TRIB
Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/02/2024, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 20.02.2024 nel procedimento iscritto al n. 6275/2023 R.G., promosso da parte ricorrente Parte_1
nei confronti di parte resistente . CP_1
Oggi 20.02.2024, alle ore 10.30, innanzi alla dott.ssa Pierangela Bellingeri, sono comparsi:
- per il ricorrente l'avv. Bombonati Lorenza del Foro di Mantova, Parte_1
nonché la parte personalmente;
- per il resistente nessuno è comparso. CP_1
Il Procuratore di parte ricorrente: si riporta interamente al contenuto del proprio atto introduttivo;
in via preliminare, dà atto di avere depositato il ricorso notificato a mezzo posta insieme al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 10.01.2014 al resistente, di cui esibisce il certificato di residenza, riservandosene il deposito telematico nella giornata odierna;
chiede, pertanto, che sia dichiarata la contumacia del resistente medesimo non costituitosi;
nel merito, dà atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile nel mese di dicembre 2023, sebbene con danni evidenti e senza voltura delle utenze, ad oggi ancora non effettuata;
chiede, pertanto, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con liquidazione in proprio favore delle spese processuali, in base al principio della soccombenza virtuale;
si riserva, comunque, di fare valere eventuali pretese in punto danni arrecati all'immobile ed indennizzo da occupazione sine titulo in separata sede.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, preliminarmente dichiara la contumacia del resistente, quindi si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che la
1 parte si allontana.
Verona, 20.02.2024
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Pierangela Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 6275/2023 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Bombonati Lorenza del Foro di Mantova;
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ); CP_1 C.F._2
-parte resistente contumace- avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex art. 447 bis
c.p.c., depositato il 22.09.2023 e notificato a mezzo posta insieme al pedissequo decreto di fissazione udienza il 10.01.2014, con cui ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi all'intestato Tribunale : CP_1
- premettendo di avergli concesso in comodato gratuito ad uso temporaneo, con durata originariamente prevista dal 15.02.2016 al 31.12.2026, l'immobile di sua
2 proprietà sito in Sorgà, via Pomellon n. 8, censito al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 25, mappale 305, subalterno 1;
- precisando come tale contratto risulti funzionale all'attività di dipendente a tempo determinato prestata dal resistente in favore dell'azienda agricola di cui il ricorrente medesimo è titolare, dovendosi intendere lo stesso rinnovato ogni qualvolta si rinnovi il contratto di lavoro subordinato collegato;
- esponendo come il 31.12.2021 il resistente abbia cessato tale attività e si sia impegnato a rilasciare l'immobile entro il 31.01.2022;
- dolendosi del mancato rispetto di tale impegno e rappresentando di avere esperito la procedura di mediazione obbligatoria, dall'esito negativo stante la mancata partecipazione del resistente;
- deducendo l'occupazione sine titulo del fabbricato ed il proprio diritto a percepire la relativa indennità, stante il danno da sé sopportato per il mancato godimento del bene;
§.II. Preso atto che il resistente non si è costituito, essendone stata dichiarata la contumacia a verbale dell'odierna udienza, e che il ricorrente, sempre alla stessa udienza, ha dichiarato che l'immobile gli è stato riconsegnato nel dicembre 2023, chiedendo pertanto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese processuali in proprio favore e con rinuncia al capo risarcitorio della domanda avanzata in ricorso;
§.III. Ritenuta l'intervenuta cessazione della materia del contendere, stante il rilascio del fabbricato effettuato, per riconoscimento dello stesso ricorrente, nel dicembre
2023 e stante la rinuncia a fare valere nella presente sede la pretesa originariamente azionata a titolo di indennità da occupazione illegittima, dal che il sostanziale venire meno dell'interesse sotteso alla richiesta pronuncia di merito;
§.IV. Ritenuto, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, che le stesse, liquidate come da dispositivo, tenuto conto di natura e quantità dell'attività difensiva espletata oltre che del valore del giudizio, vadano poste a carico del resistente, stante il rilascio del bene avvenuto unicamente nel dicembre 2023, a quasi due anni di
3 distanza rispetto alla data indicata dal resistente medesimo il 6.01.2022 (cfr. doc. 2 fasc. ric.).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il resistente a rifondere in favore del ricorrente le spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi ed in €
364,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge.
Verona, 20.02.2024
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
4
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 20.02.2024 nel procedimento iscritto al n. 6275/2023 R.G., promosso da parte ricorrente Parte_1
nei confronti di parte resistente . CP_1
Oggi 20.02.2024, alle ore 10.30, innanzi alla dott.ssa Pierangela Bellingeri, sono comparsi:
- per il ricorrente l'avv. Bombonati Lorenza del Foro di Mantova, Parte_1
nonché la parte personalmente;
- per il resistente nessuno è comparso. CP_1
Il Procuratore di parte ricorrente: si riporta interamente al contenuto del proprio atto introduttivo;
in via preliminare, dà atto di avere depositato il ricorso notificato a mezzo posta insieme al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 10.01.2014 al resistente, di cui esibisce il certificato di residenza, riservandosene il deposito telematico nella giornata odierna;
chiede, pertanto, che sia dichiarata la contumacia del resistente medesimo non costituitosi;
nel merito, dà atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile nel mese di dicembre 2023, sebbene con danni evidenti e senza voltura delle utenze, ad oggi ancora non effettuata;
chiede, pertanto, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con liquidazione in proprio favore delle spese processuali, in base al principio della soccombenza virtuale;
si riserva, comunque, di fare valere eventuali pretese in punto danni arrecati all'immobile ed indennizzo da occupazione sine titulo in separata sede.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, preliminarmente dichiara la contumacia del resistente, quindi si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che la
1 parte si allontana.
Verona, 20.02.2024
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Pierangela Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 6275/2023 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Bombonati Lorenza del Foro di Mantova;
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ); CP_1 C.F._2
-parte resistente contumace- avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex art. 447 bis
c.p.c., depositato il 22.09.2023 e notificato a mezzo posta insieme al pedissequo decreto di fissazione udienza il 10.01.2014, con cui ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi all'intestato Tribunale : CP_1
- premettendo di avergli concesso in comodato gratuito ad uso temporaneo, con durata originariamente prevista dal 15.02.2016 al 31.12.2026, l'immobile di sua
2 proprietà sito in Sorgà, via Pomellon n. 8, censito al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 25, mappale 305, subalterno 1;
- precisando come tale contratto risulti funzionale all'attività di dipendente a tempo determinato prestata dal resistente in favore dell'azienda agricola di cui il ricorrente medesimo è titolare, dovendosi intendere lo stesso rinnovato ogni qualvolta si rinnovi il contratto di lavoro subordinato collegato;
- esponendo come il 31.12.2021 il resistente abbia cessato tale attività e si sia impegnato a rilasciare l'immobile entro il 31.01.2022;
- dolendosi del mancato rispetto di tale impegno e rappresentando di avere esperito la procedura di mediazione obbligatoria, dall'esito negativo stante la mancata partecipazione del resistente;
- deducendo l'occupazione sine titulo del fabbricato ed il proprio diritto a percepire la relativa indennità, stante il danno da sé sopportato per il mancato godimento del bene;
§.II. Preso atto che il resistente non si è costituito, essendone stata dichiarata la contumacia a verbale dell'odierna udienza, e che il ricorrente, sempre alla stessa udienza, ha dichiarato che l'immobile gli è stato riconsegnato nel dicembre 2023, chiedendo pertanto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese processuali in proprio favore e con rinuncia al capo risarcitorio della domanda avanzata in ricorso;
§.III. Ritenuta l'intervenuta cessazione della materia del contendere, stante il rilascio del fabbricato effettuato, per riconoscimento dello stesso ricorrente, nel dicembre
2023 e stante la rinuncia a fare valere nella presente sede la pretesa originariamente azionata a titolo di indennità da occupazione illegittima, dal che il sostanziale venire meno dell'interesse sotteso alla richiesta pronuncia di merito;
§.IV. Ritenuto, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, che le stesse, liquidate come da dispositivo, tenuto conto di natura e quantità dell'attività difensiva espletata oltre che del valore del giudizio, vadano poste a carico del resistente, stante il rilascio del bene avvenuto unicamente nel dicembre 2023, a quasi due anni di
3 distanza rispetto alla data indicata dal resistente medesimo il 6.01.2022 (cfr. doc. 2 fasc. ric.).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il resistente a rifondere in favore del ricorrente le spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi ed in €
364,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge.
Verona, 20.02.2024
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
4