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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/07/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2991/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/06/2025
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GOLTARA SIMONA
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BRIGONI GABRIELE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. I coniugi, che vivono di fatto separati dal 1° ottobre 2024, e così autorizzati a farlo, continueranno a vivere separati nel mutuo reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove meglio riterranno opportuno.
2. Il figlio minore che rimarrà collocato presso la madre viene affidato ad Per_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. Il padre potrà vedere il figlio e tenerlo presso di sé, con ampia libertà, Per_1 previo accordo diretto con lo stesso e con la madre e compatibilmente con le sue esigenze di salute e scolastiche.
4. Il signor si impegna a mantenere, direttamente ed in via esclusiva, la CP_1 Per_ figlia , economicamente non autosufficiente, ed a corrispondere alla GN
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di Pt_1 Per_1
€ 400, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita, oltre al 70% delle spese straordinarie come meglio determinate nel protocollo d'intesa Prot. n. 1972/2024 U., siglato in data del 28/05/2024 tra il Tribunale di Mantova ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.
5. La casa coniugale, sita in Guidizzolo (MN), viale Europa 38, di esclusiva proprietà del signor sarà assegnata alla GN CP_1 Parte_1 con quanto l'arreda. La GN si impegna a tenere totalmente a suo carico Pt_1 le spese ordinarie di manutenzione e cura dell'immobile.
CP_ 6. I veicoli tg. DM901RB, VW tg. FF774SZ, CP_2 CP_4 tg. FJ624MV, TG. EZ293TC e il motociclo tg. CC38728, già di CP_4 proprietà del signor restano in uso a lui esclusivo, mentre l'autovettura CP_1 Peugeot 208 tg. EM777KT, resta in uso esclusivo della GN , essendone Pt_1 già proprietaria.
7. I coniugi concordano di sciogliere l'impresa familiare costituita il 4.01.2012 con atto notarile Notaio (registrato al n. 81 Serie 1T), dando atto che il Per_3 signor riconosce alla GN , quali utili derivanti dalla sua CP_1 Pt_1 partecipazione all'impresa fino al dicembre 2024, l'importo di euro 10.000, già corrisposto con quattro precedenti versamenti, rispetto al quale le parti si prestano reciproca quietanza.
8. Il signor si accolla ogni finanziamento e mutuo in essere a lui CP_1 riferibile quale debitore obbligato, anche se contratto per esigenze della famiglia e/o non personali.
9. Il signor rinunzia ad ogni pretesa in ordine alle polizze CP_1 Mediolanum di circa € 43.000 in favore della GN , trattandosi Parte_1 di denaro proveniente parzialmente dalla moglie, in quanto lascito ereditario derivante dalla zia paterna. Così altrettanto rinunzia in favore della stessa alle somme depositate sui conti correnti bancari cointestati presso Monte dei Paschi di Siena filiale di Guidizzolo e presso Banca Mediolanum.
10. Ogni altra somma di denaro, depositata su conti correnti intestati alla impresa artigiana facente capo al signor su conti correnti intestati esclusivamente CP_1 allo stesso o custodita in cassette di sicurezza, casseforti o in qualunque altro luogo, appartiene esclusivamente al signor che pertanto potrà CP_1 integralmente prelevarla con il consenso della GN . Pt_1
11. Il signor verserà alla GN , quale contributo CP_1 Parte_1 per il suo mantenimento, un assegno mensile di € 500 da rivalutarsi di anno in anno in base all'indice Istat sull'aumento del prezzo dei beni di consumo, da versarsi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza da giugno 2025.
2 12. Il signor rinuncia in favore della GN CP_1 Parte_1 all'assegno unico universale e sin d'ora assume l'impegno di provvedere a pagare le spese che si renderanno necessarie per la scuola guida e per l'acquisto di un'autovettura per il figlio . … (omissis) … “. Per_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MEDOLE (MN) in data 03/09/2000 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 17, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2000) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 24/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2991/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/06/2025
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GOLTARA SIMONA
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BRIGONI GABRIELE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. I coniugi, che vivono di fatto separati dal 1° ottobre 2024, e così autorizzati a farlo, continueranno a vivere separati nel mutuo reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove meglio riterranno opportuno.
2. Il figlio minore che rimarrà collocato presso la madre viene affidato ad Per_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. Il padre potrà vedere il figlio e tenerlo presso di sé, con ampia libertà, Per_1 previo accordo diretto con lo stesso e con la madre e compatibilmente con le sue esigenze di salute e scolastiche.
4. Il signor si impegna a mantenere, direttamente ed in via esclusiva, la CP_1 Per_ figlia , economicamente non autosufficiente, ed a corrispondere alla GN
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di Pt_1 Per_1
€ 400, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita, oltre al 70% delle spese straordinarie come meglio determinate nel protocollo d'intesa Prot. n. 1972/2024 U., siglato in data del 28/05/2024 tra il Tribunale di Mantova ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.
5. La casa coniugale, sita in Guidizzolo (MN), viale Europa 38, di esclusiva proprietà del signor sarà assegnata alla GN CP_1 Parte_1 con quanto l'arreda. La GN si impegna a tenere totalmente a suo carico Pt_1 le spese ordinarie di manutenzione e cura dell'immobile.
CP_ 6. I veicoli tg. DM901RB, VW tg. FF774SZ, CP_2 CP_4 tg. FJ624MV, TG. EZ293TC e il motociclo tg. CC38728, già di CP_4 proprietà del signor restano in uso a lui esclusivo, mentre l'autovettura CP_1 Peugeot 208 tg. EM777KT, resta in uso esclusivo della GN , essendone Pt_1 già proprietaria.
7. I coniugi concordano di sciogliere l'impresa familiare costituita il 4.01.2012 con atto notarile Notaio (registrato al n. 81 Serie 1T), dando atto che il Per_3 signor riconosce alla GN , quali utili derivanti dalla sua CP_1 Pt_1 partecipazione all'impresa fino al dicembre 2024, l'importo di euro 10.000, già corrisposto con quattro precedenti versamenti, rispetto al quale le parti si prestano reciproca quietanza.
8. Il signor si accolla ogni finanziamento e mutuo in essere a lui CP_1 riferibile quale debitore obbligato, anche se contratto per esigenze della famiglia e/o non personali.
9. Il signor rinunzia ad ogni pretesa in ordine alle polizze CP_1 Mediolanum di circa € 43.000 in favore della GN , trattandosi Parte_1 di denaro proveniente parzialmente dalla moglie, in quanto lascito ereditario derivante dalla zia paterna. Così altrettanto rinunzia in favore della stessa alle somme depositate sui conti correnti bancari cointestati presso Monte dei Paschi di Siena filiale di Guidizzolo e presso Banca Mediolanum.
10. Ogni altra somma di denaro, depositata su conti correnti intestati alla impresa artigiana facente capo al signor su conti correnti intestati esclusivamente CP_1 allo stesso o custodita in cassette di sicurezza, casseforti o in qualunque altro luogo, appartiene esclusivamente al signor che pertanto potrà CP_1 integralmente prelevarla con il consenso della GN . Pt_1
11. Il signor verserà alla GN , quale contributo CP_1 Parte_1 per il suo mantenimento, un assegno mensile di € 500 da rivalutarsi di anno in anno in base all'indice Istat sull'aumento del prezzo dei beni di consumo, da versarsi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza da giugno 2025.
2 12. Il signor rinuncia in favore della GN CP_1 Parte_1 all'assegno unico universale e sin d'ora assume l'impegno di provvedere a pagare le spese che si renderanno necessarie per la scuola guida e per l'acquisto di un'autovettura per il figlio . … (omissis) … “. Per_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MEDOLE (MN) in data 03/09/2000 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 17, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2000) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 24/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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