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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/06/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Prendini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3244/2022 R.G. in data
16/06/2022, introdotta con atto di citazione notificato in data 15.6.2022
d a
- (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Giovanni Gozzi ed elettivamente domiciliata in Vicenza,
Contrà Santo Stefano, n. 15, presso lo studio del difensore;
- (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Giovanni Gozzi ed elettivamente domiciliato in Vicenza, Contrà
Santo Stefano, n. 15, presso lo studio del difensore;
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'avv. Giovanni Gozzi ed elettivamente domiciliata in Vicenza, Contrà
Santo Stefano, n. 15, presso lo studio del difensore;
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._4 dell'avv. Giovanni Gozzi ed elettivamente domiciliato in Vicenza, Contrà
Santo Stefano, n. 15, presso lo studio del difensore;
attori opponenti c o n t r o
- Controparte_2
[...] [...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Renato Carretta ed elettivamente domiciliata in Vicenza, Contrà Porti, n. 13, presso lo studio del difensore;
- Controparte_4
GIÀ
[...] [...]
(C.F. ), in persona Controparte_5 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni
Battista Galvan ed elettivamente domiciliata in Thiene (VI), Via Monte
Grappa, n. 41, presso lo studio del difensore;
Pag. 1 - (C.F. ), Parte_4 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
Michele Fontana ed elettivamente domiciliata in Piazza Renato CP_4
Simoni, n. 1, presso lo studio del difensore;
- (C.F. , in Controparte_6 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore;
- (C.F. Controparte_7 C.F._5
-MARIANGELA (C.F. ) CP_8 C.F._6 convenuti opposti e c o n l ' i n t e r v e n t o d i
- Controparte_9
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'avv. Massimo Sonego ed elettivamente domiciliata in Treviso, Strada Feltrina, n. 20, presso il difensore;
terza intervenuta avente per oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) immobiliare, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
07/09/2023, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per , , Pt_1 Parte_1 Controparte_1 Pt_2
, : “L'avv. Gozzi precisa che l'ordinanza
[...] Parte_3 emessa in data 7.3.2023, fondata sul disposto di Cass. 33719/2022, è illegittima, in quanto, ai sensi di quanto richiesto ai punti 3-4-5 delle conclusioni in via principale
e di merito, dell'atto di citazione, non è richiesta alcuna riqualificazione del mutuo, nel senso di prevedere un mutuo ordinario invece che un mutuo fondiario, poiché
l'illegittimità del mutuo fondiario deriva dalle argomentazioni e dai documenti argomentati e dimessi a pagg. 12 e 13 dell'atto di citazione, sub § 6. Pertanto, insiste nuovamente, perché venga disposta la richiesta consulenza tecnica d'ufficio”;
- per
[...]
Controparte_10
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
[...] così giudicare sulle domande formulate dagli attori nei confronti della convenuta
“ Controparte_11
”.- NEL MERITO In principalità: Dichiarare inammissibili le
[...] domande principali sub nn.8-9-10 di cui all'atto di citazione per intervenuta aggiudicazione del lotto 5 e, conseguentemente, per quanto occorrer possa, inutili le
Pag. 2 domande formulate sub nn.1-2 (nonché 5, questa pure incomprensibile e irrilevante ai fini del decidere).-
In subordine: Dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande formulate sub nn.
1-2 di cui all'atto di citazione per tutti i motivi esposti nella “comparsa di costituzione e risposta” di data 27 luglio 2022 (eccezione di giudicato, inoperatività dell'intesa anticoncorrenziale, inapplicabilità della sentenza 17.05.2022 della
CGUE al caso di specie, inesistenza della deroga all'art.1957 c.c., mancata eccezione degli aventi diritto sull'eventuale inosservanza di tale termine, comunque inapplicabilità di tale norma agli attori in quanto terzi datori di ipoteca, azione della avvenuta comunque nel termine semestrale) e, di conseguenza, anche le CP_2 successive sub nn.8-9-10 (oltreché la n.5 in quanto irrilevante ai fini del decidere).-
In ogni caso: * Rigettare le domande tutte degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto.- * Condannare gli attori, in solido tra loro, a rifondere a “
[...]
Controparte_2 [...]
” in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_11 tutti gli oneri del giudizio come da D.M. n.55/2014 e n.127/2022, oltre rimborso forfetario spese generali 15% e accessori di legge.-
IN VIA ISTRUTTORIA
I) Si richiamano le n.18 (diciotto) produzioni documentali già effettuate.-
II) Ci si oppone all'ammissione della c.t.u. richiesta dagli attori in quanto del tutto inutile e irrilevante ai fini del decidere, specie stante l'avvenuta aggiudicazione definitiva di tutti i lotti oggetto della procedura esecutiva, fermo che “
[...]
” è del tutto estranea ad asserite violazioni dell'art.38 T.U.B. (che CP_2 riguardano altri creditori).-”
- per Controparte_4
GIÀ
[...] Controparte_5
: “Accertato che le eccezioni e le domande
[...] tutte mosse dagli attori Parte_3 Parte_1 Controparte_1
e non riguardano i titoli attivati da Parte_2 Controparte_4 contro e . Controparte_12 Controparte_7 Cont Accertato che i lotti su cui di ha promosso pignoramenti CP_4 CP_4
(lotti 1 e 2) e/o per cui è legittimata a proseguire nella procedura 389/2018 RGE
(lotto 3) non sono oggetto di eccezioni e domande da parte degli attori, e che comunque le stesse sarebbero inammissibili in questa sede per i motivi dedotti in narrativa.
- Rigettare ogni domanda volta alla declaratoria di invalidità ed inefficacia della procedura R.Es. 389/18 Tribunale di Vicenza in relazione ai lotti n.
1 - n. 2 - n. 3
(o, in subordine, ai lotti n. 1 e n. 2).
Pag. 3 - Con richiesta di vittoria di spese, competenze ed accessori di legge.
In via istruttoria: Si richiamano i 19 documenti depositati.
Ci si oppone all'ammissione della c.t.u. richiesta dagli attori in quanto irrilevante ai fini del decidere fermo che è del tutto estranea ad asserite Controparte_4 violazioni dell'art.38 T.U.B. contestate ad altri creditori, e che comunque tutti i lotti oggetto della procedura esecutiva sono stati già da tempo aggiudicati”.
- per : “ Parte_4 in via pregiudiziale e/o preliminare - rigettare l'opposizione e tutte le domande formulate dagli attori perché improponibili e/o improcedibili e/o inammissibili;
in via principale - rigettare l'opposizione e tutte le domande formulate dagli attori perché infondate, previa – nella denegata ipotesi di invalidità del contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio n. 6858 rep. e n. 3677 racc., in data Persona_1
18.12.2013 – la conversione ex art. 1424 c.c. dello stesso in un contratto di mutuo ipotecario-non fondiario, per la quale, in via gradata, si formula istanza;
in ogni caso - con vittoria di spese e compensi di causa oltre c.p.a. e i.v.a. ”.
- per Controparte_9
: “in via preliminare: per tutti i motivi esposti in atti, dichiararsi
[...]
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione proposta dai signori Pt_3
e
[...] Parte_1 Controparte_1 Parte_2 nel merito: per tutti i motivi esposti in atti, respingersi tutte le domande attoree perché comunque nulle ed infondate.
Spese ed onorari rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione, notificato in data 15.6.2022, , Parte_3
, e convenivano in Parte_1 Controparte_1 Parte_2 giudizio in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore;
[...]
Controparte_13
, già
[...] Controparte_14
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore; Controparte_15
, già
[...] Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] [...]
; ; Controparte_7 Controparte_12 Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
Pag. 4 con ciò instaurando la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta in relazione alla procedura R.G.E. n. 389/18.
Esponevano gli attori che, il 14.9.2000, i coniugi e Parte_3
stipulavano, con Pt_1 Parte_1 Controparte_16
(ora,
[...] [...]
), un Controparte_13 contratto di fideiussione c.d. omnibus, a garanzia della posizione debitoria della ditta Novello Tecnolattoneria S.r.l.; mentre, in data 15.9.2008, i coniugi e stipulavano con il medesimo istituto Controparte_1 Parte_2 bancario un contratto di fideiussione c.d. omnibus, a garanzia della posizione debitoria della ditta Novello S.r.l..
A seguito di ricorso di il Tribunale di Vicenza con decreto CP_2 ingiuntivo n. 985/2018 ingiungeva a , Controparte_7 CP_12
, , , e
[...] Parte_3 Parte_1 Controparte_1
, quali fideiussori della fallita Novello S.r.l. il pagamento dei Parte_2 debiti della ditta fallita, da questi garantita.
Avverso tale decreto, munito di provvisoria esecuzione, non veniva proposta opposizione.
Sulla base di tale titolo, avviava davanti al Tribunale di CP_2
Vicenza il procedimento esecutivo immobiliare R.G.E. n. 389/2018, nei confronti di , , , Controparte_7 Controparte_12 Parte_3
, e . A tale Parte_1 Controparte_1 Parte_2 procedura venivano riunite altre procedure, azionate dalla medesima Banca
e/o da altri Istituti (anche con intervento di ulteriori creditori, tra i quali
. Controparte_17
Per contestare la validità e l'efficacia delle fideiussioni predette, CP_1
, , e , il
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_1
17.8.2020, evocavano in giudizio davanti al Tribunale di Milano
[...]
Controparte_14
(già ).
[...] Controparte_16
Il 2.9.2020, , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
si costituivano nella procedura esecutiva R.G.E. n. Parte_1
389/18 R.G.E., davanti al Tribunale di Vicenza, chiedendone, in via principale, la sospensione e, in via subordinata, la declaratoria di invalidità
e di inefficacia con conseguente estinzione, anche in via anticipata.
Il 9.12.2021, , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano opposizione all'esecuzione R.G.E. n. Parte_1
Pag. 5 389/2018 (cui erano state riunite le procedure n. 481/18, 543/19, 144/21), con istanza di sospensione dell'esecuzione.
L'istanza veniva rigettata, con provvedimento, avverso il quale veniva proposto reclamo, poi dichiarato inammissibile, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
Con l'atto di citazione, introduttivo della presente fase di merito, gli opponenti lamentano la violazione della l. 287/90, stante il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005; le ricadute che tale provvedimento ha avuto sulle due fideiussioni del 2000 e del 2008, azionate da (già CP_2 [...]
); le ripercussioni sui titoli azionati da ovvero, sul CP_14 Pt_4 mutuo fondiario e sulla fideiussione del 2013; la nullità delle fideiussioni del
2000, 2008 e 2013; il superamento dell'invalicabile limite dell'intangibilità del giudicato su d.i. non opposto, così come stabilito dalla CGUE in C-
693/19 e C-831/19; la nullità del contratto di mutuo fondiario di cui al primo intervento di chiedevano, per tutte le ragioni esposte, l'estinzione Pt_4 del procedimento esecutivo R.G.E. n. 389/18.
Si costituivano nel presente giudizio (già CP_2 [...]
, (già Controparte_18 Controparte_19 [...]
) ed formulando le CP_5 Parte_4 conclusioni sopra riportate.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 13.9.2022, interveniva nel procedimento (ex Parte_4 CP_9
.
[...]
Non si costituivano i convenuti Controparte_6
e , dei quali deve essere, pertanto, Controparte_7 Controparte_12 dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 15.9.2022, il Giudice assegnava i termini, di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., nell'edizione vigente pro tempore.
Seguiva il deposito delle memorie n. 1, 2 e 3 ex art. 183, VI co., c.p.c..
All'udienza del 26.1.2023 il patrocinio attoreo insisteva per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie;
si riportava agli atti e chiedeva CP_2 la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
Controparte_4 si riportava agli atti e, ritenendo la causa matura per la decisione,
[...] chiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
[...] si riportava agli atti, chiedendo il Controparte_17 rigetto delle istanze istruttorie avversarie e la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni rilevando l'irrilevanza o l'inammissibilità della istanza di consulenza tecnica d'ufficio, formulata dagli attori;
– Pt_4
Pag. 6 (ex , richiamato il Parte_4 CP_9 contenuto dei propri atti, chiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Sciogliendo la riserva, assunta all'esito dell'udienza del 26.1.2023 il
Giudice dichiarava inammissibile l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio, formulata dagli attori opponenti e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 7.9.2023.
All'udienza del 7.9.2023 il patrocinio attoreo insisteva nuovamente nella richiesta di consulenza tecnica d'ufficio. si riportava al foglio di precisazione delle Controparte_4 conclusioni depositato a pct;
si riportava al foglio di CP_2 precisazione delle conclusioni depositato a pct;
Parte_4 si riportava al foglio di precisazione delle conclusioni;
[...]
(ex si riportava Parte_4 CP_9 al foglio di precisazione delle conclusioni.
Sciogliendo la riserva, assunta all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice assegnava alle parti i termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La presente opposizione è stata proposta dopo che è stata disposta la vendita ed è, pertanto, inammissibile, a norma dell'art. 615, II co., ultima parte, c.p.c..
Il Giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
17.3.2022, destinata alla trattazione dell'istanza cautelare formulata dagli opponenti, rilevava, al punto 2) della motivazione della propria ordinanza, che «in effetti il ricorso ex art. 615 c.2 c.p.c. è stato depositato in data
09.12.2021 mentre la vendita dei lotti era stata disposta in data 13.7.2021.
Pertanto, il ricorso ex art.615 c.p.c. risulta tardivo».
Ritenuto, tuttavia, che la rilevata tardività (secondo la prospettazione degli opponenti) «parrebbe ritenersi sanata ex art. 486 c.p.c. posto che il procuratore degli opponenti con memoria del 02.09.2020 aveva dato atto della causa avanti al Tribunale delle imprese di Milano ove erano state impugnate le fideiussioni sottoscritte dai debitori esecutati e chiesto la sospensione della procedura e comunque la non fissazione delle aste», ha proceduto ad esaminare le ulteriori questioni controverse.
Nella memoria difensiva del 2.9.2020, parte opponente, argomentando il carattere non dilatatorio della propria iniziativa difensiva, allegava gli atti di citazione, avanti al Tribunale di Milano, notificati a
[...]
e a Controparte_14
Pag. 7 notificati in data 17.8.2020 e, quindi, Controparte_6 secondo l'opponente, «sopravvenuti rispetto all'ultima udienza precedente il deposito della predetta memoria, avvenuta in data 14.4.2020».
Va, tuttavia, osservato che, con provvedimento in data 10.4.2020, il
Giudice dell'esecuzione, in ossequio alle disposizioni di contrasto all'emergenza da Covid 2019, allora vigenti, rinviava al 3.9.2020 le udienze già fissate per il 14.4.2020, ivi compresa quella, fissata nell'esecuzione R.G.E.
n. 389/2018 e destinata agli incombenti, di cui all'art. 569 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 30.3.2020, il G.E., previa riunione al procedimento R.G.E. n. 389/2018 di quello portante R.G.E. n. 543/2019, fissava l'udienza successiva al 1.9.2020, sempre per gli incombenti, di cui all'art. 569 c.p.c., relativamente alle cause riunite.
All'udienza del 1.9.2020, erano presenti a mezzo di difensore i debitori esecutati e . Controparte_7 Controparte_12
In data 2.9.2020, ovvero, il giorno successivo all'udienza di vendita, si costituivano a mezzo di difensore gli odierni opponenti, Parte_3
, , , depositando la Parte_1 Controparte_1 Parte_2 memoria, di cui si è detto sopra, e, dato atto della pendenza della causa, avanti al Tribunale delle imprese di Milano, ove erano state impugnate le fideiussioni sottoscritte dai debitori esecutati, chiedevano la sospensione della procedura e, comunque, la non fissazione delle aste.
Ne consegue che, rispetto all'udienza di vendita, tenutasi in data 1.9.2020, gli atti di citazione, avanti al Tribunale di Milano, notificati in data 17.8.2020
a Controparte_14
e a non possono
[...] Controparte_6 certamente intendersi siccome «sopravvenuti rispetto all'ultima udienza precedente il deposito della predetta memoria, avvenuta in data 14.4.2020».
Come detto, infatti, e come risulta incontrovertibilmente dagli atti di causa, l'udienza del 14.4.2020, all'epoca, non venne tenuta.
L'esatta cronologia dei fatti di causa, dunque, contraddice in modo evidente le affermazioni della parte opponente, che ben avrebbe potuto (e dovuto) proporre la propria opposizione prima dell'udienza del 1.9.2020.
La presente opposizione, pertanto, proposta a norma dell'art. 615 c.p.c. dopo che è stata disposta la vendita, è inammissibile, non essendo fondata, all'evidenza, su fatti sopravvenuti all'udienza del 1.9.2020, né avendo gli opponenti dedotto, né dimostrato, di non avere potuto proporla per causa a loro non imputabile.
Pag. 8 Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 2/4/2014.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) DICHIARA la contumacia dei convenuti Controparte_6
e ;
[...] Controparte_7 Controparte_12
2) DICHIARA inammissibile l'opposizione;
3) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere
- a Controparte_13
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento, che si liquidano in euro 17.500,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese forfetarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014;
- a Controparte_15
, già
[...] Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali
[...] del presente procedimento, che si liquidano in euro 7.052,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfetarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014;
- ad , in persona del Parte_4 legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento, che si liquidano in euro 7.052,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfetarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014;
- Pt_4 Controparte_9 CP_9
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del
[...] presente procedimento, che si liquidano in euro 7.052,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfetarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014.
Così deciso in Vicenza, il 3 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Luca Prendini
Pag. 9