Ordinanza collegiale 5 maggio 2025
Sentenza breve 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 24/06/2025, n. 12451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12451 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12451/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12298/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12298 del 2023, proposto da CE EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli e Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione sull’istanza, con cui parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno;
e per la condanna
della resistente Amministrazione a provvedere sull’anzidetta istanza, stante lo spirare del termine di conclusione del procedimento ex art.16, commi 2 e 6, del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con ricorso notificato in data 18 settembre 2023 l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 23 giugno 2021 istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Spagna e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in resistenza con atto di mero stile;
- che con ordinanza 8609/2025 il Collegio ha prospettato dubbi in ordine alla ricevibilità del presente ricorso avverso il silenzio, che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a., appare tardivo, in quanto notificato oltre l’anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento avviato con la domanda di riconoscimento del titolo, presentata in data 23 giugno 2021, assegnando alle parti un termine per presentare memorie vertenti su quest'unica questione;
- in adempimento alla suddetta ordinanza collegiale, da un lato, in data 9 maggio 2025, l’amministrazione resistente ha depositato una relazione, in cui svolge formula argomenti a sostegno della tesi dell’irricevibilità del ricorso nonché il provvedimento del 4 dicembre 2024, con cui ha respinto la domanda di riconoscimento del titolo abilitativo estero di cui è causa, dall’altro, in data 26 maggio 2025 parte ricorrente ha depositato una memoria in cui argomentato in merito alla ricevibilità del gravame;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 31 c.p.a. “ decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere ” (comma 1) e “ l’azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento ” (comma 2);
- nel caso in esame la domanda è stata presentata il 23 giugno 2021 ed il ricorso è stato notificato il 18 settembre 2023, ben oltre l’anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;
- la pec di sollecito del 7 febbraio 2023 non costituisce nuova domanda e non è, pertanto, idonea a rinnovare i termini per l’impugnativa del silenzio sull’unica istanza allo stato pendente, identificata con il n. 10211 inoltrata il 23 giugno 2021 (cfr. Tar Lazio II 4248/2022 e CdS IV 7841/2022);
- l’avere, con il predetto sollecito, chiesto all’amministrazione di determinare il termine temporale entro cui il procedimento relativo alla domanda di riconoscimento n. 10211 del 23 giugno 2021 doveva essere concluso, a fronte di una previsione di legge (v. art. 16, comma 6, dello stesso d.lgs. 206/2007) che fissa il termine di conclusione del procedimento, non cambia la natura della richiesta, che resta di mero sollecito dell’istanza presentata nel 2021, essendo evidente che non spetta all’Amministrazione intimata determinare il suddetto termine;
Ritenuto che:
- pertanto deve essere dichiarata l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica, prima ancora della cessazione della materia del contendere in conseguenza dall’adozione del provvedimento espresso da parte dell’amministrazione intimata;
- le spese di lite possono essere compensate, anche in considerazione del tenore dell’attività difensiva svolta dal Ministero intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 29 aprile 2025 e 28 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Gianluca Verico, Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO