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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/06/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5373/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile - FAMIGLIA -
Il Tribunale Ordinario di Brescia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 5373/2025
R.G. instaurato da
(c.f. con l'avv. BONETTI BARBARA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) con l'avv. BONETTI BARBARA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni così come confermate all'udienza del 27/5/2025 (cfr. verbale d'udienza) da intendersi qui richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/07/1993, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di URAS (OR) (atto n. 2, parte I, anno 1993), risultano separate dal 5/11/2020 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
1 Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. pone le spese di lite a carico di . Parte_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 29/05/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile - FAMIGLIA -
Il Tribunale Ordinario di Brescia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 5373/2025
R.G. instaurato da
(c.f. con l'avv. BONETTI BARBARA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) con l'avv. BONETTI BARBARA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni così come confermate all'udienza del 27/5/2025 (cfr. verbale d'udienza) da intendersi qui richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/07/1993, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di URAS (OR) (atto n. 2, parte I, anno 1993), risultano separate dal 5/11/2020 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
1 Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. pone le spese di lite a carico di . Parte_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 29/05/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
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