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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO GI, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
UR SA, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1950/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400000130000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1157/2025 depositato il
14/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1950/2024 depositato il 01/06/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva d'ipoteca n.291 76 2024 00000130000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-inesistenza della notifica;
2- vizio di motivazione;
3- violazione e falsa applicazione dell'art.2 comma 2 D.L.193/2016; artt.7 ter legge 212/200 e 21 septies legge 241/1990; 4- intervenuta decadenza e prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza del 06/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
Destituita di fondamento appare la censura afferente la nullità della comunicazione preventiva, per vizi formali della sua notificazione effettuata con PEC.
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.
Nella specie, parte ricorrente non adduce alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente e quello cartaceo depositato in segreteria.
E, peraltro, è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale
(Cass. SS.UU. n.7665/2016).
Nella fattispecie, la comunicazione preventiva risulta notificata in data 06/03/2024 all'indirizzo pec:
“Email_3”.
Parimenti deve essere disattesa la censura di carenza di motivazione.
La comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca è un atto preliminare del procedimento di riscossione.
Per questo motivo, è da escludere l'applicabilità dell'articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente
(legge 212/2000), secondo cui «gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati» in base a quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 241/1990 sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi. È applicabile invece il capoverso dell'articolo 7, contenente prescrizioni sul contenuto minimo degli atti applicabili anche ai concessionari, che nel caso specifico risultano rispettate.
In proposito, và evidenziato che l'avviso è una comunicazione con funzione d'invito al pagamento del dovuto, in forza di titoli esecutivi già formati nel procedimento, in linea con quanto prevede l'articolo 49 del DPR 602/73 in relazione ai poteri del creditore ed ha finalità analoga alla notificazione di titolo esecutivo con la quale ha inizio l'espropriazione forzata immobiliare.
Ed ancora, l'atto che preannuncia l'iscrizione d'ipoteca risponde alla finalità di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, ed è espressione di un principio immanente nell'ordinamento da attuare anche in difetto di una specifica normativa.
Di conseguenza, una volta rispettate le garanzie di legge, il preteso vizio di motivazione non si tradurrebbe in ogni caso in motivo di nullità.
Peraltro, la censura di insufficiente motivazione per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi è generica e non autosufficiente, in assenza degli elementi a riscontro di eventuali errori (dati quantitativi) che non sarebbero stati adeguatamente considerati, e di una contestazione nel merito che - sulla base di quei dati - avrebbe dovuto condurre ad una diversa conclusione.
Infatti, non è necessario che la motivazione della comunicazione preventiva contenga l'indicazione dettagliata degli interessi, in quanto il contribuente non può ignorare che gli interessi sul credito sono calcolati secondo il tasso legale annuo vigente, fissato con decreto ministeriale.
Costituisce, pertanto, onere del contribuente provare che il calcolo rilevabile dalla cartella non corrisponde a quanto determinabile sulla base della vigente normativa, onere della prova che nella fattispecie non è stato assolto.
Priva di pregio appare, altresì, la censura per violazione e falsa applicazione dell'art.2 comma 2 D.L.193/2016; artt.7 ter legge 212/200 e 21 septies legge 241/1990.
La Corte osserva che i concessionari della riscossione (come l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) agiscono su delega pubblica degli enti impositori(Comuni, Regioni, Stato) per riscuotere tributi locali e nazionali, sulla base dei poteri concessi per la riscossione coattiva, grazie alla trasmissione del "ruolo" fiscale, che è l'elenco dei crediti, agendo quindi come esattori di diritto pubblico in nome e per conto dell'ente creditore.
Ed ancora destituite di fondamento sono le censure di carenza di titolo, per essere la comunicazione impugnata non preceduta dalla notifica degli atti presupposti, atteso che risulta, invece, fondata su cartelle di pagamento regolarmente notificate.
Infatti, il concessionario si è costituito in giudizio, depositando idonea documentazione attestante la notificazione delle suddette cartelle di pagamento, a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata del contribuente .
Sul punto si osserva che non è decorso il termine di prescrizione decennale per i tributi erariali, quinquennale per i tributi locali, ovvero triennale per i bolli, di cui alle cartelle di pagamento sottese, sino alla notifica della comunicazione preventiva impugnata.
Dalla produzione in giudizio offerta dall'agente della riscossione è poi possibile riscontrare che la notifica della comunicazione preventiva impugnata è stata preceduta da quattro precedenti intimazioni di pagamento, notificate all'indirizzo PEC rispettivamente in data 20/12/2018;7/05/2022;14/06/2022; 23/06/2023, aventi valore interruttivo della eccepita prescrizione.
Né risulta che le richiamate intimazioni siano state opposte e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.
n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n.602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ne consegue che deve essere respinta l'eccezione di prescrizione afferente la pretesa impositiva di dette cartelle e, per l'effetto, la comunicazione impugnata risulta, comunque, fondata su crediti di natura tributaria non ancora prescritti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Ufficio resistente, che liquida in €5.000,00 (cinquemilaeuro), oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 06/10/2025
Il Relatore Il Presidente
IU GR RO ER LM
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO GI, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
UR SA, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1950/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202400000130000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1157/2025 depositato il
14/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1950/2024 depositato il 01/06/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva d'ipoteca n.291 76 2024 00000130000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-inesistenza della notifica;
2- vizio di motivazione;
3- violazione e falsa applicazione dell'art.2 comma 2 D.L.193/2016; artt.7 ter legge 212/200 e 21 septies legge 241/1990; 4- intervenuta decadenza e prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza del 06/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
Destituita di fondamento appare la censura afferente la nullità della comunicazione preventiva, per vizi formali della sua notificazione effettuata con PEC.
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.
Nella specie, parte ricorrente non adduce alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente e quello cartaceo depositato in segreteria.
E, peraltro, è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale
(Cass. SS.UU. n.7665/2016).
Nella fattispecie, la comunicazione preventiva risulta notificata in data 06/03/2024 all'indirizzo pec:
“Email_3”.
Parimenti deve essere disattesa la censura di carenza di motivazione.
La comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca è un atto preliminare del procedimento di riscossione.
Per questo motivo, è da escludere l'applicabilità dell'articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente
(legge 212/2000), secondo cui «gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati» in base a quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 241/1990 sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi. È applicabile invece il capoverso dell'articolo 7, contenente prescrizioni sul contenuto minimo degli atti applicabili anche ai concessionari, che nel caso specifico risultano rispettate.
In proposito, và evidenziato che l'avviso è una comunicazione con funzione d'invito al pagamento del dovuto, in forza di titoli esecutivi già formati nel procedimento, in linea con quanto prevede l'articolo 49 del DPR 602/73 in relazione ai poteri del creditore ed ha finalità analoga alla notificazione di titolo esecutivo con la quale ha inizio l'espropriazione forzata immobiliare.
Ed ancora, l'atto che preannuncia l'iscrizione d'ipoteca risponde alla finalità di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, ed è espressione di un principio immanente nell'ordinamento da attuare anche in difetto di una specifica normativa.
Di conseguenza, una volta rispettate le garanzie di legge, il preteso vizio di motivazione non si tradurrebbe in ogni caso in motivo di nullità.
Peraltro, la censura di insufficiente motivazione per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi è generica e non autosufficiente, in assenza degli elementi a riscontro di eventuali errori (dati quantitativi) che non sarebbero stati adeguatamente considerati, e di una contestazione nel merito che - sulla base di quei dati - avrebbe dovuto condurre ad una diversa conclusione.
Infatti, non è necessario che la motivazione della comunicazione preventiva contenga l'indicazione dettagliata degli interessi, in quanto il contribuente non può ignorare che gli interessi sul credito sono calcolati secondo il tasso legale annuo vigente, fissato con decreto ministeriale.
Costituisce, pertanto, onere del contribuente provare che il calcolo rilevabile dalla cartella non corrisponde a quanto determinabile sulla base della vigente normativa, onere della prova che nella fattispecie non è stato assolto.
Priva di pregio appare, altresì, la censura per violazione e falsa applicazione dell'art.2 comma 2 D.L.193/2016; artt.7 ter legge 212/200 e 21 septies legge 241/1990.
La Corte osserva che i concessionari della riscossione (come l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) agiscono su delega pubblica degli enti impositori(Comuni, Regioni, Stato) per riscuotere tributi locali e nazionali, sulla base dei poteri concessi per la riscossione coattiva, grazie alla trasmissione del "ruolo" fiscale, che è l'elenco dei crediti, agendo quindi come esattori di diritto pubblico in nome e per conto dell'ente creditore.
Ed ancora destituite di fondamento sono le censure di carenza di titolo, per essere la comunicazione impugnata non preceduta dalla notifica degli atti presupposti, atteso che risulta, invece, fondata su cartelle di pagamento regolarmente notificate.
Infatti, il concessionario si è costituito in giudizio, depositando idonea documentazione attestante la notificazione delle suddette cartelle di pagamento, a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata del contribuente .
Sul punto si osserva che non è decorso il termine di prescrizione decennale per i tributi erariali, quinquennale per i tributi locali, ovvero triennale per i bolli, di cui alle cartelle di pagamento sottese, sino alla notifica della comunicazione preventiva impugnata.
Dalla produzione in giudizio offerta dall'agente della riscossione è poi possibile riscontrare che la notifica della comunicazione preventiva impugnata è stata preceduta da quattro precedenti intimazioni di pagamento, notificate all'indirizzo PEC rispettivamente in data 20/12/2018;7/05/2022;14/06/2022; 23/06/2023, aventi valore interruttivo della eccepita prescrizione.
Né risulta che le richiamate intimazioni siano state opposte e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.
n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n.602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ne consegue che deve essere respinta l'eccezione di prescrizione afferente la pretesa impositiva di dette cartelle e, per l'effetto, la comunicazione impugnata risulta, comunque, fondata su crediti di natura tributaria non ancora prescritti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Ufficio resistente, che liquida in €5.000,00 (cinquemilaeuro), oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 06/10/2025
Il Relatore Il Presidente
IU GR RO ER LM