2
2 dovuto essere eccepito in compensazione nel giudizio di cognizione conclusosi con la detta sentenza.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello il , deducendo due motivi di CP_1
impugnazione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-in via preliminare, in rito, dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per violazione del censurato vizio in procedendo, adattamento (sic) ogni consequenziale provvedimento a ciò
conseguente, come si ricava dal precipuo motivo sub a) che precede;
-in via subordinata ed autonoma,nel merito, accogliere il motivo sub b) che precede e, per
l'effetto, provvedere nei termini di cui all'atto di opposizione onde dichiarare la nullità e/o inefficacia parziale dell'atto di precetto notificato dalla per la parte eccedente il credito CP_2
di € 5.305,45 già estinto per essere stato utilizzato in compensazione dalla nel CP_2
giudizio esitato nella sentenza passata in giudicato n. 3198/2018 resa dal Tribunale di Napoli
Nord”.
…
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2
sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
30.10.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 3 Eccepisce, pertanto, la nullità della sentenza, essendo stata preclusa ad esso opponente la possibilità di meglio illustrare le proprie ragioni e le proprie richieste, le quali, ad ogni buon conto, non consistevano in una eccezione di compensazione, bensì avevano ad oggetto la ricostruzione corretta dei rapporti di dare ed avere tra le parti.
Il motivo è manifestamente infondato.
E' pacifico che la mancata concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. non determina la nullità della sentenza ed il regresso del giudizio alla fase di primo grado, non rientrando tra le ipotesi per le quali l'art. 354 c.p.c. prevede la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione degli atti al primo giudice (cfr. Cass., sez. 3, n°
22900 del 11/11/2005; Cass., sez. 2, n° 4448 del 27/02/2007).
In sede di appello, pertanto, la parte che eccepisce la mancata concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. deve specificare quali siano le precisazioni e le modificazioni alle domande, eccezioni e conclusioni che avrebbe inteso operare oppure le nuove eccezioni che avrebbe inteso proporre come conseguenza delle modificazioni della controparte oppure ancora le richieste probatorie che avrebbe inteso avanzare con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. che le sono state negate e chiedere al giudice dell'appello di essere rimesso in termini per il compimento di tali attività, se effettivamente rilevanti (cfr. Cass.,
sez. 2, n° 21953 del 02/09/2019; Cass., sez. 1, n° 2626 del 02/02/2018; Cass., sez. 2, n°
24402 del 04/10/2018).
Così inquadrata in termini generali la questione, va tuttavia ancor prima precisato che, a norma dell'art. 183 comma 6 c.p.c. (ovviamente nella versione vigente all'epoca dello svolgimento del processo di primo grado), il giudice deve concedere i termini ivi contemplati solo “se richiesto”, come testualmente previsto dalla lettera della legge;
pertanto, in mancanza di tale richiesta, il giudice può legittimamente fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass., sez. 1, n° 16993 del 26/08/2004); peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, anche in presenza di una richiesta di concessione di termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice non è tenuto a concederli e può invitare le parti a precisare le conclusioni se ritiene che la causa sia già matura per la decisione (cfr. Cass.,
sez. 1, n° 7474 del 23/03/2017; cfr. Cass., sez. 2, n° 32577 del 23/11/2023).
4 Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, nell'udienza di comparizione del
13.3.2018 tali termini non vennero richiesti né dal odierno appellante né dalla CP_1
controparte.
Questo è, infatti, il contenuto testuale del verbale di udienza, tratto dal fascicolo telematico di primo grado:
“E' presente per l'opponente l'avv. Carolina Capuano, per delega dell'avv. Giuseppe Maria
Frunzi, la quale si riporta all'atto di citazione in opposizione al precetto e ne chiede
l'accoglimento ed impugna per quanto di ragione quanto ex adverso dedotto eccepito da controparte, chiede la riunione del presente fascicolo al precedente avente numero 13904 del 2017, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e chiede all'esito della delibazione sull'istanza di sospensione la fissazione dell'udienza di trattazione.
Per parte opposta è presente l'avv. Daniela Palmisano la quale si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta e chiede di rinviarsi la causa per la precisazione
delle conclusioni ove codeste On.le giudicante non ritenesse di accogliere di riunione. Si oppone altresì all'istanza di sospensione ex adverso proposta facendo rilevare che l'atto di precetto opposto è divenuto ormami perento e dunque una sospensione sarebbe inutiliter
data.
Il G.I. si riserva.
E' verbale.”
In mancanza, pertanto, di qualsivoglia richiesta di concessione di termini ex art. 183 comma
6 c.p.c. (vi è solo, da parte dell'opponente, una richiesta di fissazione dell'udienza di trattazione, ma quella in corso era già essa stessa udienza di trattazione, avendo unificato l'art. 183 c.p.c. – nella versione oramai già da tempo in vigore all'epoca dei fatti – l'udienza di prima comparizione delle parti e l'udienza di trattazione) del tutto legittimamente il primo giudice, a scioglimento della riserva sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, dove, peraltro, l'opponente si è limitato a precisare le conclusioni rifacendosi alle proprie precedenti richieste, senza nemmeno in quella sede eccepire alcunché rispetto alla mancata concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
…
5 Con il secondo motivo di appello il eccepisce la violazione dell'art. 112 c.p.c., CP_1
essendosi il primo giudice pronunciato su di una eccezione di compensazione che non era stata mai dedotta, atteso che, con l'opposizione all'esecuzione, era stato chiesto “solo ed esclusivamente, che il giudice adito “determinasse” ovvero procedesse alla ricostruzione de
“l'esatta ricognizione contabile delle reciproche posizioni creditoria/debitoria consacrate” nei rispettivi titoli (decreto ingiuntivo del Giudice di pace di , sentenza del Tribunale di Pt_1
Napoli)”.
L'appellante chiede, pertanto, che il giudice tenga conto dei rapporti di dare/avere tra il e la , quantificando in euro 6.110,58 la somma residua di cui la CP_1 CP_2 CP_2
risulta creditrice nei confronti del , pari agli euro 11.416,03 di cui al precetto CP_1
opposto meno gli euro 5.305,45 di cui era il ad essere creditore della , CP_1 CP_2
tenuto conto che, nel decidere l'opposizione all'esecuzione proposta dalla nei CP_2
confronti del precetto con il quale il aveva azionato nei confronti di costei il CP_1
decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Casoria, il Tribunale di Napoli-Nord, con sentenza n° 3198/2018 (passata in giudicato in data 17.1.2019), ha, in quel caso, accolto l'opposizione, accogliendo l'eccezione di compensazione sollevata dalla , ed ha CP_2
quindi dichiarato che il credito per euro 5.305,45 azionato dal nei confronti della CP_1
si era estinto per compensazione in virtù della maggior somma vantata dalla CP_2 CP_2
nei confronti del stesso. CP_1
Il motivo è parzialmente fondato, ma con le precisazioni che seguono.
L'appellante non impugna la statuizione con la quale il primo giudice ha ritenuto per ragioni processuali non opponibile in compensazione (parziale), al credito che la aveva CP_2
azionato contro il , il controcredito che quest'ultimo aveva nei confronti della CP_1
stessa. CP_2
Ed in effetti è pacifico che, in sede di opposizione all'esecuzione, non possa essere opposto in compensazione un credito che era già sorto al momento della formazione del titolo giudiziale nei confronti del quale si agisce in opposizione, atteso che in tal caso la compensazione avrebbe dovuto essere eccepita nel giudizio di cognizione, potendo invece,
in sede di esecuzione, essere opposti in compensazione solo i crediti sorti successivamente alla formazione del titolo;
e ciò in applicazione del principio generale secondo il quale, in sede di opposizione all'esecuzione, possono essere eccepiti solo fatti modificativi o estintivi
6 successivi alla formazione del titolo giudiziale contro il quale si agisce in opposizione (cfr.
Cass., sez. 3, n° 2822 del 25/03/1999; Cass., sez. 1, n° 9912 del 24/04/2007; Cass., sez. 1,
n° 17306 del 16/08/2011).
Nel caso di specie il credito che il vantava nei confronti della , e che era CP_1 CP_2
stato accertato con decreto ingiuntivo del giudice di pace di Casoria depositato in data
26.11.2012, aveva ad oggetto rate condominiali relative al periodo luglio-settembre 2012, in quanto tali maturate in epoca decisamente antecedente alla pubblicazione della sentenza n° 10956/2016, depositata in data 7.10.2016, che aveva liquidato alla , nei confronti CP_2
del , la somma di euro 9.528,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ad CP_1
infiltrazioni d'acqua: ragione per la quale correttamente il primo giudice ha escluso la possibilità per il di eccepire la compensazione (parziale) del credito risarcitorio CP_1
azionato dalla nei suoi confronti con il credito vantato nei confronti della dal CP_2 CP_2
stesso. CP_1
La circostanza che, invece, l'opposizione all'esecuzione proposta dalla contro il CP_2
precetto con il quale il aveva azionato nei confronti di costei il decreto ingiuntivo CP_1
emesso dal Giudice di pace di sia stata accolta dalla sentenza n° 3198/2018 del Pt_1
18.12.2018, che ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto notificato dal , CP_1
accogliendo l'eccezione di compensazione sollevata dalla , non si pone in CP_2
contraddizione con la pronuncia oggetto della presente impugnazione.
L'opposizione all'esecuzione proposta dalla ha infatti ad oggetto una situazione CP_2
esattamente opposta a quella in questa sede in esame: il credito della era infatti stato CP_2
riconosciuto e liquidato, a titolo di risarcimento del danno, dalla sentenza n° 10956/2016, depositata in data 7.10.2016, ben successivamente, quindi, all'esecutività del decreto ingiuntivo del giudice di Pace che aveva riconosciuto il credito del;
pertanto, il CP_1
primo momento in cui esso aveva potuto essere dedotto in compensazione era, per l'appunto, in sede di opposizione all'esecuzione.
Sostiene però l'appellante che, con l'atto di opposizione da esso proposto, era stato chiesto
“solo ed esclusivamente, che il giudice adito “determinasse” ovvero procedesse alla ricostruzione de “l'esatta ricognizione contabile delle reciproche posizioni creditoria/debitoria consacrate” nei rispettivi titoli (decreto ingiuntivo del Giudice di pace di
, sentenza del Tribunale di Napoli)”. Pt_1
7 Osserva in proposito questa Corte che le conclusioni che il aveva chiesto che CP_1
fossero accolte con il suo atto di opposizione erano le seguenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa riunione del presente giudizio con quello r.g. 13094/2017 del Tribunale di Napoli-Nord – III sezione civile – Dott. Auletta, dichiarare, per i suesposti motivi, nullo ovvero annullare l'atto di precetto di pagamento della somma di euro 11.436,48, notificato in data 22.11.2017, ad istanza della si.ra , CP_2
ricostruendo l'esatta ricognizione contabile delle reciproche posizioni creditorie /debitorie
consacrate, da un lato, nella sentenza n. 10956/2016 del 7/10/2016 resa dal Tribunale di
Napoli, e, dall'altro, nel decreto ingiuntivo n. 1108/2012 dei giorni 21 e 26/11/2012, reso dal
Giudice di Pace di , onde impedire che la opposta goda di un' illegittima Pt_1
locupletazione”.
Tali conclusioni sono state ribadite, dinanzi al giudice di primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, dove l'opponente si è limitato a rinviare ai propri precedenti scritti difensivi.
Orbene, si tratta di conclusioni di non facile intelligibilità.
Sembra però evidente che, se è vero che con esse il non ha espressamente CP_1
invocato la compensazione (parziale) del credito azionato nei suoi confronti dalla con CP_2
quello per rate condominiali luglio-settembre 2012 ad esso riconosciuto dal CP_1
Giudice di pace nei confronti della , è tuttavia anche vero che la vaga e generica CP_2
richiesta di ricostruire “l'esatta ricognizione contabile delle reciproche posizioni creditorie/debitorie consacrate, da un lato, nella sentenza n. 10956/2016 del 7/10/2016 resa
dal Tribunale di Napoli, e, dall'altro, nel decreto ingiuntivo n. 1108/2012 dei giorni 21 e
26/11/2012, reso dal Giudice di Pace di , onde impedire che la opposta goda di un' Pt_1
illegittima locupletazione” nascondeva in maniera piuttosto evidente la richiesta di operare la compensazione suddetta, non potendosi in altro modo “dichiarare nullo ovvero annullare”, in sede di opposizione, il credito vantato dalla , almeno prendendo come punto di CP_2
riferimento temporale il momento in cui l'opposizione è stata proposta. L'opposizione non poteva di certo essere accolta solo per il fatto in sé che, nel diverso giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dalla nei confronti del precetto azionato nei suoi confronti CP_2
dal , era stata la ad eccepire la compensazione del credito azionato nei CP_1 CP_2
suoi confronti dal Condominio con il maggior credito da essa a sua volta vantato nei confronti
8 del Condominio: si trattava, infatti, di una richiesta la cui fondatezza era ancora sub iudice
in quel diverso giudizio.
Tuttavia, nel momento in cui successivamente, mentre era in corso il primo grado del presente giudizio di opposizione, nel diverso giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dalla contro il precetto azionato nei suoi confronti dal è stata pronunciata CP_2 CP_1
la sentenza che ha deciso tale giudizio (la n° 3198/2018 del 18.12.2018) dichiarando la nullità dell'atto di precetto (per euro 5.305,45) notificato dal ed accogliendo CP_1
l'eccezione di compensazione sollevata dalla del credito azionato nei suoi confronti CP_2
dal con il credito da essa a sua volta vantato nei confronti del CP_1 CP_1
stesso, anche il credito della si è estinto per compensazione fino a concorrenza della CP_2
somma recata dal precetto notificato dal (euro 5.305,45). CP_1
In altri termini, in accoglimento dell'atto di appello, l'opposizione proposta dal CP_1
nei confronti del precetto per euro 11.436,48 notificatogli dalla in data 22.11.2017 va CP_2
accolta fino all'ammontare di euro 5.305,45 non perché sia il potere, nel Parte_3
presente giudizio di opposizione, eccepire la compensazione parziale del credito azionato nei suoi confronti dalla con il credito da esso Condominio vantato nei confronti della CP_2
; ma perché, essendo stato riconosciuto alla , con sentenza irrevocabile resa CP_2 CP_2
in un diverso giudizio, il diritto a compensare il credito per euro 5.305,45 azionato nei suoi confronti dal Condominio con il suo maggior credito vantato nei confronti del CP_1
stesso, tale suo maggior credito si è estinto per compensazione, ai sensi dell'art. 1242 c.c., fino a concorrenza della somma di euro 5.305,45 utilizzata per estinguere per compensazione il credito del Condominio.
E quindi, all'evidenza, non può più essere azionato in sede esecutiva per l'intero, come d'altronde riconosciuto dallo stesso difensore della in sede di scritti conclusionali. CP_2
La circostanza che, in accoglimento dell'atto di appello, l'opposizione venga in questa sede parzialmente accolta grazie, però, a ragioni che sono intervenute, in corso di causa, in un altro giudizio, costituisce, ad avviso di questa Corte, grave ed eccezionale motivo che giustifica la compensazione delle spese di causa per entrambi i gradi di giudizio: è vero che, ai sensi dell'art. 1242 c.c., la compensazione estingue i due debiti fin dal momento della loro coesistenza;
ma esclusa, per le ragioni sopra evidenziate, la possibilità per il di CP_1
eccepire nel presente giudizio di opposizione la compensazione del credito azionato nei
9 suoi confronti dalla con quello da esso Condominio vantato nei confronti della , CP_2 CP_2
la possibilità che la compensazione potesse operare in senso opposto dipendeva esclusivamente dall'accertamento, da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione promossa dalla della fondatezza dell'eccezione di compensazione a sua volta da CP_2
quest'ultima sollevata in quel giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal in contro la sentenza n° 1912/2017, Parte_2 Pt_1
pubblicata dal Tribunale di Napol-Nord in data 1.7.2019, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta nei confronti del precetto notificato al opponente da in data 22.11.2017, dichiara non dovuta la somma CP_1 CP_2
indicata in precetto fino a concorrenza di euro 5.305,45;
- dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi giudizio.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'11.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il primo motivo di appello il si duole che il primo giudice, all'esito CP_1
dell'udienza di comparizione del 13.3.2018, nel corso della quale esso aveva CP_1
instato sia per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sia per la riunione delle due opposizioni, a scioglimento della riserva assunta rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e rinviava direttamente per precisazione delle conclusioni, pretermettendo completamente la fase di trattazione ex art. 183 c.p.c., sebbene i relativi termini fossero stati esplicitamente richiesti.
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3486/2019 R.G., avente ad oggetto
“opposizione a precetto”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
30.10.2024, tra:
- (C.F.: ), in persona CP_1 Parte_1 P.IVA_1
del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria
Frunzi (C.F.: ) C.F._1
- appellante-
e
- (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela CP_2 C.F._2
Palmisano (C.F.: ) C.F._3
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli-Nord il Parte_2
conveniva in giudizio la condomina per proporre
[...] CP_2
1 opposizione contro l'atto di precetto da costei notificato ad esso in data CP_1
22.11.2017, per la somma di euro 11.436,48, in forza della sentenza n° 10956/2016,
pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 7.10.2016:
Il opponente si doleva che la , essendo stata a sua volta destinataria di CP_1 CP_2
atto di precetto notificatole da esso in data 20.11.2017 in forza di decreto CP_1
ingiuntivo n° 1108/2012 del Giudice di pace di : Pt_1
- da un lato, aveva proposto anch'ella opposizione all'esecuzione contro il precetto notificatole dal , eccependo la compensazione legale del credito azionato dal CP_1
nei suoi confronti con il credito da lei vantato nei confronti del in CP_1 CP_1
forza della sentenza n° 10956/2016;
- ma dall'altro lato, nel notificare a sua volta al l'atto di precetto in forza della CP_1
sentenza n° 10956/2016, aveva intimato il pagamento dell'intera somma di euro 11.436,48, senza detrarre la somma che ella doveva al in forza del decreto del Giudice di CP_1
pace di , nonostante la compensazione legale che ella stessa aveva eccepito nei Pt_1
confronti dell'atto di precetto notificatole dal . CP_1
Chiedeva pertanto che, previa riunione delle due opposizioni, venisse dichiarato nullo ovvero annullato l'atto di precetto per la somma di euro 11.436,48 notificato dalla ad CP_2
esso e che venisse ricostruita “l'esatta ricognizione contabile delle reciproche CP_1
posizioni creditorie /debitorie consacrate, da un lato, nella sentenza n. 10956/2016 del
7/10/2016 resa dal Tribunale di Napoli, e, dall'altro, nel decreto ingiuntivo n. 1108/2012 dei
giorni 21 e 26/11/2012, reso dal Giudice di Pace di , onde impedire che la opposta Pt_1
goda di un' illegittima locupletazione”.
…
Con sentenza n° 1912/2019, pubblicata in data 1.7.2019, il Tribunale di Napoli-Nord rigettava l'opposizione.
Osservava il Tribunale che la compensazione legale poteva essere eccepita in sede esecutiva solo per crediti intervenuti successivamente alla formazione del titolo posto in esecuzione, laddove invece, nel caso di specie, il credito che il aveva eccepito CP_1
in compensazione con il credito azionato dalla derivava da un decreto ingiuntivo (n° CP_2
1108/2012, depositato in data 26.11.2012) formatosi antecedentemente alla sentenza posta in esecuzione della (n° 10956/2016 del 7.10.2016), ragione per la quale avrebbe CP_2
2 dovuto essere eccepito in compensazione nel giudizio di cognizione conclusosi con la detta sentenza.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello il , deducendo due motivi di CP_1
impugnazione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-in via preliminare, in rito, dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per violazione del censurato vizio in procedendo, adattamento (sic) ogni consequenziale provvedimento a ciò
conseguente, come si ricava dal precipuo motivo sub a) che precede;
-in via subordinata ed autonoma,nel merito, accogliere il motivo sub b) che precede e, per
l'effetto, provvedere nei termini di cui all'atto di opposizione onde dichiarare la nullità e/o inefficacia parziale dell'atto di precetto notificato dalla per la parte eccedente il credito CP_2
di € 5.305,45 già estinto per essere stato utilizzato in compensazione dalla nel CP_2
giudizio esitato nella sentenza passata in giudicato n. 3198/2018 resa dal Tribunale di Napoli
Nord”.
…
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2
sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
30.10.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 3 Eccepisce, pertanto, la nullità della sentenza, essendo stata preclusa ad esso opponente la possibilità di meglio illustrare le proprie ragioni e le proprie richieste, le quali, ad ogni buon conto, non consistevano in una eccezione di compensazione, bensì avevano ad oggetto la ricostruzione corretta dei rapporti di dare ed avere tra le parti.
Il motivo è manifestamente infondato.
E' pacifico che la mancata concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. non determina la nullità della sentenza ed il regresso del giudizio alla fase di primo grado, non rientrando tra le ipotesi per le quali l'art. 354 c.p.c. prevede la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione degli atti al primo giudice (cfr. Cass., sez. 3, n°
22900 del 11/11/2005; Cass., sez. 2, n° 4448 del 27/02/2007).
In sede di appello, pertanto, la parte che eccepisce la mancata concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. deve specificare quali siano le precisazioni e le modificazioni alle domande, eccezioni e conclusioni che avrebbe inteso operare oppure le nuove eccezioni che avrebbe inteso proporre come conseguenza delle modificazioni della controparte oppure ancora le richieste probatorie che avrebbe inteso avanzare con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. che le sono state negate e chiedere al giudice dell'appello di essere rimesso in termini per il compimento di tali attività, se effettivamente rilevanti (cfr. Cass.,
sez. 2, n° 21953 del 02/09/2019; Cass., sez. 1, n° 2626 del 02/02/2018; Cass., sez. 2, n°
24402 del 04/10/2018).
Così inquadrata in termini generali la questione, va tuttavia ancor prima precisato che, a norma dell'art. 183 comma 6 c.p.c. (ovviamente nella versione vigente all'epoca dello svolgimento del processo di primo grado), il giudice deve concedere i termini ivi contemplati solo “se richiesto”, come testualmente previsto dalla lettera della legge;
pertanto, in mancanza di tale richiesta, il giudice può legittimamente fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass., sez. 1, n° 16993 del 26/08/2004); peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, anche in presenza di una richiesta di concessione di termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice non è tenuto a concederli e può invitare le parti a precisare le conclusioni se ritiene che la causa sia già matura per la decisione (cfr. Cass.,
sez. 1, n° 7474 del 23/03/2017; cfr. Cass., sez. 2, n° 32577 del 23/11/2023).
4 Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, nell'udienza di comparizione del
13.3.2018 tali termini non vennero richiesti né dal odierno appellante né dalla CP_1
controparte.
Questo è, infatti, il contenuto testuale del verbale di udienza, tratto dal fascicolo telematico di primo grado:
“E' presente per l'opponente l'avv. Carolina Capuano, per delega dell'avv. Giuseppe Maria
Frunzi, la quale si riporta all'atto di citazione in opposizione al precetto e ne chiede
l'accoglimento ed impugna per quanto di ragione quanto ex adverso dedotto eccepito da controparte, chiede la riunione del presente fascicolo al precedente avente numero 13904 del 2017, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e chiede all'esito della delibazione sull'istanza di sospensione la fissazione dell'udienza di trattazione.
Per parte opposta è presente l'avv. Daniela Palmisano la quale si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta e chiede di rinviarsi la causa per la precisazione
delle conclusioni ove codeste On.le giudicante non ritenesse di accogliere di riunione. Si oppone altresì all'istanza di sospensione ex adverso proposta facendo rilevare che l'atto di precetto opposto è divenuto ormami perento e dunque una sospensione sarebbe inutiliter
data.
Il G.I. si riserva.
E' verbale.”
In mancanza, pertanto, di qualsivoglia richiesta di concessione di termini ex art. 183 comma
6 c.p.c. (vi è solo, da parte dell'opponente, una richiesta di fissazione dell'udienza di trattazione, ma quella in corso era già essa stessa udienza di trattazione, avendo unificato l'art. 183 c.p.c. – nella versione oramai già da tempo in vigore all'epoca dei fatti – l'udienza di prima comparizione delle parti e l'udienza di trattazione) del tutto legittimamente il primo giudice, a scioglimento della riserva sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, dove, peraltro, l'opponente si è limitato a precisare le conclusioni rifacendosi alle proprie precedenti richieste, senza nemmeno in quella sede eccepire alcunché rispetto alla mancata concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
…
5 Con il secondo motivo di appello il eccepisce la violazione dell'art. 112 c.p.c., CP_1
essendosi il primo giudice pronunciato su di una eccezione di compensazione che non era stata mai dedotta, atteso che, con l'opposizione all'esecuzione, era stato chiesto “solo ed esclusivamente, che il giudice adito “determinasse” ovvero procedesse alla ricostruzione de
“l'esatta ricognizione contabile delle reciproche posizioni creditoria/debitoria consacrate” nei rispettivi titoli (decreto ingiuntivo del Giudice di pace di , sentenza del Tribunale di Pt_1
Napoli)”.
L'appellante chiede, pertanto, che il giudice tenga conto dei rapporti di dare/avere tra il e la , quantificando in euro 6.110,58 la somma residua di cui la CP_1 CP_2 CP_2
risulta creditrice nei confronti del , pari agli euro 11.416,03 di cui al precetto CP_1
opposto meno gli euro 5.305,45 di cui era il ad essere creditore della , CP_1 CP_2
tenuto conto che, nel decidere l'opposizione all'esecuzione proposta dalla nei CP_2
confronti del precetto con il quale il aveva azionato nei confronti di costei il CP_1
decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Casoria, il Tribunale di Napoli-Nord, con sentenza n° 3198/2018 (passata in giudicato in data 17.1.2019), ha, in quel caso, accolto l'opposizione, accogliendo l'eccezione di compensazione sollevata dalla , ed ha CP_2
quindi dichiarato che il credito per euro 5.305,45 azionato dal nei confronti della CP_1
si era estinto per compensazione in virtù della maggior somma vantata dalla CP_2 CP_2
nei confronti del stesso. CP_1
Il motivo è parzialmente fondato, ma con le precisazioni che seguono.
L'appellante non impugna la statuizione con la quale il primo giudice ha ritenuto per ragioni processuali non opponibile in compensazione (parziale), al credito che la aveva CP_2
azionato contro il , il controcredito che quest'ultimo aveva nei confronti della CP_1
stessa. CP_2
Ed in effetti è pacifico che, in sede di opposizione all'esecuzione, non possa essere opposto in compensazione un credito che era già sorto al momento della formazione del titolo giudiziale nei confronti del quale si agisce in opposizione, atteso che in tal caso la compensazione avrebbe dovuto essere eccepita nel giudizio di cognizione, potendo invece,
in sede di esecuzione, essere opposti in compensazione solo i crediti sorti successivamente alla formazione del titolo;
e ciò in applicazione del principio generale secondo il quale, in sede di opposizione all'esecuzione, possono essere eccepiti solo fatti modificativi o estintivi
6 successivi alla formazione del titolo giudiziale contro il quale si agisce in opposizione (cfr.
Cass., sez. 3, n° 2822 del 25/03/1999; Cass., sez. 1, n° 9912 del 24/04/2007; Cass., sez. 1,
n° 17306 del 16/08/2011).
Nel caso di specie il credito che il vantava nei confronti della , e che era CP_1 CP_2
stato accertato con decreto ingiuntivo del giudice di pace di Casoria depositato in data
26.11.2012, aveva ad oggetto rate condominiali relative al periodo luglio-settembre 2012, in quanto tali maturate in epoca decisamente antecedente alla pubblicazione della sentenza n° 10956/2016, depositata in data 7.10.2016, che aveva liquidato alla , nei confronti CP_2
del , la somma di euro 9.528,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ad CP_1
infiltrazioni d'acqua: ragione per la quale correttamente il primo giudice ha escluso la possibilità per il di eccepire la compensazione (parziale) del credito risarcitorio CP_1
azionato dalla nei suoi confronti con il credito vantato nei confronti della dal CP_2 CP_2
stesso. CP_1
La circostanza che, invece, l'opposizione all'esecuzione proposta dalla contro il CP_2
precetto con il quale il aveva azionato nei confronti di costei il decreto ingiuntivo CP_1
emesso dal Giudice di pace di sia stata accolta dalla sentenza n° 3198/2018 del Pt_1
18.12.2018, che ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto notificato dal , CP_1
accogliendo l'eccezione di compensazione sollevata dalla , non si pone in CP_2
contraddizione con la pronuncia oggetto della presente impugnazione.
L'opposizione all'esecuzione proposta dalla ha infatti ad oggetto una situazione CP_2
esattamente opposta a quella in questa sede in esame: il credito della era infatti stato CP_2
riconosciuto e liquidato, a titolo di risarcimento del danno, dalla sentenza n° 10956/2016, depositata in data 7.10.2016, ben successivamente, quindi, all'esecutività del decreto ingiuntivo del giudice di Pace che aveva riconosciuto il credito del;
pertanto, il CP_1
primo momento in cui esso aveva potuto essere dedotto in compensazione era, per l'appunto, in sede di opposizione all'esecuzione.
Sostiene però l'appellante che, con l'atto di opposizione da esso proposto, era stato chiesto
“solo ed esclusivamente, che il giudice adito “determinasse” ovvero procedesse alla ricostruzione de “l'esatta ricognizione contabile delle reciproche posizioni creditoria/debitoria consacrate” nei rispettivi titoli (decreto ingiuntivo del Giudice di pace di
, sentenza del Tribunale di Napoli)”. Pt_1
7 Osserva in proposito questa Corte che le conclusioni che il aveva chiesto che CP_1
fossero accolte con il suo atto di opposizione erano le seguenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa riunione del presente giudizio con quello r.g. 13094/2017 del Tribunale di Napoli-Nord – III sezione civile – Dott. Auletta, dichiarare, per i suesposti motivi, nullo ovvero annullare l'atto di precetto di pagamento della somma di euro 11.436,48, notificato in data 22.11.2017, ad istanza della si.ra , CP_2
ricostruendo l'esatta ricognizione contabile delle reciproche posizioni creditorie /debitorie
consacrate, da un lato, nella sentenza n. 10956/2016 del 7/10/2016 resa dal Tribunale di
Napoli, e, dall'altro, nel decreto ingiuntivo n. 1108/2012 dei giorni 21 e 26/11/2012, reso dal
Giudice di Pace di , onde impedire che la opposta goda di un' illegittima Pt_1
locupletazione”.
Tali conclusioni sono state ribadite, dinanzi al giudice di primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, dove l'opponente si è limitato a rinviare ai propri precedenti scritti difensivi.
Orbene, si tratta di conclusioni di non facile intelligibilità.
Sembra però evidente che, se è vero che con esse il non ha espressamente CP_1
invocato la compensazione (parziale) del credito azionato nei suoi confronti dalla con CP_2
quello per rate condominiali luglio-settembre 2012 ad esso riconosciuto dal CP_1
Giudice di pace nei confronti della , è tuttavia anche vero che la vaga e generica CP_2
richiesta di ricostruire “l'esatta ricognizione contabile delle reciproche posizioni creditorie/debitorie consacrate, da un lato, nella sentenza n. 10956/2016 del 7/10/2016 resa
dal Tribunale di Napoli, e, dall'altro, nel decreto ingiuntivo n. 1108/2012 dei giorni 21 e
26/11/2012, reso dal Giudice di Pace di , onde impedire che la opposta goda di un' Pt_1
illegittima locupletazione” nascondeva in maniera piuttosto evidente la richiesta di operare la compensazione suddetta, non potendosi in altro modo “dichiarare nullo ovvero annullare”, in sede di opposizione, il credito vantato dalla , almeno prendendo come punto di CP_2
riferimento temporale il momento in cui l'opposizione è stata proposta. L'opposizione non poteva di certo essere accolta solo per il fatto in sé che, nel diverso giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dalla nei confronti del precetto azionato nei suoi confronti CP_2
dal , era stata la ad eccepire la compensazione del credito azionato nei CP_1 CP_2
suoi confronti dal Condominio con il maggior credito da essa a sua volta vantato nei confronti
8 del Condominio: si trattava, infatti, di una richiesta la cui fondatezza era ancora sub iudice
in quel diverso giudizio.
Tuttavia, nel momento in cui successivamente, mentre era in corso il primo grado del presente giudizio di opposizione, nel diverso giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dalla contro il precetto azionato nei suoi confronti dal è stata pronunciata CP_2 CP_1
la sentenza che ha deciso tale giudizio (la n° 3198/2018 del 18.12.2018) dichiarando la nullità dell'atto di precetto (per euro 5.305,45) notificato dal ed accogliendo CP_1
l'eccezione di compensazione sollevata dalla del credito azionato nei suoi confronti CP_2
dal con il credito da essa a sua volta vantato nei confronti del CP_1 CP_1
stesso, anche il credito della si è estinto per compensazione fino a concorrenza della CP_2
somma recata dal precetto notificato dal (euro 5.305,45). CP_1
In altri termini, in accoglimento dell'atto di appello, l'opposizione proposta dal CP_1
nei confronti del precetto per euro 11.436,48 notificatogli dalla in data 22.11.2017 va CP_2
accolta fino all'ammontare di euro 5.305,45 non perché sia il potere, nel Parte_3
presente giudizio di opposizione, eccepire la compensazione parziale del credito azionato nei suoi confronti dalla con il credito da esso Condominio vantato nei confronti della CP_2
; ma perché, essendo stato riconosciuto alla , con sentenza irrevocabile resa CP_2 CP_2
in un diverso giudizio, il diritto a compensare il credito per euro 5.305,45 azionato nei suoi confronti dal Condominio con il suo maggior credito vantato nei confronti del CP_1
stesso, tale suo maggior credito si è estinto per compensazione, ai sensi dell'art. 1242 c.c., fino a concorrenza della somma di euro 5.305,45 utilizzata per estinguere per compensazione il credito del Condominio.
E quindi, all'evidenza, non può più essere azionato in sede esecutiva per l'intero, come d'altronde riconosciuto dallo stesso difensore della in sede di scritti conclusionali. CP_2
La circostanza che, in accoglimento dell'atto di appello, l'opposizione venga in questa sede parzialmente accolta grazie, però, a ragioni che sono intervenute, in corso di causa, in un altro giudizio, costituisce, ad avviso di questa Corte, grave ed eccezionale motivo che giustifica la compensazione delle spese di causa per entrambi i gradi di giudizio: è vero che, ai sensi dell'art. 1242 c.c., la compensazione estingue i due debiti fin dal momento della loro coesistenza;
ma esclusa, per le ragioni sopra evidenziate, la possibilità per il di CP_1
eccepire nel presente giudizio di opposizione la compensazione del credito azionato nei
9 suoi confronti dalla con quello da esso Condominio vantato nei confronti della , CP_2 CP_2
la possibilità che la compensazione potesse operare in senso opposto dipendeva esclusivamente dall'accertamento, da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione promossa dalla della fondatezza dell'eccezione di compensazione a sua volta da CP_2
quest'ultima sollevata in quel giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal in contro la sentenza n° 1912/2017, Parte_2 Pt_1
pubblicata dal Tribunale di Napol-Nord in data 1.7.2019, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta nei confronti del precetto notificato al opponente da in data 22.11.2017, dichiara non dovuta la somma CP_1 CP_2
indicata in precetto fino a concorrenza di euro 5.305,45;
- dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi giudizio.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'11.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il primo motivo di appello il si duole che il primo giudice, all'esito CP_1
dell'udienza di comparizione del 13.3.2018, nel corso della quale esso aveva CP_1
instato sia per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sia per la riunione delle due opposizioni, a scioglimento della riserva assunta rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e rinviava direttamente per precisazione delle conclusioni, pretermettendo completamente la fase di trattazione ex art. 183 c.p.c., sebbene i relativi termini fossero stati esplicitamente richiesti.